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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 23088/2022

Testo disponibile della fonte

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uente ORDINANZA sul ricorso 7946-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei suoi liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] NIU1 1A; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 221/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 07946 sez.

ML - ud. 24-05-2022 -2- RG 7946/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di C:agliari, confermando la valutazione del giudice di primo grado, ha ritenuto sussistente un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) con conseguente necessità che la verifica degli esuberi in relazione alla procedura collettiva attivata da [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere effettuata tenendo conto della complessiva platea e quindi anche dei lavoratori in forze alla (allora) società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e non solo di quelli della società formale datrice di lavoro del lavoratrice, come in concreto avvenuto; ha, pertanto, dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'esito di procedura di licenziamento collettivo attivata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., formale datrice di lavoro della ricorrente, e condannato la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e conseguente versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. La Corte di appello ha, inoltre, aggiunto che nella platea dei lavoratori da licenziare dovevano essere compresi anche i lavoratori che non risultavano in trattamento di integrazione salariale al momento dell'avvio della procedura di licenziamento, posto che nessuna norma impediva la coincidenza soggettiva tra lavoratori messi in cassa integrazione e lavoratori licenziati; ammessa la prova richiesta dalla società ai fini della detrazione dell' aliunde perceptum e dell' aliunde percipiendum (richiesta di esibizione di documentazione ex artt. 210 e 213 c.p.c.), ne ha — in fatto — escluso la ricorrenza dei requisiti (non risultando ulteriori redditi percepiti nel primo anno successivo al provvedimento di licenziamento ossia nel periodo indennizzato dall'art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970).

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA]) sulla base di quattro motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sono così rubricati: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 bis della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 291, come modificato dall'art. 2 del D.I. n. 134/2008, convertito dalla legge n. 166/2008, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc; 2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 della L. n. 223/1991, nonché degli artt. 2359, 2497 e 2094 cc e dell'art. 115 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc; 3) Violazione falsa applicazione degli artt. 776 e 779 cod.nav. nonché del [OSCURATO:PERSONA] n. 859/2008 (capo C) OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b), del [OSCURATO:PERSONA] n. 1008/2008, art. 2 (nn. 1,8 e 25), art. 3 (n. 2), art. 4 punto e), del [OSCURATO:PERSONA] n. 965 del 2012 - Allegato 3 Capo c.c.

Sezione 1 ORO.

CC 125; 4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 co.4 dello Statuto dei Lavoratori, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc.

2. In via preliminare deve rilevarsi che risulta dagli atti che, in data 15 aprile 2022, la ricorrente ha notificato la rinuncia alla controricorrente, che ne ha dato atto con la memoria depositata in vista dall'odierna adunanza camerale con la quale peraltro ha insistito per la condanna della rinunciante alle spese del giudizio.

3. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte: essa non ha, infatti, carattere "accettizio" e per la produzione di effetti processuali richiede, ai sensi dell'art. 390, ultimo comma c.p.c., di essere portata a conoscenza della parte controinteressata, mediante notificazione ad essa o comunicazione ai suoi avvocati; ed è noto che la rinuncia comporti il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e venga meno l'interesse a contrastare l'impugnazione: non anche, in caso di mancata accettazione, quello ad ottenere le spese del giudizio, la cui regolazione è rimessa dall'art. 391, secondo comma c.p.c. alla discrezionalità del Collegio, che "può condannare la parte che vi ha dato causa" (Cass. 26 febbraio 2015 n. 3971; Cass 28 maggio 2020 n. 10140).

4. Sotto questo profilo, il Collegio reputa che le spese del giudizio debbano essere poste a carico della società che ha rinunciato al ricorso da essa stessa proposto: da un canto, infatti, la controricorrente si è limitata a dare atto di avere ricevuto la rinuncia senza accettarla, anzi insistendo per la liquidazione delle spese e per la loro distrazione in favore del difensore che se ne è dichiarato antistatario; dall'altro, le censure formulate nei quattro motivi di ricorso, per l'accoglimento delle quali la ricorrente ha insistito ancora con le memorie finali depositate in vista dell'odierna adunanza camerale, non sarebbero comunque idonee a determinare un ripensamento dell'orientamento espresso da questa Corte in numerose decisioni le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118, primo comma disp. att. c.p.c. (da ultimo: Cass. 7 febbraio 2022 n. 3824 e 3825).

5. In conclusione, il processo deve essere dichiarato estinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, con distrazione in favore del difensore secondo la sua richiesta.

6. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 7946-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei suoi liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] NIU1 1A; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 221/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 07946 sez. ML - ud. 24-05-2022 -2- RG 7946/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di C:agliari, confermando la valutazione del giudice di primo grado, ha ritenuto sussistente un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) con conseguente necessità che la verifica degli esuberi in relazione alla procedura collettiva attivata da [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere effettuata tenendo conto della complessiva platea e quindi anche dei lavoratori in forze alla (allora) società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e non solo di quelli della società formale datrice di lavoro del lavoratrice, come in concreto avvenuto; ha, pertanto, dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'esito di procedura di licenziamento collettivo attivata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., formale datrice di lavoro della ricorrente, e condannato la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e conseguente versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 2. La Corte di appello ha, inoltre, aggiunto che nella platea dei lavoratori da licenziare dovevano essere compresi anche i lavoratori che non risultavano in trattamento di integrazione salariale al momento dell'avvio della procedura di licenziamento, posto che nessuna norma impediva la coincidenza soggettiva tra lavoratori messi in cassa integrazione e lavoratori licenziati; ammessa la prova richiesta dalla società ai fini della detrazione dell' aliunde perceptum e dell' aliunde percipiendum (richiesta di esibizione di documentazione ex artt. 210 e 213 c.p.c.), ne ha — in fatto — escluso la ricorrenza dei requisiti (non risultando ulteriori redditi percepiti nel primo anno successivo al provvedimento di licenziamento ossia nel periodo indennizzato dall'art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970). 3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA]) sulla base di quattro motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sono così rubricati: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 bis della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 291, come modificato dall'art. 2 del D.I. n. 134/2008, convertito dalla legge n. 166/2008, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc; 2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 della L. n. 223/1991, nonché degli artt. 2359, 2497 e 2094 cc e dell'art. 115 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc; 3) Violazione falsa applicazione degli artt. 776 e 779 cod.nav. nonché del [OSCURATO:PERSONA] n. 859/2008 (capo C) OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b), del [OSCURATO:PERSONA] n. 1008/2008, art. 2 (nn. 1,8 e 25), art. 3 (n. 2), art. 4 punto e), del [OSCURATO:PERSONA] n. 965 del 2012 - Allegato 3 Capo c.c. Sezione 1 ORO. CC 125; 4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 co.4 dello Statuto dei Lavoratori, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc. 2. In via preliminare deve rilevarsi che risulta dagli atti che, in data 15 aprile 2022, la ricorrente ha notificato la rinuncia alla controricorrente, che ne ha dato atto con la memoria depositata in vista dall'odierna adunanza camerale con la quale peraltro ha insistito per la condanna della rinunciante alle spese del giudizio. 3. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte: essa non ha, infatti, carattere "accettizio" e per la produzione di effetti processuali richiede, ai sensi dell'art. 390, ultimo comma c.p.c., di essere portata a conoscenza della parte controinteressata, mediante notificazione ad essa o comunicazione ai suoi avvocati; ed è noto che la rinuncia comporti il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e venga meno l'interesse a contrastare l'impugnazione: non anche, in caso di mancata accettazione, quello ad ottenere le spese del giudizio, la cui regolazione è rimessa dall'art. 391, secondo comma c.p.c. alla discrezionalità del Collegio, che "può condannare la parte che vi ha dato causa" (Cass. 26 febbraio 2015 n. 3971; Cass 28 maggio 2020 n. 10140). 4. Sotto questo profilo, il Collegio reputa che le spese del giudizio debbano essere poste a carico della società che ha rinunciato al ricorso da essa stessa proposto: da un canto, infatti, la controricorrente si è limitata a dare atto di avere ricevuto la rinuncia senza accettarla, anzi insistendo per la liquidazione delle spese e per la loro distrazione in favore del difensore che se ne è dichiarato antistatario; dall'altro, le censure formulate nei quattro motivi di ricorso, per l'accoglimento delle quali la ricorrente ha insistito ancora con le memorie finali depositate in vista dell'odierna adunanza camerale, non sarebbero comunque idonee a determinare un ripensamento dell'orientamento espresso da questa Corte in numerose decisioni le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118, primo comma disp. att. c.p.c. (da ultimo: Cass. 7 febbraio 2022 n. 3824 e 3825). 5. In conclusione, il processo deve essere dichiarato estinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, con distrazione in favore del difensore secondo la sua richiesta. 6. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di consig
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