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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32489/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

025 della Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art.633 cod. pen. e vizio di motivazione per travisamento del fatto e della prova, peressere stata la responsabilità della ricorrente affermata sulla base di un'erroneaequiparazione tra la nozione di "invasione" e quella di "occupazione", èmanifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo delle medesimeargomentazioni di merito già sollevate con l'atto di appello e ivi puntualmenteaffrontate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale (cfr. Sez. 2, n.27816 del 22/03/2019, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv.260608-01);che la Corte di appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) ha fattocorretta applicazione del principio per cui, nel delitto di invasione di terreni oedifici, la nozione di "invasione" non presuppone necessariamente modalitàviolente della condotta, potendo consistere nell'occupazione "contra ius",realizzata, in carenza di coazione fisica, attraverso la costruzione di opere "sinetitulo" su suolo di proprietà altrui, senza che assuma rilievo l'acquiescenza,protratta nel tempo, del proprietario (Sez. 2, n. 854 del 09/12/2025, dep.09/01/2026, Rv. 289105-01), avendo accertato che la ricorrente è statarinvenuta, in occasione del sopralluogo del 13 dicembre 2017, quale solaoccupante del manufatto abusivo realizzato nell'area cortilizia del fabbricatoATERP, senza essere stata in grado di esibire alcun titolo autorizzativo, sicché ilmotivo si risolve nella richiesta di un'alternativa valutazione degli elementi difatto già compiutamente vagliati dalla Corte di merito, non consentita in sede dilegittimità (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217-01; Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, Rv. 275100-01);ritenuto che il secondo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione del principio di correlazionetra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen., è manifestamenteinfondato;che, invero, la violazione del principio di correlazione tra imputazionecontestata e pronuncia è configurabile solo quando il fatto ritenuto in sentenza sitrovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o incompatibilità,tale da realizzare una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazionedei contenuti essenziali dell'addebito (Sez. 3, n. 9973 del 22/09/1997, Angelini,Rv. 209245; Sez. 2, n. 16827 del 07/03/2019, Furiassi, Rv. 276210-02; Sez. 3,n. 11659 del 24/02/2015, Rv. 262911-01; Sez. 5, n. 44862 del 06/10/2014,Moldovan, Rv. 261286-01), occorrendo, a tal fine, una trasformazione radicale,negli elementi essenziali, della fattispecie concreta, tale da determinareun'incertezza sull'oggetto dell'imputazione con reale pregiudizio dei diritti delladifesa (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051);che, nel caso di specie, il fatto contestato alla ricorrente - l'arbitrariaoccupazione, ai fini di invasione, di un immobile pubblico, commessa il 26ottobre 2017 con permanenza attuale - non ha subito alcuna immutazione,avendo la Corte di appello richiamato la pregressa presenza della ricorrente nelmedesimo immobile già nel 2015 non per affermare la responsabilità per un fattodiverso e collocato in un'epoca antecedente, ma quale mero elemento diconferma, sul piano probatorio, della persistenza e della stabilità dell'occupazionecontestata, senza mutare né la condotta né il nucleo essenziale dell'addebito,rimasto riferito al fatto permanente accertato al 2017;che, pertanto, difetta in radice ogni rapporto di eterogeneità oincompatibilità tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, sicché ladoglianza è manifestamente infondata;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art.633 cod. pen. e vizio di motivazione per travisamento del fatto e della prova, peressere stata la responsabilità della ricorrente affermata sulla base di un'erroneaequiparazione tra la nozione di "invasione" e quella di "occupazione", èmanifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo delle medesimeargomentazioni di merito già sollevate con l'atto di appello e ivi puntualmenteaffrontate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale (cfr. Sez. 2, n.27816 del 22/03/2019, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv.260608-01);che la Corte di appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) ha fattocorretta applicazione del principio per cui, nel delitto di invasione di terreni oedifici, la nozione di "invasione" non presuppone necessariamente modalitàviolente della condotta, potendo consistere nell'occupazione "contra ius",realizzata, in carenza di coazione fisica, attraverso la costruzione di opere "sinetitulo" su suolo di proprietà altrui, senza che assuma rilievo l'acquiescenza,protratta nel tempo, del proprietario (Sez. 2, n. 854 del 09/12/2025, dep.09/01/2026, Rv. 289105-01), avendo accertato che la ricorrente è statarinvenuta, in occasione del sopralluogo del 13 dicembre 2017, quale solaoccupante del manufatto abusivo realizzato nell'area cortilizia del fabbricatoATERP, senza essere stata in grado di esibire alcun titolo autorizzativo, sicché ilmotivo si risolve nella richiesta di un'alternativa valutazione degli elementi difatto già compiutamente vagliati dalla Corte di merito, non consentita in sede dilegittimità (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217-01; Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, Rv. 275100-01);ritenuto che il secondo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione del principio di correlazionetra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen., è manifestamenteinfondato;che, invero, la violazione del principio di correlazione tra imputazionecontestata e pronuncia è configurabile solo quando il fatto ritenuto in sentenza sitrovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o incompatibilità,tale da realizzare una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazionedei contenuti essenziali dell'addebito (Sez. 3, n. 9973 del 22/09/1997, Angelini,Rv. 209245; Sez. 2, n. 16827 del 07/03/2019, Furiassi, Rv. 276210-02; Sez. 3,n. 11659 del 24/02/2015, Rv. 262911-01; Sez. 5, n. 44862 del 06/10/2014,Moldovan, Rv. 261286-01), occorrendo, a tal fine, una trasformazione radicale,negli elementi essenziali, della fattispecie concreta, tale da determinareun'incertezza sull'oggetto dell'imputazione con reale pregiudizio dei diritti delladifesa (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051);che, nel caso di specie, il fatto contestato alla ricorrente - l'arbitrariaoccupazione, ai fini di invasione, di un immobile pubblico, commessa il 26ottobre 2017 con permanenza attuale - non ha subito alcuna immutazione,avendo la Corte di appello richiamato la pregressa presenza della ricorrente nelmedesimo immobile già nel 2015 non per affermare la responsabilità per un fattodiverso e collocato in un'epoca antecedente, ma quale mero elemento diconferma, sul piano probatorio, della persistenza e della stabilità dell'occupazionecontestata, senza mutare né la condotta né il nucleo essenziale dell'addebito,rimasto riferito al fatto permanente accertato al 2017;che, pertanto, difetta in radice ogni rapporto di eterogeneità oincompatibilità tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, sicché ladoglianza è manifestamente infondata;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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