CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17618/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona de l legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a per procura a margine del ricorso da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha nno indicato indirizzo p.e.c. -ricorrente/controricorrente incidentale- contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Presidente pro tempore , ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.1 2 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che larappresenta e difende. -controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 3818 / 20 1 8 della Co mmissione tributaria regionaledella [OSCURATO:PERSONA], depositata il 14 settembre 20 1 8 ; Tributi-estinzione parziale-processo- omessa pronuncia udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 20 2 5 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Con separati ricorsi,poi riuniti, la [OSCURATO:SOCIETA]., società di progettazione realizzazione sviluppo e gestione di infrastrutture telematiche, impugnòdinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano due provvedimenti di diniego rimborso e otto avvisi di accertamento relativi a IRES e IRAP degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. Gli atti opposti erano conseguenza di una verifica, condotta a carico della S ocietà , al cui esito l’Amministrazione finanziaria aveva proceduto, per gli anni 2006 e 2007,al recupero a tassazione di quote di ammortamento relative ad un software applicativo dei progetti interni perché ritenute indeducibili in quanto riferite a progetti il cui completamento non era certo. P er il periodo 2006/2009 si era, poi, proceduto al recupero a tassazione di quote di ammortamento di alcune immobilizzazioni,in quanto dedotte dalla società in misura superiore ai coefficienti previsti dal D.M. 31.12.1988 ovvero nella misura del 15% in luogo del 10%. Per le stesse ragioni sottostanti il recupero a tassazione delle quote di ammortamento, l’Ufficio aveva denegato il rimborso preteso dalla Società per ilperiodo di imposta 2008. La decisione di primo grado, favorevole alla contribuente e appellata dall’Agenzia delle entrate, veniva parzialmente riformata dalla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’impugnazionelimitatamente al recupero a tassazione della differenza delle quote di ammortamento dedotte,mentre lo respingeva con riferimento ai recuperi a tassazione per software applicativo dei progetti interni anni 2006 e 2007, per impianto elettrico anni 2006/2009 e per hardware e impianto Telecom cell/radiom anno 2008. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la Società sulla base di sei motivi. L’Agenzia delle entrate ha resist ito con controricorso contenente ricorso incidentale, affidato a due motivi, resistito, a sua volta, con controricorso dalla Società. I ricorsisono stat i avviat i alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c. in camera di consiglio in prossimità della quale l’Avvocatura dello Stato ha depositato nota dell’Agenzia delle Entrate nella quale si dà atto che la Società ha definito, ai sensi dell’art.1, commi 186-203, del d.l. n.119 del 2019tutti gli avvisi di accertamento a eccezione degli avvisi relativi a IRES e IRAP dell’anno di imposta 2006 per i quali, unitamente ai due rimborsi dell’anno 2008, ha evidenziato che il giudizio dovrà proseguire. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale , nel confermare quanto già evidenziato nella nota dell’Agenzia delle entrate in ordine alla definizione agevolata della maggior parte degli avvisi di accertamento, ha fatto presente di non avere presentato eguale domanda di definizione agevolata per i due restanti avvisi di accertamento in quanto, alla data del primo gennaio 2023 , i relativi giudizi non erano più pendenti. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, il capo della sentenza impugnata con cui la C.T.R. si era espressa in relazione a tali avvisi di accertamento (ossia i recuperi a tassazione degli impianti elettrici) non era stato impugnato dall’Agenzia delle entrate che vi avrebbe prestato acquiescenza,onde detti avvisi non avevano mai formato oggetto del presente giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1.Preliminarmente, attesa la concorde documentata richiesta delle parti, il giudizio va dichiarato parzialmente estinto, per intervenuta definizione agevolata, con riguardo a tutti gli avvisi di accertamento come meglio indicati e specificati nella nota dell’Agenzia delle entrate, depositata in atti, la quale ha dato atto della regolarità della definizione. 2.Non hanno formato oggetto di definizione agevolata unicamente gli avvisi di accertamento portanti IRES e IRAP dell’anno 2006 relativi all’incorporata [OSCURATO:SOCIETA]. e attinenti al recupero a tassazione degli “impianti elettrici”. 2.1 Va dato atto che, come rassegnato dalla Società , il capo di sentenza con cui la CTR ha rigettato, sul punto , l’appello dell’Agenzia delle entrate (cfr. da pag.5 , penultimo capoverso , a pag. 6 , sino al secondo capoverso,della sentenza impugnata) non è stato attinto dal ricorso incidentale proposto dall’Avvocatura dello Stato la quale ha censurato i capi sfavorevoli all’Agenzia delle entrate attinenti al recupero a tassazione dei costi “software applicativo da progetti interni” (primo motivo del ricorso incidentale) e al recupero a tassazione delle quote di ammortamento ulteriori con specifico riferimento ai recuperi effettuati per “hardware” e “imp.Telecom cell./radiom” acquistati nell’anno 2008 (secondo motivo del ricors o incidentale). 2.2. Deve, pertanto, ritenersi che su tali avvisi e sul loro annullamento aopera dei giudici di merito sia intervenuto il giudicato interno con la conseguenza che unico oggetto residuo del presente giudizio sono i dinieghi opposti dall’Amministrazione finanziaria alle istanze di rimborso dell’IRAP e dell’IRES del 2008. 3. Si procederà, pertanto, all’esame dei soli motivi del ricorso principale attinenti a tali dinieghi , dovendosi dichiarare estinto il giudizio in ordine all’oggetto degli ulteriori motivi dello stesso ricorso principale e dell’intero ricorso incidentale. 3.1. Con il primo motivo di ricorso la Società denun c ia che la sentenza impugnata è affetta da nullità per omessa pronuncia sull’illegittimità dei provvedimenti di diniego di rimborso in violazione degli artt.36, comma 2, n.ri 3 e 4, 61 del d.lgs. n.546 del 1992, 112, 132 e 118 disp.att. c.p.c. , nonché 111 Cost. , in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. In sintesi, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciare in relazione alla illegittimità dei provvedimenti di diniego alle istanze di rimborso delle maggiori IRES e IRAP assolte da essa Società (in termini di minori crediti esposti in dichiarazione) nell’anno 2008 a causa della mancata deduzione, in tale annualità, della quota di ammortamento del costo iscritto nel conto “software applicativo da progetti interni”. 3.2. In subordine, con il secondo motivo , la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di nullità della sentenza impugnata per contrasto insanabile tra la motivazione e il dispositivo, in violazione dell’art.156 c.p.c. 3.3 Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo, proposto in subordine. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, infatti, puravendo genericamente riferito, nella parte della sentenza dedicata al fatto, che per le stesse ragioni sottostanti il recupero a tassazione delle quote di ammortamento l’Ufficio aveva denegato il rimborso preteso dalla società nel periodo di imposta, ha,poi, limitato la propria decisione a lla conferma dell’illegittimità dei soli recuperi a tassazione delle quote di ammortamento dedotte dalla SIA (capo impugnato dall’Agenzia delle entrate con il ricorso incidentale ma, poi, definito dalla Società),senza nulla dire in merito ai citati provvedimenti di diniego ai rimborsi che , pure,erano stati annullati dalla C.T.P. con decisione appellata d innanzi alla C.T.R. 3.1 Né può ravvisarsi una decisione implicita avendo la C.T.R., nel dispositivo, fatto riferimento , nel respingere l’appello erariale, espressamente e unicamente ai recuperi a tassazione … 3.2 Ne consegue, pertanto, l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo,con cassazione, sul punto, della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, la quale provvederà a pronunciare su detti dinieghi e a regolare le spese del presente giudizio. P.Q.M Dichiara parzialmente estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, con riferimento agli avvisi di accertamento oggetto di definizione agevolata e meglio indicati nella nota dell’Agenzia delle entrate depositata in atti; accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo; cassa, nei limiti del motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese di legittimità, alla Cort