CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con l'adozione dei doverosi consequenziali provvedimenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte dì appello dì Firenze in parziale riforma della sentenza del 26/09/2018 del Tribunale di Firenze in composizione collegiale, rideterminava la pena per il delitto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] (artt. 644, comma primo, terzo, quinto n. 1) e 4), 110 cod. pen.), confermando nel resto. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, proponendo quattro motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 dísp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione al principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza e vizio della motivazione, perché omessa e mancante riguardo a tale doglianza già introdotta con atto di appello, essendo la motivazione priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio; ricorre un'evidente violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., essendo stato il ricorrente condannato per una condotta integrante usura in concreto a fronte di una chiarissima contestazione di usura presunta, senza alcuna possibilità di difendersi sul punto; la motivazione in modo apodittico ritiene che il ricorrente si sia difeso sul tema dell'usura in concreto senza tuttavia allegare ed esplicare in che modo avrebbe effettivamente esercitato i suoi poteri difensivi; non emerge in alcun modo dallo sviluppo argomentativo della decisione quando e come l'imputato sia stato posto in condizione di difendersi dalla diversa condotta per la quale è stato condannato; ricorre nel caso concreto un vero e proprio mutamento del fatto, neanche descritto materialmente nell'imputazione che avrebbe dovuto determinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero, attesa la diversa consistenza degli elementi costitutivi caratterizzanti l'usura in concreto, che non risultano in alcun modo indicati ed individuati nell'imputazione elevata; non può essere in tal senso ritenuta una motivazione adeguata il richiamo all'imputazione coatta imposta dal G.i.p.; sul punto di fatto la motivazione si mostra nella sua apparenza e apoditticità, non potendo essere considerato un mero "refuso" l'omessa indicazione degli elementi essenziali e significativi del delitto contestato, e poi ritenuto in sentenza, di usura in concreto, piuttosto che presunta, con particolare riferimento alla dizione del Gip che richiamava le difficoltà economiche e finanziarie della persona offesa, elemento questo mai inserito nell'imputazione e, dunque, in assenza di contraddittorio sul punto; non ricorre identità tra il fatto storico contestato nei suoi elementi costitutivi e il fatto ritenuto in sentenza per il quale il ricorrente veniva condannato in violazione del principio del contraddittorio. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per travisamento della prova quanto all'affermata ricorrenza dell'elemento soggettivo della fattispecie contestata e alla ritenuta riferibilità al Forte del reato, vizio che risulta dal testo del provvedimento impugnato e dai contenuti di atti del processo specificamente indicati in ricorso; per delineare la ricorrenza dell'elemento soggettivo della ritenuta usura in concreto i giudici si sono limitati a ricordare le parole della parte civile con una motivazione vaga, inesatta e in diretto contrasto con il chiaro contenuto di alcuni atti acquisiti durante il giudizio; nel richiamare la polizza sottoscritta dal Lottini, la Corte attribuisce un rilievo fondamentale alle dichiarazioni dello stesso, precisando poi, quanto alle condizioni del mutuo e alle altre operazioni collegate ad esso, che non ha rilievo se siano state effettuate da funzionari in quanto "è altamente improbabile che in una filiale così piccola il direttore ne fosse all'oscuro"; la motivazione, oscura ed illogica, appare il frutto di un travisamento della prova, a carattere determinante per l'esito del processo; la Corte di appello non ha tenuto conto in alcun modo delle puntuali dichiarazioni rese in udienza dal ricorrente ed ha affermato in modo apodittico, rendendo nella sostanza una motivazione apparente, che "d'altra parte le complesse operazioni, tra loro collegate, non potevano che avere un'unica regia essendo impensabile che i contratti siano stati conclusi per semplice iniziativa dei clienti che avevano rappresentato delle esigenze di liquidità"; nell'utilizzare tale criterio di giudizio al fine di riscontrare una usura in concreto la Corte ha omesso di individuare il soggetto che realmente era a conoscenza delle problematiche economiche e finanziarie dell'istituto, suggerendo ai clienti di operare in una determinata maniera e a tal fine propone, delibera e sottoscrive tutte le operazioni contestate; tale valutazione si basa su un evidente travisamento della prova documentale acquisita agli atti che ha dimostrato come tutte le operazioni siano state gestite dal direttore vicario, come emerge dalla sottoscrizione degli atti da parte dello stesso con i due clienti Lottini e Ciappi, nonché dall'allegato 4 alla memoria prodotta dalla difesa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], attesa la realizzazione di un mutuo intermediato e canalizzato alla filiale da una società di mediazione finanziaria di Certaldo, convenzionata con l'istituto bancario; anche tutte le altre operazioni, come emergenti dalla documentazione prodotta agli allegati da 6 a 10 (in particolare: - lettera di pegno; delibera per la concessione del CC garantito da polizza; - delibera