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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28603/2026

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apoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 7 aprile 2026, il Tribunale di Napoli ha confermatol’ordinanza emessa in data 02 marzo 2026 dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Napoli, con la quale veniva disposta l'applicazione della misuracautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e di altricoindagati, in relazione alla sua partecipazione, con il ruolo di promotore, adassociazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante in Napoli,Casavatore e Sant’Antimo almeno dal 2020, con condotta perdurante (capo A); eper plurimi episodi di detenzione finalizzata allo spaccio di cocaina commessi inconcorso con altri sodali, in Napoli tra novembre 2022 e maggio 2023 (capi I,J, K,L,M, N, O) delitti tutti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. sia sotto il profilodel metodo che della finalità agevolatrice del clan ‘[OSCURATO:PERSONA]’ e ‘[OSCURATO:PERSONA]’.2.

Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendol’annullamento della ordinanza impugnata, deducendo quattro motivi, di seguitoriassunti funzionalmente all'esame del ricorso.2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cuiall’art. 416 bis 1 cod. pen.: ritiene la difesa che sussistano delle criticità giuridichee logico motivazionali, in particolare confusione tra ' contesto ambientale mafioso’e ‘metodo mafioso’, non essendo stati individuati specifici fatti nei quali il ricorrenteabbia posto in essere atti di intimidazione o si sia avvalso concretamente dellaforza intimidatrice del sodalizio mafioso verso clienti concorrenti o terzi; laricostruzione si limita presupporre che ogni attività di spaccio nel territorio debba,di necessità, sottostare al controllo dei clan, deducendo automaticamente da ciòl'uso del metodo mafioso, in contrasto con il principio di tassatività e offensività.In particolare, manca qualsiasi indicazione di episodi di concorrenza repressao violenza intimidazione esercitata o minacciate, e le conversazioni riportateevidenziano soprattutto lamentele economiche di [OSCURATO:PERSONA] sul prezzo della cocaina esui margini di guadagno; lo stesso Tribunale riconosce che non vi è traccia dicostrizioni operate dai clan, collocando il rapporto con gli stessi sul piano dellapura convenienza per il ricorrente.Inoltre la finalità agevolatrice rispetto ai clan è ricavata esclusivamente dalfatto che i clan traggono beneficio economico dalla differenza tra prezzo di acquistoe prezzo di rivendita della cocaina, mentre la finalità richiede che l’agente agiscacon lo scopo di favorire il sodalizio mafioso e non che il sodalizio riceva unvantaggio indiretto mediato; l'attività del [OSCURATO:PERSONA], economicamente conveniente,non dimostra, per ciò solo, che abbia perseguito consapevolmente eprimariamente il rafforzamento del clan e non il proprio tornaconto personale; laconsapevolezza di operare in un territorio dove sono presenti i clan non equivaledi per sé ad agire con finalità di agevolazione.Infine, il Tribunale ha affermato la natura oggettiva dell'aggravanteestendendola tutti i partecipi, salvo inconsapevole ignoranza, utilizzando unapresunzione generalizzata di consapevolezza e adesione alle logiche mafiose, edomettendo una specifica verifica capo per capo del collegamento concreto tra isingoli episodi di detenzione e spaccio e l'asserito metodo con finalità mafiosa.2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione-art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. - in relazione alla mancatariconducibilità dell’associazione all'ipotesi di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R.309/90, per non avere il Tribunale effettuato una rigorosa verifica del programmaassociativo originario, delle reali potenzialità operative del gruppo, ed aversovrapposto la gravità di taluni episodi allo statuto genetico dell'associazione e,infine, per aver escluso l'ipotesi attenuata con motivazione stereotipata e priva dispecifica analisi sul contributo del ricorrente.2.3 Con terzo motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., si censura la circostanza che ilTribunale si limiti in larga parte a richiamare la presunzione di legge, affermandoche non emergono elementi idonei al superamento di tale presunzione, senzaanalizzare in concreto eventuali fattori emersi, quali il decorso temporale dai fattipiù gravi, l'esito di altri procedimenti, le condizioni personali, familiari e lavorativemisura, limitandosi ad affermare in modo apodittico la loro inadeguatezza adimpedire contatti con il contesto criminale.2.4.

Con un quarto motivo si censura la tecnica della motivazione perrelationem adottata dal tribunale del riesame (art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc. pen.) contrapponendola al dovere di autonoma valutazione, ed essendositradotto tale vizio in difetto di motivazione in senso sostanziale non essendo statiaffrontati con puntualità tutti i profili devoluti al riesame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.2.

Si richiama il consolidato insegnamento di legittimità secondo cui, in temadi misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione,vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordinealla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta ilcompito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimitàed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828: In motivazione, laS.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo diimpugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanzacautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen.e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo,ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame,dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dalcitato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gliadattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, nonfondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non dellaresponsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza).Ne consegue che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod.proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è è censurabilein sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza,completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamenteinidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito otalmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da farrisultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione dellamisura, ovvero se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge (Sez. 3,n. 40873 del 21/10/2010, Mirja, Rv. 248698 - 01Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015,Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976– 01)Il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, nél'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanzae concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, purinvestendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di unadiversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.Va richiamata, inoltre, la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ordinanzacautelare adottata dal Tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità,l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari,in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. conriguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inauditaaltera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirenteche ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 - 01).Inoltre, con particolare riferimento al quarto motivo di ricorso, lagiurisprudenza di legittimità ha ribadito che la motivazione per relationem di unprovvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) - facciariferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento,la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria delprovvedimento di destinazione; 2) - fornisca la dimostrazione che il giudice hapreso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento diriferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) - l'attodi riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento damotivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno almomento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di criticaed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organodella valutazione o dell'impugnazione (Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera,Rv. 216664 - 01).3.

Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata risulta avere adeguatamenteanalizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loroconcordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti igravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in relazione ai reati allo stessocontestati, ed ha effettuato una valutazione critica delle argomentazioni difensivein ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e alladerubricazione del reato contestato al capo A) nell’ipotesi di cui all’art. 74, comma6 dpr 309/90.3.1 In relazione al primo motivo, inoltre, va considerato che il ricorrente è privodi interesse a ricorrere sul punto.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in temadi procedimento cautelare, sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato allaproposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione siavolta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazionegiuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull’an o sul quomodo della misura(Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, Renna, Rv. 284489 – 01: fattispecie relativaad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto correttala decisione dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato allasola esclusione del ruolo apicale dell’indagato all’interno del sodalizio, elementoprivo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata; Sez. 3,n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01; Sez. 6, n. 5213 del11/12/2018, Fucito, Rv. 275028 01; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino,Rv. 258502 - 01).Per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata alnarcotraffico di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, opera il terminemassimo di durata di fase di cui all’art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc.pen. e vige, quanto alle esigenze cautelari, la doppia presunzione sancita dall’art.275, comma 3, cod. proc. pen..Il tribunale del riesame, inoltre, in relazione alla sussistenza della contestataaggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., sia sotto il profilo del metodo chedell'agevolazione, ha approfondito il rapporto di stretta dipendenza commercialetra il sodalizio denominato “Tonino 111” ed i due clan storicamente egemoni sulterritorio, il clan [OSCURATO:PERSONA] e il clan [OSCURATO:PERSONA], richiamando in motivazione lavalenza dimostrativa delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni rese daicollaboratori di giustizia, fonti di prova corroborate dagli esiti delle attivitàinvestigative, puntualmente richiamate nel provvedimento, da cui si evince chel'organizzazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA] era pienamente e stabilmenteinserita nel sistema delle piazze di spaccio gestite dalla camorra in quanto ilsodalizio “Tonino 111 “ ed i suoi accoliti potevano operare in modo autonomo, acondizione di rifornirsi all'ingrosso esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA] esponente dispicco del clan [OSCURATO:PERSONA] secondo i tempi, i quantitativi ed i prezzi imposti dallostesso clan.Il Tribunale evidenzia la sussistenza, con riguardo a tutti i reati contestati alricorrente, dell'aggravante in esame atteso il dimostrato rapporto diinterdipendenza funzionale tra la piazza ed i clan camorristici egemoni sull'area,intenso al punto tale che [OSCURATO:PERSONA], allorquando le imposizioni dei suoifornitori passavano il segno o venivano meno a precedenti pattuizioni, nonprospettava affatto l’eventualità di rivolgersi altrove per acquistare lostupefacente, ma minacciava semplicemente di chiudere la piazza e diinterrompere l'attività commerciale, da ciò evincendosi la piena consapevolezzadell'operare all'interno del descritto sistema di camorra, in una zona sottoposta alcontrollo dei due clan che partecipavano ai profitti, e di non avere alcuna possibilitàdi gestire in maniera indipendente dai clan l'attività illecita.

