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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 952/2025

ECLI:EU:C:2025:906
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0631 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 20 novembre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Classificazione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione nella sottovoce 90189084 – Lacci emostatici – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Articolo 252, seconda frase – Validità» Nella causa C‑631/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania), con decisione del 4 ottobre 2023, pervenuta in cancelleria il 18 ottobre 2023, nel procedimento Servoprax GmbH contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Sesta Sezione), composta da

I. Ziemele, presidente di sezione, A. Kumin (relatore) e S. Gervasoni, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la Servoprax GmbH, da H. Bleier, Rechtsanwalt, – per la Commissione europea, da B. Eggers e M. Salyková, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sull’interpretazione della voce 9018 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 ( GU 2000, L 28, pag. 16 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»), nelle sue versioni risultanti, in successione, dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016 ( GU 2016, L 294, pag. 1 ), dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017 ( GU 2017, L 282, pag. 1 ), e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018 ( GU 2018, L 273, pag. 1 ) (in prosieguo: la «NC»), nonché, dall’altro, sulla validità dell’articolo 252, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione ( GU 2015, L 343, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Servoprax GmbH e lo [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio doganale centrale di Duisburg, Germania) in merito alla classificazione doganale di lacci emostatici ( Venenstauer ) provenienti dalla Cina, a causa della constatazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania), che i lacci emostatici rientravano nella sottovoce 90189084 della NC, e non nella sottovoce 63079098 di quest’ultima.

Contesto normativo Diritto internazionale Il SA 3 Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituito dalla convenzione per la creazione di un consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

Il SA è stato introdotto dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 [ Recueil des traités des Nations unies , vol. 1503, pag. 4, n. 25910 (1988)] e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 ( GU 1987, L 198, pag. 1 ) (in prosieguo: la «convenzione sul SA»). 4 L’OMD approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA, istituito dall’articolo 6 di tale convenzione. 5 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione sul SA, ogni parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, in primo luogo, utilizzando tutte le voci e le sottovoci del SA, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, in secondo luogo, applicando le regole generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci senza modificarne la portata, e, in terzo luogo, seguendo l’ordine di numerazione del SA.

Note esplicative del SA relative alla voce 9018 di quest’ultimo 6 Alle date di deposito delle dichiarazioni d’importazione di cui trattasi nel procedimento principale, le note esplicative del SA relative alla voce 9018 di quest’ultimo erano formulate come segue: «(…) Questa voce comprende un insieme – particolarmente vasto – di strumenti e apparecchi, di qualsiasi materia (compresi i metalli preziosi), caratterizzati essenzialmente dal fatto che il loro impiego normale esige, nella quasi totalità dei casi, l’intervento di un esperto (medico, chirurgo, dentista, veterinario, ostetrica, ecc.), per fare una diagnosi, prevenire o curare una malattia, operare, ecc. (…) (…) Inoltre va rilevato che la medicina e soprattutto la chirurgia (tanto umana che veterinaria) utilizzano numerosi strumenti che, in effetti, sono solo degli utensili (martelli, morsette, seghe, bulini, sgorbie, pinze, spatole, ecc.) o oggetti di coltelleria (forbici, coltelli, cesoie, ecc.).

Questi articoli sono compresi in questa voce, purché siano manifestamente riconoscibili come destinati a uso medico o chirurgico, sia per la loro forma speciale, per la facilità di scomposizione ai fini dell’asepsi, per le loro caratteristiche più accurate di fabbrica-zione, per la natura del metallo di cui sono costituiti, sia per la loro presentazione (molto spesso in astucci o scatole che contengono un assortimento di strumenti specifici per un determinato intervento: assortimenti per parti, per autopsia, per ginecologia, per chirurgia dell’occhio o dell’orecchio, assortimenti veterinari per il parto, ecc.)».

Diritto dell’Unione La NC 7 La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC.

Quest’ultima si basa sul SA.

La NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA, mentre solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni proprie di detta nomenclatura. 8 L’articolo 2 del regolamento n. 2658/87 così dispone: «È istituita dalla Commissione [europea] una tariffa integrata delle Comunità, denominata in prosieguo “Taric”, che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci.

Essa si basa sulla [NC] e comprende (…) d) le aliquote dei dazi doganali e altri diritti applicati all’importazione o all’esportazione, comprese le esenzioni dai dazi e le aliquote delle tariffe preferenziali applicabili a merci specifiche all’importazione o all’esportazione; (…)». 9 Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione.

Tale regolamento si applica a partire dal 1 o gennaio dell’anno successivo. 10 Le diverse versioni della NC applicabili ai fatti di cui trattasi nel procedimento principale, che si sono svolti nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019, sono, per il 2017, quella risultante dal regolamento di esecuzione 2016/1821, per il 2018, quella risultante dal regolamento di esecuzione 2017/1925 e, per il 2019, quella risultante dal regolamento di esecuzione 2018/1602. 11 Il testo delle regole generali per l’interpretazione della NC, contenute nella parte prima, titolo I, punto A, della stessa (in prosieguo: le «regole generali per l’interpretazione della NC»), nonché i titoli della sezione XI della parte seconda della NC e del capitolo 60 di quest’ultima, della sezione XVIII della parte seconda della NC e del capitolo 90 della stessa, nonché le voci e sottovoci doganali 6037, 60379098, 9018 e 90189084 della NC, alle quali fa riferimento la prima questione pregiudiziale, non differiscono a seconda di tali diverse versioni. 12 Ai sensi delle regole generali per l’interpretazione della NC: «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato. b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie.

Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia.

La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi: a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale.

Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa; b) i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a) sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale; c) nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione. (…)». 13 La parte seconda della NC contiene una sezione XI, intitolata «Materie tessili e loro manufatti», che comprende un capitolo 63, intitolato «Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci». 14 La voce doganale 6307 della NC contenuta nel capitolo 63 di quest’ultima è così formulata: «(…) Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) (…) (…) (…) 6307 Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti: (…) (…) (…) 6307 90 98 – – – – altri 6,3 (…) (…) (…) (…)». 15 La parte seconda della NC include inoltre una sezione XVIII, intitolata «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi», la quale comprende un capitolo 90, intitolato «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi». 16 La voce doganale 9018 della NC contenuta nel capitolo 90 di quest’ultima è così formulata: «(…) Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) (…) (…) (…) 9018 Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: – Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici): (…) (…) (…) 9018 90 84 – – altri esenzione » Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea 17 Le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea ( GU 2019, C 119, pag. 1 ) sono così formulate: «(…) 9018 90 84 (…) I cosiddetti «lacci emostatici» non rientrano nella presente sottovoce.

Essi consistono di norma in un sistema di laccio e fibbia.

Essi sono usati, stringendo il laccio, per controllare la circolazione sanguigna verso un’estremità di un arto per un breve periodo.

Altri tipi di lacci emostatici possono essere muniti per esempio di un’asticella per stringerli.

A causa della loro costruzione semplice e dei materiali utilizzati, non sono simili agli strumenti e alle apparecchiature che rientrano nella presente sottovoce, sebbene abbiano un uso medico (sono di norma classificati secondo il materiale costitutivo del laccio).

Si vedano in particolare anche le note esplicative del SA, voce 9018, quarto comma. (…)».

Codice doganale 18 Nel caso di specie, un’informazione tariffaria vincolante (in prosieguo: l’«ITV») è stata rilasciata conformemente all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( GU 1992, L 302, pag. 1 ), nella versione applicabile al procedimento principale, il quale prevedeva quanto segue: «1.

L’autorità doganale fornisce, su richiesta scritta e in base a modalità determinate secondo la procedura del comitato [del codice doganale], informazioni tariffarie vincolanti o informazioni vincolanti in materia di origine.

2. L’[ITV] o l’informazione vincolante in materia di origine obbliga l’autorità doganale nei confronti del titolare soltanto per quanto riguarda, rispettivamente, la classificazione tariffaria o la determinazione dell’origine di una merce.

L’[ITV] o l’informazione vincolante in materia di origine è obbligatoria per l’autorità doganale soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono state espletate in data posteriore alla comunicazione dell’informazione da parte di detta autorità. (…)». 19 Il regolamento n. 2913/92 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ; e rettifica in GU 2013, L 287 , p. 90; in prosieguo: il «codice doganale»).

In forza dell’articolo 286, paragrafo 2, e dell’articolo 288, paragrafo 2, del codice doganale, l’articolo 12 del regolamento n. 2913/92 è stato abrogato con effetto dal 1 o maggio 2016. 20 L’articolo 36 del codice doganale, relativo al potere della Commissione di adottare atti delegati, così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 284 al fine di stabilire: a) i casi specifici di cui all’articolo 34, paragrafo 7, lettera b), e paragrafo 8, lettera b), in cui le decisioni [sulle] ITV e [sulle informazioni vincolanti in materia di origine (IVO)] devono essere revocate, b) i casi di cui all’articolo 35 in cui sono adottate decisioni relative alle informazioni vincolanti in relazione ad altri fattori sulla base dei dazi sulle importazioni o sulle esportazioni e degli altri provvedimenti relativi allo scambio di merci applicati». 21 L’articolo 284 del codice doganale prevede quanto segue: «1.

Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui [all’articolo] 36 (…) è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 ottobre 2013. [OSCURATO:PERSONA] elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. (…)».

Regolamento delegato 2015/2446 22 L’articolo 252 del regolamento delegato 2015/2446 così recita: «Le decisioni relative a informazioni vincolanti già in vigore al 1 o maggio 2016 restano valide per il periodo fissato in tali decisioni.

La decisione diventa vincolante sia per le autorità doganali che per il destinatario a decorrere dal 1 o maggio 2016».

Diritto tedesco 23 Il giudice del rinvio sottolinea che, per statuire sulla seconda questione pregiudiziale, sono rilevanti due disposizioni dell’Abgabenordnung (codice tributario), nella versione applicabile al procedimento principale (BGBl. 2002 I, pag. 3866 e BGBl. 2022 I, pag. 2730) (in prosieguo: l’«AO»), in particolare l’articolo 347, paragrafo 1, primo comma, punto 1, e l’articolo 355, paragrafo 1, primo comma.

Tali due disposizioni riguardano, rispettivamente, la ricevibilità di un’opposizione a un’ITV e il termine entro il quale deve essere presentata detta opposizione. 24 L’articolo 347, paragrafo 1, primo comma, punto 1, dell’AO prevede un’opposizione ( Einspruch ) contro le decisioni amministrative ( Verwaltungsakte ) nei procedimenti in materia fiscale.

Tale opposizione deve essere presentata entro il termine di un mese ai sensi dell’articolo 355 dell’AO.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 25 L’11 marzo 2016, la ricorrente nel procedimento principale, un’impresa che commercializza dispositivi medici, ha chiesto allo [OSCURATO:PERSONA] (ufficio doganale centrale di Hannover, Germania) (in prosieguo: l’«ufficio doganale di Hannover») di rilasciarle un’ITV per quanto riguarda lacci emostatici consistenti in fasce elastiche munite di una chiusura a scatto e di una fibbia scorrevole, destinate ad essere avvolte al braccio di un paziente per comprimere le sue vene al fine di arrestare la circolazione sanguigna. 26 Nella sua ITV del 15 aprile 2016 (in prosieguo: l’«ITV di cui trattasi nel procedimento principale»), l’ufficio doganale di Hannover, contrariamente a quanto richiesto dalla ricorrente nel procedimento principale, non ha classificato tali lacci emostatici nella sottovoce 90189084 della NC, soggetta ad un’aliquota di dazi doganali dello 0%, bensì nella sottovoce 63079098 della stessa, soggetta ad un’aliquota di dazi doganali del 6,3%. 27 Nel periodo compreso tra l’agosto 2017 e il dicembre 2019, la ricorrente nel procedimento principale ha dichiarato, ai fini della loro immissione in libera pratica, lacci emostatici importati dalla Cina ascrivendoli alla sottovoce 63079098 della NC.

L’ufficio doganale centrale di Duisburg ha riscosso dazi doganali a carico della ricorrente nel procedimento principale sulla base delle dichiarazioni di quest’ultima, applicando un’aliquota del 6,3%. 28 L’8 luglio 2020, la ricorrente nel procedimento principale ha chiesto il rimborso di tali dazi doganali.

Essa ha sostenuto che i lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale avrebbero dovuto essere classificati nella sottovoce 90189084 della NC, invocando un procedimento di ricorso pendente dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Düsseldorf), nell’ambito del quale essa chiedeva il rimborso di dazi doganali a causa della classificazione dello stesso tipo di lacci emostatici, per dichiarazioni in dogana da essa presentate fino al settembre 2015.

In tale procedimento di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Düsseldorf) avrebbe classificato detti lacci emostatici nella sottovoce 90189084 della NC e, con sentenza dell’11 marzo 2022, avrebbe condannato l’ufficio doganale centrale di Duisburg a rimborsare i dazi doganali applicati alla ricorrente nel procedimento principale. 29 Poiché detto ufficio doganale centrale non ha dato seguito alla domanda di rimborso dei dazi doganali presentata dalla ricorrente nel procedimento principale l’8 luglio 2020, quest’ultima avrebbe sollevato un reclamo e, infine, avrebbe proposto un ricorso nel quale affermerebbe, in particolare, che i lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale avrebbero dovuto essere classificati nella sottovoce 90189084 della NC in quanto sarebbero utilizzati da medici a scopi diagnostici. 30 La ricorrente nel procedimento principale ritiene che l’ITV di cui trattasi in tale procedimento non osti a una classificazione dei lacci emostatici in questione in detta sottovoce della NC.

Pur riconoscendo che le ITV rilasciate anteriormente al 1 o maggio 2016 fossero vincolanti anche per il titolare dell’autorizzazione, conformemente all’articolo 252, seconda frase, del regolamento delegato 2015/2446, detta ricorrente deduce che la Commissione non aveva tuttavia il potere di adottare una normativa di una simile portata, retroattiva e vincolante, la quale non sarebbe quindi valida.

Dopo aver ricevuto l’ITV di cui trattasi nel procedimento principale, la ricorrente nel procedimento principale avrebbe deciso di non contestarla, in quanto, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 2913/92, la stessa non sarebbe stata vincolante nei suoi confronti.

Occorrerebbe riconoscere alla ricorrente l’applicazione di tale regime normativo anteriore, in forza del principio della tutela del legittimo affidamento. 31 [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Düsseldorf), giudice del rinvio, pur ritenendo, al pari della ricorrente nel procedimento principale, che i lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale dovessero essere classificati nella voce 9018 della NC, considerando pacifico che tali lacci emostatici siano destinati a fini medici, nutre tuttavia dubbi sull’interpretazione di detta voce. 32 Inoltre, tale giudice si interroga sulla validità del regolamento delegato 2015/2446. 33 In proposito, detto giudice ricorda che, nel caso di specie, l’ITV di cui trattasi nel procedimento principale era stata rilasciata conformemente all’articolo 12 del regolamento n. 2913/92, che è stato abrogato solo con effetto dal 1 o maggio 2016 in forza dell’articolo 286, paragrafo 2, del codice doganale.

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2913/92, le ITV sarebbero state vincolanti soltanto per le autorità doganali nei confronti del loro titolare.

Tuttavia, l’articolo 252, seconda frase, del regolamento delegato 2015/2446 avrebbe in seguito stabilito in via derogatoria che un’ITV rilasciata anteriormente al 1 o maggio 2016 era vincolante non solo per le autorità doganali, ma anche per il suo titolare. 34 Il giudice del rinvio dubita che la Commissione avesse il potere di adottare quest’ultima disposizione.

Le prescrizioni dell’articolo 290, paragrafo 1, secondo comma, TFUE implicherebbero che l’attribuzione di un potere delegato riguardi l’adozione di norme che si inseriscono nel quadro normativo quale definito dall’atto legislativo di base di cui trattasi.

Il giudice del rinvio non vede, tuttavia, su quale regola di competenza la Commissione potesse fondarsi per adottare l’articolo 252, seconda frase, del regolamento delegato 2015/2446.

In particolare, l’articolo 36 del codice doganale non avrebbe contenuto alcuna disposizione che conferisse alla Commissione il potere di prevedere, in deroga all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92, che le ITV rilasciate anteriormente al 1 o maggio 2016 vincolassero nondimeno anche il loro titolare a decorrere dal 1 o maggio 2016. 35 Per contro, il giudice del rinvio ritiene che la ricorrente nel procedimento principale non potesse invocare l’applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento per sostenere che la decisione dell’ufficio doganale di Hannover non era per essa vincolante. 36 In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Se la [NC] debba essere interpretata nel senso che i lacci emostatici del tipo descritto nella decisione [di rinvio] devono essere classificati nella sottovoce 90189084 della [NC].

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia valida la seconda frase dell’articolo 252 del regolamento delegato [2015/2446]».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 37 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la sottovoce 90189084 della NC debba essere interpretata nel senso che essa comprende i lacci emostatici consistenti in fasce elastiche munite di una chiusura a scatto e di una fibbia scorrevole, destinate ad essere avvolte al braccio di un paziente per comprimere le sue vene al fine di arrestare la circolazione sanguigna. 38 Al riguardo, occorre in via preliminare ricordare che, quando la Corte è investita di un rinvio pregiudiziale in materia di classificazione tariffaria, la sua funzione consiste più nel chiarire al giudice del rinvio i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, che non nel procedere essa stessa a tale classificazione.

Tale classificazione è, in parte, il risultato di una valutazione unicamente in punto di fatto, che non spetta alla Corte effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (sentenza del 12 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑388/23 , EU:C:2024:1022 , punto 25 e giurisprudenza citata). 39 Spetterà, di conseguenza, al giudice del rinvio procedere alla classificazione delle merci in questione alla luce degli elementi forniti dalla Corte in risposta alle questioni sollevate (sentenza del 12 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑388/23 , EU:C:2024:1022 , punto 26 e giurisprudenza citata). 40 Tuttavia, al fine di fornire al giudice nazionale una soluzione utile, la Corte può, in uno spirito di cooperazione con i giudici nazionali, fornirgli tutte le indicazioni che reputi necessarie (sentenza del 16 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑366/22 , EU:C:2023:876 , punto 31 e giurisprudenza citata). 41 Ai sensi del punto 1 delle regole generali per l’interpretazione della NC, la classificazione doganale delle merci in quest’ultima è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, tenendo presente che i titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi.

Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (sentenza del 12 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑388/23 , EU:C:2024:1022 , punto 31 e giurisprudenza citata). 42 Inoltre le note esplicative, preparate dalla Commissione, per quanto riguarda la NC, e quelle adottate dall’OMD, per quanto riguarda il SA, contribuiscono notevolmente all’interpretazione della portata delle diverse voci tariffarie, ma non sono giuridicamente vincolanti.

Le note esplicative della NC, che non si sostituiscono a quelle del SA, devono essere considerate complementari a queste ultime e consultate congiuntamente ad esse (sentenza del 25 maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑368/22 , EU:C:2023:427 , punto 35 e giurisprudenza citata). 43 Come risulta dalla formulazione della voce 9018 della NC, quest’ultima comprende «[s]trumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici».

Più specificamente, la sottovoce 90189084 della NC è formulata « – – altri». 44 In proposito, si deve rilevare che né la NC né le sue note esplicative forniscono alcuna definizione dei termini «strumenti ed apparecchi» né, al riguardo, effettuano alcun rinvio al diritto nazionale. 45 Orbene, da una giurisprudenza costante risulta che la determinazione del senso e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione e non effettua alcun rinvio al diritto degli Stati membri va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenza del 12 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑388/23 , EU:C:2024:1022 , punto 34 e giurisprudenza citata). 46 Per quanto riguarda il senso abituale nel linguaggio corrente dei termini «strumenti ed apparecchi», occorre rilevare, in primo luogo, che la nozione di «apparecchio», secondo il senso abituale del termine utilizzato nelle diverse versioni linguistiche, è intesa come un assemblaggio di pezzi destinati a funzionare insieme o un insieme di elementi tecnici organizzati in un insieme più completo di un utensile e che ha una funzione (v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2024, BIOR, C‑344/23 , EU:C:2024:696 , punto 41 ).

Ebbene, tenuto conto di quanto emerge dalla decisione di rinvio, non si può ritenere che i lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale costituiscano un simile assemblaggio di pezzi o un simile insieme di elementi tecnici, cosicché essi non possono rientrare in tale nozione. 47 In secondo luogo, la nozione di «strumento» designa, secondo il significato abituale del termine utilizzato in varie versioni linguistiche, ad esempio nelle versioni in lingua inglese e francese, un utensile o un manufatto che consente di eseguire un’operazione o un lavoro (sentenza del 5 settembre 2024, BIOR, C‑344/23 , EU:C:2024:696 , punto 42 ).

Tale accezione sembra sufficientemente ampia da poter comprendere i lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale che, secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, sono fasce composte principalmente da un tessuto elastico munite di una chiusura a scatto e di una fibbia scorrevole, destinate ad essere avvolte al braccio di un paziente per comprimere le sue vene al fine di arrestare la circolazione sanguigna. 48 Tuttavia, il termine utilizzato in altre versioni linguistiche ha un’accezione abituale più restrittiva.

Ad esempio, nella versione in lingua tedesca, il termine « Instrument » è definito, nei dizionari ai quali la Commissione fa riferimento nelle sue osservazioni scritte, come un «congegno il più delle volte finemente lavorato, spesso di costruzione complessa; utensile per lavori scientifici, tecnici».

Orbene, una tale accezione non include, a prima vista, oggetti di costruzione così semplice come i lacci emostatici. 49 Di conseguenza, il testo della voce 9018 della NC non consente, di per sé, di affermare o di escludere che i lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale rientrino in tale voce. 50 Per quanto riguarda il contesto della sottovoce 90189084 della NC, occorre ricordare che essa rientra nella voce 9018 della NC, intitolata «Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici», la quale fa parte del capitolo 90 della NC, intitolato «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici, parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi»; detto capitolo 90 appartiene alla sezione XVIII della parte seconda della NC, intitolata «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi». 51 Una breve analisi delle merci rientranti nel capitolo 90 della NC mostra che queste ultime sono nel complesso strumenti o apparecchi tecnici altamente elaborati e precisi, o ancora apparecchi che si distinguono da semplici prodotti di uso comune.

Le note esplicative del SA relative alla parte generale di detto capitolo 90 confermano tale ambito di applicazione in quanto precisano che tale capitolo comprende «un insieme di strumenti e apparecchi molto diversi, ma che, in genere, sono caratterizzati essenzialmente per la rifinitura della loro fabbricazione e la loro grande precisione; ciò che li rende idonei, per la maggior parte, a essere particolarmente utilizzati nel campo puramente scientifico (ricerche di laboratorio, analisi, astronomia, ecc.), per applicazioni tecniche o industriali molto particolari (misure o controlli, osserva-zioni, ecc.) o per usi medicali». 52 Ne consegue che gli strumenti o apparecchi utilizzati in ambito medico non ricadono tutti nel capitolo 90 della NC.

Per potervi rientrare, essi devono presentare caratteristiche specifiche consistenti nella rifinitura della loro confezione e in una grande precisione, il che è stato confermato anche dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenza del 7 novembre 2002, Lohmann e [OSCURATO:PERSONA], da C‑260/00 a C‑263/00 , EU:C:2002:637 , punti 37 e 39 ).

