CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 48666/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 16/12/2021 dei Gli: TRIBUNALE di BERGAMOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza pronunciata a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., il GUP del Tribunale di Bergamo ha applicato a MEZIANE Abdelmajid una pena per il reato di cui all'art. 73, c. 1 e 1 -bis, d.PR. 309/90 (acquisto da terzi e detenzione illecita di quntitativi non inferiori al chilogrammo di cocaina per ogni singola partita acquistata, in Bergamo e altri luoghi da marzo 2021 al 7/9/2021), disponendo la confisca di quanto in sequestro, compresa la somma di euro 13.000,00, divisa in due mazzette, come da verbale di sequestro del 7/9/2021. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza o erronea applicazione dell'art. 445, cod. proc. pen., in relazione alla disposta confisca del denaro, ritenuto provento/profitto del reato. Nel procedere alla confisca del denaro, infatti, il giudice avrebbe errato, atteso che lo stesso non può considerarsi prezzo del reato, non essendo stato evidenziato un nesso di pertinenzialità delle somme con il reato contestato. Sotto altro profilo, difetterebbe altresì idonea motivazione in ordine alla sproporzione delle somme rispetto alle condizioni personali del ricorrente. Considerato in diritto 1. Deve intanto precisarsi che, anche a seguito della novella di cui all'art. 1 c. 50, legge n. 103/2017, in vigore dal 03/08/2017, con la quale è stato introdotto il comma 2 bis all'art. 448, cod. proc. pen. limitando la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza, la sentenza di pattectgiamento che ha applicato una misura di sicurezza è astrattamente ricorribile per cassazione, sia pure nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606, cod. proc. pen. (S.U.n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348; sez. 3, n. 4252 del 15/1/2019, Caruso, Rv. 274946, in cui si è precisato che, anche dopo la novella citata, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.). 2. Il motivo è infondato. Orbene, il ricorrente si duole della disposta confisca ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, del d. P.R. n. 309/1990, 40, cod. pen., con riferimento alla somma rinvenuta nel possesso dell'imputato e ritenuta dal giudice provento o profitto del reato, valutata la stessa espressamente anche come del tutto incongrua rispetto alle condizioni di vita del MEZIANE (soggetto senza fissa dimora), oltre che incoerente con la mancanza di fonti lecite di guadagno (non svolgendo costui attività lavorativa). 3. Nella specie, pur non procedendosi, come correttamente evidenziato dalla difesa, per il delitto di cessione di sostanze stupefacenti, essendo stati contestati al MEZIANE l'acquisto e la detenzione continuati di partite di cocaina, la confisca del denaro trovato in suo possesso (due mazzette di banconote di diverso taglio, per un ammontare pari a euro 13.000,00), doveva comunque essere disposta ai sensi dell'art. 85 bis, d.P.R. n. 309/1990 che richiama, a sua volta, l'art. 240 bis, cod. pen. Il giudice ha, infatti, espressamente ritenuto sproporzionata detta somma rispetto alle condizioni economiche e reddituali dell'imputato e, non versandosi nell'ipotesi preclusiva di cui all'art. 73, comma 5, stesso d.P.R., la confisca deve essere disposta, non già in base al disposto di cui all'art. 73, comma 7 -bis, d. P.R. n. 309/1990, erroneamente evocato, ma in base al combinato disposto di cui agli artt. 85 bis, d.P.R. n. 309/1990 e 240 bis, cod. pen. (sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248, in cui si è, per l'appunto, precisato che il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240 bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85 bis cl.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in cui, in motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro, né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità). 4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 1 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]