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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 28716/2022

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ORDINANZA sul ricorso 7392/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] II, 139 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 155 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2279/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2022 da [OSCURATO:PERSONA] ...Rilevato che:

1. Nel 2011, [OSCURATO:PERSONA], Marco e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di 1.uciano Viviani, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, Sezione distaccata di Soave, [OSCURATO:PERSONA], esponendo che quest'ultimo, con il fratello Luciano, aveva gestito fino all'anno 2005 (anno del decesso di quest'ultimo) un'azienda agricola i cui proventi confluivano sul conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] di Verona cointestato; che, nel 2002, [OSCURATO:PERSONA], accortosi del prelievo di tutte le somme dal conto ad opera del fratello, lo aveva convenuto in giudizio per ottenere la restituzione della metà delle somme prelevate; dopo il decesso di l i_iciano Viviani, gli attori avevano accertato l'esistenza di ulteriori importi indebitamente trattenuti o prelevati da [OSCURATO:PERSONA] in eccesso rispetto alla propria quota.

Chiesero quindi l'accertamento dell'esatto rendimento dei conti del conto deposito, del conto corrente e di ogni altro conto, titolo e/o rapporto bancario cointestato ai fratelli Viviani, nonché alla loro attività agricola, dal 1994 sino al 2005, con indicazione di quanto incassato singolarmente da ognuno di essi, chiedendo altresì che . nrmando Viviani fosse condannato alla restituzione delle somme prelevate in eccedenza rispetto al 50% a lui spettante.

Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda.

Per quel che qui ancora rileva, il convenuto formulò eccezione di giudicato in relazione ad una precedente causa tra

4. fratelli; eccepì inoltre di non poter rendere il conto rispetto alla ditta individuale del fratello.

Il Tribunale di Verona, con sentenza parziale n. 1956/2016, accertò l'obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di rendere il conto.

Con riferimento alla eccezione di giudicato sollevata dalla difesa del convenuto, il primo giudice ritenne che non vi fosse identità di petiim e causapetendi tra il giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] e quello promosso dai suoi eredi, avendo il primo ad oggetto esclusivamente la domanda di restituzione della somma asseritamente esistente sul conto corrente cointestato alla data dell'I 1 gennaio 2002, di cui [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe appropriato.

Nel merito, il Tribunale evidenziò che in base agli elementi emersi nel corso dall'istruttoria risultava accertato che l'azienda agricola formalmente intestata al solo [OSCURATO:PERSONA] era di fatto gestita in forma societaria e che entrambi i fratelli si occupavano dell'amministrazione della stessa, con conseguente reciproco obbligo di rendiconto in relazione alle somme prelevate dal conto corrente controverso.

Inoltre il Tribunale Osservò che, posto che dalla cointestazione del conto corrente sorgeva la presunzione di contitolarità delle somme risultanti a credito, il potere gestori° derivante dalla facoltà riconosciuta ad entrambi i correntisti di operare disgiuntamente sul conto faceva sorgere in capo i medesimi un obbligo di rendiconto per le somme prelevate in eccedenza rispetto alla quota di spettanza (da presumersi del 50°./0 in assenza di diversa pattuizione).

2. La sentenza è stata confermata dalla Corte di _.\ppello di Venezia con la sentenza n. 2279/2018, depositata il 23 agosto 2018.

La Corte territoriale, come già il primo giudice, ha ritenuto che il giudizio promosso nel 2002 da [OSCURATO:PERSONA] avesse un ambito differente rispetto a quello oggetto del presente giudizio, nel quale era stata introdotta domanda di rendiconto attinente a tutti i conti e i rapporti riguardanti l'attività agricola dell'impresa Viviani dal 1994 sino al 2005.

I giudici di secondo grado hanno inoltre ritenuto irrilevante che l'impresa agricola fosse formalmente individuale ed intestata al solo Luciano, avendo l'istruttoria svolta in primo grado confermato che, nella realtà, l'impresa era gestita dai due fratelli.

Secondo la Corte, non era poi dirimente la mancata formulazione della domanda tesa ad accertare l'esistenza di una società di fatto, avendo la parte appellata chiesto il rendiconto delle somme prelevate dal conto corrente cointestato, per il quale opera la presunzione di comproprietà delle somme depositate ex art. 1298 comma 2 c.c., con conseguente reciproco obbligo di resa del conto.

3. v-verso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Resistono con controricorso i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la "violazione dell'art. 2909 c.c. anche in relazione all'art. 263 c.p.c. e all'art. 1298 comma 2 c.c.".

La Corte d'Appello di Venezia avrebbe respinto l'eccezione di giudicato sull'errato presupposto che la proposizione della domanda di rendiconto sarebbe sufficiente a differenziare domande in cui viene richiesto il pagamento delle medesime somme di cui al medesimo conto corrente.

