CassazionesentenzaSezione UDecisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 04838/2025
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al numero 21128/2024di registro generale, sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania,sezione staccata di Salerno, con ordinanza n. 1824/2024 del9 ottobre 2024, nel procedimento vertente tra : [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente non costituito in questa sede - contro AntonioGONNELLA; - resistent e non costituit o in questa sede – Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio2025 dal [OSCURATO:PERSONA] ; R.G. 21128/2024 Cron. Rep. C.C. 18/2/2025 conflitto negativo di giurisdizione . -2 - lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declara- toria di giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con atto di citazione notificato nell’aprile 2009 , il Comune di Battipaglia ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA],il signor [OSCURATO:PERSONA] ed ha proposto,nei suoi confronti, le seguenti domande: “ ( i ) d ichiarare comunque risoluta e priva di ogni efficacia la promessa di vendita for- matasi in seguito al reciproco assenso delle parti sulla futura vendita; (ii) r itenere il convenuto occupante abusivo e per l’effetto disporre la restituzione al Comune di Battipaglia, quale proprietario, dell’appezza- mento di terreno di mq 8.137 sito in località “[OSCURATO:PERSONA]” del Co- mune di Pontecagnano; (iii) ritenere in ogni caso il convenuto occu- pante sine titulodel terreno sopra descritto e per l’effetto condannarlo all’immediatorilascio in favore del proprietario Comune di Battipaglia ; (iv)condannare il convenuto al ristoro dei danni tutti subiti per la man- cata alienazione dell’immobile e per la mancata rendita a far data dalla intervenuta sdemanializzazione fino alla restituzione con interessi e ri- valutazione monetaria da quantificarsi mediante c.t.u. o, in mancanza, con equo apprezzamento del giudice adito; (v) c ondannare il conve- nuto al pagamento dei frutti indebitamente percepiti per la illegittima occupazione a decorrere dall’annata agraria 1992, fino alla sdemania- lizzazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto da quanti- ficarsi mediante c.t.u. o, in mancanza, con equo apprezzamento del giudice adito”. A sostegno delle domande proposte , l’attore, premessa la natura originariamente demaniale del bene oggetto di causa, ha, tra l’altro, dedotto che, con decreto del 18dicembre 2006, il Comune fu autoriz- zato a procedere alla sdemanializzazione delle terre collettive gravate . -3 - da usi civici e situate in località “[OSCURATO:PERSONA]” ai fini della successiva alienazione. Con raccomandata prot. n. 71646 dell’8 ottobre 2008 , il Comune comunicò al Gonnella la volontà di procedere all’alienazione del terreno al prezzo stabilito dall’Agenzia del territorio, pari ad euro 150.371,36, invitandolo a far pervenire , entro il 31 dicembre 2008 , espressa volontà di acquisto, con l’avvertenza che,in mancanza, si sa- rebbe proceduto ad azione di reintegra al patrimonio comunale del bene abusivamente occupato. Poiché il termineera spirato senza che il convenuto facesse alcunché, il Comune prese atto della rinuncia all’acquisto e diffidò il convenuto, invitandolo a riconsegnare il fondo entro il 20gennaio 2009. Nel giudizio dinanzi al giudice ordinario si è costituito il convenuto, chiedendo il rigetto delle domande proposte dal [OSCURATO:PERSONA]. 2. –Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2010/2022, pubblicata in data 6giugno 2022, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giu- dice ordinario. I l Tribunale di Salerno ha dato rilievo al fatto che non erastata conclusa la fase procedimentale, in quanto il convenuto aveva contestato la determinazione del prezzo del bene effettuata dall’ammi- nistrazione,essendo basata su un parere reso dall’Agenzia del territorio a distanza di tempo ed in assenza di sopralluogo. Secondo il Tribunale ordinario, la controversia rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo riconducibile all’ipotesi di cui alla let- tera b) del comma 1 dell’art. 133 cod. proc. amm. 3. –Riassunta la causa dinanzi al Tribunale amministrativo regio- nale della Campania, sezione staccata di Salerno, il giudice ad quem ha, a sua volta, dubitato della propria giurisdizione e, con ordinanza n. 1824/2024 in data 9 ottobre 2024, ha sollevato conflitto negativo. Escluso che si verta in materia di concessione di beni pubblici, il Tribunale amministrativo confliggente ha dato rilievo al fatto che sono in contesa beni oggetto di sdemanializzazione, rispetto ai quali non vi . -4 - è stato l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’ente pubblico. Il TAR afferma che il Comune ha agito spendendo la stessa situazione giuridica soggettiva che avrebbe il privato, non già una posizione di supremazia nei confronti di quest’ultimo. 4. – Il conflitto è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi degli artt. 375, secondo comma, numero 4, 380-bis.1 e 380-ter cod. proc. civ. 5. – Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chie- dendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Se- condo l’Ufficio del Procuratore generale, si è in presenza di una contro- versia tipicamente privatistica avente ad oggetto la risoluzione della promessa di vendita del Comune, l’accertamento che il privato è occu- pante abusivo con conseguente restituzione del bene, il risarcimento del danno e la condanna del privatoal pagamento dei frutti indebita- mente percepiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Preliminarmente, occorre dare atto che il conflitto è stato sol- levato tempestivamente dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno. Risulta, infatti, che, alla prima udienza,svoltasi il 20 febbraio 2024, il TAR, adito in riassunzione, non hapotuto sollevare il conflitto di giu- risdizione, avendo rilevato una questione di nullità della notificazione dell’atto introduttivo, quindi una ragione di irregolarità del contraddit- torio instaurato dalComune di Battipaglia nei confronti del signor Gon- nella. Disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso, il conflitto è stato sollevato ritualmente in esito alla successiva udienza dell’8 otto- bre 2024, una volta regolarmente costituito il rapporto processualecon il resistente. . -5 - È esatto che l’art. 11, comma 3, cod. proc. amm. richiede, ai fini della rituale proposizione del conflitto di giurisdizione da parte del giu- dice amministrativo davanti al quale il giudizio è riproposto, che il con- flitto sia sollevato “alla prima udienza”. Ai sensi della citata disposi- zione, l’elevazione, da parte del giudice ad quem, del conflitto negativo di giurisdizione non può superare la barriera temporale della prima udienza. Lo scopo della norma è quello di evitare che la questione di giurisdizionesi trascini oltre la soglia di ingresso del giudizio. Poiché la questione della nullità della notificazione del ricorso con cui il giudizio sia stato riassunto riguarda la corretta costituzione del rapporto processuale, tale questione deve essere esaminata prima di quella concernente il dubbio sulla giurisdizione, il quale presuppone pur sempre l’instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti ( Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2016, n. 2201). Al riguardo,va rammentato che l’esigenza di definire e individuare subito il plesso munito di competenza giurisdizionale non può andare disgiunta dalla completezza del sistema delle garanzie della difesa e dal rispetto de l contraddittorio tra le parti. Un processo non giusto, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata (Corte cost., sentenze n. 96 del 2024, n. 116 e n. 67 del 2023, n. 111 del 2022 e n. 317 del 2009). Da tanto consegue che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm., il giudice amministrativo, se rileva un difetto nella rituale in- staurazione del contraddittorio dipendente dalla nullità della notifica- zione del ricorso in riassunzione successivamente alla declinatoria del primo giudice, ben può, e anzi deve,differire all’udienza successiva alla rinnovazione della notificazione l’esame, nel contraddittorio delle parti, della questione della propria giurisdizionee, quindi, non perde il potere di sollevare, all’esito della seconda udienza, il conflitto negativo di giu- risdizione, essendo questa la prima a contraddittorio integro. . -6 - 2. –Passando al fondo della questione sollevata in sede di conflitto , occorre ricordare che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione de- dotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifesta- zione (Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20350; Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2024, n. 2368). Tanto premesso, guardando all’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e fattavalere dal Comune sulla scorta dei fatti alle- gati, è evidente che si verte al di fuori della materia della concessione dei beni pubblici. Il Comune, infatti, per un verso, haprospettato, non già l’avvenuta conclusione di un accordo di diritto pubblico, bensìl’ in- tervenutafor mazione di un accordo di diritto privato tra esso e il resi- stente su un bene oggetto di previa sdemanializzazione;e , per l’altro verso, hadedotto l’inadempimento di quest’ultimo. E poiché non vienein rilievo l’esercizio di atti autoritativi o di auto- tutela e il Comune non ha speso alcuna posizione di supremazia nei confronti del privato, ma ha fatto valere i rimedi a tutela di un bene appartenente al suo patrimonio previo accertamento dell’assenza di al- cun titolo alla detenzione o al possesso da parte del privato, la causa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. In fattispecie analoga, nella quale la controversia non involgeva “l’interpretazione della convenzione di base”, né implicava“il vaglio di legittimità di provvedimenti autoritativi anteriori ad essa”, ma ben di- versamente concerneva“le contestazioni della debenza dei corrispettivi e del rilascio dell'area”, questa Corte regolatrice (Cass., Sez. Un., 19 . -7 - settembre 2023, n. 26853) ha affermato che “ rientra nella giurisdi- zione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di uso di un bene anche se privato e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, l’in- dividuazione del soggetto debitore, la domanda di rilascio dell'immobile (che si assume abusivamente detenuto) e di risarcimento dei danni, non essendo in contestazione questioni relative al rapporto di conces- sione e non sussistendo, in ordine alla determinazione del predetto cor- rispettivo, alcun potere discrezionale della P.A.”. 3. –Sulle conformi conclusioni scritte del Pubblico Ministero, è di- chiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Va, di conseguenza, cassata la pronuncia declinatoria del Tribunale di Salerno. 4. – Non v’è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regola- mento d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto at