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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 117/1975

ECLI:IT:COST:1975:117
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con ordinanza 10 luglio 1973 pronunciata nel corso del procedimento civile promosso dall'INAM contro [OSCURATO:PERSONA] ed altro, il pretore di Ferrara sollevava d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1916, comma secondo, del codice civile, nella parte in cui non annovera fra le persone nei confronti delle quali non è ammessa la surroga, il coniuge dell'assicurato.

Oggetto del giudizio a quo era, infatti, l'azione di surroga che l'INAM aveva intentata nei confronti del Servidori per l'indennità relativa a danni causati dalla moglie del convenuto.

Dopo gli adempimenti di legge il giudizio viene ora alla cognizione della Corte riunita in camera di consiglio, non essendovi stata costituzione di parti. : Con l'ordinanza di cui in epigrafe il pretore di Ferrara ha sottoposto a questa Corte la questione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, del secondo comma dell'art. 1916 del codice civile, in quanto non contempla il coniuge tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa azione in surrogazione.

La questione è fondata.

L'art. 1916 del codice civile, infatti, dopo avere disposto nel primo comma che l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, nel secondo comma statuisce che, salvo in caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato "dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici".

Nella relazione ministeriale la ratio di quest'ultima disposizione viene indicata nell'esigenza di evitare che le conseguenze della surroga ricadano direttamente o indirettamente sull'assicurato, rendendo priva di effetti la copertura del rischio.

È di tutta evidenza che questa ratio condurrebbe a ritenere che la surrogazione non dovrebbe aver luogo anche nei confronti del coniuge dell'assicurato, che, invece, non è contemplato fra le persone nei confronti delle quali la surrogazione non è ammessa e, trattandosi di norma eccezionale, non si può supplire a tale omissione, attraverso una interpretazione estensiva.

Non può, peraltro, non constatarsi l'evidente disparità di trattamento tra il coniuge e gli altri parenti e congiunti contemplati nella norma denunziata, disparità che peraltro non trova razionale motivazione nei lavori preparatori.

Di qui la necessaria conseguenza della violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1916, comma secondo, del codice civile, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con ordinanza 10 luglio 1973 pronunciata nel corso del procedimento civile promosso dall'INAM contro [OSCURATO:PERSONA] ed altro, il pretore di Ferrara sollevava d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1916, comma secondo, del codice civile, nella parte in cui non annovera fra le persone nei confronti delle quali non è ammessa la surroga, il coniuge dell'assicurato. Oggetto del giudizio a quo era, infatti, l'azione di surroga che l'INAM aveva intentata nei confronti del Servidori per l'indennità relativa a danni causati dalla moglie del convenuto. Dopo gli adempimenti di legge il giudizio viene ora alla cognizione della Corte riunita in camera di consiglio, non essendovi stata costituzione di parti. : Con l'ordinanza di cui in epigrafe il pretore di Ferrara ha sottoposto a questa Corte la questione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, del secondo comma dell'art. 1916 del codice civile, in quanto non contempla il coniuge tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa azione in surrogazione. La questione è fondata. L'art. 1916 del codice civile, infatti, dopo avere disposto nel primo comma che l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, nel secondo comma statuisce che, salvo in caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato "dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici". Nella relazione ministeriale la ratio di quest'ultima disposizione viene indicata nell'esigenza di evitare che le conseguenze della surroga ricadano direttamente o indirettamente sull'assicurato, rendendo priva di effetti la copertura del rischio. È di tutta evidenza che questa ratio condurrebbe a ritenere che la surrogazione non dovrebbe aver luogo anche nei confronti del coniuge dell'assicurato, che, invece, non è contemplato fra le persone nei confronti delle quali la surrogazione non è ammessa e, trattandosi di norma eccezionale, non si può supplire a tale omissione, attraverso una interpretazione estensiva. Non può, peraltro, non constatarsi l'evidente disparità di trattamento tra il coniuge e gli altri parenti e congiunti contemplati nella norma denunziata, disparità che peraltro non trova razionale motivazione nei lavori preparatori. Di qui la necessaria conseguenza della violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1916, comma secondo, del codice civile, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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