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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36906/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; vista la memoria della parte civile che ha concluso chiedendo il rigetto o la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Imperia in data 30 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno mesi nove di reclusione ed euro trecento di multa, in relazione ai reati di cui ai capi B) (artt. 61 n. 1 e 5, 81 secondo comma, 424, secondo comma cod. pen.) e C) (art. 612- cod. pen.) esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod pen., ritenuta la continuazione, nonché alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro quattrocento di multa, in relazione al capo A) (artt. 61 n. 7 e 11, cod. pen. 55 d.lgs. n. 23 del 2007), oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. 2.Ricorre, avverso la descritta sentenza l'imputato, per il tramite del difensore, avv.

R. Castelli, che denuncia sette vizi, con i motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si denuncia in ordine al capo A), vizio di motivazione in relazione alla prova della colpevolezza dell'imputato.

Si deduce che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato i motivi di gravame, addivenendo ad un travisamento degli atti.

La Corte territoriale avrebbe motivato per relationem rispetto alla sentenza di primo grado.

Quanto al capo A) è contestato il reato di indebito utilizzo della carta multicard Eni, intestata alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] contestato è pari ad oltre 35.000,00 euro mentre, nel processo di primo grado, sarebbe stato provato il solo utilizzo della carta per il rifornimento di mezzi in uso a [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di euro 80,00.

Si sostiene che la parte civile avrebbe cercato di ascrivere al ricorrente i rifornimenti indicati nell'imputazione svolti indebitamente per quattro anni senza tenere conto che, in questo periodo, per un certo tempo, l'[OSCURATO:PERSONA] non era stato dipendente dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] responsabilità fonda sulla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], marito della titolare della società e sulle risultanze della consulenza della parte civile, con relazione che prenderebbe in esame fatture prive dell'indicazione della targa del mezzo rifornito e su dischi orari dei veicoli a disposizione della ditta.

La difesa contesta dette risultanze perché non terrebbero conto delle deduzioni, devolute dall'imputato a sua discolpa, per tutti i rifornimenti di carburante precedenti al 4 settembre 2014.Si sottolinea che i due testimoni d'accusa sono i titolari dell'azienda e dunque, portatori dell'interesse a ottenere il risarcimento più ampio possibile, accusando [OSCURATO:PERSONA] del maggior numero di rifornimenti illegittimi.

A parere della difesa non vi sarebbe certezza sulla riferibilità di tutti i rifornimenti ad [OSCURATO:PERSONA].

In definitiva, sarebbe stata la parte civile a sostenere, dolosamente, l'esistenza di rifornimenti anche per due mezzi che erano fermi.

Si ribadisce che i conteggi del consulente tecnico di parte comprendono rifornimenti relativi a periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] non era nemmeno dipendente della società e, inoltre, si addebitano all'imputato dei prelievi in relazione ai veicoli riforniti, compresi quelli fermi.

Si rimarca che gli unici a conoscere il codice della card utilizzata erano Reggio ed [OSCURATO:PERSONA], ma la difesa sottolinea che è insolito che Reggio, titolare della società, si sia accorto del rifornimento indebito solo a distanza di quattro anni dal primo di questi.

Si ribadisce che l'incarico del consulente tecnico della parte civile è stato svolto nella convinzione che gli unici mezzi da rifornire fossero due.

Reggio, poi, nel corso della sua deposizione ha fatto intendere che, quando i mezzi erano fermi, qualcuno li riforniva indebitamente.

La parte civile, per il ricorrente, avrebbe omesso di considerare se altri mezzi, sempre di proprietà della società, fossero stati riforniti o fossero invece fermi.

Nel corso del giudizio di merito è stato provato che i mezzi a disposizione della società erano quattro.

Per la difesa la società costituita parte civile, non avrebbe provato che altri mezzi era destinatari dei rifornimenti e avrebbe omesso di confrontare i movimenti di altri due mezzi, che pure erano risultati intestati alla società e che, quindi, erano astrattamente rifornibili.

Si sottolinea, poi, che le fatture prodotte non indicano la targa dei mezzi riforniti, sicché non è escluso che siano stati riforniti altri mezzi della parte civile, ma estranei all'attività commerciale.

2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 55, comma 9, d.

Igs. cit., ora articolo 493-ter cod. pen.

L'indebito utilizzo di carta di credito nominativa sussiste tutte le volte in cui la carta è utilizzata da chi non è titolare.

Nel caso di specie il teste Reggio riferisce che l'imputato aveva la carta in uso e ne conosceva il pin potendo legittimamente prelevare carburante.

A prescindere dal dato formale che vedeva la società intestataria della tessera, il possesso di questa da parte dell'imputato era da considerarsi legittimo.Questi, infatti, ne poteva disporre senza alcuna ingerenza da parte dell'intestatario.

Sicché anche se [OSCURATO:PERSONA] si fosse appropriato della tessera di cui aveva il possesso procurandosi un ingiusto profitto, per la difesa è stato provato solamente il prelievo di euro 80,00 circa e, dunque, dovrebbe essere, al più ritenuta, la fattispecie prevista dall'articolo 646 cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo in ordine al capo B) di imputazione si denuncia vizio di motivazione.

In relazione al capo B) la Corte territoriale si basa su atti o fatti mai avvenuti rispetto a quanto accertato nell'istruttoria dibattimentale.

La tesi di accusa fonda sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era stato licenziato e che, quindi, era l'unico ad avere un interesse a causare danno al suo ex datore di lavoro.

Invece si sottolinea che l'imputato, licenziato anche per il comportamento descritto al capo A), sarebbe stato facilmente identificabile come responsabile dell'incendio.

Si rimarca che la società era stata vittima, come da documentazione difensiva, di altri attentati incendiari sicché l'[OSCURATO:PERSONA] è destinatario di meri sospetti, senza che si siano svolte indagini per reperire prove a suo carico.

In particolare, la Corte territoriale afferma che il passaggio dell'auto che si ritiene appartenere al piromane era l'unica via di accesso ai luoghi.

Invece, dall'istruttoria svolta è emerso come le strade di accesso alla zona dell'incendio fossero molteplici.

Anzi secondo la difesa, non era emerso il passaggio da parte del piromane in via [OSCURATO:PERSONA].

Sotto altro profilo si evidenzia l'inesistenza dell'esperimento riferito dal Tribunale e dalla Corte di appello.

I giudici di merito danno per scontato che l'unica strada di accesso fosse via Canai, che il piromane avesse usato l'auto, nonché l'avvenuto svolgimento, ad opera della polizia giudiziaria, di un esperimento per provare che il taglio dei fari inquadrati di notte dalla telecamera che riprende uno specchio di riflesso dei fari automobilistici, era relativo a quelli di un'auto simile a quella in uso compagna dell'imputato.

Si sostiene, invece, che non sarebbe stato svolto alcun esperimento in contraddittorio con la difesa.

Ulteriore elemento di cui il Tribunale riferisce con motivazione ripresa dalla Corte territoriale è quello relativo alla posizione della tanica di carburante utilizzata per provocare l'incendio dai mezzi articolati.

Le indagini avrebbero accertato che detta tanica di benzina era stata posta tra la cabina di guida ribaltata del mezzo e la parte a terra del veicolo.Gli agenti hanno appurato il posizionamento della tanica dopo il ribaltamento della cabina.

Il Tribunale e la Corte territoriale affermano, invece, che la tanica era stata posta all'interno della cabina di guida, quindi aperta per introdurre il contenitore di carburante.

Si sostiene che il teste esaminato avrebbe riferito che il ribaltamento della cabina dell'autoarticolato distrutto si poteva eseguire soltanto accedendo alla cabina dell'autista con le chiavi del cui posizionamento [OSCURATO:PERSONA] appena licenziato era al corrente.

Tale tesi del Reggio è indicata come reticente.

Invece, la consulenza tecnica della difesa avrebbe accertato che il ribaltamento della cabina poteva avvenire in due modi, non solo quello indicato dal teste Reggio, ma anche un altro, cioè senza entrare nel mezzo, quindi dall'esterno e senza la necessità delle chiavi.

Si tratta di versione che sarebbe confermata dalla deposizione del teste Ambrogio autista della società.

Si ribadisce che la tanica del carburante non era nella cabina e che, pertanto, nessuno era entrato nella stessa.

Si sottolinea che mentre il teste Reggio assume che il modo per ottenere il ribaltamento della cabina era entrare nel mezzo, la difesa, ribadisce che esiste almeno un altro modo per ottenere lo stesso risultato, come da perizia (rectlus consulenza tecnica).

Da ultimo il reperimento della cassetta dopo l'incendio staccata dal mezzo, aperta e con i pezzi dispersi che, secondo la tesi di accusa, sarebbe conferma dell'utilizzo del primo metodo indicato per ribaltare la cabina, per il ricorrente sarebbe stato possibile per l'esplosione che aveva fatto aprire detto vano e disperdere i pezzi. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 192 cod proc pen in relazione alle testimonianze dei testi della difesa.

La compagna e la figlia dell'imputato hanno confermato che [OSCURATO:PERSONA] la notte dell'incendio era a casa.

La Corte territoriale assume che si tratta di deposizioni non attendibili, ma tale giudizio fonderebbe soltanto sulle contraddizioni nelle quali sarebbe in corsa la compagna dell'imputato mentre la figlia avrebbe raccontato quello che era a sua conoscenza, a seguito di domanda aperta.

Le imprecisioni del narrato secondo la difesa sarebbero da attribuire alla emozione e alla paura per le conseguenze possibili per il loro stretto congiunto.

Si sottolinea l'assenza di contraddizioni delle deposizioni testimoniali con quelle rese da altri dichiaranti e con elementi accertati con carattere di certezza.

Si ribadisce che sussiste presunzione che fino a prova contraria il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisca fatti obiettivamente veri e menta solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo.2.5.Con il quinto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 192 cod. proc. pen. in relazione alla testimonianza del teste Reggio.

A fronte di espresso motivo di gravame la Corte territoriale sulla testimonianza del marito del legale rappresentante della società costituita parte civile, nulla avrebbe motivato.

Vi è, invece, per la difesa, un interesse economico della parte civile e, indirettamente, anche del teste Reggio che ha pacificamente un interesse personale.

Dubbi persistono, quini, sull'attendibilità della testimonianza.

Reggio, inoltre, per la difesa, si contraddice, omette fatti che conosce anche in considerazione della sua esperienza nel settore e dell'attività di controllo esercitata nell'interesse della società.

Peraltro, si tratta di azienda di piccole dimensioni e con pochi veicoli in uso.

Nella consulenza tecnica di parte sarebbe stato dato incarico di esaminare soltanto i rifornimenti di mezzi fermi nelle date indicate, mentre si dimentica di analizzare i rifornimenti degli altri due mezzi, comunque riforniti.

La difesa sostiene che il Reggio è camionista da oltre 40 anni, che [OSCURATO:PERSONA] ha sicuramente svolto un unico prelievo illegittimo, quello che ha determinato il suo licenziamento, ma che a carico di [OSCURATO:PERSONA] non esisterebbe altra prova relativa all'incendio se non un'immagine registrata di notte, di due fari di un'auto non meglio identificata.

Reggio afferma che la cabina del camion può essere ribaltata solo con le chiavi del mezzo perché ciò può avvenire solo dall'interno, mentre non riferisce che esiste un altro modo, di tipo meccanico, che consente del pari il ribaltamento senza dover entrare nella cabina.

La difesa, dunque, assume che anche se si può riconoscere alla testimonianza della persona offesa piena efficacia probatoria, va rilevato che le dichiarazioni devono essere valutate con maggiore cautela quando questa sia costituita parte civile, atteso l'interesse di cui essa è portatrice.

Ciò determina la necessità di verificare che non risultino acquisiti elementi specifici, incompatibili con quanto narrato dal teste e, comunque, operare un vaglio di credibilità delle sue dichiarazioni.

Tale approfondito vaglio non sarebbe stato svolto con riferimento alla testimonianza di Reggio.

2.6. Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'articolo 612 cod.

Pen.

La condotta posta in essere dall'imputato si concluderebbe, per i giudici di merito, con una minaccia attuata nei confronti della titolare della società.

Non sembra plausibile che questa si sia spaventata per la condotta di un dipendente licenziato il quale, in un attimo di rabbia, si sarebbe limitato ad indicare la propria volontà di proporre una causa di lavoro o rivolgersi alla Guardia di finanza. • Il primo giudice, secondo la Corte d'appello, avrebbe affermato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rivolgersi all'ispettorato del lavoro e non alla Guardia di finanza, in realtà si sostiene che nella maggioranza dei casi i cittadini reputano le questioni concernenti i rapporti di lavoro di competenza della Guardia di finanza.

Secondo la difesa, la minaccia non è stata né verosimile né concretamente realizzabile.

Questa, poi, non aveva intrinseco valore intimidatorio in quanto non è stato prospettato un pericolo idoneo a far nascere nella persona minacciata un effettivo turbamento psichico. 2.7.

Con il settimo motivo si denuncia violazione dell'articolo 81 cod. pen.

La motivazione della Corte di appello che applica la continuazione tra i reati contestati ai capi B) e D), escludendo quella con riferimento al reato sub A), non tiene conto della circostanza che il reato di cui al capo A) risale al quattro settembre 2014 e che gli altri due reati sono di alcune settimane dopo.

Si tratta di fatti commessi in un unico contesto lavorativo, in relazione al rapporto di dipendenza con la società. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, M. Guerra, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La parte civile ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 11 ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo e terzo motivo sono inammissibili in quanto integralmente versati in fatto e perché tendono a sollecitare una ricostruzione alternativa rispetto a quella alla quale hanno, invece, aderito le convergenti sentenze di merito (nel senso che in caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) con ragionamento immune da illogicità manifesta e da vizi di ogni tipo, operazione, dunque, inibita in sede di legittimità.

Invero, l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).

L'illogicità della motivazione - che sostanzialmente è dedotta con i motivi in disamina - come vizio denunciabile, deve essere, tra l'altro evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. cit.).

Non può, infine, ravvisarsi alcun vizio della motivazione laddove questa rimanda, per relationem, a quella di primo grado nella parte descrittiva dei fatti accertati nel corso dell'istruttoria svolta.

Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, può ritenersi nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi di impugnazione specifici, con cui si contesti in maniera argomentata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (tra le altre, Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700).

Coerentemente con l'indirizzo applicativo in materia di motivazione per relationem (Sez. 2, n. 55199 del 29/5/2018, Salcini, Rv. 274252), deve, altresì, escludersi l'illegittimità del richiamo della motivazione di altro provvedimento quando, tra l'altro, la motivazione stessa sia congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, e il giudice abbia dimostrato di fare proprie le argomentazioni ivi contenute, comunque rispondendo alle censure prospettate.

Va, poi, specificato che le doglianze prospettate sono anche generiche perché prive dell'indicazione di concreti dati di valutazione sui periodi in cui si assume che [OSCURATO:PERSONA] non aveva lavorato alle dipendenze della società [OSCURATO:PERSONA].

Queste doglianze, inoltre, appaiono basate su mere ipotesi, non avvalorate da elementi oggettivi, circa la possibilità che i rifornimenti fossero stati utilizzati da Reggio o dal figlio.Inoltre, la censura si limita a contestare gli esiti della consulenza espletata dalle parti offese, senza esaminare gli altri elementi di prova acquisiti di cui rende conto, ampiamente, la motivazione.

Quanto al terzo motivo si richiamano, per sintesi, gli elementi convergenti e precisi, valorizzati dalla sentenza impugnata, in relazione all'individuazione dell'autore dell'incendio, con particolare riferimento agli esiti delle videoriprese, alle dichiarazioni sulle modalità di accesso ai mezzi dati alle fiamme, ritenuti con ragionamento non manifestamente illogico e coerente, a conoscenza certa da parte dell'imputato (cfr. pag. 7 e ss. della sentenza impugnata).

Si fa riferimento al reperimento della tanica, trovata nella parte retrostante l'abitacolo di un camion dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., accessibile tramite chiavi a tubo tenute in un vano apribile da chi era in possesso delle chiavi del mezzo, queste ultime custodite in un posto noto all'imputato (si aggiunga che il mezzo era stato chiuso, la sera precedente, da Reggio e le chiavi a tubo erano state reperite a terra vicino al veicolo andato a fuoco).

Infine, si rimarca che le prove a discarico risultano, nel provvedimento impugnato, attentamente valutate e motivatamente ritenute inattendibili dai giudici di merito, con ragionamento dunque non censurabile nella presente sede (cfr. pag. 8 e ss.). 1.2.1 motivi quarto e quinto tendono a sollecitare la Corte di legittimità a rivedere la valutazione di attendibilità di parte offesa e testimoni o a sollecitare una diversa lettura del contenuto di fonti di prova (consulenze tecniche), attività non consentita al giudice di legittimità.

È noto, invero, che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria svolta che, in quanto riservata al giudizio di merito, è estranea al perimetro cognitivo del giudice di legittimità.

Con riferimento alla deposizione della persona offesa si osserva, infatti, conformemente al pacifico e costante orientamento ermeneutico di questa Corte regolatrice che, in tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non riscontrate nel caso al vaglio (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01 Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, MicCiché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano, dunque, quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione.

Peraltro, non va trascurato, quanto alle operate censure rispetto al carattere interessato della deposizione della persona offesa costituita parte civile, che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., come è noto, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso, rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Peraltro è stato rilevato dalla Suprema Corte nella sua composizione più autorevole che ove la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, ma ciò non configura un vero e proprio obbligo a carico del giudice di merito il quale rimane libero di valutare se la narrazione della persona offesa abbisogni o meno di elementi di riscontro estrinseci, risultando del tutto ragionevole escluderne la necessità, in caso di giudizio positivo sulla credibilità del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca delle sue affermazioni, in assenza di elementi di segno opposto.

1.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Corretta è la qualificazione giuridica della condotta di cui all'art. 493-ter cod. pen. contestata al capo B).

La condotta di chi utilizzi indebitamente una carta di credito consegnatagli dal titolare, effettuando, oltre all'operazione delegata, dei prelievi di denaro in suo favore, integra il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. e non 'quello di appropriazione indebita, non avendo il soggetto agente mai conseguito il possesso della carta, ma solo la sua detenzione, limitata nel tempo e nelle finalità (cfr. in tal senso, Sez. 5, n. 34768 del 05/07/2022, Rv. 283547). 1.4.11 sesto motivo è manifestamente infondato.

La minaccia, nel caso al vaglio, secondo la ricostruzione recepita dai provvedimenti di merito ha intrinseco valore intimidatorio (l'ex dipendente, odierno ricorrente, secondo la sentenza censurata, ha minacciato di rivolgersi alla Guardia di finanza, non all'Ispettorato del lavoro come sarebbe stato logico se tale riferimento fosse stato per il riconoscimento delle proprie spettanze successive alla cessazione del rapporto di lavoro) e non rileva, ai fini della sussistenza del delitto, che la parte lesa non si è sentita minacciata, trattandosi di reato di pericolo.

Si tratta di motivazione in linea con l'orientamento di questa Corte, secondo la quale deve essere valutato il contesto in cui la frase incriminata è stata profferita e che è sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, anche se questa non si senta minacciata (tra le altre, Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740).

È appena il caso di osservare che nel caso al vaglio vi è costituzione della parte civile anche per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. e che, in ogni caso, a fronte dell'intervenuta modifica quanto alla procedibilità a querela del reato di minaccia per effetto del d.

Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenuta improcedibilità per mancanza di querela non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di abolitio criminis, è vicenda non idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (in tal senso, Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; Sez. 5, n. n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176). 1.5.11 settimo motivo è inammissibile in quanto reiterativo del corrispondente motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto (cfr. pag. 9) con ragionamento, seppure succinto, comunque immune da illogicità manifesta e privo di vizi di ogni tipo e che, pertanto, si appalesa privo di specificità.

2. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

Consegue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio, dalla parte civile che si liquidano, secondo la nota spese depositata, come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; vista la memoria della parte civile che ha concluso chiedendo il rigetto o la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Imperia in data 30 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno mesi nove di reclusione ed euro trecento di multa, in relazione ai reati di cui ai capi B) (artt. 61 n. 1 e 5, 81 secondo comma, 424, secondo comma cod. pen.) e C) (art. 612- cod. pen.) esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod pen., ritenuta la continuazione, nonché alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro quattrocento di multa, in relazione al capo A) (artt. 61 n. 7 e 11, cod. pen. 55 d.lgs. n. 23 del 2007), oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. 2.Ricorre, avverso la descritta sentenza l'imputato, per il tramite del difensore, avv. R. Castelli, che denuncia sette vizi, con i motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia in ordine al capo A), vizio di motivazione in relazione alla prova della colpevolezza dell'imputato. Si deduce che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato i motivi di gravame, addivenendo ad un travisamento degli atti. La Corte territoriale avrebbe motivato per relationem rispetto alla sentenza di primo grado. Quanto al capo A) è contestato il reato di indebito utilizzo della carta multicard Eni, intestata alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] contestato è pari ad oltre 35.000,00 euro mentre, nel processo di primo grado, sarebbe stato provato il solo utilizzo della carta per il rifornimento di mezzi in uso a [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di euro 80,00. Si sostiene che la parte civile avrebbe cercato di ascrivere al ricorrente i rifornimenti indicati nell'imputazione svolti indebitamente per quattro anni senza tenere conto che, in questo periodo, per un certo tempo, l'[OSCURATO:PERSONA] non era stato dipendente dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] responsabilità fonda sulla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], marito della titolare della società e sulle risultanze della consulenza della parte civile, con relazione che prenderebbe in esame fatture prive dell'indicazione della targa del mezzo rifornito e su dischi orari dei veicoli a disposizione della ditta. La difesa contesta dette risultanze perché non terrebbero conto delle deduzioni, devolute dall'imputato a sua discolpa, per tutti i rifornimenti di carburante precedenti al 4 settembre 2014.Si sottolinea che i due testimoni d'accusa sono i titolari dell'azienda e dunque, portatori dell'interesse a ottenere il risarcimento più ampio possibile, accusando [OSCURATO:PERSONA] del maggior numero di rifornimenti illegittimi. A parere della difesa non vi sarebbe certezza sulla riferibilità di tutti i rifornimenti ad [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, sarebbe stata la parte civile a sostenere, dolosamente, l'esistenza di rifornimenti anche per due mezzi che erano fermi. Si ribadisce che i conteggi del consulente tecnico di parte comprendono rifornimenti relativi a periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] non era nemmeno dipendente della società e, inoltre, si addebitano all'imputato dei prelievi in relazione ai veicoli riforniti, compresi quelli fermi. Si rimarca che gli unici a conoscere il codice della card utilizzata erano Reggio ed [OSCURATO:PERSONA], ma la difesa sottolinea che è insolito che Reggio, titolare della società, si sia accorto del rifornimento indebito solo a distanza di quattro anni dal primo di questi. Si ribadisce che l'incarico del consulente tecnico della parte civile è stato svolto nella convinzione che gli unici mezzi da rifornire fossero due. Reggio, poi, nel corso della sua deposizione ha fatto intendere che, quando i mezzi erano fermi, qualcuno li riforniva indebitamente. La parte civile, per il ricorrente, avrebbe omesso di considerare se altri mezzi, sempre di proprietà della società, fossero stati riforniti o fossero invece fermi. Nel corso del giudizio di merito è stato provato che i mezzi a disposizione della società erano quattro. Per la difesa la società costituita parte civile, non avrebbe provato che altri mezzi era destinatari dei rifornimenti e avrebbe omesso di confrontare i movimenti di altri due mezzi, che pure erano risultati intestati alla società e che, quindi, erano astrattamente rifornibili. Si sottolinea, poi, che le fatture prodotte non indicano la targa dei mezzi riforniti, sicché non è escluso che siano stati riforniti altri mezzi della parte civile, ma estranei all'attività commerciale. 2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 55, comma 9, d. Igs. cit., ora articolo 493-ter cod. pen. L'indebito utilizzo di carta di credito nominativa sussiste tutte le volte in cui la carta è utilizzata da chi non è titolare. Nel caso di specie il teste Reggio riferisce che l'imputato aveva la carta in uso e ne conosceva il pin potendo legittimamente prelevare carburante. A prescindere dal dato formale che vedeva la società intestataria della tessera, il possesso di questa da parte dell'imputato era da considerarsi legittimo.Questi, infatti, ne poteva disporre senza alcuna ingerenza da parte dell'intestatario. Sicché anche se [OSCURATO:PERSONA] si fosse appropriato della tessera di cui aveva il possesso procurandosi un ingiusto profitto, per la difesa è stato provato solamente il prelievo di euro 80,00 circa e, dunque, dovrebbe essere, al più ritenuta, la fattispecie prevista dall'articolo 646 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo in ordine al capo B) di imputazione si denuncia vizio di motivazione. In relazione al capo B) la Corte territoriale si basa su atti o fatti mai avvenuti rispetto a quanto accertato nell'istruttoria dibattimentale. La tesi di accusa fonda sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era stato licenziato e che, quindi, era l'unico ad avere un interesse a causare danno al suo ex datore di lavoro. Invece si sottolinea che l'imputato, licenziato anche per il comportamento descritto al capo A), sarebbe stato facilmente identificabile come responsabile dell'incendio. Si rimarca che la società era stata vittima, come da documentazione difensiva, di altri attentati incendiari sicché l'[OSCURATO:PERSONA] è destinatario di meri sospetti, senza che si siano svolte indagini per reperire prove a suo carico. In particolare, la Corte territoriale afferma che il passaggio dell'auto che si ritiene appartenere al piromane era l'unica via di accesso ai luoghi. Invece, dall'istruttoria svolta è emerso come le strade di accesso alla zona dell'incendio fossero molteplici. Anzi secondo la difesa, non era emerso il passaggio da parte del piromane in via [OSCURATO:PERSONA]. Sotto altro profilo si evidenzia l'inesistenza dell'esperimento riferito dal Tribunale e dalla Corte di appello. I giudici di merito danno per scontato che l'unica strada di accesso fosse via Canai, che il piromane avesse usato l'auto, nonché l'avvenuto svolgimento, ad opera della polizia giudiziaria, di un esperimento per provare che il taglio dei fari inquadrati di notte dalla telecamera che riprende uno specchio di riflesso dei fari automobilistici, era relativo a quelli di un'auto simile a quella in uso compagna dell'imputato. Si sostiene, invece, che non sarebbe stato svolto alcun esperimento in contraddittorio con la difesa. Ulteriore elemento di cui il Tribunale riferisce con motivazione ripresa dalla Corte territoriale è quello relativo alla posizione della tanica di carburante utilizzata per provocare l'incendio dai mezzi articolati. Le indagini avrebbero accertato che detta tanica di benzina era stata posta tra la cabina di guida ribaltata del mezzo e la parte a terra del veicolo.Gli agenti hanno appurato il posizionamento della tanica dopo il ribaltamento della cabina. Il Tribunale e la Corte territoriale affermano, invece, che la tanica era stata posta all'interno della cabina di guida, quindi aperta per introdurre il contenitore di carburante. Si sostiene che il teste esaminato avrebbe riferito che il ribaltamento della cabina dell'autoarticolato distrutto si poteva eseguire soltanto accedendo alla cabina dell'autista con le chiavi del cui posizionamento [OSCURATO:PERSONA] appena licenziato era al corrente. Tale tesi del Reggio è indicata come reticente. Invece, la consulenza tecnica della difesa avrebbe accertato che il ribaltamento della cabina poteva avvenire in due modi, non solo quello indicato dal teste Reggio, ma anche un altro, cioè senza entrare nel mezzo, quindi dall'esterno e senza la necessità delle chiavi. Si tratta di versione che sarebbe confermata dalla deposizione del teste Ambrogio autista della società. Si ribadisce che la tanica del carburante non era nella cabina e che, pertanto, nessuno era entrato nella stessa. Si sottolinea che mentre il teste Reggio assume che il modo per ottenere il ribaltamento della cabina era entrare nel mezzo, la difesa, ribadisce che esiste almeno un altro modo per ottenere lo stesso risultato, come da perizia (rectlus consulenza tecnica). Da ultimo il reperimento della cassetta dopo l'incendio staccata dal mezzo, aperta e con i pezzi dispersi che, secondo la tesi di accusa, sarebbe conferma dell'utilizzo del primo metodo indicato per ribaltare la cabina, per il ricorrente sarebbe stato possibile per l'esplosione che aveva fatto aprire detto vano e disperdere i pezzi. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 192 cod proc pen in relazione alle testimonianze dei testi della difesa. La compagna e la figlia dell'imputato hanno confermato che [OSCURATO:PERSONA] la notte dell'incendio era a casa. La Corte territoriale assume che si tratta di deposizioni non attendibili, ma tale giudizio fonderebbe soltanto sulle contraddizioni nelle quali sarebbe in corsa la compagna dell'imputato mentre la figlia avrebbe raccontato quello che era a sua conoscenza, a seguito di domanda aperta. Le imprecisioni del narrato secondo la difesa sarebbero da attribuire alla emozione e alla paura per le conseguenze possibili per il loro stretto congiunto. Si sottolinea l'assenza di contraddizioni delle deposizioni testimoniali con quelle rese da altri dichiaranti e con elementi accertati con carattere di certezza. Si ribadisce che sussiste presunzione che fino a prova contraria il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisca fatti obiettivamente veri e menta solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo.2.5.Con il quinto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 192 cod. proc. pen. in relazione alla testimonianza del teste Reggio. A fronte di espresso motivo di gravame la Corte territoriale sulla testimonianza del marito del legale rappresentante della società costituita parte civile, nulla avrebbe motivato. Vi è, invece, per la difesa, un interesse economico della parte civile e, indirettamente, anche del teste Reggio che ha pacificamente un interesse personale. Dubbi persistono, quini, sull'attendibilità della testimonianza. Reggio, inoltre, per la difesa, si contraddice, omette fatti che conosce anche in considerazione della sua esperienza nel settore e dell'attività di controllo esercitata nell'interesse della società. Peraltro, si tratta di azienda di piccole dimensioni e con pochi veicoli in uso. Nella consulenza tecnica di parte sarebbe stato dato incarico di esaminare soltanto i rifornimenti di mezzi fermi nelle date indicate, mentre si dimentica di analizzare i rifornimenti degli altri due mezzi, comunque riforniti. La difesa sostiene che il Reggio è camionista da oltre 40 anni, che [OSCURATO:PERSONA] ha sicuramente svolto un unico prelievo illegittimo, quello che ha determinato il suo licenziamento, ma che a carico di [OSCURATO:PERSONA] non esisterebbe altra prova relativa all'incendio se non un'immagine registrata di notte, di due fari di un'auto non meglio identificata. Reggio afferma che la cabina del camion può essere ribaltata solo con le chiavi del mezzo perché ciò può avvenire solo dall'interno, mentre non riferisce che esiste un altro modo, di tipo meccanico, che consente del pari il ribaltamento senza dover entrare nella cabina. La difesa, dunque, assume che anche se si può riconoscere alla testimonianza della persona offesa piena efficacia probatoria, va rilevato che le dichiarazioni devono essere valutate con maggiore cautela quando questa sia costituita parte civile, atteso l'interesse di cui essa è portatrice. Ciò determina la necessità di verificare che non risultino acquisiti elementi specifici, incompatibili con quanto narrato dal teste e, comunque, operare un vaglio di credibilità delle sue dichiarazioni. Tale approfondito vaglio non sarebbe stato svolto con riferimento alla testimonianza di Reggio. 2.6. Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'articolo 612 cod. Pen. La condotta posta in essere dall'imputato si concluderebbe, per i giudici di merito, con una minaccia attuata nei confronti della titolare della società. Non sembra plausibile che questa si sia spaventata per la condotta di un dipendente licenziato il quale, in un attimo di rabbia, si sarebbe limitato ad indicare la propria volontà di proporre una causa di lavoro o rivolgersi alla Guardia di finanza. • Il primo giudice, secondo la Corte d'appello, avrebbe affermato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rivolgersi all'ispettorato del lavoro e non alla Guardia di finanza, in realtà si sostiene che nella maggioranza dei casi i cittadini reputano le questioni concernenti i rapporti di lavoro di competenza della Guardia di finanza. Secondo la difesa, la minaccia non è stata né verosimile né concretamente realizzabile. Questa, poi, non aveva intrinseco valore intimidatorio in quanto non è stato prospettato un pericolo idoneo a far nascere nella persona minacciata un effettivo turbamento psichico. 2.7. Con il settimo motivo si denuncia violazione dell'articolo 81 cod. pen. La motivazione della Corte di appello che applica la continuazione tra i reati contestati ai capi B) e D), escludendo quella con riferimento al reato sub A), non tiene conto della circostanza che il reato di cui al capo A) risale al quattro settembre 2014 e che gli altri due reati sono di alcune settimane dopo. Si tratta di fatti commessi in un unico contesto lavorativo, in relazione al rapporto di dipendenza con la società. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, M. Guerra, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La parte civile ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo e terzo motivo sono inammissibili in quanto integralmente versati in fatto e perché tendono a sollecitare una ricostruzione alternativa rispetto a quella alla quale hanno, invece, aderito le convergenti sentenze di merito (nel senso che in caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) con ragionamento immune da illogicità manifesta e da vizi di ogni tipo, operazione, dunque, inibita in sede di legittimità. Invero, l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). L'illogicità della motivazione - che sostanzialmente è dedotta con i motivi in disamina - come vizio denunciabile, deve essere, tra l'altro evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. cit.). Non può, infine, ravvisarsi alcun vizio della motivazione laddove questa rimanda, per relationem, a quella di primo grado nella parte descrittiva dei fatti accertati nel corso dell'istruttoria svolta. Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, può ritenersi nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi di impugnazione specifici, con cui si contesti in maniera argomentata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (tra le altre, Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700). Coerentemente con l'indirizzo applicativo in materia di motivazione per relationem (Sez. 2, n. 55199 del 29/5/2018, Salcini, Rv. 274252), deve, altresì, escludersi l'illegittimità del richiamo della motivazione di altro provvedimento quando, tra l'altro, la motivazione stessa sia congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, e il giudice abbia dimostrato di fare proprie le argomentazioni ivi contenute, comunque rispondendo alle censure prospettate. Va, poi, specificato che le doglianze prospettate sono anche generiche perché prive dell'indicazione di concreti dati di valutazione sui periodi in cui si assume che [OSCURATO:PERSONA] non aveva lavorato alle dipendenze della società [OSCURATO:PERSONA]. Queste doglianze, inoltre, appaiono basate su mere ipotesi, non avvalorate da elementi oggettivi, circa la possibilità che i rifornimenti fossero stati utilizzati da Reggio o dal figlio.Inoltre, la censura si limita a contestare gli esiti della consulenza espletata dalle parti offese, senza esaminare gli altri elementi di prova acquisiti di cui rende conto, ampiamente, la motivazione. Quanto al terzo motivo si richiamano, per sintesi, gli elementi convergenti e precisi, valorizzati dalla sentenza impugnata, in relazione all'individuazione dell'autore dell'incendio, con particolare riferimento agli esiti delle videoriprese, alle dichiarazioni sulle modalità di accesso ai mezzi dati alle fiamme, ritenuti con ragionamento non manifestamente illogico e coerente, a conoscenza certa da parte dell'imputato (cfr. pag. 7 e ss. della sentenza impugnata). Si fa riferimento al reperimento della tanica, trovata nella parte retrostante l'abitacolo di un camion dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., accessibile tramite chiavi a tubo tenute in un vano apribile da chi era in possesso delle chiavi del mezzo, queste ultime custodite in un posto noto all'imputato (si aggiunga che il mezzo era stato chiuso, la sera precedente, da Reggio e le chiavi a tubo erano state reperite a terra vicino al veicolo andato a fuoco). Infine, si rimarca che le prove a discarico risultano, nel provvedimento impugnato, attentamente valutate e motivatamente ritenute inattendibili dai giudici di merito, con ragionamento dunque non censurabile nella presente sede (cfr. pag. 8 e ss.). 1.2.1 motivi quarto e quinto tendono a sollecitare la Corte di legittimità a rivedere la valutazione di attendibilità di parte offesa e testimoni o a sollecitare una diversa lettura del contenuto di fonti di prova (consulenze tecniche), attività non consentita al giudice di legittimità. È noto, invero, che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria svolta che, in quanto riservata al giudizio di merito, è estranea al perimetro cognitivo del giudice di legittimità. Con riferimento alla deposizione della persona offesa si osserva, infatti, conformemente al pacifico e costante orientamento ermeneutico di questa Corte regolatrice che, in tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non riscontrate nel caso al vaglio (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01 Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, MicCiché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano, dunque, quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione. Peraltro, non va trascurato, quanto alle operate censure rispetto al carattere interessato della deposizione della persona offesa costituita parte civile, che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., come è noto, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso, rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Peraltro è stato rilevato dalla Suprema Corte nella sua composizione più autorevole che ove la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, ma ciò non configura un vero e proprio obbligo a carico del giudice di merito il quale rimane libero di valutare se la narrazione della persona offesa abbisogni o meno di elementi di riscontro estrinseci, risultando del tutto ragionevole escluderne la necessità, in caso di giudizio positivo sulla credibilità del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca delle sue affermazioni, in assenza di elementi di segno opposto. 1.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Corretta è la qualificazione giuridica della condotta di cui all'art. 493-ter cod. pen. contestata al capo B). La condotta di chi utilizzi indebitamente una carta di credito consegnatagli dal titolare, effettuando, oltre all'operazione delegata, dei prelievi di denaro in suo favore, integra il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. e non 'quello di appropriazione indebita, non avendo il soggetto agente mai conseguito il possesso della carta, ma solo la sua detenzione, limitata nel tempo e nelle finalità (cfr. in tal senso, Sez. 5, n. 34768 del 05/07/2022, Rv. 283547). 1.4.11 sesto motivo è manifestamente infondato. La minaccia, nel caso al vaglio, secondo la ricostruzione recepita dai provvedimenti di merito ha intrinseco valore intimidatorio (l'ex dipendente, odierno ricorrente, secondo la sentenza censurata, ha minacciato di rivolgersi alla Guardia di finanza, non all'Ispettorato del lavoro come sarebbe stato logico se tale riferimento fosse stato per il riconoscimento delle proprie spettanze successive alla cessazione del rapporto di lavoro) e non rileva, ai fini della sussistenza del delitto, che la parte lesa non si è sentita minacciata, trattandosi di reato di pericolo. Si tratta di motivazione in linea con l'orientamento di questa Corte, secondo la quale deve essere valutato il contesto in cui la frase incriminata è stata profferita e che è sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, anche se questa non si senta minacciata (tra le altre, Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740). È appena il caso di osservare che nel caso al vaglio vi è costituzione della parte civile anche per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. e che, in ogni caso, a fronte dell'intervenuta modifica quanto alla procedibilità a querela del reato di minaccia per effetto del d. Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenuta improcedibilità per mancanza di querela non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di abolitio criminis, è vicenda non idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (in tal senso, Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; Sez. 5, n. n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176). 1.5.11 settimo motivo è inammissibile in quanto reiterativo del corrispondente motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto (cfr. pag. 9) con ragionamento, seppure succinto, comunque immune da illogicità manifesta e privo di vizi di ogni tipo e che, pertanto, si appalesa privo di specificità. 2. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. Consegue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio, dalla parte civile che si liquidano, secondo la nota spese depositata, come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato a
Sentenza Cassazione n. 36906/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris