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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 28345/2023

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RDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.26064/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].G.E.F. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., p.i. 02882960921, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] n. 192 QUARTU S.ELENA, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona dell’amministratore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] n.17 [OSCURATO:PERSONA] S.ELENA, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] controricorrenti avverso la sentenza n. 469/2019 della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 27-5-2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4-10- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: rivendicazione – correzione errore materiale R.G.26064/2019 C.C. 4-10-2023 [OSCURATO:PERSONA]: -1.Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. depositato in data 1 - 3-2011 avanti il Tribunale di Cagliari, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. espose che il suo dante causa [OSCURATO:PERSONA] nel 1998 aveva concordato con gli amministratori dei Condomini di [OSCURATO:PERSONA] n. 192 e [OSCURATO:PERSONA] n. 17 di Quartu S. Elena di procedere a uno scambio di piccole superfici immobiliari delle rispettive proprietà, al fine di consentire ai due Condomini il comodo uso dell’impianto autoclave; pertanto di fatto [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso una porzione di mq. 4 destinataa essere unita all’originario locale dell’impianto autoclave e i due Condomini gli avevano concesso un altro piccolo spazio che egli aveva accorpato al suo adiacente locale commerciale, che nel 2004 aveva conferito alla società Magef; aggiunse che le autorità amministrative avevano ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, per cui [OSCURATO:PERSONA] aveva restituito la porzione immobiliare ricevuta per effetto dello scambio, mentre i Condomini si erano rifiutati di restituire la porzione di mq.

4. Quindi la società chiese la condanna dei Condomini convenuti alla restituzione della particella 368 sub 66 di cui al foglio 19o in subordine la dichiarazione di nullità o risoluzione del rapporto e per l’effetto la restituzionedella particella.

Si costituirono i convenuti Condomini di [OSCURATO:PERSONA] n. 192 e di [OSCURATO:PERSONA] n. 17 contestando la domanda.

D isposto il mutamento del rito e istruita solo documentalmente la causa, il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 2428/2015 rigettò la domanda , dichiarando che la domanda attorea doveva essere qualificata come rivendica, ma l a società attrice non aveva assolto al suo onere probatorio, in quanto non aveva provato neppure il suo diritto di proprietà , perch é dall’atto di conferimento risultava che [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito alla società beni aventi altri dati catastali; aggiunse che la società attrice non aveva provato neppure il diritto in capo al dante causadi [OSCURATO:PERSONA]. -2.Propose appello [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., che la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato con sentenza n. 469 pubblicata il 27- 5-2019, condannando la società appellante alla rifusione delle spese di lite a favore dei condomini appellati.

La sentenza ha dichiarato che le domande subordinate di nullità e di risoluzione dell’accordo erano state rinunciate, l’attrice aveva precisato che la sua domanda aveva natura reale ed era nuova,ed era inammissibile la deduzione in appello in ordine all’esistenza di un rapporto di comodato gratuito tra le parti.

Ha aggiunto che era incomprensibile l’affermazione dell’appellante di essere stata fino alla data del frazionamento del mappale 368 sub 6 nel possesso della superficie della quale chiedeva la restituzione, in quanto essa stessa aveva sempre sostenuto che lo scambio era avvenuto nel 1998 e da allora i due Condomini avevano sempre rifiutato la restituzione dell’area. -2.1.Con ordinanza depositata il 21-6-2019 la Corte d’appello ha rigettato l’istanza di correzione di errore materiale proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. con riferimento alla statuizione della sentenza riferita alla liquidazione delle spese di lite e ha condannato la società alla rifusione a favore dei Condomini delle spese del procedimento, liquidate in Euro 500,00 per compensi professionali oltre accessori. -3.Con atto notificato il 24-7-2019 [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza e avverso l’ordinanza di rigetto della sua istanza di correzione di errore materiale, proponendo unmotivo di ricorso alla sentenza e un motivo all’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] via Marconi n. 192 Quartu S.Elena e il Condominio via Colombo n.17 in [OSCURATO:PERSONA]Elena hanno resistito con unico controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: -1.Con il primo motivo la società ricorrente deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n.5 cpc ) ” e l amenta che i giudici di merito abbiano dichiarato che la società non avesse fornito la probatio diabolica relativa all’avvenuto acquisto a titolo originario dell’immobile senza esaminare i documenti prodotti.