per la concessione del sbf; - delibera del 13/11/2007 sulla richiesta di mutuo di 120.000,00 euro con ipoteca di secondo grado; - delibera del 09/11/2007 sulla richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA], madre della Ciappi, di fido di 95.000,00 euro garantito da polizze) furono tutte firmate esclusivamente dal direttore vicario Galli; ma il travisamento della prova emerge anche dalla testimonianza della Giannini che aveva esplicitamente chiarito che i clienti e in particolare le aziende si rivolgevano a lei e al vice direttore Galli, perché erano loro il punto di riferimento di questo genere di operazioni. Ne consegue che dagli atti non è mai emerso un contatto diretto del Forte con i clienti, con conseguente mancanza del dolo richiesto per la configurabilità del delitto di usura in concreto, che oltre alla volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi e compensi usurari, richiede anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o altre utilità; manca dunque qualsiasi consapevolezza riferibile ai due elementi costitutivi della fattispecie di usura in concreto, sicché deve essere esclusa la ricorrenza dell'elemento soggettivo della fattispecie; emerge la contraddittorietà della motivazione per contrasto con altri atti del processo specificamente indicati e dunque una omessa considerazione di prove decisive. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché carente, mancante e manifestamente illogica quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, le condotte antecedenti e successive al reato, il comportamento processuale tenuto e l'insieme delle condotte oggetto di contestazione non evidenziano alcuna inclinazione a delinquere; manca sul punto alcuna concreta e razionale giustificazione. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, carente e manifestamente illogica in relazione alle provvisionali riconosciute alle parti civili costituite; la motivazione è sostanzialmente apodittica, manca l'indicazione di quali siano le ragioni e il procedimento logico attraverso il quale sono pervenuti a giudicare proporzionata una certa misura della provvisionale, anche solo indicando gli elementi a tal fine valorizzati. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente fondato. 2. Le argomentazioni adottate dalla Corte di appello, sostanzialmente caratterizzate da una mera riproduzione delle argomentazioni, adottate in modo decisamente apodittico, dal giudice di primo grado, evidenziano, come correttamente sostenuto dalla difesa, una sostanziale mancanza di motivazione delle decisione impugnata quanto al delitto di usura contestato al Forte, in concorso con altri, nella forma della c.d. usura presunta. La decisione della Corte di appello è, dunque, affetta da nullità in considerazione di diversi profili, rilevanti, quanto alla valutazione delle critiche argomentate della difesa e dell'insieme degli elementi emersi dall'attività d'indagine, confluiti nel presente procedimento a seguito dell'istruttoria dibattimentale espletata e della documentazione acquisita agli atti. Nell'articolare la propria decisione la Corte di appello non si è, difatti, realmente confrontata, analizzandole puntualmente, con le deduzioni difensive e dunque con i motivi di appello proposti. Questa Corte ha già chiarito che è affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici d'impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700 - 01). 3. Quanto al primo motivo di ricorso occorre osservare che l'argomentazione difensiva coglie nel segno nel rilevare una sostanziale violazione del diritto di difesa del ricorrente, con particolare riferimento al pieno diritto dello stesso a contraddire rispetto ad una puntuale contestazione per come elevata. La difesa del ricorrente ha ampiamente dedotto nei suoi motivi di appello quanto alla circostanza secondo la quale dalla lettura del capo d'imputazione emergerebbe una contestazione in tema di usura presunta, mentre la condanna è stata inflitta, sulla base delle argomentazioni del giudice di primo grado, poi condivise per relationem dal giudice di appello, per un'ipotesi c.d. di usura in concreto. A fronte della specifica doglianza della difesa del ricorrente in appello sul punto - con puntuali argomentazioni relative all'oggetto della prova in primo grado, al tipo di accertamenti espletati, alle difese prospettate proprio in relazione al c.d. tasso soglia, alla necessità di valutarlo singolarmente e non con riferimento al complesso delle operazioni finanziarie poste in essere dai clienti della agenzia della quale il Forte era direttore - il giudice di secondo grado ha reso una motivazione di fatto apparente, introducendo un argomento eccentrico e del tutto estraneo al tema proposto dalla difesa con il suo motivo di appello. La Corte di appello ha, infatti, richiamato l'origine del procedimento, l'ordinanza di imputazione coatta del G.i.p., ritenendo che "se si legge il capo di imputazione concretamente formulato dal P.M., risulta evidente che il mancato riferimento alle condizioni di difficoltà economica e finanziaria è frutto di un mero refuso. Infatti la prima parte è del tutto uguale a quella riportata in corsivo nell'ordinanza del G.i.p. e manca solo dell'ultimo inciso". 3.1. Non vi è dubbio come una tale argomentazione non possa essere considerata una reale risposta alla censura difensiva, introducendo la stessa una valutazione sostanzialmente ipotetica, dedotta secondo imprecisati criteri, rilevando un errore del P.M., ipotizzando la presenza di un refuso per omissione, sostituendosi alla discrezionalità dell'organo requirente nella formulazione del capo d'imputazione, come se questi dovesse per forza formulare la contestazione esattamente negli stessi termini letterali indicati dal G.i.p., comunque considerando elemento centrale e risolutivo il fatto che il procedimento avesse trovato la sua origine nell'impulso del G.i.p. E' stata quindi ritenuta, sulla base di tale unica argomentazione, la ricorrenza di un'imputazione teoricamente formulata in forma alternativa rispetto alla quale il ricorrente si sarebbe comunque pienamente difeso. Come il ricorrente si sia materialmente difeso rispetto alla diversa contestazione di usura in concreto, quali siano state effettivamente le attività svolte e richieste a tal fine, non emerge dalla motivazione del giudice di appello. 3.2. Deve conseguentemente essere rilevato un vizio della motivazione, in parte apparente ed in parte omessa rispetto alla specifica censura articolata sul punto, al fine dì valutare se effettivamente si possa ritenere ricorrente una violazione di legge ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. In tal senso la difesa ha ampiamente richiamato nei propri motivi la materiale descrizione della condotta nell'ambito del capo di imputazione, escludendo la possibilità di ritenere contestata, anche in forma eventualmente alternativa, in fatto l'usura c.d. in concreto, essendo stata oggetto di accertamento, al fine di ritenere l'integrazione del reato l'applicazione di un tasso, al complesso delle operazioni poste in essere, superiore al valore-soglia così come determinato dagli artt. 2 e 7 della I. n. 108 del 1996. Si è in tal senso richiamata l'assenza dì quelli che sono i tratti distintivi della diversa ipotesi di delitto per la quale il ricorrente ha riportato condanna. È, dunque, evidente che l'imputato e il suo difensore non abbiano interloquito sulla questione della qualificazione giuridica e consistenza della condotta contestata, né hanno ricevuto una adeguata considerazione del proprio motivo di appello sul punto, mentre il fatto storico posto a base della decisione di condanna si è palesato in motivazione in modo radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione (Sez. 3, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817- 03, in un caso nel quale al contrario la Corte in tema di omicidio doloso in concorso, ha riqualificato il fatto originariamente ascritto ai concorrenti a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. in concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. ritenendo la prima ipotesi ricompresa nel più ampio ambito della seconda e sviluppo prevedibile, in mancanza di qualsiasi sorpresa sul punto). Dalla motivazione non emerge alcun chiaro elemento quanto all'essere stata data possibilità all'imputato dì confrontarsi effettivamente con un fatto puntualmente identificato nei suoi elementi costitutivi, nonostante l'articolazione di specifico motivo di appello che lamentava l'oggettiva trasformazione dello stesso nei suoi elementi essenziali, in mancanza, dunque, di un'effettiva e reale considerazione del contraddittorio delle parti sul punto (Sez. 2, n. 44615 del 12/07/2013, M., Rv. 257750-01). Deve conseguentemente essere disposto l'annullamento della sentenza perché ricorre, in relazione allo specifico motivo di ricorso, una motivazione in parte apparente e in parte omessa. 4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento dei restanti motivi, in rapporto di stretta connessione logico-argomentativa con il primo motivo di ricorso. Difatti la valutazione relativa alla ricorrenza o meno dell'elemento soggettivo del reato, trova il proprio presupposto nella previa puntuale e necessaria identificazione dell'imputazione effettivamente oggetto di accertamento nel caso in esame. I temi conseguenti, in parte richiamati dalla difesa, relativi: - alla portata della documentazione in atti (effettivamente non solo non considerata nei suoi contenuti dalla Corte di appello, ma neanche citata in sentenza); - al rapporto tra usura e contratto lecito; - all'effettiva presenza di una difficoltà economica o finanziaria da riconoscere secondo parametri oggettivi, mediante analisi delle emergenze di mercato e non sulla base delle mere dichiarazioni della persona offesa (come evidenziato in occasioni estremamente significative da questa Corte, Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, PM/Mussari, Rv. 259963-01), sì da potersi effettivamente ritenere integrato l'elemento soggettivo del delitto di usura in concreto; - la considerazione relativa all'effettiva sussistenza di una sproporzione delle prestazioni corrispettive delle parti, avendo riguardo alle concrete modalità delle intercorse pattuizioni e tenendo conto del tasso medio praticato con riferimento ad operazioni similari - dovranno essere eventualmente vagliati dalla Corte di appello in sede di rinvio. Nel governare il proprio giudizio la Corte di appello dovrà comunque tener conto del principio di diritto, che qui si intende ribadire secondo il quale il canone dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" descrive un atteggiamento valutativo imprescindibile che deve guidare il giudice nell'analisi degli indizi ed elementi di prova secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria, vivificato dalla soglia di convincimento richiesto che, per la sua immediata derivazione dal principio di presunzione di innocenza, esplica i suoi effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto. (Sez. 5, n. 25272