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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 47175/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 del Tribunale di Prato; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso, pure inammissibile perché presentato per dedurre un vizio diverso da quelli elencati dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché il difensore ha rinunciato all'atto di impugnazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata indicata alcuna causa sopravvenuta, non imputabile al prevenuto, che abbia fatto venire meno l'interesse ad impugnare.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 del Tribunale di Prato; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso, pure inammissibile perché presentato per dedurre un vizio diverso da quelli elencati dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché il difensore ha rinunciato all'atto di impugnazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata indicata alcuna causa sopravvenuta, non imputabile al prevenuto, che abbia fatto venire meno l'interesse ad impugnare. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/1
Sentenza Cassazione n. 47175/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris