CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2021
Cassazione n. 34307/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11860-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2021 che la rappresenta e difende; 4384 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & C, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 7706/2014 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 17/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria Regionale del Lazio n. 7706/6/14, depositata il 17.12.2014, notificata il 5.3.2015. A Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2021 dal relatore, cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che - [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per Iva ed Irap 2003, avviso emesso sul rilievo che la predetta società non gestisse in proprio l'attività di palestra (oggetto sociale della ditta) ma si limitasse ad esercitare attività di noleggio delle attrezzature, con la conseguenza che l'immobile (presso il quale l'attività era svolta) era privo del requisito della strumentalità, requisito idoneo a giustificare il recupero dell'Iva relativa ai canoni di locazione. - La sentenza, di accoglimento, della CTP di Roma era confermata dalla CTR che rigettava il gravame dell'Ufficio. - Per la cassazione della sentenza sopra menzionata l'Agenzia delle Entrate propone ricorso. - La contribuente, intimata, non si è costituta. Considerato che - Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) "Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost, degli artt. 36 e 61 d. Igs. n. 546/92, e dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'ad, 360, n.4, c.p.c."; 2) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 75 del vecchio TUIR n. 917/1986 e dell'art. 19 del DPR n. 633/72, nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". - Il primo motivo censura la sentenza impugnata per motivazione apparente. - Il motivo è fondato. i - Invero la decisione al caratterizza per una serie di affermazioni apodittiche, al cui interno non è dato rinvenire le ragioni del convincimento della CTR sfociato nella conferma della sentenza di primo grado; ciò vale per la parte in cui la CTR ha affermato la correttezza della valutazione dei primi giudici ("la palestra di cui trattasi non poteva non essere considerata come bene strumentale, in applicazione dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, DPR n. 917/86") e per la parte conclusiva della sentenza, laddove si legge che "quanto sostenuto dalla Agenzia delle Entrate appellante -secondo cui la palestra non si potrebbe considerare immobile strumentale, poiché la società non svolgeva attività di gestione palestre e commercio di abbigliamento sportivo ma si limitava ad attività di noleggio attrezzature- non impedisce invece di considerare la palestra di cui trattasi come immobile strumentale; dato l'oggetto sociale della società, consistente nella gestione in conto proprio e per terzi di palestre e nel commercio (al dettaglio e all'ingrosso) di abbigliamento sportivo". Manca dunque la motivazione della decisione, la cui apparenza si risolve nella inesistenza delle ragioni poste a base del convincimento della CTR. L'accoglimento del primo motivo fa sì che il secondo resti assorbito. La sentenza va quindi cassata, con rinvio, anche per le spese, alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione. P. Q. M. Accoglie il primo ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione. Roma, 25 giugno 2021 DEPOSI