Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 117/1975
ECLI:IT:COST:1975:117
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza 10 luglio 1973 pronunciata nel corso del procedimento
civile promosso dall'INAM contro [OSCURATO:PERSONA] ed altro, il pretore
di Ferrara sollevava d'ufficio, ritenendola rilevante e non
manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1916, comma
secondo, del codice civile, nella parte in cui non annovera fra le
persone nei confronti delle quali non è ammessa la surroga, il coniuge
dell'assicurato.
Oggetto del giudizio a quo era, infatti, l'azione di surroga che
l'INAM aveva intentata nei confronti del Servidori per l'indennità
relativa a danni causati dalla moglie del convenuto.
Dopo gli adempimenti di legge il giudizio viene ora alla cognizione
della Corte riunita in camera di consiglio, non essendovi stata
costituzione di parti.
:
Con l'ordinanza di cui in epigrafe il pretore di Ferrara ha
sottoposto a questa Corte la questione di illegittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, del
secondo comma dell'art. 1916 del codice civile, in quanto non contempla
il coniuge tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa
azione in surrogazione.
La questione è fondata.
L'art. 1916 del codice civile, infatti, dopo avere disposto nel
primo comma che l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato,
fino alla concorrenza di essa, nei diritti dell'assicurato verso i
terzi responsabili, nel secondo comma statuisce che, salvo in caso di
dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato "dai figli,
dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o affini
dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici".
Nella relazione ministeriale la ratio di quest'ultima disposizione
viene indicata nell'esigenza di evitare che le conseguenze della
surroga ricadano direttamente o indirettamente sull'assicurato,
rendendo priva di effetti la copertura del rischio.
È di tutta evidenza che questa ratio condurrebbe a ritenere che la
surrogazione non dovrebbe aver luogo anche nei confronti del coniuge
dell'assicurato, che, invece, non è contemplato fra le persone nei
confronti delle quali la surrogazione non è ammessa e, trattandosi di
norma eccezionale, non si può supplire a tale omissione, attraverso
una interpretazione estensiva.
Non può, peraltro, non constatarsi l'evidente disparità di
trattamento tra il coniuge e gli altri parenti e congiunti contemplati
nella norma denunziata, disparità che peraltro non trova razionale
motivazione nei lavori preparatori.
Di qui la necessaria conseguenza della violazione del principio di
eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1916, comma
secondo, del codice civile, nella parte in cui non annovera, tra le
persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il
coniuge dell'assicurato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere