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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03207/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 141 Martella NRG 27192/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze precluse in quanto: - il primo motivo, vertente sulla responsabilità penale, è stato oggetto di rinuncia nel concordato in appello; - il secondo motivo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, consiste in argomentazioni di merito e in critiche aspecifiche, risultando invece la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (la Corte di appello, a pag. 3, ha dimostrato di aver considerato complessivamente i fattori che facevano ritenere congrua la pena come rideterminata, in particolare, anche nel riconoscere le attenuanti generiche e individuare la relativa riduzione, atteso che la pena base era stata attestata in primo grado sul minimo edittale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 141 Martella NRG 27192/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze precluse in quanto: - il primo motivo, vertente sulla responsabilità penale, è stato oggetto di rinuncia nel concordato in appello; - il secondo motivo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, consiste in argomentazioni di merito e in critiche aspecifiche, risultando invece la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (la Corte di appello, a pag. 3, ha dimostrato di aver considerato complessivamente i fattori che facevano ritenere congrua la pena come rideterminata, in particolare, anche nel riconoscere le attenuanti generiche e individuare la relativa riduzione, atteso che la pena base era stata attestata in primo grado sul minimo edittale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2