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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13643/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2019 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PROCURATORE GENERALE, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o [OSCURATO:PERSONA]

1. Le decisioni di merito emesse nei confronti di PRI Pierluigi sono rappresentate dalla sentenza emessa dal GUP del Tribunale militare di Verona, in rito abbreviato, in data 30.04.201 e dalla sentenza emessa dalla Corte Militare di appello in data

05.12. 2019.

Con dette decisioni [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di truffa militare (commessa tra marzo 2015 e dicembre 2016) e condannato, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi dieci di reclusione militare ed alla pena accessoria della rimozione, in primo grado, con riforma quoad poenam in secondo grado (mesi sei di reclusione militare). 1.1 II fatto oggetto di giudizio è stato descritto in sede di esercizio dell'azione penale nel modo che segue : art. 81 cpv cod.pen. - 234 commi 1 e 2 n. 1 - 47 n. 2 cod.pen. mil. pace, perché il Pili, M.Ilo A.M. presso il 1° [OSCURATO:PERSONA] presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Cameri (No), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, utilizzando artifici e raggiri consistenti nell'aver omesso di comunicare al Comando di appartenenza di esercitare attività extraprofessionale retribuita non autorizzata, incompatibile con il servizio prestato presso PA1 l'Amministrazione della Difesa, quale cameriere presso il [OSCURATO:PERSONA] di Bogogno (NO), gestito dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di Bogogno (NO), senza aver stipulato con quest'ultima alcuna tipologia di contratto lavorativo, facendo apparire il proprio lavoro come svolto dai propri congiunti (madre e fratello), induceva in tal modo in errore l'[OSCURATO:PERSONA], procurando a sé l'ingiusto profitto pari ad almeno 15.855,00 Euro, con relativo danno dell'Amministrazione militare (privata del potere di attivare la procedura finalizzata al ripristino della esclusività della prestazione lavorativa istituzionale ovvero alla sanzione della decadenza dall'impiego).

2. Nella decisione di primo grado il G.U.P. rileva che dagli atti risulta provato che il Pili ha svolto con continuità, nel periodo in contestazione - soprattutto nei fine settimana-, attività lavorativa extraistituzionale e non ha mai dato comunicazione al proprio Comando della detta attività lavorativa. 2.1 II fatto storico non è contestato nemmeno dalla difesa.Pacifico, in diritto è il divieto, anche per personale militare, di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalla amministrazione di appartenenza.

La violazione di tale divieto comporta la decadenza dall'impiego subordinatamente alla diffida, da parte dell'amministrazione, del dipendente ad eliminare la situazione di incompatibilità.

Si ritiene che nella condotta del Pili siano ravvisabili artifizi e raggiri, identificati nel silenzio "maliziosamente serbato", sì da trarre in inganno l'amministrazione la quale, diversamente, avrebbe potuto provvedere a diffidare il dipendente.

Il silenzio viene, pertanto, ritenuto l'artificio previsto dalla disposizione incriminatrice.

Quanto all'ingiusto profitto si assume che lo stesso è consistito nell'aver evitato, in tal modo, la scelta tra cessare l'attività collaterale, retribuita ma non autorizzata, oppure incorrere nella sanzione della decadenza dall'impiego. 2.2 Quanto al danno della Amministrazione, si evidenzia che lo stesso non può certo consistere nella retribuzione erogata al Pili, dato che costui ha continuato a svolgere N l'attività di servizio.

Si afferw, tuttavia, che l'Amministrazione avrebbe potuto attivare / la procedura di 'recupero' di quanto elargito al dipendente dal diverso soggetto che ha beneficiato della prestazionhe accessoria, ai sensi dell'art.53 comma 7 del del d.lgs. n.165 del 2011.

In forza di detta disposizione di legge, in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

3. [OSCURATO:PERSONA] di Appello ha confermato la prima decisione quanto alla ricorrenza della responsabilità. 3.1 In motivazione, nel fornire risposta ai motivi di appello, si afferma, in sintesi, che : a) non vi è una reale mutazione del fatto, tra contestazione e sentenza.

Nel capo di imputazione si individua il profitto ingiusto (con relativo danno all'Amministrazione finanziaria) esattamente nella stessa misura ravvisata dal GUP quale danno per l'Amministrazione militare.

L'effettiva percezione dei relativi compensi è risultata dall'analisi dei conti correnti riferibili al Pili;b) il profitto ingiusto è stato correttamente individuato in primo grado nella somma che avrebbe dovuto essere recuperata dall'Amministrazione, in quanto percepita per il lavoro svolto in aggiunta rispetto al suo normale servizio, senza autorizzazione.

È incontestato che il Pili abbia svolto l'attività extraistituzionale che gli è contestata ed è altresì certo l'obbligo di chiedere l'autorizzazione e di comunicazione della percezione di emolumenti ulteriori.

Indubbia anche l'induzione in errore, derivante dalla condotta omissiva, con piena consapevolezza da Parte del Pili dell'obbligo di denunziare l'attività concorrente.

4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a tre motivi. 4.1 Al primo motivo si deduce violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza di cui all'art. 521 cod.proc.pen. .

Osserva il ricorrente che secondo l'impianto accusatorio, il silenzio dell'imputato avrebbe privato l'Amministrazione del potere di attivare la procedura prevista dall'art. 898 del D. Lgs. n. 66/2010 e cioè di diffidare il militare a far cessare immediatamente la situazione di incompatibilità professionale costringendolo a scegliere "tra il cessare l'attività retribuita, priva di autorizzazione datoriale, ovvero l'incorrere nella sanzione della decadenza dall'impiego", traendo un ingiusto profitto.

La motivazione della condanna della sentenza di primo grado si discosta dall'originaria ipotesi accusatoria là dove afferma che l'imputato, con la propria condotta omissiva, avrebbe privato l'Amministrazione, non del potere di attivare la procedura di cui all'art. 898 D. Lgs n. 66/201 volta al ripristino dell'esclusività della prestazione, bensì del potere di infliggergli la sanzione amministrativa di cui all'art 53 co. 7 D. Lgs. 165/2001.

Non poteva, pertanto, respingersi la eccezione in rito.

A fronte di quanto esposto, la sentenza della Corte Militare d'appello risulta affetta da violazione di legge ex art. 521 cod.proc.pen., sanzionata con la nullità. 4.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale militare con riferimento al reato di truffa militare per mancanza degli elementi materiali richiesti ai fini della sussistenza del reato, nonché mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi materiali del reato di truffa in danno dell'amministrazione militare.Osserva il ricorrente che secondo un consolidato indirizzo interpretativo il danno causato alla [OSCURATO:PERSONA] deve avere carattere patrimoniale e conseguire ad una disposizione patrimoniale causata dalla condotta artificiosa del soggetto attivo.

Le decisioni di merito non individuano acun atto di disposizione patrimoniale ma la mancata attivazione di una procedura sanzionatoria di recupero (si cita sul tema sent.

Corte dei conti sez.

Lombardia n. 216 del 2014).

Dunque la Corte territoriale erra nel far coincidere il "danno patrimoniale effettivo" con l'ingiusto profitto conseguito dal soggetto attivo.

La violazione del principio di esclusività nel rapporto di pubblico impiego, realizzata mediante lo svolgimento di una attività lavorativa non autorizzata, non può integrare la fattispecie del reato di truffa, non potendosi ravvisare nella mancata attivazione una procedura sanzionatoria un danno di natura patrimoniale per la [OSCURATO:PERSONA].

Con l'atto di appello veniva altresì contestata dalla difesa la ritenuta coincidenza degli artifici e raggiri tipici della truffa con il "silenzio maliziosamente serbato", coincidenza che, secondo il giudicante, troverebbe conferma nel fatto che le rimesse economiche erano state operate formalmente nei confronti dei congiunti dell'imputato.

La difesa evidenzia, di contro, che dalle indagini della G.F. è risultato che, presso la rz17 What else Srl, era prassi generalizzata note di prestazione occasionale nei confronti di amici e coniugi di coloro che lavorav nel [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di far A svolgere a costoro più ore lavorative senza essere costretta a stipulare un contratto di lavoro . 4.3 Al terzo motivo si deduce mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

La difesa contesta la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ravvisa sussistenza del dolo nel carattere malizioso del silenzio serbato dall'imputato, in ragione del fatto che le ritenute fiscali rilasciate dalla società erano intestate al di lui fratello ed alla di lui madre.

La difesa sottolinea come in tal modo il Giudice distrettuale ometta di prendere in esame le argomentazioni svolte nell'atto di appello, posto che come attestato nella informativa della polizia giudiziaria era modus operandi abituale emettere note di prestazione occasionale nei confronti di amici e coniugi di coloro che lavoravcrnel [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, al secondo motivo, per le ragioni che seguono.

2. La vicenda oggetto di giudizio risulta pacifica in fatto, il che consente di affrontare esclusivamente profili in diritto relativi alla sussistenza o meno degli elementi costitutivi del reato di truffa militare, oggetto di contestazione. 2.1 Sulla rilevanza del silenzio come possibile «artificio» va rilevato che non possono nutrirsi dubbi, anche in ragione della esistenza di precedenti decisioni emesse in tal senso da questa Corte di legittimità, che il Collegio condivide ed a cui occorre dare, su tale aspetto, continuità (Sez.

I n. 20323 del 2014, ric.

Triglia). 2.2 Ciò che tuttavia appare non conforme ai contenuti della fattispecie di truffa, con tutto ciò che ne deriva in punto di osservanza del principio di tipicità e necessaria corrispondenza tra fatto concreto e fattispecie astratta, è la ricostruzione operata in sentenza del danno arrecato dalla condotta dell'imputato alla [OSCURATO:PERSONA].

Ed invero, come ritenuto già dal GUP il danno non può essere individuato nella retribuzione ricevuta dal Pili per il servizio svolto.

Ciò ha determinato l'approdo dei giudici del merito ad una individuazione «mediata» del danno, che sarebbe derivato dalla mancata attivazione dell'azione di recupero prevista e regolamentata dall'art. 53 co. 7 D. Lgs. 165/2001. 2.3 In rapporto a tale ricostruzione, se è vero che il reato di truffa può ritenersi consumato anche attraverso il mancato acquisto di una utilità economica (ove lo stesso derivi causalmente da artifizi o raggiri posti in essere dall'autore della condotta, come affermato in particolare da Sez.

II n. 48630 del 15.9.2015, rv 265324), è altrettanto vero che il danno deve essere «diretto ed effettivo» (così Sez.

U n. 1 del 1998, ric.

Cellammare, rv 212081) e deve comportare la «definitiva perdita» del bene (ex multis, Sez.

II n. 18859 del 24.1.2012, rv 282821). 2.4 Ad avviso del Collegio nel caso in esame (ben diverso, in fatto, da quello oggetto della decisione Sez.

I n. 20323 del 2014, caratterizzata da un rapporto paralello e continuativo, posto in essere dal militare attraverso la produzione di false certificazioni mediche attestanti l'impedimento a svolgere il servizio) il preteso danno non possiede simili caratteristiche.Si tratta infatti - quanto alla mancata attivazione della procedura di recupero delle retribuzioni altrove percepite - di un danno patrimoniale non immediato (configurarabile esclusivamente in termini di pericolo) e, soprattutto, evitabile in ragione della decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione dal momento della scoperta della condotta deviante (v.

Corte dei Conti sez.

Lombardia del 28.12.2021, per cui nel caso di svolgimento di incarichi extraistituzionali non autorizzati da parte di dipendenti pubblici, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data della scoperta dell'illecito, in presenza di un obbligo di comunicazione all'amministrazione degli incarichi conferiti, ed integrando l'elusione di tale obbligo "occultamento doloso" ai sensi dell'art. 1, c. 2,

I. n. 20/1994) .

L'assenza del profilo di tipicità sin qui evidenziato conduce, pertanto, all' annullamento senza rinvio della decisione impugnata perché il fatto non

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2019 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PROCURATORE GENERALE, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o [OSCURATO:PERSONA] 1. Le decisioni di merito emesse nei confronti di PRI Pierluigi sono rappresentate dalla sentenza emessa dal GUP del Tribunale militare di Verona, in rito abbreviato, in data 30.04.201 e dalla sentenza emessa dalla Corte Militare di appello in data 05.12. 2019. Con dette decisioni [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di truffa militare (commessa tra marzo 2015 e dicembre 2016) e condannato, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi dieci di reclusione militare ed alla pena accessoria della rimozione, in primo grado, con riforma quoad poenam in secondo grado (mesi sei di reclusione militare). 1.1 II fatto oggetto di giudizio è stato descritto in sede di esercizio dell'azione penale nel modo che segue : art. 81 cpv cod.pen. - 234 commi 1 e 2 n. 1 - 47 n. 2 cod.pen. mil. pace, perché il Pili, M.Ilo A.M. presso il 1° [OSCURATO:PERSONA] presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Cameri (No), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, utilizzando artifici e raggiri consistenti nell'aver omesso di comunicare al Comando di appartenenza di esercitare attività extraprofessionale retribuita non autorizzata, incompatibile con il servizio prestato presso PA1 l'Amministrazione della Difesa, quale cameriere presso il [OSCURATO:PERSONA] di Bogogno (NO), gestito dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di Bogogno (NO), senza aver stipulato con quest'ultima alcuna tipologia di contratto lavorativo, facendo apparire il proprio lavoro come svolto dai propri congiunti (madre e fratello), induceva in tal modo in errore l'[OSCURATO:PERSONA], procurando a sé l'ingiusto profitto pari ad almeno 15.855,00 Euro, con relativo danno dell'Amministrazione militare (privata del potere di attivare la procedura finalizzata al ripristino della esclusività della prestazione lavorativa istituzionale ovvero alla sanzione della decadenza dall'impiego). 2. Nella decisione di primo grado il G.U.P. rileva che dagli atti risulta provato che il Pili ha svolto con continuità, nel periodo in contestazione - soprattutto nei fine settimana-, attività lavorativa extraistituzionale e non ha mai dato comunicazione al proprio Comando della detta attività lavorativa. 2.1 II fatto storico non è contestato nemmeno dalla difesa.Pacifico, in diritto è il divieto, anche per personale militare, di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalla amministrazione di appartenenza. La violazione di tale divieto comporta la decadenza dall'impiego subordinatamente alla diffida, da parte dell'amministrazione, del dipendente ad eliminare la situazione di incompatibilità. Si ritiene che nella condotta del Pili siano ravvisabili artifizi e raggiri, identificati nel silenzio "maliziosamente serbato", sì da trarre in inganno l'amministrazione la quale, diversamente, avrebbe potuto provvedere a diffidare il dipendente. Il silenzio viene, pertanto, ritenuto l'artificio previsto dalla disposizione incriminatrice. Quanto all'ingiusto profitto si assume che lo stesso è consistito nell'aver evitato, in tal modo, la scelta tra cessare l'attività collaterale, retribuita ma non autorizzata, oppure incorrere nella sanzione della decadenza dall'impiego. 2.2 Quanto al danno della Amministrazione, si evidenzia che lo stesso non può certo consistere nella retribuzione erogata al Pili, dato che costui ha continuato a svolgere N l'attività di servizio. Si afferw, tuttavia, che l'Amministrazione avrebbe potuto attivare / la procedura di 'recupero' di quanto elargito al dipendente dal diverso soggetto che ha beneficiato della prestazionhe accessoria, ai sensi dell'art.53 comma 7 del del d.lgs. n.165 del 2011. In forza di detta disposizione di legge, in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Appello ha confermato la prima decisione quanto alla ricorrenza della responsabilità. 3.1 In motivazione, nel fornire risposta ai motivi di appello, si afferma, in sintesi, che : a) non vi è una reale mutazione del fatto, tra contestazione e sentenza. Nel capo di imputazione si individua il profitto ingiusto (con relativo danno all'Amministrazione finanziaria) esattamente nella stessa misura ravvisata dal GUP quale danno per l'Amministrazione militare. L'effettiva percezione dei relativi compensi è risultata dall'analisi dei conti correnti riferibili al Pili;b) il profitto ingiusto è stato correttamente individuato in primo grado nella somma che avrebbe dovuto essere recuperata dall'Amministrazione, in quanto percepita per il lavoro svolto in aggiunta rispetto al suo normale servizio, senza autorizzazione. È incontestato che il Pili abbia svolto l'attività extraistituzionale che gli è contestata ed è altresì certo l'obbligo di chiedere l'autorizzazione e di comunicazione della percezione di emolumenti ulteriori. Indubbia anche l'induzione in errore, derivante dalla condotta omissiva, con piena consapevolezza da Parte del Pili dell'obbligo di denunziare l'attività concorrente. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a tre motivi. 4.1 Al primo motivo si deduce violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza di cui all'art. 521 cod.proc.pen. . Osserva il ricorrente che secondo l'impianto accusatorio, il silenzio dell'imputato avrebbe privato l'Amministrazione del potere di attivare la procedura prevista dall'art. 898 del D. Lgs. n. 66/2010 e cioè di diffidare il militare a far cessare immediatamente la situazione di incompatibilità professionale costringendolo a scegliere "tra il cessare l'attività retribuita, priva di autorizzazione datoriale, ovvero l'incorrere nella sanzione della decadenza dall'impiego", traendo un ingiusto profitto. La motivazione della condanna della sentenza di primo grado si discosta dall'originaria ipotesi accusatoria là dove afferma che l'imputato, con la propria condotta omissiva, avrebbe privato l'Amministrazione, non del potere di attivare la procedura di cui all'art. 898 D. Lgs n. 66/201 volta al ripristino dell'esclusività della prestazione, bensì del potere di infliggergli la sanzione amministrativa di cui all'art 53 co. 7 D. Lgs. 165/2001. Non poteva, pertanto, respingersi la eccezione in rito. A fronte di quanto esposto, la sentenza della Corte Militare d'appello risulta affetta da violazione di legge ex art. 521 cod.proc.pen., sanzionata con la nullità. 4.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale militare con riferimento al reato di truffa militare per mancanza degli elementi materiali richiesti ai fini della sussistenza del reato, nonché mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi materiali del reato di truffa in danno dell'amministrazione militare.Osserva il ricorrente che secondo un consolidato indirizzo interpretativo il danno causato alla [OSCURATO:PERSONA] deve avere carattere patrimoniale e conseguire ad una disposizione patrimoniale causata dalla condotta artificiosa del soggetto attivo. Le decisioni di merito non individuano acun atto di disposizione patrimoniale ma la mancata attivazione di una procedura sanzionatoria di recupero (si cita sul tema sent. Corte dei conti sez. Lombardia n. 216 del 2014). Dunque la Corte territoriale erra nel far coincidere il "danno patrimoniale effettivo" con l'ingiusto profitto conseguito dal soggetto attivo. La violazione del principio di esclusività nel rapporto di pubblico impiego, realizzata mediante lo svolgimento di una attività lavorativa non autorizzata, non può integrare la fattispecie del reato di truffa, non potendosi ravvisare nella mancata attivazione una procedura sanzionatoria un danno di natura patrimoniale per la [OSCURATO:PERSONA]. Con l'atto di appello veniva altresì contestata dalla difesa la ritenuta coincidenza degli artifici e raggiri tipici della truffa con il "silenzio maliziosamente serbato", coincidenza che, secondo il giudicante, troverebbe conferma nel fatto che le rimesse economiche erano state operate formalmente nei confronti dei congiunti dell'imputato. La difesa evidenzia, di contro, che dalle indagini della G.F. è risultato che, presso la rz17 What else Srl, era prassi generalizzata note di prestazione occasionale nei confronti di amici e coniugi di coloro che lavorav nel [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di far A svolgere a costoro più ore lavorative senza essere costretta a stipulare un contratto di lavoro . 4.3 Al terzo motivo si deduce mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La difesa contesta la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ravvisa sussistenza del dolo nel carattere malizioso del silenzio serbato dall'imputato, in ragione del fatto che le ritenute fiscali rilasciate dalla società erano intestate al di lui fratello ed alla di lui madre. La difesa sottolinea come in tal modo il Giudice distrettuale ometta di prendere in esame le argomentazioni svolte nell'atto di appello, posto che come attestato nella informativa della polizia giudiziaria era modus operandi abituale emettere note di prestazione occasionale nei confronti di amici e coniugi di coloro che lavoravcrnel [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, al secondo motivo, per le ragioni che seguono. 2. La vicenda oggetto di giudizio risulta pacifica in fatto, il che consente di affrontare esclusivamente profili in diritto relativi alla sussistenza o meno degli elementi costitutivi del reato di truffa militare, oggetto di contestazione. 2.1 Sulla rilevanza del silenzio come possibile «artificio» va rilevato che non possono nutrirsi dubbi, anche in ragione della esistenza di precedenti decisioni emesse in tal senso da questa Corte di legittimità, che il Collegio condivide ed a cui occorre dare, su tale aspetto, continuità (Sez. I n. 20323 del 2014, ric. Triglia). 2.2 Ciò che tuttavia appare non conforme ai contenuti della fattispecie di truffa, con tutto ciò che ne deriva in punto di osservanza del principio di tipicità e necessaria corrispondenza tra fatto concreto e fattispecie astratta, è la ricostruzione operata in sentenza del danno arrecato dalla condotta dell'imputato alla [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, come ritenuto già dal GUP il danno non può essere individuato nella retribuzione ricevuta dal Pili per il servizio svolto. Ciò ha determinato l'approdo dei giudici del merito ad una individuazione «mediata» del danno, che sarebbe derivato dalla mancata attivazione dell'azione di recupero prevista e regolamentata dall'art. 53 co. 7 D. Lgs. 165/2001. 2.3 In rapporto a tale ricostruzione, se è vero che il reato di truffa può ritenersi consumato anche attraverso il mancato acquisto di una utilità economica (ove lo stesso derivi causalmente da artifizi o raggiri posti in essere dall'autore della condotta, come affermato in particolare da Sez. II n. 48630 del 15.9.2015, rv 265324), è altrettanto vero che il danno deve essere «diretto ed effettivo» (così Sez. U n. 1 del 1998, ric. Cellammare, rv 212081) e deve comportare la «definitiva perdita» del bene (ex multis, Sez. II n. 18859 del 24.1.2012, rv 282821). 2.4 Ad avviso del Collegio nel caso in esame (ben diverso, in fatto, da quello oggetto della decisione Sez. I n. 20323 del 2014, caratterizzata da un rapporto paralello e continuativo, posto in essere dal militare attraverso la produzione di false certificazioni mediche attestanti l'impedimento a svolgere il servizio) il preteso danno non possiede simili caratteristiche.Si tratta infatti - quanto alla mancata attivazione della procedura di recupero delle retribuzioni altrove percepite - di un danno patrimoniale non immediato (configurarabile esclusivamente in termini di pericolo) e, soprattutto, evitabile in ragione della decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione dal momento della scoperta della condotta deviante (v. Corte dei Conti sez. Lombardia del 28.12.2021, per cui nel caso di svolgimento di incarichi extraistituzionali non autorizzati da parte di dipendenti pubblici, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data della scoperta dell'illecito, in presenza di un obbligo di comunicazione all'amministrazione degli incarichi conferiti, ed integrando l'elusione di tale obbligo "occultamento doloso" ai sensi dell'art. 1, c. 2, I. n. 20/1994) . L'assenza del profilo di tipicità sin qui evidenziato conduce, pertanto, all' annullamento senza rinvio della decisione impugnata perché il fatto non
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