Il diritto sostanziale sotteso alla richiesta di rendiconto sarebbe il medesimo in entrambe le azioni giudiziarie spiegate ai sensi dell'art. 1298 comma 2 c.c. e sussisterebbe pertanto identità di soggetti, di petitum e di causa petendi.

Peraltro anche la seconda causa avrebbe riguardato, in concreto, il solo conto corrente oggetto della causa anteatta, non essendovi altri conti o rapporti bancari cointestati.

Il motivo è infondato.

Come già osservato da entrambi i giudici del merito, l'oggetto del giudizio intrapreso da [OSCURATO:PERSONA] nel 2002, era la restituzione della metà della somma asseritamente giacente sul conto corrente cointestato ai fratelli Viviani ad una data precisa (evidentemente anteriore a quella in cui era stato promossa l'azione).

La domanda introduttiva del presente giudizio, invece, riguardava la rendicontazione di tutti i rapporti bancari riconducibili all'attività agricola, per il periodo dal 1994 al 2005 e, una volta accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva in tale periodo incassato più del 50% degli introiti di tale attività, la restituzione dell'eccesso agli eredi di [OSCURATO:PERSONA].

J pertanto irrilevante che in concreto non esistano ulteriori conti correnti o depositi riconducibili all'impresa agricola oltre a quello già oggetto della prima causa, risultando evidente che il petitum del presente giudizio riguarda un ambito più ampio anche dal punto di vista temporale, comprendendo anche le movimentazioni del conto corrente controverso registrate successivamente all'instaurazione della causa da parte di Luciano \' iviani.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] censura, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere non decisiva la titolarità dell'impresa individuale in capo al solo [OSCURATO:PERSONA].

Da ciò emergerebbe che i resistenti non potevano esperire nei confronti del ricorrente azione di rendiconto relativamente ad un'impresa individuale di titolarità Peraltro, anche qualificando il rapporto intercorso tra i fratelli Viviani quale società di fatto, i resistenti non avrebbero potuto formulare l'azione di rendiconto, in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 2261 c.c. (applicabile in virtù del rinvio operato dall'art. 2293 c.c.) spetterebbe esclusivamente al socio non amministratore della società di fatto.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la "violazione degli articoli 263 c.p.c. e 2261 c.c.".La Corte d'appello avrebbe violato le norme in epigrafe ritenendo di applicare la disciplina del rendiconto malgrado il disposto dell'art. 2261 c.c. non ne autorizzi l'applicabilità in favore del socio amministratore. 11 riguardo, il ricorrente richiama un precedente della Corte di .:\ppello di Napoli (21 novembre 2012), secondo cui in una società di fatto costituita da due soci entrambi amministratori, un socio non avrebbe nei confronti dell'altro diritto di rendiconto, ma semmai solo diritto di promuovere, ricorrendone i presupposti, azione di responsabilità ex art. 2043 e 2395 c.c.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi.

Le censure ivi contenute sono in parte inammissibili e, comunque, si appalesano infondate.

In primo luogo, come del resto ammette lo stesso ricorrente, la sentenza impugnata non ha omesso di considerare la questione della titolarità individuale dell'impresa da parte del solo [OSCURATO:PERSONA], ma la ha ritenuta irrilevante alla luce della comprovata gestione della stessa impresa da parte di entrambi fratelli (i quali, quindi devono ritenersi entrambi amministratori della società di fatto).

Si deve poi osservare che [OSCURATO:PERSONA], in violazione del principio di autosufficienza, non indica né trascrive gli atti dei giudizi di merito in cui avrebbe dedotto la inapplicabilità ai soci amministratori del diritto di chiedere il rendiconto.

In ogni caso, tale argomentazione non coglie nel segno.

Occorre infatti ribadire che nelle società di persone (nella specie, società in nome collettivo), gli eredi del socio defunto non acquisiscono la posizione di quest'ultimo nell'ambito della società, ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa, vale a dire un diritto di credito ad una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento (cfr. Cass., sez.

I, 16 gennaio 2009 n. 1036). tal fine, gli artt. 2261 e 2289 c.c., che devono essere letti congiuntamente, pongono a carico degli amministratori l'obbligo di rendere il conto nei confronti degli eredi del socio defunto, anche qualora il de twills avesse partecipato all'amministrazione, al fine di consentire la formazione, in nome e per conto della società, di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata, ai fini dell'assolvimento dell'onere della società di provare il valore della quota (cfr. Cass. civ., Sez.

I, 12/05/2010, n. 11494; Cass., sez.

I 16 gennaio 2009 n. 1036, Cass. 5809 del 2001).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. turt -- r.)2 la Corte • • il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente che liquida in complessivi Euro 6.600 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteipit cipalej dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso(principAe, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 7392/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] II, 139 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 155 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2279/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2022 da [OSCURATO:PERSONA] ...Rilevato che: 1. Nel 2011, [OSCURATO:PERSONA], Marco e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di 1.uciano Viviani, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, Sezione distaccata di Soave, [OSCURATO:PERSONA], esponendo che quest'ultimo, con il fratello Luciano, aveva gestito fino all'anno 2005 (anno del decesso di quest'ultimo) un'azienda agricola i cui proventi confluivano sul conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] di Verona cointestato; che, nel 2002, [OSCURATO:PERSONA], accortosi del prelievo di tutte le somme dal conto ad opera del fratello, lo aveva convenuto in giudizio per ottenere la restituzione della metà delle somme prelevate; dopo il decesso di l i_iciano Viviani, gli attori avevano accertato l'esistenza di ulteriori importi indebitamente trattenuti o prelevati da [OSCURATO:PERSONA] in eccesso rispetto alla propria quota. Chiesero quindi l'accertamento dell'esatto rendimento dei conti del conto deposito, del conto corrente e di ogni altro conto, titolo e/o rapporto bancario cointestato ai fratelli Viviani, nonché alla loro attività agricola, dal 1994 sino al 2005, con indicazione di quanto incassato singolarmente da ognuno di essi, chiedendo altresì che . nrmando Viviani fosse condannato alla restituzione delle somme prelevate in eccedenza rispetto al 50% a lui spettante. Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. Per quel che qui ancora rileva, il convenuto formulò eccezione di giudicato in relazione ad una precedente causa tra 4. fratelli; eccepì inoltre di non poter rendere il conto rispetto alla ditta individuale del fratello. Il Tribunale di Verona, con sentenza parziale n. 1956/2016, accertò l'obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di rendere il conto. Con riferimento alla eccezione di giudicato sollevata dalla difesa del convenuto, il primo giudice ritenne che non vi fosse identità di petiim e causapetendi tra il giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] e quello promosso dai suoi eredi, avendo il primo ad oggetto esclusivamente la domanda di restituzione della somma asseritamente esistente sul conto corrente cointestato alla data dell'I 1 gennaio 2002, di cui [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe appropriato. Nel merito, il Tribunale evidenziò che in base agli elementi emersi nel corso dall'istruttoria risultava accertato che l'azienda agricola formalmente intestata al solo [OSCURATO:PERSONA] era di fatto gestita in forma societaria e che entrambi i fratelli si occupavano dell'amministrazione della stessa, con conseguente reciproco obbligo di rendiconto in relazione alle somme prelevate dal conto corrente controverso. Inoltre il Tribunale Osservò che, posto che dalla cointestazione del conto corrente sorgeva la presunzione di contitolarità delle somme risultanti a credito, il potere gestori° derivante dalla facoltà riconosciuta ad entrambi i correntisti di operare disgiuntamente sul conto faceva sorgere in capo i medesimi un obbligo di rendiconto per le somme prelevate in eccedenza rispetto alla quota di spettanza (da presumersi del 50°./0 in assenza di diversa pattuizione). 2. La sentenza è stata confermata dalla Corte di _.\ppello di Venezia con la sentenza n. 2279/2018, depositata il 23 agosto 2018. La Corte territoriale, come già il primo giudice, ha ritenuto che il giudizio promosso nel 2002 da [OSCURATO:PERSONA] avesse un ambito differente rispetto a quello oggetto del presente giudizio, nel quale era stata introdotta domanda di rendiconto attinente a tutti i conti e i rapporti riguardanti l'attività agricola dell'impresa Viviani dal 1994 sino al 2005. I giudici di secondo grado hanno inoltre ritenuto irrilevante che l'impresa agricola fosse formalmente individuale ed intestata al solo Luciano, avendo l'istruttoria svolta in primo grado confermato che, nella realtà, l'impresa era gestita dai due fratelli. Secondo la Corte, non era poi dirimente la mancata formulazione della domanda tesa ad accertare l'esistenza di una società di fatto, avendo la parte appellata chiesto il rendiconto delle somme prelevate dal conto corrente cointestato, per il quale opera la presunzione di comproprietà delle somme depositate ex art. 1298 comma 2 c.c., con conseguente reciproco obbligo di resa del conto. 3. v-verso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Resistono con controricorso i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la "violazione dell'art. 2909 c.c. anche in relazione all'art. 263 c.p.c. e all'art. 1298 comma 2 c.c.". La Corte d'Appello di Venezia avrebbe respinto l'eccezione di giudicato sull'errato presupposto che la proposizione della domanda di rendiconto sarebbe sufficiente a differenziare domande in cui viene richiesto il pagamento delle medesime somme di cui al medesimo conto corrente. Il diritto sostanziale sotteso alla richiesta di rendiconto sarebbe il medesimo in entrambe le azioni giudiziarie spiegate ai sensi dell'art. 1298 comma 2 c.c. e sussisterebbe pertanto identità di soggetti, di petitum e di causa petendi. Peraltro anche la seconda causa avrebbe riguardato, in concreto, il solo conto corrente oggetto della causa anteatta, non essendovi altri conti o rapporti bancari cointestati. Il motivo è infondato. Come già osservato da entrambi i giudici del merito, l'oggetto del giudizio intrapreso da [OSCURATO:PERSONA] nel 2002, era la restituzione della metà della somma asseritamente giacente sul conto corrente cointestato ai fratelli Viviani ad una data precisa (evidentemente anteriore a quella in cui era stato promossa l'azione). La domanda introduttiva del presente giudizio, invece, riguardava la rendicontazione di tutti i rapporti bancari riconducibili all'attività agricola, per il periodo dal 1994 al 2005 e, una volta accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva in tale periodo incassato più del 50% degli introiti di tale attività, la restituzione dell'eccesso agli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. J pertanto irrilevante che in concreto non esistano ulteriori conti correnti o depositi riconducibili all'impresa agricola oltre a quello già oggetto della prima causa, risultando evidente che il petitum del presente giudizio riguarda un ambito più ampio anche dal punto di vista temporale, comprendendo anche le movimentazioni del conto corrente controverso registrate successivamente all'instaurazione della causa da parte di Luciano \' iviani. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] censura, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere non decisiva la titolarità dell'impresa individuale in capo al solo [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò emergerebbe che i resistenti non potevano esperire nei confronti del ricorrente azione di rendiconto relativamente ad un'impresa individuale di titolarità Peraltro, anche qualificando il rapporto intercorso tra i fratelli Viviani quale società di fatto, i resistenti non avrebbero potuto formulare l'azione di rendiconto, in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 2261 c.c. (applicabile in virtù del rinvio operato dall'art. 2293 c.c.) spetterebbe esclusivamente al socio non amministratore della società di fatto. 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la "violazione degli articoli 263 c.p.c. e 2261 c.c.".La Corte d'appello avrebbe violato le norme in epigrafe ritenendo di applicare la disciplina del rendiconto malgrado il disposto dell'art. 2261 c.c. non ne autorizzi l'applicabilità in favore del socio amministratore. 11 riguardo, il ricorrente richiama un precedente della Corte di .:\ppello di Napoli (21 novembre 2012), secondo cui in una società di fatto costituita da due soci entrambi amministratori, un socio non avrebbe nei confronti dell'altro diritto di rendiconto, ma semmai solo diritto di promuovere, ricorrendone i presupposti, azione di responsabilità ex art. 2043 e 2395 c.c. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi. Le censure ivi contenute sono in parte inammissibili e, comunque, si appalesano infondate. In primo luogo, come del resto ammette lo stesso ricorrente, la sentenza impugnata non ha omesso di considerare la questione della titolarità individuale dell'impresa da parte del solo [OSCURATO:PERSONA], ma la ha ritenuta irrilevante alla luce della comprovata gestione della stessa impresa da parte di entrambi fratelli (i quali, quindi devono ritenersi entrambi amministratori della società di fatto). Si deve poi osservare che [OSCURATO:PERSONA], in violazione del principio di autosufficienza, non indica né trascrive gli atti dei giudizi di merito in cui avrebbe dedotto la inapplicabilità ai soci amministratori del diritto di chiedere il rendiconto. In ogni caso, tale argomentazione non coglie nel segno. Occorre infatti ribadire che nelle società di persone (nella specie, società in nome collettivo), gli eredi del socio defunto non acquisiscono la posizione di quest'ultimo nell'ambito della società, ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa, vale a dire un diritto di credito ad una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento (cfr. Cass., sez. I, 16 gennaio 2009 n. 1036). tal fine, gli artt. 2261 e 2289 c.c., che devono essere letti congiuntamente, pongono a carico degli amministratori l'obbligo di rendere il conto nei confronti degli eredi del socio defunto, anche qualora il de twills avesse partecipato all'amministrazione, al fine di consentire la formazione, in nome e per conto della società, di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata, ai fini dell'assolvimento dell'onere della società di provare il valore della quota (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12/05/2010, n. 11494; Cass., sez. I 16 gennaio 2009 n. 1036, Cass. 5809 del 2001). 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. turt -- r.)2 la Corte • • il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente che liquida in complessivi Euro 6.600 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteipit cipalej dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso(principAe, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così
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