Immune da censureappare la motivazione rassegnata dal tribunale in merito alla sussistenzadell'aggravante sotto il profilo del metodo, potendo ravvisarsi l'esercizio delmetodo mafioso da parte dei partecipi al sodalizio dedito al narcotraffico nellaperdurante titolarità in regime di sostanziale monopolio della piazza di spaccio, ilcui esercizio non sarebbe stato possibile senza il placet del sodalizio criminosoegemone sul territorio.

Il Tribunale sottolinea il carattere notorio dell'esistenza edel controllo esercitato dal clan trattandosi di mafia storica.

Si sottolinea, inoltre,come l'attività del [OSCURATO:PERSONA] sussistesse e persistesse proprio in quanto espressionedel clan richiamando gli elementi tratti dalla attività di captazione e dalledichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Il tribunale ha motivato altresì in meritoalla configurabilità della finalità agevolatrice del sodalizio nei confrontidell'indagato atteso l'evidente contributo assicurato al rafforzamento del poteresul territorio dei clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attraverso il controllo delle piazzedi spaccio della zona e il finanziamento delle relative casse.

Nel provvedimentoimpugnato si richiamano precisi e oggettivi indici di collegamento dell'attività dispaccio diretta dal [OSCURATO:PERSONA] con i clan operanti storicamente sul territorio.

Immuneda censure appare, pertanto, la motivazione laddove ravvisa la sussistenzadell'aggravante dell’agevolazione in capo al ricorrente, titolare della piazza chedoveva al clan la sua possibilità di esistere, il quale attraverso l'attività di spaccioconcorreva consapevolmente al rafforzamento del clan.Il motivo, peraltro, si risolve nella confutazione delle risultanze indiziarie, nonconsentita nel giudizio di legittimità3.2 Il secondo motivo di ricorso appare manifestamente infondato, in quantoil Tribunale ha escluso la riconducibilità dell'associazione all'ipotesi attenuata di cuiall'art 74, comma 6, d.P.R. 309/90 valorizzando l'operatività risalente e la duratadella piazza di spaccio ritenuta attiva da decenni; la struttura organizzata nelgruppo con ripartizione di ruolo -promotori custodi corrieri pusher-; la capacità diapprovvigionarsi in modo continuativo di quantitativi di 200, 250 grammi dicocaina per singole forniture a distanza di poche settimane; il numero degli episodie la clientela considerata ampia; la presenza dell'aggravante ex art. 416 bis 1 cod.pen.; il Tribunale sottolinea in motivazione come si tratti di uno spaccio realizzatosulla base di un assetto organizzativo che consentiva di poter disporre di unaprovvista significativa di stupefacenti, attraverso modalità accurate e insidiose sianelle vendite che nell'approvvigionamento, nel trasporto e nell'occultamento dellesostanze.Il motivo è, quindi, del tutto generico, mancando sia di ogni confronto con glispecifici, articolati e molteplici passaggi motivazionali dei giudici (cfr. pagg. 23-25), sia di utili allegazioni; si tratta di rilievi di tenore meramente valutativo ecome tali inammissibili in sede di legittimità.3.3 Parimenti infondato appare il terzo motivo di ricorso, in quanto si configuraun’associazione per cui vige la doppia presunzione ex art. 275 comma 3 cod. proc.pen., radicata stabilmente sul territorio ed operativa da oltre un trentennio, in cuiil ricorrente, pluripregiudicato e gravato da un precedente specifico, ha svolto ilruolo di capo e promotore, in assenza di elementi dimostrativi di ravvedimento odi rescissione dei saldi legami criminali, e la cui pervicacia criminale si è sviluppataper un tempo significativo.Il Tribunale ha ritenuto sussistente un concreto e attuale pericolo direiterazione dei reati della stessa specie e non superata la presunzione relativa dicui all'art 275 comma 3 cod. proc. pen. quanto sia alla sussistenza delle esigenzecautelari sia all'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, nonchéinadeguate misure meno afflittive, compresi gli arresti domiciliari con braccialettoelettronico, ritenute incapaci di recidere i contatti con il contesto criminale; lavalutazione è stata fondata sul ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dellapiazza per un lungo periodo, con radicamento nel territorio e collegamenti con iclan, nonché sui precedenti penali anche specifici in materia di stupefacenti econtrabbando e l'asserita mancanza di segni di ravvedimento.Gli elementi valorizzati in motivazione rendono irrilevante la meravalorizzazione del tempo decorso effettuata dalla difesa.3.4 Per la manifesta infondatezza dl quarto motivo, quanto indicato inpremessa rende evidente la corretta applicazione dei principi giurisprudenziali inmateria da parte del Tribunale.4.

Il ricorso, per i motivi suesposti, deve essere dichiarato inammissibile e laricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi diinammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
apoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 7 aprile 2026, il Tribunale di Napoli ha confermatol’ordinanza emessa in data 02 marzo 2026 dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Napoli, con la quale veniva disposta l'applicazione della misuracautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e di altricoindagati, in relazione alla sua partecipazione, con il ruolo di promotore, adassociazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante in Napoli,Casavatore e Sant’Antimo almeno dal 2020, con condotta perdurante (capo A); eper plurimi episodi di detenzione finalizzata allo spaccio di cocaina commessi inconcorso con altri sodali, in Napoli tra novembre 2022 e maggio 2023 (capi I,J, K,L,M, N, O) delitti tutti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. sia sotto il profilodel metodo che della finalità agevolatrice del clan ‘[OSCURATO:PERSONA]’ e ‘[OSCURATO:PERSONA]’.2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendol’annullamento della ordinanza impugnata, deducendo quattro motivi, di seguitoriassunti funzionalmente all'esame del ricorso.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cuiall’art. 416 bis 1 cod. pen.: ritiene la difesa che sussistano delle criticità giuridichee logico motivazionali, in particolare confusione tra ' contesto ambientale mafioso’e ‘metodo mafioso’, non essendo stati individuati specifici fatti nei quali il ricorrenteabbia posto in essere atti di intimidazione o si sia avvalso concretamente dellaforza intimidatrice del sodalizio mafioso verso clienti concorrenti o terzi; laricostruzione si limita presupporre che ogni attività di spaccio nel territorio debba,di necessità, sottostare al controllo dei clan, deducendo automaticamente da ciòl'uso del metodo mafioso, in contrasto con il principio di tassatività e offensività.In particolare, manca qualsiasi indicazione di episodi di concorrenza repressao violenza intimidazione esercitata o minacciate, e le conversazioni riportateevidenziano soprattutto lamentele economiche di [OSCURATO:PERSONA] sul prezzo della cocaina esui margini di guadagno; lo stesso Tribunale riconosce che non vi è traccia dicostrizioni operate dai clan, collocando il rapporto con gli stessi sul piano dellapura convenienza per il ricorrente.Inoltre la finalità agevolatrice rispetto ai clan è ricavata esclusivamente dalfatto che i clan traggono beneficio economico dalla differenza tra prezzo di acquistoe prezzo di rivendita della cocaina, mentre la finalità richiede che l’agente agiscacon lo scopo di favorire il sodalizio mafioso e non che il sodalizio riceva unvantaggio indiretto mediato; l'attività del [OSCURATO:PERSONA], economicamente conveniente,non dimostra, per ciò solo, che abbia perseguito consapevolmente eprimariamente il rafforzamento del clan e non il proprio tornaconto personale; laconsapevolezza di operare in un territorio dove sono presenti i clan non equivaledi per sé ad agire con finalità di agevolazione.Infine, il Tribunale ha affermato la natura oggettiva dell'aggravanteestendendola tutti i partecipi, salvo inconsapevole ignoranza, utilizzando unapresunzione generalizzata di consapevolezza e adesione alle logiche mafiose, edomettendo una specifica verifica capo per capo del collegamento concreto tra isingoli episodi di detenzione e spaccio e l'asserito metodo con finalità mafiosa.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione-art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. - in relazione alla mancatariconducibilità dell’associazione all'ipotesi di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R.309/90, per non avere il Tribunale effettuato una rigorosa verifica del programmaassociativo originario, delle reali potenzialità operative del gruppo, ed aversovrapposto la gravità di taluni episodi allo statuto genetico dell'associazione e,infine, per aver escluso l'ipotesi attenuata con motivazione stereotipata e priva dispecifica analisi sul contributo del ricorrente.2.3 Con terzo motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., si censura la circostanza che ilTribunale si limiti in larga parte a richiamare la presunzione di legge, affermandoche non emergono elementi idonei al superamento di tale presunzione, senzaanalizzare in concreto eventuali fattori emersi, quali il decorso temporale dai fattipiù gravi, l'esito di altri procedimenti, le condizioni personali, familiari e lavorativemisura, limitandosi ad affermare in modo apodittico la loro inadeguatezza adimpedire contatti con il contesto criminale.2.4. Con un quarto motivo si censura la tecnica della motivazione perrelationem adottata dal tribunale del riesame (art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc. pen.) contrapponendola al dovere di autonoma valutazione, ed essendositradotto tale vizio in difetto di motivazione in senso sostanziale non essendo statiaffrontati con puntualità tutti i profili devoluti al riesame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. Si richiama il consolidato insegnamento di legittimità secondo cui, in temadi misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione,vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordinealla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta ilcompito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimitàed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828: In motivazione, laS.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo diimpugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanzacautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen.e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo,ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame,dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dalcitato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gliadattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, nonfondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non dellaresponsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza).Ne consegue che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod.proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è è censurabilein sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza,completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamenteinidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito otalmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da farrisultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione dellamisura, ovvero se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge (Sez. 3,n. 40873 del 21/10/2010, Mirja, Rv. 248698 - 01Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015,Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976– 01)Il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, nél'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanzae concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, purinvestendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di unadiversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.Va richiamata, inoltre, la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ordinanzacautelare adottata dal Tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità,l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari,in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. conriguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inauditaaltera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirenteche ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 - 01).Inoltre, con particolare riferimento al quarto motivo di ricorso, lagiurisprudenza di legittimità ha ribadito che la motivazione per relationem di unprovvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) - facciariferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento,la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria delprovvedimento di destinazione; 2) - fornisca la dimostrazione che il giudice hapreso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento diriferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) - l'attodi riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento damotivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno almomento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di criticaed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organodella valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera,Rv. 216664 - 01).3. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata risulta avere adeguatamenteanalizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loroconcordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti igravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in relazione ai reati allo stessocontestati, ed ha effettuato una valutazione critica delle argomentazioni difensivein ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e alladerubricazione del reato contestato al capo A) nell’ipotesi di cui all’art. 74, comma6 dpr 309/90.3.1 In relazione al primo motivo, inoltre, va considerato che il ricorrente è privodi interesse a ricorrere sul punto.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in temadi procedimento cautelare, sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato allaproposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione siavolta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazionegiuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull’an o sul quomodo della misura(Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, Renna, Rv. 284489 – 01: fattispecie relativaad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto correttala decisione dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato allasola esclusione del ruolo apicale dell’indagato all’interno del sodalizio, elementoprivo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata; Sez. 3,n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01; Sez. 6, n. 5213 del11/12/2018, Fucito, Rv. 275028 01; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino,Rv. 258502 - 01).Per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata alnarcotraffico di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, opera il terminemassimo di durata di fase di cui all’art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc.pen. e vige, quanto alle esigenze cautelari, la doppia presunzione sancita dall’art.275, comma 3, cod. proc. pen..Il tribunale del riesame, inoltre, in relazione alla sussistenza della contestataaggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., sia sotto il profilo del metodo chedell'agevolazione, ha approfondito il rapporto di stretta dipendenza commercialetra il sodalizio denominato “Tonino 111” ed i due clan storicamente egemoni sulterritorio, il clan [OSCURATO:PERSONA] e il clan [OSCURATO:PERSONA], richiamando in motivazione lavalenza dimostrativa delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni rese daicollaboratori di giustizia, fonti di prova corroborate dagli esiti delle attivitàinvestigative, puntualmente richiamate nel provvedimento, da cui si evince chel'organizzazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA] era pienamente e stabilmenteinserita nel sistema delle piazze di spaccio gestite dalla camorra in quanto ilsodalizio “Tonino 111 “ ed i suoi accoliti potevano operare in modo autonomo, acondizione di rifornirsi all'ingrosso esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA] esponente dispicco del clan [OSCURATO:PERSONA] secondo i tempi, i quantitativi ed i prezzi imposti dallostesso clan.Il Tribunale evidenzia la sussistenza, con riguardo a tutti i reati contestati alricorrente, dell'aggravante in esame atteso il dimostrato rapporto diinterdipendenza funzionale tra la piazza ed i clan camorristici egemoni sull'area,intenso al punto tale che [OSCURATO:PERSONA], allorquando le imposizioni dei suoifornitori passavano il segno o venivano meno a precedenti pattuizioni, nonprospettava affatto l’eventualità di rivolgersi altrove per acquistare lostupefacente, ma minacciava semplicemente di chiudere la piazza e diinterrompere l'attività commerciale, da ciò evincendosi la piena consapevolezzadell'operare all'interno del descritto sistema di camorra, in una zona sottoposta alcontrollo dei due clan che partecipavano ai profitti, e di non avere alcuna possibilitàdi gestire in maniera indipendente dai clan l'attività illecita. Immune da censureappare la motivazione rassegnata dal tribunale in merito alla sussistenzadell'aggravante sotto il profilo del metodo, potendo ravvisarsi l'esercizio delmetodo mafioso da parte dei partecipi al sodalizio dedito al narcotraffico nellaperdurante titolarità in regime di sostanziale monopolio della piazza di spaccio, ilcui esercizio non sarebbe stato possibile senza il placet del sodalizio criminosoegemone sul territorio. Il Tribunale sottolinea il carattere notorio dell'esistenza edel controllo esercitato dal clan trattandosi di mafia storica. Si sottolinea, inoltre,come l'attività del [OSCURATO:PERSONA] sussistesse e persistesse proprio in quanto espressionedel clan richiamando gli elementi tratti dalla attività di captazione e dalledichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il tribunale ha motivato altresì in meritoalla configurabilità della finalità agevolatrice del sodalizio nei confrontidell'indagato atteso l'evidente contributo assicurato al rafforzamento del poteresul territorio dei clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attraverso il controllo delle piazzedi spaccio della zona e il finanziamento delle relative casse. Nel provvedimentoimpugnato si richiamano precisi e oggettivi indici di collegamento dell'attività dispaccio diretta dal [OSCURATO:PERSONA] con i clan operanti storicamente sul territorio. Immuneda censure appare, pertanto, la motivazione laddove ravvisa la sussistenzadell'aggravante dell’agevolazione in capo al ricorrente, titolare della piazza chedoveva al clan la sua possibilità di esistere, il quale attraverso l'attività di spaccioconcorreva consapevolmente al rafforzamento del clan.Il motivo, peraltro, si risolve nella confutazione delle risultanze indiziarie, nonconsentita nel giudizio di legittimità3.2 Il secondo motivo di ricorso appare manifestamente infondato, in quantoil Tribunale ha escluso la riconducibilità dell'associazione all'ipotesi attenuata di cuiall'art 74, comma 6, d.P.R. 309/90 valorizzando l'operatività risalente e la duratadella piazza di spaccio ritenuta attiva da decenni; la struttura organizzata nelgruppo con ripartizione di ruolo -promotori custodi corrieri pusher-; la capacità diapprovvigionarsi in modo continuativo di quantitativi di 200, 250 grammi dicocaina per singole forniture a distanza di poche settimane; il numero degli episodie la clientela considerata ampia; la presenza dell'aggravante ex art. 416 bis 1 cod.pen.; il Tribunale sottolinea in motivazione come si tratti di uno spaccio realizzatosulla base di un assetto organizzativo che consentiva di poter disporre di unaprovvista significativa di stupefacenti, attraverso modalità accurate e insidiose sianelle vendite che nell'approvvigionamento, nel trasporto e nell'occultamento dellesostanze.Il motivo è, quindi, del tutto generico, mancando sia di ogni confronto con glispecifici, articolati e molteplici passaggi motivazionali dei giudici (cfr. pagg. 23-25), sia di utili allegazioni; si tratta di rilievi di tenore meramente valutativo ecome tali inammissibili in sede di legittimità.3.3 Parimenti infondato appare il terzo motivo di ricorso, in quanto si configuraun’associazione per cui vige la doppia presunzione ex art. 275 comma 3 cod. proc.pen., radicata stabilmente sul territorio ed operativa da oltre un trentennio, in cuiil ricorrente, pluripregiudicato e gravato da un precedente specifico, ha svolto ilruolo di capo e promotore, in assenza di elementi dimostrativi di ravvedimento odi rescissione dei saldi legami criminali, e la cui pervicacia criminale si è sviluppataper un tempo significativo.Il Tribunale ha ritenuto sussistente un concreto e attuale pericolo direiterazione dei reati della stessa specie e non superata la presunzione relativa dicui all'art 275 comma 3 cod. proc. pen. quanto sia alla sussistenza delle esigenzecautelari sia all'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, nonchéinadeguate misure meno afflittive, compresi gli arresti domiciliari con braccialettoelettronico, ritenute incapaci di recidere i contatti con il contesto criminale; lavalutazione è stata fondata sul ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dellapiazza per un lungo periodo, con radicamento nel territorio e collegamenti con iclan, nonché sui precedenti penali anche specifici in materia di stupefacenti econtrabbando e l'asserita mancanza di segni di ravvedimento.Gli elementi valorizzati in motivazione rendono irrilevante la meravalorizzazione del tempo decorso effettuata dalla difesa.3.4 Per la manifesta infondatezza dl quarto motivo, quanto indicato inpremessa rende evidente la corretta applicazione dei principi giurisprudenziali inmateria da parte del Tribunale.4. Il ricorso, per i motivi suesposti, deve essere dichiarato inammissibile e laricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi diinammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28603/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris