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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 09703/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8066/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25 / B, presso lo studio degli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresentanoe difendono; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; -controricorrente- avverso la sentenza n. 712 /2017 della CORTE D'APPELLO di TORINOdepositata il12/09/2017, R.G.N. 952/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 12 settembre 2017, la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] (CNPADC) nei riguardi dell’attuale intimato, così confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato illegittima la trattenuta effettuata dalla Cassa sul trattamento pensionistico erogato a titolo di contributo di solidarietà, per il quinquennio 2014-2019, e condannato la Cassa a restituirgli le somma trattenute, oltre accessori; avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e successiva memoria; il ricorso è stato trattato all’Adunanza camerale del 17 gennaio 2023 in seguito a rinvio da Adunanza già fissata, per sopravvenuto impedimento del Consigliere relatore. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa, art. 22, e con la Delib. della Cassa 28 ottobre 2008; violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, della L. n. 147 del 2013, art. 1 comma 488, del D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, conv. in L. n. 214 del 2011, artt. 3 e 38 cost., per avere la Corte di merito ritenuto che, nell'ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati; con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 e del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa,art. 22, e con la Delib. della Cassa 28 ottobre 2008, per avere la Corte territoriale ritenuto l'illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella parte in cui istituiva il contributo di solidarietà a carico dei pensionati; i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure, e sono infondati, essendosi chiarito ormai in modo consolidato che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020); peraltro, Cassazione n. 603 del 2019 ha ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; ed è, dunque, la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall'art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa; sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore"; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati; segue coerente la condanna alle spese liquidate come in dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8066/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25 / B, presso lo studio degli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresentanoe difendono; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; -controricorrente- avverso la sentenza n. 712 /2017 della CORTE D'APPELLO di TORINOdepositata il12/09/2017, R.G.N. 952/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 12 settembre 2017, la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] (CNPADC) nei riguardi dell’attuale intimato, così confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato illegittima la trattenuta effettuata dalla Cassa sul trattamento pensionistico erogato a titolo di contributo di solidarietà, per il quinquennio 2014-2019, e condannato la Cassa a restituirgli le somma trattenute, oltre accessori; avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e successiva memoria; il ricorso è stato trattato all’Adunanza camerale del 17 gennaio 2023 in seguito a rinvio da Adunanza già fissata, per sopravvenuto impedimento del Consigliere relatore. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa, art. 22, e con la Delib. della Cassa 28 ottobre 2008; violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, della L. n. 147 del 2013, art. 1 comma 488, del D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, conv. in L. n. 214 del 2011, artt. 3 e 38 cost., per avere la Corte di merito ritenuto che, nell'ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati; con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 e del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa,art. 22, e con la Delib. della Cassa 28 ottobre 2008, per avere la Corte territoriale ritenuto l'illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella parte in cui istituiva il contributo di solidarietà a carico dei pensionati; i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure, e sono infondati, essendosi chiarito ormai in modo consolidato che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020); peraltro, Cassazione n. 603 del 2019 ha ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; ed è, dunque, la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall'art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa; sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore"; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati; segue coerente la condanna alle spese liquidate come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a nor
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