Specificamente richiama l’atto di data [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA].; evidenzia che dall’esame dell’atto di data [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta anche che [OSCURATO:PERSONA] aveva possedutoper oltre vent’anni l’immobile che gli avevano trasferito i genitori, aggiungendo che i giudici di merito avrebbero potuto accertare che il terreno era nella disponibilità dei Condomini, disponendo anche consulenza tecnica d’ufficio.

Quindi lamenta che la sentenza sia viziata per omesso esame su punto decisivo della controversia, relativamente sia all’esame della documentazione prodotta sia al rigetto puro e semplice delle istanze istruttorie, in mancanza di attento esame della documentazione prodotta. -2.Con il secondo motivo rubricato “violazione dell’art. 91 cpc in relazione al procedimento disciplinato dall’art. 288 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.)” la società ricorrente censura l’ordinanza che ha rigettato la sua istanza di correzione di errore materiale nella parte in cui l’ha condannata alla rifusione delle spese a favore della controparte; evidenzia che nel procedimento in camera di consiglio per la correzione di errore materiale manca un provvedimento suscettibile di determinare soccombenza.-3.La questione oggetto del secondo motivo di ricorso, relativa alla configurabilità di una situazione di soccombenza nel procedimento di correzione di errore materiale, è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 27681/2023 depositata in data 29-9-2023, in quanto questione di massima di particolare importanza che involge l’interpretazione di norme processuali eche è oggetto di contrasto.

Si impone perciò di attendere larelativadecisione delle Sezioni Unite.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] nvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite a seguito dell’ordinanza di rimessione n. 27681/2023.

Così deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.26064/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].G.E.F. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., p.i. 02882960921, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] n. 192 QUARTU S.ELENA, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona dell’amministratore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] n.17 [OSCURATO:PERSONA] S.ELENA, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] controricorrenti avverso la sentenza n. 469/2019 della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 27-5-2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4-10- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: rivendicazione – correzione errore materiale R.G.26064/2019 C.C. 4-10-2023 [OSCURATO:PERSONA]: -1.Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. depositato in data 1 - 3-2011 avanti il Tribunale di Cagliari, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. espose che il suo dante causa [OSCURATO:PERSONA] nel 1998 aveva concordato con gli amministratori dei Condomini di [OSCURATO:PERSONA] n. 192 e [OSCURATO:PERSONA] n. 17 di Quartu S. Elena di procedere a uno scambio di piccole superfici immobiliari delle rispettive proprietà, al fine di consentire ai due Condomini il comodo uso dell’impianto autoclave; pertanto di fatto [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso una porzione di mq. 4 destinataa essere unita all’originario locale dell’impianto autoclave e i due Condomini gli avevano concesso un altro piccolo spazio che egli aveva accorpato al suo adiacente locale commerciale, che nel 2004 aveva conferito alla società Magef; aggiunse che le autorità amministrative avevano ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, per cui [OSCURATO:PERSONA] aveva restituito la porzione immobiliare ricevuta per effetto dello scambio, mentre i Condomini si erano rifiutati di restituire la porzione di mq. 4. Quindi la società chiese la condanna dei Condomini convenuti alla restituzione della particella 368 sub 66 di cui al foglio 19o in subordine la dichiarazione di nullità o risoluzione del rapporto e per l’effetto la restituzionedella particella. Si costituirono i convenuti Condomini di [OSCURATO:PERSONA] n. 192 e di [OSCURATO:PERSONA] n. 17 contestando la domanda. D isposto il mutamento del rito e istruita solo documentalmente la causa, il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 2428/2015 rigettò la domanda , dichiarando che la domanda attorea doveva essere qualificata come rivendica, ma l a società attrice non aveva assolto al suo onere probatorio, in quanto non aveva provato neppure il suo diritto di proprietà , perch é dall’atto di conferimento risultava che [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito alla società beni aventi altri dati catastali; aggiunse che la società attrice non aveva provato neppure il diritto in capo al dante causadi [OSCURATO:PERSONA]. -2.Propose appello [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., che la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato con sentenza n. 469 pubblicata il 27- 5-2019, condannando la società appellante alla rifusione delle spese di lite a favore dei condomini appellati. La sentenza ha dichiarato che le domande subordinate di nullità e di risoluzione dell’accordo erano state rinunciate, l’attrice aveva precisato che la sua domanda aveva natura reale ed era nuova,ed era inammissibile la deduzione in appello in ordine all’esistenza di un rapporto di comodato gratuito tra le parti. Ha aggiunto che era incomprensibile l’affermazione dell’appellante di essere stata fino alla data del frazionamento del mappale 368 sub 6 nel possesso della superficie della quale chiedeva la restituzione, in quanto essa stessa aveva sempre sostenuto che lo scambio era avvenuto nel 1998 e da allora i due Condomini avevano sempre rifiutato la restituzione dell’area. -2.1.Con ordinanza depositata il 21-6-2019 la Corte d’appello ha rigettato l’istanza di correzione di errore materiale proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. con riferimento alla statuizione della sentenza riferita alla liquidazione delle spese di lite e ha condannato la società alla rifusione a favore dei Condomini delle spese del procedimento, liquidate in Euro 500,00 per compensi professionali oltre accessori. -3.Con atto notificato il 24-7-2019 [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza e avverso l’ordinanza di rigetto della sua istanza di correzione di errore materiale, proponendo unmotivo di ricorso alla sentenza e un motivo all’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] via Marconi n. 192 Quartu S.Elena e il Condominio via Colombo n.17 in [OSCURATO:PERSONA]Elena hanno resistito con unico controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: -1.Con il primo motivo la società ricorrente deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n.5 cpc ) ” e l amenta che i giudici di merito abbiano dichiarato che la società non avesse fornito la probatio diabolica relativa all’avvenuto acquisto a titolo originario dell’immobile senza esaminare i documenti prodotti. Specificamente richiama l’atto di data [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA].; evidenzia che dall’esame dell’atto di data [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta anche che [OSCURATO:PERSONA] aveva possedutoper oltre vent’anni l’immobile che gli avevano trasferito i genitori, aggiungendo che i giudici di merito avrebbero potuto accertare che il terreno era nella disponibilità dei Condomini, disponendo anche consulenza tecnica d’ufficio. Quindi lamenta che la sentenza sia viziata per omesso esame su punto decisivo della controversia, relativamente sia all’esame della documentazione prodotta sia al rigetto puro e semplice delle istanze istruttorie, in mancanza di attento esame della documentazione prodotta. -2.Con il secondo motivo rubricato “violazione dell’art. 91 cpc in relazione al procedimento disciplinato dall’art. 288 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.)” la società ricorrente censura l’ordinanza che ha rigettato la sua istanza di correzione di errore materiale nella parte in cui l’ha condannata alla rifusione delle spese a favore della controparte; evidenzia che nel procedimento in camera di consiglio per la correzione di errore materiale manca un provvedimento suscettibile di determinare soccombenza.-3.La questione oggetto del secondo motivo di ricorso, relativa alla configurabilità di una situazione di soccombenza nel procedimento di correzione di errore materiale, è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 27681/2023 depositata in data 29-9-2023, in quanto questione di massima di particolare importanza che involge l’interpretazione di norme processuali eche è oggetto di contrasto. Si impone perciò di attendere larelativadecisione delle Sezioni Unite. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] nvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite a seguito dell’ordinanza di rimessione n. 27681/2023. Così deciso in Roma, nell
Sentenza Cassazione n. 28345/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris