CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 41637/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione aggravato. 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato, affidato ad un solo motivo, è inammissibile, giacché le doglianze in esso articolate (in punto di prova della responsabilità dell'imputato), pur se articolate sotto l'egida formale del vizio di motivazione, sono in realtà dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali: già per quest'aspetto risultano, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). Le stesse, inoltre, sono palesemente generiche, perché prive di confronto con le ragioni ostese dalla Corte territoriale a sostegno del rigetto del primo motivo di gravame (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, in cui è stato valorizzato l'esito della verifica dattiloscopica, che aveva evidenziato una corrispondenza di punti caratteristici con le impronte dell'imputato in numero ben superiore a quello richiesto dalla giurisprudenza di legittimità). 3. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]