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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 febbraio 2023

Cassazione n. 33514/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con ricorsi affidati ai difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen., con cui è stata loro applicata la pena di giustizia per delitti in materia di stupefacenti.

2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce assenza di motivazione in ordine alla disposta confisca della somma di denaro di euro 670, mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. I ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano per distinti motivi: - i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); - il ricorso proposto il 18 febbraio 2023 da [OSCURATO:PERSONA] perché è intempestivo in quanto presentato oltre i quindici giorni (scadenti il 17 febbraio 2023) dalla lettura e deposito in udienza (come da attestazione della cancelleria) della decisione impugnata/avvenuto il 2 febbraio 2023.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare per ciascuno in euro tremila.

P.Q.14.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorsi affidati ai difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen., con cui è stata loro applicata la pena di giustizia per delitti in materia di stupefacenti. 2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce assenza di motivazione in ordine alla disposta confisca della somma di denaro di euro 670, mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deducono violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. 3. I ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano per distinti motivi: - i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); - il ricorso proposto il 18 febbraio 2023 da [OSCURATO:PERSONA] perché è intempestivo in quanto presentato oltre i quindici giorni (scadenti il 17 febbraio 2023) dalla lettura e deposito in udienza (come da attestazione della cancelleria) della decisione impugnata/avvenuto il 2 febbraio 2023. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare per ciascuno in euro tremila. P.Q.14. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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