Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 659/2005
ECLI:EU:C:2005:590
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62003CJ0276_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C‑276/03 P,
avente ad oggetto il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 24 giugno 2003,
[OSCURATO:PERSONA] SA, con sede a Saint-Cloud (Francia), rappresentata dai sigg. J. Lever, QC, G. Peretz, barrister, A. Nourry, R. Griffith e M. Papadakis, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Flett, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
Repubblica francese,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. F. G. Jacobs
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 febbraio 2005,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 aprile 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1. Con il ricorso in oggetto, la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee pronunciata il 10 aprile 2003, causa T‑366/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1763; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 12 luglio 2000, 2002/14/CE, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Francia a favore di [OSCURATO:PERSONA] SA/Kimberly-[OSCURATO:PERSONA] (GU L 12, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui tale ricorso era basato sulla violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee dell’art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
Contesto normativo
2. L’art. 15 del regolamento n. 659/1999 così dispone:
«1. I poteri della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.
2. Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla [OSCURATO:PERSONA] o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della [OSCURATO:PERSONA] è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente».
Fatti all’origine della controversia
3. Dai punti 12 e 13 della decisione controversa, nonché dai punti 1-10 e 13-19 della sentenza impugnata, emerge che i fatti all’origine della controversia sono, sostanzialmente, i seguenti.
4. Nel 1969 la società di diritto americano [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato la società francese [OSCURATO:PERSONA] e ha costituito una società distinta, [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), che ha ripreso le attività di [OSCURATO:PERSONA].
5. Nel 1986 la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di installare uno stabilimento in Francia e ha scelto a tal fine un terreno nel dipartimento del Loiret, nella zona industriale della Saussaye.
6. Il 31 agosto 1987 la città di Orléans e il citato dipartimento hanno concesso alla [OSCURATO:PERSONA] talune agevolazioni. Per un verso, tali enti hanno ceduto alla [OSCURATO:PERSONA], a condizioni preferenziali, un terreno di 48 ettari nella citata zona industriale. Per altro verso, si sono impegnati a calcolare la tassa di risanamento in base ad un tasso parimenti preferenziale.
7. [OSCURATO:PERSONA] è diventata la [OSCURATO:PERSONA] nel novembre1987.
8. Nel gennaio 1996 le azioni di quest’ultima società sono state acquistate dalla Kimberly-[OSCURATO:PERSONA].
9. Nel gennaio 1998 questa ha annunciato la chiusura dello stabilimento in questione, i cui attivi, cioè il terreno e la cartiera, sono stati acquistati dalla Procter & Gamble nel giugno 1998.
10. A seguito di una denuncia, con lettera 17 gennaio 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto informazioni alla Repubblica francese in merito alle agevolazioni di cui sopra. A ciò ha fatto seguito uno scambio di corrispondenza con le autorità di detto Stato membro.
11. Con decisione 20 maggio 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di avviare la procedura di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) e ne ha informato il citato Stato membro con lettera 10 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 30 settembre 1998 (GU C 301, pag. 4).
12. Nello stesso giorno in cui è avvenuta tale pubblicazione, le autorità francesi hanno informato la [OSCURATO:PERSONA], mediante comunicazione telefonica, di tale decisione di avvio della procedura.
13. Il 12 luglio 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, con la quale sono stati dichiarati incompatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato sotto forma di prezzo preferenziale di un terreno e di tariffa preferenziale della tassa di risanamento concessi dalla Francia a favore di [OSCURATO:PERSONA] ed è stato disposto il recupero degli aiuti stessi.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
14. Con atto depositato alla cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso contro la decisione controversa, volto al parziale annullamento della stessa.
15. La Repubblica francese è intervenuta in tale procedimento a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
16. Su richiesta di tale società, il Tribunale ha deciso di pronunciarsi sul motivo basato sulla violazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999 prima di esaminare gli altri motivi di ricorso.
17. A tale proposito, il detto motivo della [OSCURATO:PERSONA] era articolato in due parti basate:
– sulla violazione, ad opera della [OSCURATO:PERSONA], del citato art. 15 per aver ritenuto che il termine di prescrizione potesse essere interrotto da una misura non notificata al beneficiario dell’aiuto illegittimo, cioè, nella fattispecie, la richiesta di informazioni 17 gennaio 1997, ovvero, in via alternativa,
– sulla violazione, ad opera della [OSCURATO:PERSONA], dello stesso art. 15 per aver ritenuto che il termine di prescrizione potesse essere interrotto da una misura intrapresa e notificata a seguito della scadenza del termine stesso, nella fattispecie la decisione di avvio del procedimento datata 20 maggio 1998.
18. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso, nella parte in cui questo si basava sulla violazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999, e ha deciso di proseguire il procedimento quanto al resto.
19. In attesa della presente sentenza, il Tribunale ha sospeso il procedimento nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑366/00), nonché nella causa Département du Loiret/[OSCURATO:PERSONA] (T‑369/00), che ha del pari ad oggetto l’annullamento della decisione controversa.
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
20. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– annullare l’art. 2 della decisione controversa, nella parte riguardante l’aiuto sotto forma di prezzo preferenziale di un terreno, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese dei due gradi di giudizio.
21. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– respingere integralmente il ricorso o, in mancanza, qualora essa dovesse accoglierne una parte,
– rinviare la causa al Tribunale perché quest’ultimo statuisca ovvero, in mancanza,
– respingere il ricorso introdotto dinanzi al Tribunale con riferimento ai motivi basati su una violazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti e sentenza impugnata
22. A sostegno della sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] invoca, in sostanza, un unico motivo basato sull’erronea interpretazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999 ad opera del Tribunale, il quale ha stabilito che il termine di prescrizione poteva essere interrotto da una misura non notificata al beneficiario dell’aiuto, ossia, nella fattispecie, la richiesta di informazioni del 17 gennaio 1997.
23. Ai punti 58-60 della sentenza impugnata, il Tribunale ha infatti stabilito che il solo fatto che la ricorrente ignorasse l’esistenza di una richiesta di informazioni indirizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] allo Stato membro interessato non ha la conseguenza di privare questa domanda di efficacia quanto al termine di prescrizione previsto dall’art. 15 del regolamento n. 659/1999. Quest’ultimo regolamento ha introdotto un termine di prescrizione unico, che si applica sia allo Stato membro interessato sia ai terzi. Inoltre, il procedimento di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato si svolge principalmente tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato, in quanto i terzi interessati, tra cui il beneficiario dell’aiuto, hanno, da parte loro, il diritto ad essere informati e a far valere i loro argomenti, assumendo in tal modo, essenzialmente, un ruolo di «fonte di informazioni» della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, quest’ultima non è obbligata ad avvertire i soggetti potenzialmente interessati, ivi compreso il beneficiario dell’aiuto, dei provvedimenti che essa assume con riferimento ad un aiuto illegittimo, prima dell’avvio della procedura di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato.
24. Al punto 61 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che il beneficiario di un aiuto non notificato, quale quello in questione, non può fare legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto stesso. Inoltre, al punto 62 della stessa sentenza, esso ha rilevato che prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 659/1999 il beneficiario di un aiuto siffatto non poteva avere alcuna certezza giuridica riguardo alla prescrizione del potere di recupero dell’aiuto e che, pertanto, l’interruzione del termine di prescrizione prima dell’entrata in vigore dello stesso non ha avuto l’effetto di privarlo di una tale certezza giuridica.
25. Ebbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], sia dalla formulazione, segnatamente dai termini «azione intrapresa (…) da uno Stato membro, che agisca su richiesta della [OSCURATO:PERSONA]», sia dall’obiettivo dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999 emerge che solo un provvedimento notificato al beneficiario dell’aiuto può interrompere il termine di prescrizione nei confronti del beneficiario stesso, anche se ciò implica termini di prescrizione diversi in capo alle diverse parti interessate. A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che poco importa che, nell’ambito della procedura avviata ai sensi dell’art. 93, n. 2, del Trattato, il beneficiario sia semplicemente una «fonte di informazioni», che la [OSCURATO:PERSONA] non sia tenuta ad avvertire tale beneficiario dell’assunzione di un provvedimento interruttivo, che quest’ultimo non possa nutrire un legittimo affidamento nella regolarità dell’aiuto illegittimo o che, dieci anni dopo la concessione dell’aiuto in questione, tale regolamento non fosse ancora entrato in vigore.
Giudizio della Corte
26. Va ricordato che l’art. 15 del regolamento n. 659/1999 prevede un termine di prescrizione di dieci anni che comincia a decorrere il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario. Ai sensi del n. 2, seconda frase, di questo stesso articolo, il termine di prescrizione viene interrotto da «[q]ualsiasi azione intrapresa dalla [OSCURATO:PERSONA] o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’aiuto illegale».
27. Orbene, se tale disposizione contiene effettivamente un doppio riferimento ad «azion[i] intrapres[e] dalla [OSCURATO:PERSONA]» e a «richiest[e] della [OSCURATO:PERSONA]», ciò non può comunque significare che una richiesta di informazioni indirizzata da tale istituzione allo Stato membro interessato possa rappresentare un’«azione intrapresa dalla [OSCURATO:PERSONA]» solo a condizione che questa sia stata notificata al beneficiario dell’aiuto. Infatti, come precisa l’avvocato generale ai punti 87-90 delle sue conclusioni, il doppio riferimento può spiegarsi, per un verso, con una negligenza del legislatore, che sembra avere riprodotto, senza prestare attenzione alle diversità procedurali, la formula utilizzata dall’art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988/74, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1). Per altro verso, non può escludersi che vi siano talune situazioni in cui una «richiesta della [OSCURATO:PERSONA]» non rappresenta automaticamente e simultaneamente un’«azione intrapresa dalla [OSCURATO:PERSONA]». Infine, come rilevato dall’avvocato generale al punto 91 delle sue conclusioni, il regolamento n. 659/1999 ammette l’eventuale esistenza di molteplici misure interruttive (successive) poiché prevede, al suo art. 15, che ogni interruzione fa ripartire da zero il termine di prescrizione.
28. Quindi, la formulazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999 non fornisce alcuna indicazione quanto all’esistenza di un eventuale requisito di notificazione della misura al beneficiario dell’aiuto ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione.
29. È tuttavia necessario verificare se un siffatto requisito non sia desumibile dall’obiettivo perseguito dal citato art. 15.
30. A tale proposito, emerge dal quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 659/1999 che, per ragioni di certezza del diritto, il termine di prescrizione mira a impedire il recupero degli aiuti illeciti, che non può più essere disposto. Infatti, il termine di prescrizione mira, segnatamente, a tutelare talune delle parti interessate, tra cui lo Stato membro interessato e il beneficiario dell’aiuto.
31. Dette parti interessate hanno quindi, effettivamente, un interesse pratico ad essere informate delle misure assunte dalla [OSCURATO:PERSONA] che siano idonee ad interrompere la prescrizione.
32. Tale interesse pratico non può tuttavia avere l’effetto di subordinare l’applicazione dell’art. 15, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 659/1999 alla condizione che le misure citate siano notificate al beneficiario dell’aiuto.
33. Infatti, il procedimento di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato si svolge principalmente tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato. Esso viene avviato nei confronti di tale Stato e non nei confronti dei beneficiari (v., in tal senso, sentenza 24 settembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7869, punti 81 e 83).
34. Certamente, la giurisprudenza ha riconosciuto in capo al beneficiario dell’aiuto taluni diritti procedurali. Tuttavia, questi ultimi mirano a consentire al beneficiario stesso di fornire informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] e di far valere le sue argomentazioni, ma non gli conferiscono la posizione di parte nel procedimento.
35. Così, anche a supporre che la posizione di parte possa giustificare un requisito di notificazione, è sufficiente rilevare che il beneficiario dell’aiuto non gode di tale posizione.
36. Alla luce di quanto precede, il Tribunale non ha interpretato in maniera erronea l’art. 15 del regolamento n. 659/1999 nello stabilire che il termine di prescrizione poteva essere interrotto da una misura non notificata al beneficiario dell’aiuto, cioè, nella fattispecie, la richiesta di informazioni 17 gennaio 1997.
37. Effettivamente, il fatto che il beneficiario non abbia potuto nutrire un legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto e il fatto che, dieci anni dopo la concessione dell’aiuto in questione, il regolamento n. 659/1999 non fosse ancora entrato in vigore non rappresentano fasi necessarie del ragionamento che conduce a tale interpretazione. Tuttavia, tali rilievi non compromettono il fondamento dell’interpretazione stessa.
38. Di conseguenza, il motivo dev’essere respinto in quanto infondato. Si deve quindi respingere il ricorso.
Sulle spese
39. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione a norma dell’art. 118 del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 69, n. 5, terzo comma, del citato regolamento, in mancanza di conclusioni sulle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA], ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.