Il requisito della rifinitura della confezione e di una grande precisione è quindi essenziale per tale tipo di strumenti o di apparecchi. 53 Tale constatazione è corroborata dalle note esplicative del SA relative alla voce 9018 di quest’ultimo, le quali precisano che «[i]noltre va rilevato che la medicina e soprattutto la chirurgia (tanto umana che veterinaria) utilizzano numerosi strumenti che, in effetti, sono solo degli utensili (martelli, morsette, seghe, bulini, sgorbie, pinze, spatole, ecc.) o oggetti di coltelleria (forbici, coltelli, cesoie, ecc.).

Questi articoli sono compresi in questa voce, purché siano manifestamente riconoscibili come destinati a uso medico o chirurgico, sia per la loro forma speciale, per la facilità di scomposizione ai fini dell’asepsi, per le loro caratteristiche più accurate di fabbricazione, per la natura del metallo di cui sono costituiti, sia per la loro presentazione (molto spesso in astucci o scatole che contengono un assortimento di strumenti specifici per un determinato intervento: assortimenti per parti, per autopsia, per ginecologia, per chirurgia dell’occhio o dell’orecchio, assortimenti veterinari per il parto, ecc.)». 54 Anche se i lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale non devono essere considerati semplici utensili, come rilevato dal giudice del rinvio, resta il fatto che le note esplicative del SA relative alla voce 9018 di quest’ultimo sottolineano le «caratteristiche più accurate di fabbricazione» delle merci contemplate in tale voce. 55 Il giudice del rinvio, dal canto suo, ha effettivamente constatato che i lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale erano utilizzati esclusivamente da personale medico e a fini medici.

Nondimeno, anche se così fosse, ciò non è sufficiente a comportare una classificazione automatica di detto prodotto in tale voce della NC. 56 Detto giudice e la ricorrente nel procedimento principale si richiamano alla sentenza del 4 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑547/13 , EU:C:2015:139 , punto 50 ).

È vero che, in tale sentenza, la Corte ha rilevato che i prodotti di cui trattasi avevano una funzione medica.

Tuttavia, nella causa all’origine di detta sentenza, la qualificazione come «strumenti e/o apparecchi» delle merci in esame non dava adito ad alcun dubbio.

Il giudice del rinvio interpreta quindi erroneamente la portata della stessa sentenza ritenendo che sia sufficiente che una merce sia destinata a fini medici e utilizzata, almeno per definizione, o addirittura esclusivamente, da personale medico per classificarla nella sottovoce 90189084 della NC.

Come dichiarato ai punti 53 e 54 della presente sentenza, i prodotti appartenenti al capitolo 90 della NC devono caratterizzarsi, anzitutto, per la rifinitura della loro confezione e una grande precisione.

Orbene, ciò non avviene nel caso dei lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale, che sono di costruzione molto semplice, poiché sono fasce elastiche munite di una chiusura a scatto e di una fibbia scorrevole, destinate ad essere avvolte al braccio di un paziente per comprimere le sue vene al fine di arrestare la circolazione sanguigna. 57 Tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza della Corte, nella quale la stessa ha precisato che, per quanto riguarda i prodotti di semplice costruzione, non è sufficiente che simili prodotti siano destinati a fini medici per rientrare nella voce 9018 della NC.

In tal senso, nella causa all’origine della sentenza del 16 giugno 2011, Unomedical, ( C‑152/10 , EU:C:2011:402 , punti da 36 a 39 ), la Corte ha stabilito che le sacche di drenaggio dell’urina per cateteri e le sacche di drenaggio destinate agli apparecchi di dialisi non potessero essere classificate nella voce 9018 [«parte» o «accessorio» di un catetere (sottovoce 90183900) o di un apparecchio di dialisi (rene artificiale) (sottovoce 90189030)].

La Corte ha infatti ritenuto che nessuno di tali due prodotti fosse indispensabile al funzionamento dei cateteri o degli apparecchi di dialisi.

Ne consegue che gli articoli utilizzati a fini medici non possono essere tutti automaticamente classificati in detta voce doganale 9018. 58 Pertanto, i lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale, che corrispondono alla descrizione di cui al punto 37 della presente sentenza, non possono, conformemente al punto 1, lettera b), delle note relative al capitolo 90 della NC, essere classificati in tale capitolo, ma rientrano piuttosto nella sezione XI della parte seconda della NC, intitolata «Materie tessili e loro manufatti».

Occorre ricordare al riguardo che, infatti, l’esclusione delle cinture di sostegno e di altre fasce dal capitolo 90 della NC è giustificata dal fatto che sono prodotti molto semplici, la cui funzione è anch’essa molto semplice e imprecisa, data unicamente dall’elasticità.

Tali prodotti non sono quindi paragonabili agli altri prodotti rientranti nel capitolo 90, i quali si caratterizzano per la rifinitura della loro confezione e per una grande precisione.

Per tale motivo, il punto 1, lettera b), delle note relative al capitolo 90 della NC li ricollega alla sezione XI della parte seconda della NC, intitolata «Materie tessili e loro manufatti». 59 Inoltre, come evidenzia la Commissione nelle sue osservazioni scritte, i lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale sono, al pari di tali cinture di sostegno, prodotti molto semplici con una funzione molto semplice, che non è molto precisa.

Mentre le cinture di sostegno hanno una funzione data dall’elasticità, i lacci emostatici esercitano una pressione sul braccio.

Di conseguenza, mutatis mutandis , neppure tali lacci emostatici dovrebbero essere classificati nel capitolo 90 della NC, ma dovrebbero invece rientrare anch’essi nella sezione XI della parte seconda della NC, purché, conformemente al punto 3, lettera b), delle regole generali per l’interpretazione della NC, la parte formata da materiale tessile sia la componente che conferisce ai lacci emostatici il loro carattere essenziale. 60 Da quanto precede risulta che il contesto della NC nonché le note esplicative del SA relative alla voce 9018 di quest’ultimo ostano ad un’interpretazione estensiva di tale voce, secondo la quale sarebbe consentito classificare nella stessa i lacci emostatici sulla base del solo rilievo che sono utilizzati a fini medici. 61 Tale conclusione è confermata dal fatto che l’aliquota dei dazi doganali è stata fissata allo 0% per i prodotti contemplati alla voce 9018 della NC.

Dalla giurisprudenza si evince che le disposizioni che prevedono l’applicazione di un’esenzione dai dazi doganali costituiscono una deroga al principio secondo cui i prodotti importati nell’Unione sono, in generale, soggetti ai dazi doganali e pertanto devono, in quanto disposizioni derogatorie, essere interpretate restrittivamente (sentenze del 17 febbraio 2011, Marishipping and Transport, C‑11/10 , EU:C:2011:91 , punto 16 , e del 12 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑781/23 , EU:C:2024:1014 , punto 21 ). 62 Anche se il fatto che un prodotto sia classificato nel capitolo 90 della NC non costituisce in senso stretto un’esenzione da dazi doganali, la fissazione dell’aliquota dei dazi doganali allo 0% costituisce comunque un’eccezione sistemica e osta quindi a un’interpretazione estensiva di tale capitolo, il che è confermato, nel suo risultato, dalla giurisprudenza citata ai punti 52 e 57 della presente sentenza. 63 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la sottovoce 90189084 della NC deve essere interpretata nel senso che essa non comprende i lacci emostatici consistenti in fasce elastiche munite di una chiusura a scatto e di una fibbia scorrevole, destinate ad essere avvolte al braccio del paziente per comprimerne le vene al fine di arrestare la circolazione sanguigna.

Sulla seconda questione 64 Sulla base della risposta fornita alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda questione.

Sulle spese 65 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: La sottovoce 90189084 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000, nelle versioni risultanti, in successione, dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, deve essere interpretata nel senso che: essa non comprende i lacci emostatici consistenti in fasce elastiche munite di una chiusura a scatto e di una fibbia scorrevole, destinate ad essere avvolte al braccio del paziente per comprimerne le vene al fine di arrestare la circolazione sanguigna.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0631 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 20 novembre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Classificazione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione nella sottovoce 90189084 – Lacci emostatici – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Articolo 252, seconda frase – Validità» Nella causa C‑631/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania), con decisione del 4 ottobre 2023, pervenuta in cancelleria il 18 ottobre 2023, nel procedimento Servoprax GmbH contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Sesta Sezione), composta da I. Ziemele, presidente di sezione, A. Kumin (relatore) e S. Gervasoni, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la Servoprax GmbH, da H. Bleier, Rechtsanwalt, – per la Commissione europea, da B. Eggers e M. Salyková, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sull’interpretazione della voce 9018 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 ( GU 2000, L 28, pag. 16 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»), nelle sue versioni risultanti, in successione, dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016 ( GU 2016, L 294, pag. 1 ), dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017 ( GU 2017, L 282, pag. 1 ), e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018 ( GU 2018, L 273, pag. 1 ) (in prosieguo: la «NC»), nonché, dall’altro, sulla validità dell’articolo 252, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione ( GU 2015, L 343, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Servoprax GmbH e lo [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio doganale centrale di Duisburg, Germania) in merito alla classificazione doganale di lacci emostatici ( Venenstauer ) provenienti dalla Cina, a causa della constatazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania), che i lacci emostatici rientravano nella sottovoce 90189084 della NC, e non nella sottovoce 63079098 di quest’ultima. Contesto normativo Diritto internazionale Il SA 3 Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituito dalla convenzione per la creazione di un consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il SA è stato introdotto dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 [ Recueil des traités des Nations unies , vol. 1503, pag. 4, n. 25910 (1988)] e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 ( GU 1987, L 198, pag. 1 ) (in prosieguo: la «convenzione sul SA»). 4 L’OMD approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA, istituito dall’articolo 6 di tale convenzione. 5 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione sul SA, ogni parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, in primo luogo, utilizzando tutte le voci e le sottovoci del SA, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, in secondo luogo, applicando le regole generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci senza modificarne la portata, e, in terzo luogo, seguendo l’ordine di numerazione del SA. Note esplicative del SA relative alla voce 9018 di quest’ultimo 6 Alle date di deposito delle dichiarazioni d’importazione di cui trattasi nel procedimento principale, le note esplicative del SA relative alla voce 9018 di quest’ultimo erano formulate come segue: «(…) Questa voce comprende un insieme – particolarmente vasto – di strumenti e apparecchi, di qualsiasi materia (compresi i metalli preziosi), caratterizzati essenzialmente dal fatto che il loro impiego normale esige, nella quasi totalità dei casi, l’intervento di un esperto (medico, chirurgo, dentista, veterinario, ostetrica, ecc.), per fare una diagnosi, prevenire o curare una malattia, operare, ecc. (…) (…) Inoltre va rilevato che la medicina e soprattutto la chirurgia (tanto umana che veterinaria) utilizzano numerosi strumenti che, in effetti, sono solo degli utensili (martelli, morsette, seghe, bulini, sgorbie, pinze, spatole, ecc.) o oggetti di coltelleria (forbici, coltelli, cesoie, ecc.). Questi articoli sono compresi in questa voce, purché siano manifestamente riconoscibili come destinati a uso medico o chirurgico, sia per la loro forma speciale, per la facilità di scomposizione ai fini dell’asepsi, per le loro caratteristiche più accurate di fabbrica-zione, per la natura del metallo di cui sono costituiti, sia per la loro presentazione (molto spesso in astucci o scatole che contengono un assortimento di strumenti specifici per un determinato intervento: assortimenti per parti, per autopsia, per ginecologia, per chirurgia dell’occhio o dell’orecchio, assortimenti veterinari per il parto, ecc.)». Diritto dell’Unione La NC 7 La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC. Quest’ultima si basa sul SA. La NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA, mentre solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni proprie di detta nomenclatura. 8 L’articolo 2 del regolamento n. 2658/87 così dispone: «È istituita dalla Commissione [europea] una tariffa integrata delle Comunità, denominata in prosieguo “Taric”, che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci. Essa si basa sulla [NC] e comprende (…) d) le aliquote dei dazi doganali e altri diritti applicati all’importazione o all’esportazione, comprese le esenzioni dai dazi e le aliquote delle tariffe preferenziali applicabili a merci specifiche all’importazione o all’esportazione; (…)». 9 Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento si applica a partire dal 1 o gennaio dell’anno successivo. 10 Le diverse versioni della NC applicabili ai fatti di cui trattasi nel procedimento principale, che si sono svolti nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019, sono, per il 2017, quella risultante dal regolamento di esecuzione 2016/1821, per il 2018, quella risultante dal regolamento di esecuzione 2017/1925 e, per il 2019, quella risultante dal regolamento di esecuzione 2018/1602. 11 Il testo delle regole generali per l’interpretazione della NC, contenute nella parte prima, titolo I, punto A, della stessa (in prosieguo: le «regole generali per l’interpretazione della NC»), nonché i titoli della sezione XI della parte seconda della NC e del capitolo 60 di quest’ultima, della sezione XVIII della parte seconda della NC e del capitolo 90 della stessa, nonché le voci e sottovoci doganali 6037, 60379098, 9018 e 90189084 della NC, alle quali fa riferimento la prima questione pregiudiziale, non differiscono a seconda di tali diverse versioni. 12 Ai sensi delle regole generali per l’interpretazione della NC: «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole: 1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. 2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato. b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3. 3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi: a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa; b) i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a) sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale; c) nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione. (…)». 13 La parte seconda della NC contiene una sezione XI, intitolata «Materie tessili e loro manufatti», che comprende un capitolo 63, intitolato «Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci». 14 La voce doganale 6307 della NC contenuta nel capitolo 63 di quest’ultima è così formulata: «(…) Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) (…) (…) (…) 6307 Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti: (…) (…) (…) 6307 90 98 – – – – altri 6,3 (…) (…) (…) (…)». 15 La parte seconda della NC include inoltre una sezione XVIII, intitolata «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi», la quale comprende un capitolo 90, intitolato «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi». 16 La voce doganale 9018 della NC contenuta nel capitolo 90 di quest’ultima è così formulata: «(…) Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) (…) (…) (…) 9018 Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: – Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici): (…) (…) (…) 9018 90 84 – – altri esenzione » Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea 17 Le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea ( GU 2019, C 119, pag. 1 ) sono così formulate: «(…) 9018 90 84 (…) I cosiddetti «lacci emostatici» non rientrano nella presente sottovoce. Essi consistono di norma in un sistema di laccio e fibbia. Essi sono usati, stringendo il laccio, per controllare la circolazione sanguigna verso un’estremità di un arto per un breve periodo. Altri tipi di lacci emostatici possono essere muniti per esempio di un’asticella per stringerli. A causa della loro costruzione semplice e dei materiali utilizzati, non sono simili agli strumenti e alle apparecchiature che rientrano nella presente sottovoce, sebbene abbiano un uso medico (sono di norma classificati secondo il materiale costitutivo del laccio). Si vedano in particolare anche le note esplicative del SA, voce 9018, quarto comma. (…)». Codice doganale 18 Nel caso di specie, un’informazione tariffaria vincolante (in prosieguo: l’«ITV») è stata rilasciata conformemente all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( GU 1992, L 302, pag. 1 ), nella versione applicabile al procedimento principale, il quale prevedeva quanto segue: «1.   L’autorità doganale fornisce, su richiesta scritta e in base a modalità determinate secondo la procedura del comitato [del codice doganale], informazioni tariffarie vincolanti o informazioni vincolanti in materia di origine. 2.   L’[ITV] o l’informazione vincolante in materia di origine obbliga l’autorità doganale nei confronti del titolare soltanto per quanto riguarda, rispettivamente, la classificazione tariffaria o la determinazione dell’origine di una merce. L’[ITV] o l’informazione vincolante in materia di origine è obbligatoria per l’autorità doganale soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono state espletate in data posteriore alla comunicazione dell’informazione da parte di detta autorità. (…)». 19 Il regolamento n. 2913/92 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ; e rettifica in GU 2013, L 287 , p. 90; in prosieguo: il «codice doganale»). In forza dell’articolo 286, paragrafo 2, e dell’articolo 288, paragrafo 2, del codice doganale, l’articolo 12 del regolamento n. 2913/92 è stato abrogato con effetto dal 1 o maggio 2016. 20 L’articolo 36 del codice doganale, relativo al potere della Commissione di adottare atti delegati, così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 284 al fine di stabilire: a) i casi specifici di cui all’articolo 34, paragrafo 7, lettera b), e paragrafo 8, lettera b), in cui le decisioni [sulle] ITV e [sulle informazioni vincolanti in materia di origine (IVO)] devono essere revocate, b) i casi di cui all’articolo 35 in cui sono adottate decisioni relative alle informazioni vincolanti in relazione ad altri fattori sulla base dei dazi sulle importazioni o sulle esportazioni e degli altri provvedimenti relativi allo scambio di merci applicati». 21 L’articolo 284 del codice doganale prevede quanto segue: «1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui [all’articolo] 36 (…) è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 ottobre 2013. [OSCURATO:PERSONA] elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. (…)». Regolamento delegato 2015/2446 22 L’articolo 252 del regolamento delegato 2015/2446 così recita: «Le decisioni relative a informazioni vincolanti già in vigore al 1 o maggio 2016 restano valide per il periodo fissato in tali decisioni. La decisione diventa vincolante sia per le autorità doganali che per il destinatario a decorrere dal 1 o maggio 2016». Diritto tedesco 23 Il giudice del rinvio sottolinea che, per statuire sulla seconda questione pregiudiziale, sono rilevanti due disposizioni dell’Abgabenordnung (codice tributario), nella versione applicabile al procedimento principale (BGBl. 2002 I, pag. 3866 e BGBl. 2022 I, pag. 2730) (in prosieguo: l’«AO»), in particolare l’articolo 347, paragrafo 1, primo comma, punto 1, e l’articolo 355, paragrafo 1, primo comma. Tali due disposizioni riguardano, rispettivamente, la ricevibilità di un’opposizione a un’ITV e il termine entro il quale deve essere presentata detta opposizione. 24 L’articolo 347, paragrafo 1, primo comma, punto 1, dell’AO prevede un’opposizione ( Einspruch ) contro le decisioni amministrative ( Verwaltungsakte ) nei procedimenti in materia fiscale. Tale opposizione deve essere presentata entro il termine di un mese ai sensi dell’articolo 355 dell’AO. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 25 L’11 marzo 2016, la ricorrente nel procedimento principale, un’impresa che commercializza dispositivi medici, ha chiesto allo [OSCURATO:PERSONA] (ufficio doganale centrale di Hannover, Germania) (in prosieguo: l’«ufficio doganale di Hannover») di rilasciarle un’ITV per quanto riguarda lacci emostatici consistenti in fasce elastiche munite di una chiusura a scatto e di una fibbia scorrevole, destinate ad essere avvolte al braccio di un paziente per comprimere le sue vene al fine di arrestare la circolazione sanguigna. 26 Nella sua ITV del 15 aprile 2016 (in prosieguo: l’«ITV di cui trattasi nel procedimento principale»), l’ufficio doganale di Hannover, contrariamente a quanto richiesto dalla ricorrente nel procedimento principale, non ha classificato tali lacci emostatici nella sottovoce 90189084 della NC, soggetta ad un’aliquota di dazi doganali dello 0%, bensì nella sottovoce 63079098 della stessa, soggetta ad un’aliquota di dazi doganali del 6,3%. 27 Nel periodo compreso tra l’agosto 2017 e il dicembre 2019, la ricorrente nel procedimento principale ha dichiarato, ai fini della loro immissione in libera pratica, lacci emostatici importati dalla Cina ascrivendoli alla sottovoce 63079098 della NC. L’ufficio doganale centrale di Duisburg ha riscosso dazi doganali a carico della ricorrente nel procedimento principale sulla base delle dichiarazioni di quest’ultima, applicando un’aliquota del 6,3%. 28 L’8 luglio 2020, la ricorrente nel procedimento principale ha chiesto il rimborso di tali dazi doganali. Essa ha sostenuto che i lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale avrebbero dovuto essere classificati nella sottovoce 90189084 della NC, invocando un procedimento di ricorso pendente dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Düsseldorf), nell’ambito del quale essa chiedeva il rimborso di dazi doganali a causa della classificazione dello stesso tipo di lacci emostatici, per dichiarazioni in dogana da essa presentate fino al settembre 2015. In tale procedimento di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Düsseldorf) avrebbe classificato detti lacci emostatici nella sottovoce 90189084 della NC e, con sentenza dell’11 marzo 2022, avrebbe condannato l’ufficio doganale centrale di Duisburg a rimborsare i dazi doganali applicati alla ricorrente nel procedimento principale. 29 Poiché detto ufficio doganale centrale non ha dato seguito alla domanda di rimborso dei dazi doganali presentata dalla ricorrente nel procedimento principale l’8 luglio 2020, quest’ultima avrebbe sollevato un reclamo e, infine, avrebbe proposto un ricorso nel quale affermerebbe, in particolare, che i lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale avrebbero dovuto essere classificati nella sottovoce 90189084 della NC in quanto sarebbero utilizzati da medici a scopi diagnostici. 30 La ricorrente nel procedimento principale ritiene che l’ITV di cui trattasi in tale procedimento non osti a una classificazione dei lacci emostatici in questione in detta sottovoce della NC. Pur riconoscendo che le ITV rilasciate anteriormente al 1 o maggio 2016 fossero vincolanti anche per il titolare dell’autorizzazione, conformemente all’articolo 252, seconda frase, del regolamento delegato 2015/2446, detta ricorrente deduce che la Commissione non aveva tuttavia il potere di adottare una normativa di una simile portata, retroattiva e vincolante, la quale non sarebbe quindi valida. Dopo aver ricevuto l’ITV di cui trattasi nel procedimento principale, la ricorrente nel procedimento principale avrebbe deciso di non contestarla, in quanto, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 2913/92, la stessa non sarebbe stata vincolante nei suoi confronti. Occorrerebbe riconoscere alla ricorrente l’applicazione di tale regime normativo anteriore, in forza del principio della tutela del legittimo affidamento. 31 [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Düsseldorf), giudice del rinvio, pur ritenendo, al pari della ricorrente nel procedimento principale, che i lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale dovessero essere classificati nella voce 9018 della NC, considerando pacifico che tali lacci emostatici siano destinati a fini medici, nutre tuttavia dubbi sull’interpretazione di detta voce. 32 Inoltre, tale giudice si interroga sulla validità del regolamento delegato 2015/2446. 33 In proposito, detto giudice ricorda che, nel caso di specie, l’ITV di cui trattasi nel procedimento principale era stata rilasciata conformemente all’articolo 12 del regolamento n. 2913/92, che è stato abrogato solo con effetto dal 1 o maggio 2016 in forza dell’articolo 286, paragrafo 2, del codice doganale. Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2913/92, le ITV sarebbero state vincolanti soltanto per le autorità doganali nei confronti del loro titolare. Tuttavia, l’articolo 252, seconda frase, del regolamento delegato 2015/2446 avrebbe in seguito stabilito in via derogatoria che un’ITV rilasciata anteriormente al 1 o maggio 2016 era vincolante non solo per le autorità doganali, ma anche per il suo titolare. 34 Il giudice del rinvio dubita che la Commissione avesse il potere di adottare quest’ultima disposizione. Le prescrizioni dell’articolo 290, paragrafo 1, secondo comma, TFUE implicherebbero che l’attribuzione di un potere delegato riguardi l’adozione di norme che si inseriscono nel quadro normativo quale definito dall’atto legislativo di base di cui trattasi. Il giudice del rinvio non vede, tuttavia, su quale regola di competenza la Commissione potesse fondarsi per adottare l’articolo 252, seconda frase, del regolamento delegato 2015/2446. In particolare, l’articolo 36 del codice doganale non avrebbe contenuto alcuna disposizione che conferisse alla Commissione il potere di prevedere, in deroga all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92, che le ITV rilasciate anteriormente al 1 o maggio 2016 vincolassero nondimeno anche il loro titolare a decorrere dal 1 o maggio 2016. 35 Per contro, il giudice del rinvio ritiene che la ricorrente nel procedimento principale non potesse invocare l’applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento per sostenere che la decisione dell’ufficio doganale di Hannover non era per essa vincolante. 36 In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se la [NC] debba essere interpretata nel senso che i lacci emostatici del tipo descritto nella decisione [di rinvio] devono essere classificati nella sottovoce 90189084 della [NC]. 2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia valida la seconda frase dell’articolo 252 del regolamento delegato [2015/2446]». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 37 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la sottovoce 90189084 della NC debba essere interpretata nel senso che essa comprende i lacci emostatici consistenti in fasce elastiche munite di una chiusura a scatto e di una fibbia scorrevole, destinate ad essere avvolte al braccio di un paziente per comprimere le sue vene al fine di arrestare la circolazione sanguigna. 38 Al riguardo, occorre in via preliminare ricordare che, quando la Corte è investita di un rinvio pregiudiziale in materia di classificazione tariffaria, la sua funzione consiste più nel chiarire al giudice del rinvio i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, che non nel procedere essa stessa a tale classificazione. Tale classificazione è, in parte, il risultato di una valutazione unicamente in punto di fatto, che non spetta alla Corte effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (sentenza del 12 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑388/23 , EU:C:2024:1022 , punto 25 e giurisprudenza citata). 39 Spetterà, di conseguenza, al giudice del rinvio procedere alla classificazione delle merci in questione alla luce degli elementi forniti dalla Corte in risposta alle questioni sollevate (sentenza del 12 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑388/23 , EU:C:2024:1022 , punto 26 e giurisprudenza citata). 40 Tuttavia, al fine di fornire al giudice nazionale una soluzione utile, la Corte può, in uno spirito di cooperazione con i giudici nazionali, fornirgli tutte le indicazioni che reputi necessarie (sentenza del 16 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑366/22 , EU:C:2023:876 , punto 31 e giurisprudenza citata). 41 Ai sensi del punto 1 delle regole generali per l’interpretazione della NC, la classificazione doganale delle merci in quest’ultima è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, tenendo presente che i titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi. Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (sentenza del 12 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑388/23 , EU:C:2024:1022 , punto 31 e giurisprudenza citata). 42 Inoltre le note esplicative, preparate dalla Commissione, per quanto riguarda la NC, e quelle adottate dall’OMD, per quanto riguarda il SA, contribuiscono notevolmente all’interpretazione della portata delle diverse voci tariffarie, ma non sono giuridicamente vincolanti. Le note esplicative della NC, che non si sostituiscono a quelle del SA, devono essere considerate complementari a queste ultime e consultate congiuntamente ad esse (sentenza del 25 maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑368/22 , EU:C:2023:427 , punto 35 e giurisprudenza citata). 43 Come risulta dalla formulazione della voce 9018 della NC, quest’ultima comprende «[s]trumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici». Più specificamente, la sottovoce 90189084 della NC è formulata « – – altri». 44 In proposito, si deve rilevare che né la NC né le sue note esplicative forniscono alcuna definizione dei termini «strumenti ed apparecchi» né, al riguardo, effettuano alcun rinvio al diritto nazionale. 45 Orbene, da una giurisprudenza costante risulta che la determinazione del senso e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione e non effettua alcun rinvio al diritto degli Stati membri va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenza del 12 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑388/23 , EU:C:2024:1022 , punto 34 e giurisprudenza citata). 46 Per quanto riguarda il senso abituale nel linguaggio corrente dei termini «strumenti ed apparecchi», occorre rilevare, in primo luogo, che la nozione di «apparecchio», secondo il senso abituale del termine utilizzato nelle diverse versioni linguistiche, è intesa come un assemblaggio di pezzi destinati a funzionare insieme o un insieme di elementi tecnici organizzati in un insieme più completo di un utensile e che ha una funzione (v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2024, BIOR, C‑344/23 , EU:C:2024:696 , punto 41 ). Ebbene, tenuto conto di quanto emerge dalla decisione di rinvio, non si può ritenere che i lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale costituiscano un simile assemblaggio di pezzi o un simile insieme di elementi tecnici, cosicché essi non possono rientrare in tale nozione. 47 In secondo luogo, la nozione di «strumento» designa, secondo il significato abituale del termine utilizzato in varie versioni linguistiche, ad esempio nelle versioni in lingua inglese e francese, un utensile o un manufatto che consente di eseguire un’operazione o un lavoro (sentenza del 5 settembre 2024, BIOR, C‑344/23 , EU:C:2024:696 , punto 42 ). Tale accezione sembra sufficientemente ampia da poter comprendere i lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale che, secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, sono fasce composte principalmente da un tessuto elastico munite di una chiusura a scatto e di una fibbia scorrevole, destinate ad essere avvolte al braccio di un paziente per comprimere le sue vene al fine di arrestare la circolazione sanguigna. 48 Tuttavia, il termine utilizzato in altre versioni linguistiche ha un’accezione abituale più restrittiva. Ad esempio, nella versione in lingua tedesca, il termine « Instrument » è definito, nei dizionari ai quali la Commissione fa riferimento nelle sue osservazioni scritte, come un «congegno il più delle volte finemente lavorato, spesso di costruzione complessa; utensile per lavori scientifici, tecnici». Orbene, una tale accezione non include, a prima vista, oggetti di costruzione così semplice come i lacci emostatici. 49 Di conseguenza, il testo della voce 9018 della NC non consente, di per sé, di affermare o di escludere che i lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale rientrino in tale voce. 50 Per quanto riguarda il contesto della sottovoce 90189084 della NC, occorre ricordare che essa rientra nella voce 9018 della NC, intitolata «Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici», la quale fa parte del capitolo 90 della NC, intitolato «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici, parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi»; detto capitolo 90 appartiene alla sezione XVIII della parte seconda della NC, intitolata «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi». 51 Una breve analisi delle merci rientranti nel capitolo 90 della NC mostra che queste ultime sono nel complesso strumenti o apparecchi tecnici altamente elaborati e precisi, o ancora apparecchi che si distinguono da semplici prodotti di uso comune. Le note esplicative del SA relative alla parte generale di detto capitolo 90 confermano tale ambito di applicazione in quanto precisano che tale capitolo comprende «un insieme di strumenti e apparecchi molto diversi, ma che, in genere, sono caratterizzati essenzialmente per la rifinitura della loro fabbricazione e la loro grande precisione; ciò che li rende idonei, per la maggior parte, a essere particolarmente utilizzati nel campo puramente scientifico (ricerche di laboratorio, analisi, astronomia, ecc.), per applicazioni tecniche o industriali molto particolari (misure o controlli, osserva-zioni, ecc.) o per usi medicali». 52 Ne consegue che gli strumenti o apparecchi utilizzati in ambito medico non ricadono tutti nel capitolo 90 della NC. Per potervi rientrare, essi devono presentare caratteristiche specifiche consistenti nella rifinitura della loro confezione e in una grande precisione, il che è stato confermato anche dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenza del 7 novembre 2002, Lohmann e [OSCURATO:PERSONA], da C‑260/00 a C‑263/00 , EU:C:2002:637 , punti 37 e 39 ). Il requisito della rifinitura della confezione e di una grande precisione è quindi essenziale per tale tipo di strumenti o di apparecchi. 53 Tale constatazione è corroborata dalle note esplicative del SA relative alla voce 9018 di quest’ultimo, le quali precisano che «[i]noltre va rilevato che la medicina e soprattutto la chirurgia (tanto umana che veterinaria) utilizzano numerosi strumenti che, in effetti, sono solo degli utensili (martelli, morsette, seghe, bulini, sgorbie, pinze, spatole, ecc.) o oggetti di coltelleria (forbici, coltelli, cesoie, ecc.). Questi articoli sono compresi in questa voce, purché siano manifestamente riconoscibili come destinati a uso medico o chirurgico, sia per la loro forma speciale, per la facilità di scomposizione ai fini dell’asepsi, per le loro caratteristiche più accurate di fabbricazione, per la natura del metallo di cui sono costituiti, sia per la loro presentazione (molto spesso in astucci o scatole che contengono un assortimento di strumenti specifici per un determinato intervento: assortimenti per parti, per autopsia, per ginecologia, per chirurgia dell’occhio o dell’orecchio, assortimenti veterinari per il parto, ecc.)». 54 Anche se i lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale non devono essere considerati semplici utensili, come rilevato dal giudice del rinvio, resta il fatto che le note esplicative del SA relative alla voce 9018 di quest’ultimo sottolineano le «caratteristiche più accurate di fabbricazione» delle merci contemplate in tale voce. 55 Il giudice del rinvio, dal canto suo, ha effettivamente constatato che i lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale erano utilizzati esclusivamente da personale medico e a fini medici. Nondimeno, anche se così fosse, ciò non è sufficiente a comportare una classificazione automatica di detto prodotto in tale voce della NC. 56 Detto giudice e la ricorrente nel procedimento principale si richiamano alla sentenza del 4 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑547/13 , EU:C:2015:139 , punto 50 ). È vero che, in tale sentenza, la Corte ha rilevato che i prodotti di cui trattasi avevano una funzione medica. Tuttavia, nella causa all’origine di detta sentenza, la qualificazione come «strumenti e/o apparecchi» delle merci in esame non dava adito ad alcun dubbio. Il giudice del rinvio interpreta quindi erroneamente la portata della stessa sentenza ritenendo che sia sufficiente che una merce sia destinata a fini medici e utilizzata, almeno per definizione, o addirittura esclusivamente, da personale medico per classificarla nella sottovoce 90189084 della NC. Come dichiarato ai punti 53 e 54 della presente sentenza, i prodotti appartenenti al capitolo 90 della NC devono caratterizzarsi, anzitutto, per la rifinitura della loro confezione e una grande precisione. Orbene, ciò non avviene nel caso dei lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale, che sono di costruzione molto semplice, poiché sono fasce elastiche munite di una chiusura a scatto e di una fibbia scorrevole, destinate ad essere avvolte al braccio di un paziente per comprimere le sue vene al fine di arrestare la circolazione sanguigna. 57 Tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza della Corte, nella quale la stessa ha precisato che, per quanto riguarda i prodotti di semplice costruzione, non è sufficiente che simili prodotti siano destinati a fini medici per rientrare nella voce 9018 della NC. In tal senso, nella causa all’origine della sentenza del 16 giugno 2011, Unomedical, ( C‑152/10 , EU:C:2011:402 , punti da 36 a 39 ), la Corte ha stabilito che le sacche di drenaggio dell’urina per cateteri e le sacche di drenaggio destinate agli apparecchi di dialisi non potessero essere classificate nella voce 9018 [«parte» o «accessorio» di un catetere (sottovoce 90183900) o di un apparecchio di dialisi (rene artificiale) (sottovoce 90189030)]. La Corte ha infatti ritenuto che nessuno di tali due prodotti fosse indispensabile al funzionamento dei cateteri o degli apparecchi di dialisi. Ne consegue che gli articoli utilizzati a fini medici non possono essere tutti automaticamente classificati in detta voce doganale 9018. 58 Pertanto, i lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale, che corrispondono alla descrizione di cui al punto 37 della presente sentenza, non possono, conformemente al punto 1, lettera b), delle note relative al capitolo 90 della NC, essere classificati in tale capitolo, ma rientrano piuttosto nella sezione XI della parte seconda della NC, intitolata «Materie tessili e loro manufatti». Occorre ricordare al riguardo che, infatti, l’esclusione delle cinture di sostegno e di altre fasce dal capitolo 90 della NC è giustificata dal fatto che sono prodotti molto semplici, la cui funzione è anch’essa molto semplice e imprecisa, data unicamente dall’elasticità. Tali prodotti non sono quindi paragonabili agli altri prodotti rientranti nel capitolo 90, i quali si caratterizzano per la rifinitura della loro confezione e per una grande precisione. Per tale motivo, il punto 1, lettera b), delle note relative al capitolo 90 della NC li ricollega alla sezione XI della parte seconda della NC, intitolata «Materie tessili e loro manufatti». 59 Inoltre, come evidenzia la Commissione nelle sue osservazioni scritte, i lacci emostatici di cui trattasi nel procedimento principale sono, al pari di tali cinture di sostegno, prodotti molto semplici con una funzione molto semplice, che non è molto precisa. Mentre le cinture di sostegno hanno una funzione data dall’elasticità, i lacci emostatici esercitano una pressione sul braccio. Di conseguenza, mutatis mutandis , neppure tali lacci emostatici dovrebbero essere classificati nel capitolo 90 della NC, ma dovrebbero invece rientrare anch’essi nella sezione XI della parte seconda della NC, purché, conformemente al punto 3, lettera b), delle regole generali per l’interpretazione della NC, la parte formata da materiale tessile sia la componente che conferisce ai lacci emostatici il loro carattere essenziale. 60 Da quanto precede risulta che il contesto della NC nonché le note esplicative del SA relative alla voce 9018 di quest’ultimo ostano ad un’interpretazione estensiva di tale voce, secondo la quale sarebbe consentito classificare nella stessa i lacci emostatici sulla base del solo rilievo che sono utilizzati a fini medici. 61 Tale conclusione è confermata dal fatto che l’aliquota dei dazi doganali è stata fissata allo 0% per i prodotti contemplati alla voce 9018 della NC. Dalla giurisprudenza si evince che le disposizioni che prevedono l’applicazione di un’esenzione dai dazi doganali costituiscono una deroga al principio secondo cui i prodotti importati nell’Unione sono, in generale, soggetti ai dazi doganali e pertanto devono, in quanto disposizioni derogatorie, essere interpretate restrittivamente (sentenze del 17 febbraio 2011, Marishipping and Transport, C‑11/10 , EU:C:2011:91 , punto 16 , e del 12 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑781/23 , EU:C:2024:1014 , punto 21 ). 62 Anche se il fatto che un prodotto sia classificato nel capitolo 90 della NC non costituisce in senso stretto un’esenzione da dazi doganali, la fissazione dell’aliquota dei dazi doganali allo 0% costituisce comunque un’eccezione sistemica e osta quindi a un’interpretazione estensiva di tale capitolo, il che è confermato, nel suo risultato, dalla giurisprudenza citata ai punti 52 e 57 della presente sentenza. 63 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la sottovoce 90189084 della NC deve essere interpretata nel senso che essa non comprende i lacci emostatici consistenti in fasce elastiche munite di una chiusura a scatto e di una fibbia scorrevole, destinate ad essere avvolte al braccio del paziente per comprimerne le vene al fine di arrestare la circolazione sanguigna. Sulla seconda questione 64 Sulla base della risposta fornita alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda questione. Sulle spese 65 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: La sottovoce 90189084 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000, nelle versioni risultanti, in successione, dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, deve essere interpretata nel senso che: essa non comprende i lacci emostatici consistenti in fasce elastiche munite di una chiusura a scatto e di una fibbia scorrevole, destinate ad essere avvolte al braccio del paziente per comprimerne le vene al fine di arrestare la circolazione sanguigna. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 952/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris