CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 13502/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18327-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]'ENERGIA E [OSCURATO:PERSONA]' in persona dell'Assessore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la Oggetto R.G.N.18327/2019 Cron. Rep. Ud.14/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] A.T.O. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 134/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 15/04/2019 R.G.N. 366/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta aveva riformato (in parte) la sentenza con cui il tribunale di Enna aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla prosecuzione del rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA], con conservazione di tutte le condizioni e i diritti già acquisiti presso [OSCURATO:PERSONA] spa, e condannato la società [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento dei danni per illegittima dequalificazione. La corte territoriale aveva valutato che in ragione del quadro normativo che aveva regolato il passaggio del servizio idrico integrato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] –Convenzione 19 novembre 2004 e legge.n.36/2004,-era stabilito che , per quel che qui rileva, il passaggio del personale automaticamente transitato era quello adibito esclusivamente ai servizi di cui all’art. 4 co.1lett. f. l.n. 36/94, ovvero “servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura, e di depurazione delle acque reflue”. Essendo tali le condizioni che sostanziavano il diritto al passaggio immediato e diretto alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], e non essendo state, le stesse, provate dalla [OSCURATO:PERSONA], non poteva a quest’ultima riconoscersi il diritto vantato. Irrilevante era considerato, al fine del diritto in questione, l’inserimento del nominativo della lavoratrice nell’elenco di cui all’art. 36 co.6 l.n.20/2003, avente, questo, solo natura ricognitiva. Avverso detta decisione proponeva ricorso la lavoratrice con quattro motivi, cui resisteva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] ATO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’Energia e dei servizi di pubblica Utilità. Le parti depositavano successive memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con primo motivo è denunciata la violazione delle disposizioni regolanti la materia con riguardo ai lavoratori con diritto al passaggio diretto (D.lgs. n.152/2006 art. 173, D.lgs n. 165/2001; art. 2112 c.c.). In particolare è contestata la decisione della corte circa la natura dell’elenco cui era inserita la lavoratrice che presupporrebbe già l’accertamento delle condizioni utili di cui all’art. 4 co.1lett. f. l.n. 36/94, ovvero l’adibizione a “servizi pubblici di captazione, adduzione,e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura, e di depurazione delle acque reflue”. La censura contiene un richiamo alla decisione del Giudice di legittimità (Cass. SU n. 18152/2015) per evidenziare il rilievo probatorio dell’inserimento negli elenchi di cui all’art. 36 co.6 l.n.20/2003. 2)-Con il secondo motivo è dedotta la violazione dei principi in tema di onere della prova con particolare riferimento alla natura probatoria degli elenchi di cui all’art. 36 co.6 l.n.20/2003 ed alla posizione della ricorrente quale “comandata “da tempo presso la società [OSCURATO:SOCIETA] e, dunque, titolare delle competenze necessarie. 3) – La terza censura evidenzia la circostanza della proposta di assunzione formalizzata dalla società [OSCURATO:SOCIETA], dimostrativa delle competenze della ricorrente. 4)-Con ultimo motivo il ricorso sottolinea la omessa valutazione della circostanza del “comando” della ricorrente, attestativo delle competenze possedute dalla stessa. I motivi possono essere trattati congiuntamente poiché, sotto diversi profili, attengono alla medesima questione relativa alle condizioni utili per l’invocata conservazione del trattamento e dei diritti già acquisiti dalla ricorrente presso Sicilia ambiente [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente, già dipendente di [OSCURATO:PERSONA] spa e distaccata presso [OSCURATO:SOCIETA] dal luglio 2006, aveva successivamente aderito all’offerta di assunzione formulata da tale ultima società, sottoscrivendo in data 10 luglio 2013 contratto di assunzione. Aveva peraltro adito il tribunale perché accertasse il suo diritto al passaggio automatico alla società in ragione della Convenzione 19 novembre 2004 e legge.n.36/2004, con conservazione dei diritti e delle posizioni acquisite nella precedente società datrice di lavoro. Con le proposte censure la ricorrente contesta la decisione della corte territoriale che aveva escluso la sussistenza delle condizioni necessarie al passaggio automatico dall’una società all’altra. In particolare, assume la mancata o errata valutazione di circostanze dirimenti, attestative del diritto vantato, quali l’essere stata inserita in appositi elenchi dei lavoratori interessati al passaggio diretto e l’essere stata distaccata per un lungo periodo presso la società [OSCURATO:SOCIETA]. Occorre premettere che la Convenzione 19 novembre 2004 (art.6) e legge.n.36/2004,- avevano stabilito che, per quel che qui rileva, il passaggio del personale automaticamente transitato era quello adibito esclusivamente ai servizi di cui all’art. 4 co.1lett. f. l.n. 36/94, ovvero “servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura, e di depurazione delle acque reflue”. A fronte di tale disposto la corte di merito aveva ritenuto elemento costitutivo del diritto al passaggio diretto la previa ed esclusiva assegnazione ai servizi di cui al richiamato articolo 4. Aveva poi valutato che tale necessaria condizione fosse requisito la cui sussistenza era onere del lavoratore provare. La ricorrente, a giudizio della corte d’appello, non aveva soddisfatto tale onere probatorio non essendo sufficiente, a tal fine, l’inserimento negli elenchi di cui all’art. 36 co.6 l.n.20/2003. Le censure in esame contestano tale assunto, nel presupposto che l’inserimento nei predetti elenchi fosse significativo ed accertativo della richiesta condizione, peraltro anche soddisfatta dal periodo di distacco presso la società [OSCURATO:SOCIETA]. Come osservato dalla corte di merito al fine di invocare la sussistenza di un diritto o comunque di una posizione giuridica cui siano collegati determinati effetti, occorre che il soggetto rivendicante dia la prova di essere nel possesso di tutte le condizioni necessarie a far sorgere la pretesa. Nel caso in esame, pertanto era onere della lavoratrice fornire la prova di essere nelle condizioni richieste dalla Convenzione richiamata, ovvero che fosse adibita esclusivamente a “servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura, e di depurazione delle acque reflue”. Tale prova, come accertato dal giudice del merito, con valutazione non censurabile in questa sede di legittimità, non è stata fornita. La corte d’appello ha invero escluso che gli elenchi di cui all’art. 36 co.6 l.n.20/2003 potessero avere effetti dirimenti rispetto alla prova da fornire, trattandosi di documentazione redatta, secondo la stessa norma, dagli enti o dai soggetti dai quali il lavoratore proviene, senza alcuna verifica da parte dell’ente o soggetto a cui è destinato. Neppure significativa ai fini della evidenza probatoria è la sentenza di questa Corte SU n.18152/2015 che, occupandosi del riparto di giurisdizione in materia, hachiarito, sebbene con differente finalità, che gli elenchi in questione hanno natura meramente ricognitiva. Corrette appaiono pertanto le conclusioni della corte di merito basate su un giudizio valutativo che ha escluso efficacia probatoria ai suddetti elenchi specificando che da essi non poteva evincersi l’assoluta e certa provenienza del singolo lavoratore (e quindi della ricorrente) proprio dai servizi di cui all’art. 4 co.1lett. f. l.n. 36/94. Si osserva infine che la censura relativa alla asserita omessa valutazione della circostanza del “comando” della ricorrente presso [OSCURATO:SOCIETA]” non risulta sufficientemente supportata dalle specifiche indicazioni, invece necessarie, circa la deduzione di tale circostanza nei precedenti gradi del giudizio. Il motivo di doglianza avrebbe dovuto essere corredato di precise allegazioni sul dove, come e quando la circostanza di fatto asseritamente ignorata, e la cui rilevanza sarebbe stata decisiva, era stata introdotta nel giudizio ed avrebbe condotto il giudice ad una differente valutazione. Siffatte carenze rendono inammissibile la censura. Deve infine rilevarsi che sia il [OSCURATO:PERSONA] ATO che la Presidenza della Regione Sicilia e l’[OSCURATO:PERSONA] all’Energia e dei Servizi di [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti al solo fine di invocare il passaggio in giudicato della statuita carenza legittimazione. A riguardo si osserva che già la corte di merito aveva dato atto del passaggio in giudicato delle statuizioni in punto di carenza di legittimazione dei predetti soggetti. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate, nei confronti di ciascun controricorrente, in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell