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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25114/2026

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a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;visti i motivi nuovi presentati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di MorabitoGiovanni e di [OSCURATO:PERSONA];vista la memoria e conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle particivili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha argomentato in ordine allamanifesta infondatezza dei motivi dei ricorsi e ha concluso chiedendo che glistessi vengano dichiarati inammissibili o, in via subordinata, vengano rigettati, eche i ricorrenti vengano condannati alla rifusione, in favore delle suddette particivili, delle spese del presente grado di giudizio, come da allegata nota;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale FlaviaAlemi, la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano rigettati;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], indifesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportatoalle conclusioni e alla nota spese dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 18/11/2025, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], inriforma della sentenza del 25/09/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – con laquale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti dal reato dimodificazione dello stato dei luoghi di cui all’art. 632 cod. pen. perché il fatto nonsussiste e che era stata appellata, agli effetti della responsabilità civile, dalleparti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –, dichiarava la responsabilità civiledel [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] e li condannava al risarcimento dei danni cheerano stati cagionati dal reato alle suddette parti civili.Il reato di modificazione dello stato dei luoghi era stato contestato alMorabito e alla [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla realizzazione, nella proprietà delleparti civili, di una pista carrabile per il transito dei mezzi meccanici funzionali aeseguire dei lavori edili nella proprietà limitrofa degli imputati.2.

Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello diReggio [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto afirma del loro difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AnnaMaria [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.2.1.

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 581, comma 1, lett.c), e 591, comma 1, lett. c), dello stesso codice, per avere la Corte d’appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto l’ammissibilità dell’appello delle parti civilinonostante tutti e tre i motivi di appello si caratterizzassero per l’«assolutagenericità e totale assenza di riscontri probatori», atteso che l’atto di appello «silimitava a riportare le dichiarazioni rese dalle parti civili in dibattimento, senzafornire alcuna prova delle conclusioni cui perveniva».In particolare, le parti civili: a) con il primo motivo di appello, a fronte dellamotivazione della sentenza di primo grado, si erano «limita[te] soltanto adasserire che il narrato delle parti offese fosse sufficiente a provare l’esistenza delreato»; b) con il secondo motivo di appello, «sostenevano in modo meramenteassertivo che, poiché erano stati riscontrati dei danni e poiché gli imputatiavevano eseguito lavori ottemperando a una sentenza civile che imponeva lademolizione di opere abusive, il mutamento dello stato dei luoghi dovesseautomaticamente ricondursi a una loro illegittima condotta», così ricorrendo a«un mero sillogismo dialettico carente di supporto probatorio e di rilevanzalogico-giuridica, oltre che di elementi fattuali a sostegno»; c) con il terzo motivodi appello, con l’«assum[ere] che gli imputati avrebbero agito con l’intento diconseguire un ingiusto profitto (individuato nella pretesa volontà di abusaredell’altrui proprietà approfittando della prolungata assenza dei proprietari)nell’agevolarsi per l’esecuzione dei lavori», non avrebbero «prospetta[to]elementi in qualche modo riconducibili alla nozione di dolo specifico, traducendosil’assunto di parte civile in un’affermazione meramente apodittica e congetturale,specialmente ove si consideri che gli imputati godessero di una servitù dipassaggio pedonale e carrabile […], sicché non si riesce a comprendere in cosasarebbe consistito l’asserito vantaggio indebito posto a fondamento del motivo diappello».2.2.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 632 cod. pen. e ilvizio della motivazione «in relazione all’elemento oggettivo del reato», per averela Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] riformato la sentenza del Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] «sulla base delle sole dichiarazioni della parte civile, priveperaltro di riscontri esterni e, per l’effetto, inidonee a legittimare l’esito dellapronuncia ricorsa».I ricorrenti contestano l’affermazione della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] cui la loro condotta si era risolta «nell’ostruzione del canale discorrimento delle [acque piovane], che aveva cagionato danni da infiltrazioni allastruttura dell’immobile di proprietà delle parti civili».

Ciò in quanto la Corted’appello avrebbe del tutto omesso di «chiarire su quali basi probatorie abbiafondato tale ricostruzione alternativa [rispetto a quella del Tribunale di ReggioCalabria], atteso che il materiale acquisito agli atti non prova in alcun modo unnesso causale tra eventuali lavori eseguiti e il presunto danno da infiltrazioni».

LaCorte d’appello avrebbe «preso per buono il narrato della parte civile senza peròcurarsi di indicare quali fossero i riscontri oggettivi o comunque le evidenzedocumentali o tecniche che lo supportassero».In ogni caso, anche a ritenere provata l’ostruzione del canale di scorrimentodelle acque piovane, essa non sarebbe idonea a integrare il reato di cui all’art.632 cod. pen. (i ricorrenti invocano Sez. 2, n. 24503 del 29/05/2009, Simiele,Rv. 244271-01).La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe anche omesso di confrontarsicon le dichiarazioni che erano state rese in sede di esame da [OSCURATO:PERSONA],il quale era stato presente allo svolgimento dei lavori e aveva riferito che glistessi non avevano cagionato alcun danno.La Corte d’appello avrebbe recepito acriticamente la versione dei fatti delleparti civili senza spiegare perché le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che era statopresente allo svolgimento dei lavori, si dovessero ritenere sotto-valenti, intermini di efficacia dimostrativa, rispetto a quelle delle stesse parti civili «che,essendo peraltro portatrici di un marcato interesse alla condanna dell’imputato,necessitavano di riscontri esterni, nel caso in esame del tutto assenti».L’omesso esame di un elemento probatorio decisivo e la mancanza dimotivazione della scelta di attribuire rilievo esclusivo alle dichiarazioni,asseritamente interessate, delle parti civili, integrerebbero il vizio di cui alla lett.e) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen.La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe altresì incorsa nella violazioneed erronea applicazione dell’art. 632 cod. pen., del quale avrebbe «travisato ipresupposti oggettivi».2.3.

Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 632 cod. pen. e ilvizio della motivazione «in relazione all’elemento soggettivo del reato», conparticolare riferimento al dolo specifico dello scopo di procurare a sé o ad altri uningiusto profitto.Contestano che la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe «ome[sso] diindicare il percorso logico-giuridico seguito e gli elementi fattuali cheintegrerebbero il dolo specifico richiesto dall’art. 632 c.p.».La Corte d’appello avrebbe in particolare del tutto ignorato che GiovanniMorabito aveva chiarito di avere agito, senza recare danni, in esecuzione di unasentenza del Tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva ordinato didemolire delle opere costruite abusivamente e di essere anche «titolare di unaservitù di passaggio che legittimava il transito dei mezzi» – ulteriore elementoche era stato ignorato –, così «finendo per sovrapporre il concetto di danno con ildolo specifico».Mancherebbe, perciò, «una qualsiasi spiegazione sulla sussistenza del nessotra la condotta materiale e il presunto profitto, ciò configurando un vizio dimotivazione e di travisamento della prova in ordine alla ritenuta sussistenzadell’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice».Tale vizio rafforzerebbe l’illegittimità della sentenza impugnata ancheconsiderando il fatto che, poiché la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] avevaribaltato la decisione assolutoria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], essa «avrebbeavuto l’onere di offrire una motivazione c.d. rafforzata, definendo, cioè, quantopiù possibile le carenze asseritamente contenute nel provvedimento di primecure».La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pertanto «travisa[to] ipresupposti» dell’art. 632 cod. pen.» e ne avrebbe «distorto l’ambitoapplicativo».Sussisterebbe, inoltre, il vizio di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606cod. proc. pen., sotto i profili «della manifesta illogicità della motivazione,dell’omesso esame di prove decisive e dell’insufficienza argomentativa in ordineal coefficiente psicologico della condotta».3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato tre motivinuovi, sempre a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].3.1.

Il primo motivo nuovo è proposto con riferimento «alla parte dei motividi ricorso in cui si censura l’assenza di una motivazione rafforzata».3.1.1.

La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riformato la sentenzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] «senza confrontarsi in modo puntuale e criticocon l’articolata motivazione assolutoria di primo grado, che aveva escluso tantol’elemento oggettivo quanto il dolo specifico del reato».La Corte d’appello non avrebbe illustrato le ragioni per le quali le medesimeprove che erano già state valutate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]«assumessero una valenza dimostrativa diversa e superiore rispetto a quellaritenuta in primo grado», così violando il principio in base al quale, nel caso diribaltamento di una sentenza assolutoria, anche ai soli effetti della responsabilitàcivile, è necessaria una motivazione rafforzata, «che indichi le linee portanti delragionamento alternativo, confuti specificamente i punti decisivi dellamotivazione assolutoria e dia conto dei passaggi logici e dei profili di dirittosostanziale o processuale che giustificano la riforma, con forza persuasivasuperiore, tale da elidere ogni ragionevole dubbio».Viceversa, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbespecificamente misurata con le ragioni che erano state poste a fondamento dellasentenza assolutoria di primo grado ma si sarebbe limitata a «sostitui[rle]apoditticamente con una lettura favorevole alle parti civili», così incorrendo sianel vizio di violazione delle norme processuali di cui agli artt. 576, 603 e 605cod. proc. pen., sia nel vizio di motivazione.3.1.2.

Sotto un altro profilo, i ricorrenti contestano che il menzionatoribaltamento è stato fondato su una diversa valutazione dell’attendibilità e dellavalenza delle dichiarazioni che erano state rese in dibattimento dalle personeoffese e dall’imputato – le quali erano state reputate decisive dal Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] per affermare l’insussistenza sia dell’elemento oggettivo sia deldolo specifico del reato –, «attribuendo pieno valore alle dichiarazioni delle particivili, [...] senza procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale esenza riascoltare le medesime fonti dichiarative», in contrasto con l’obbligo, inquesti casi, di rinnovare anche d’ufficio l’assunzione della prova dichiarativa.Ad avviso dei ricorrenti, tale obbligo «dovrebbe operare anche quando lariforma riguardi soltanto le statuizioni civili» e l’inosservanza dello stessodeterminerebbe sia la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., sia il vizio dellamotivazione «per mancato rispetto del canone del “giusto processo” e del criterio“al di là di ogni ragionevole dubbio”, da estendersi anche al pianodell’accertamento della responsabilità civile».3.2.

Il secondo motivo nuovo è presentato con riferimento al secondomotivo di ricorso, con l’intento di «rafforzare il vizio di travisamento del fatto e didifetto di prova sull’immutazione dello stato dei luoghi e sul nesso causale».La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto che la condottapenalmente rilevante fosse consistita nell’ostruzione del canale di scorrimentodelle acque piovane che aveva cagionato danni da infiltrazioni alla strutturadell’immobile delle parti civili «senza indicare quali prove dimostrino l’effettivaesistenza di tale ostruzione, la sua riferibilità agli imputati e il nesso causale traessa e i danni lamentati».Più in generale, la Corte d’appello avrebbe omesso di verificare in concretose le contestate modificazioni dello stato dei luoghi, oltre che essere riferibili agliimputati, avessero la consistenza che è richiesta dalla giurisprudenza della Cortedi cassazione ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 632 cod. pen.Da ciò i vizi di violazione di legge e di motivazione apparente o illogica.3.3.

Il terzo motivo nuovo è presentato con riferimento al terzo motivo diricorso, con l’intento di «rafforzare il vizio di carenza di motivazione sul dolospecifico e sull’ingiusto profitto, nonché sul travisamento della finalità dei lavori».3.3.1.

La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe eluso l’accertamentodel dolo specifico del reato.In particolare, la «mera utilizzazione di un fondo gravato da servitù dipassaggio per eseguire lavori imposti da una sentenza civile non può essereautomaticamente qualificata come “ingiusto profitto” […], in assenza di unconcreto vantaggio indebito perseguito dagli imputati al di là dell’esecuzionedell’obbligo giudiziale».La Corte d’appello non avrebbe spiegato perché «l’asserita utilità (agevolarel’accesso per adempiere a un ordine di demolizione) sarebbe ingiusta, […]limitandosi a sovrapporre il concetto di “danno” alla persona offesa con quello di“ingiusto profitto” in capo agli imputati».Da ciò il vizio di violazione ed erronea applicazione dell’art. 632 cod. pen. e ilvizio di motivazione «per omessa e illogica valutazione delle risultanze probatoriedecisive (finalità dei lavori, esistenza della servitù, esecuzione di provvedimentogiudiziale)».3.3.2.

Sotto un altro profilo, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] avrebbe eluso i limiti dell’impugnazione ai sensi dell’art. 576 cod.proc. pen.

«trasformando l’accertamento ai fini civili in una sostanzialerivalutazione della responsabilità penale, laddove invece è consentito solo unautonomo giudizio di responsabilità civile dipendente dal fatto reato».La Corte d’appello avrebbe infatti proceduto a «una ricostruzione deglieventi che, di fatto, presuppone l’integrazione piena della fattispecie penale(sotto il profilo oggettivo e soggettivo), senza tuttavia distinguereadeguatamente il piano della mera responsabilità aquiliana da quello dellacolpevolezza penale».La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, «nel condannaregenericamente gli imputati al risarcimento del danno e alle spese processuali(senza tuttavia affrontare puntualmente la questione dell’an debeatur e senzaconfrontarsi con le precise carenze probatorie rilevate dal primo giudice), haviolato anche i principi espressi in tema di annullamento ai soli effetti civili».4.

Il ricorso, che è stato presentato per i soli interessi civili, non èinammissibile, con la conseguenza che si deve trasmettere per la prosecuzionealla competente Sezione civile della Corte di cassazione, a norma dell’art. 573,comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui, «[q]uando la sentenza è impugnataper i soli interessi civili, […] la Corte di cassazione, se l’impugnazione non èinammissibile, rinvia […] per la prosecuzione […] alla sezione civile competente,che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penalee quelle eventualmente acquisite nel processo civile».Posto che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza “D.”(Sez.

U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036-01), hanno enunciato ilprincipio secondo cui il comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc. pen. – commainserito dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 –si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente aigiudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successivaal 30/12/2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione, si deverilevare che, nel caso di specie, la costituzione di parte civile ebbe luogoall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la conseguente applicabilità del “nuovo” comma1-bis.Inoltre, il ricorso non è inammissibile, atteso che, oltre a essere tempestivo(essendo stato proposto il 02/12/2025, entro il termine di quindici giorni dallapronuncia, il 18/11/2025, della sentenza impugnata, che è statacontestualmente motivata), non risulta manifestamente infondato (art. 606,comma 3, cod. proc. pen.), come è già stato ritenuto anche dalla Settimasezione penale, la quale, con ordinanza del 05/05/2026, lo ha per tale ragionetrasmesso a questa Seconda sezione penale.5.

Pertanto, alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere trasmessoper la prosecuzione, a norma dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., allaSezione civile competente.

P.Q.MLetto l'art. 573 comma 1-bis c.p.p., dispone trasmettersi il ricorso alla sezionecivile competente.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;visti i motivi nuovi presentati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di MorabitoGiovanni e di [OSCURATO:PERSONA];vista la memoria e conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle particivili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha argomentato in ordine allamanifesta infondatezza dei motivi dei ricorsi e ha concluso chiedendo che glistessi vengano dichiarati inammissibili o, in via subordinata, vengano rigettati, eche i ricorrenti vengano condannati alla rifusione, in favore delle suddette particivili, delle spese del presente grado di giudizio, come da allegata nota;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale FlaviaAlemi, la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano rigettati;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], indifesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportatoalle conclusioni e alla nota spese dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 18/11/2025, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], inriforma della sentenza del 25/09/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – con laquale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti dal reato dimodificazione dello stato dei luoghi di cui all’art. 632 cod. pen. perché il fatto nonsussiste e che era stata appellata, agli effetti della responsabilità civile, dalleparti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –, dichiarava la responsabilità civiledel [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] e li condannava al risarcimento dei danni cheerano stati cagionati dal reato alle suddette parti civili.Il reato di modificazione dello stato dei luoghi era stato contestato alMorabito e alla [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla realizzazione, nella proprietà delleparti civili, di una pista carrabile per il transito dei mezzi meccanici funzionali aeseguire dei lavori edili nella proprietà limitrofa degli imputati.2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello diReggio [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto afirma del loro difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AnnaMaria [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 581, comma 1, lett.c), e 591, comma 1, lett. c), dello stesso codice, per avere la Corte d’appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto l’ammissibilità dell’appello delle parti civilinonostante tutti e tre i motivi di appello si caratterizzassero per l’«assolutagenericità e totale assenza di riscontri probatori», atteso che l’atto di appello «silimitava a riportare le dichiarazioni rese dalle parti civili in dibattimento, senzafornire alcuna prova delle conclusioni cui perveniva».In particolare, le parti civili: a) con il primo motivo di appello, a fronte dellamotivazione della sentenza di primo grado, si erano «limita[te] soltanto adasserire che il narrato delle parti offese fosse sufficiente a provare l’esistenza delreato»; b) con il secondo motivo di appello, «sostenevano in modo meramenteassertivo che, poiché erano stati riscontrati dei danni e poiché gli imputatiavevano eseguito lavori ottemperando a una sentenza civile che imponeva lademolizione di opere abusive, il mutamento dello stato dei luoghi dovesseautomaticamente ricondursi a una loro illegittima condotta», così ricorrendo a«un mero sillogismo dialettico carente di supporto probatorio e di rilevanzalogico-giuridica, oltre che di elementi fattuali a sostegno»; c) con il terzo motivodi appello, con l’«assum[ere] che gli imputati avrebbero agito con l’intento diconseguire un ingiusto profitto (individuato nella pretesa volontà di abusaredell’altrui proprietà approfittando della prolungata assenza dei proprietari)nell’agevolarsi per l’esecuzione dei lavori», non avrebbero «prospetta[to]elementi in qualche modo riconducibili alla nozione di dolo specifico, traducendosil’assunto di parte civile in un’affermazione meramente apodittica e congetturale,specialmente ove si consideri che gli imputati godessero di una servitù dipassaggio pedonale e carrabile […], sicché non si riesce a comprendere in cosasarebbe consistito l’asserito vantaggio indebito posto a fondamento del motivo diappello».2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 632 cod. pen. e ilvizio della motivazione «in relazione all’elemento oggettivo del reato», per averela Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] riformato la sentenza del Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] «sulla base delle sole dichiarazioni della parte civile, priveperaltro di riscontri esterni e, per l’effetto, inidonee a legittimare l’esito dellapronuncia ricorsa».I ricorrenti contestano l’affermazione della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] cui la loro condotta si era risolta «nell’ostruzione del canale discorrimento delle [acque piovane], che aveva cagionato danni da infiltrazioni allastruttura dell’immobile di proprietà delle parti civili». Ciò in quanto la Corted’appello avrebbe del tutto omesso di «chiarire su quali basi probatorie abbiafondato tale ricostruzione alternativa [rispetto a quella del Tribunale di ReggioCalabria], atteso che il materiale acquisito agli atti non prova in alcun modo unnesso causale tra eventuali lavori eseguiti e il presunto danno da infiltrazioni». LaCorte d’appello avrebbe «preso per buono il narrato della parte civile senza peròcurarsi di indicare quali fossero i riscontri oggettivi o comunque le evidenzedocumentali o tecniche che lo supportassero».In ogni caso, anche a ritenere provata l’ostruzione del canale di scorrimentodelle acque piovane, essa non sarebbe idonea a integrare il reato di cui all’art.632 cod. pen. (i ricorrenti invocano Sez. 2, n. 24503 del 29/05/2009, Simiele,Rv. 244271-01).La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe anche omesso di confrontarsicon le dichiarazioni che erano state rese in sede di esame da [OSCURATO:PERSONA],il quale era stato presente allo svolgimento dei lavori e aveva riferito che glistessi non avevano cagionato alcun danno.La Corte d’appello avrebbe recepito acriticamente la versione dei fatti delleparti civili senza spiegare perché le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che era statopresente allo svolgimento dei lavori, si dovessero ritenere sotto-valenti, intermini di efficacia dimostrativa, rispetto a quelle delle stesse parti civili «che,essendo peraltro portatrici di un marcato interesse alla condanna dell’imputato,necessitavano di riscontri esterni, nel caso in esame del tutto assenti».L’omesso esame di un elemento probatorio decisivo e la mancanza dimotivazione della scelta di attribuire rilievo esclusivo alle dichiarazioni,asseritamente interessate, delle parti civili, integrerebbero il vizio di cui alla lett.e) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen.La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe altresì incorsa nella violazioneed erronea applicazione dell’art. 632 cod. pen., del quale avrebbe «travisato ipresupposti oggettivi».2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 632 cod. pen. e ilvizio della motivazione «in relazione all’elemento soggettivo del reato», conparticolare riferimento al dolo specifico dello scopo di procurare a sé o ad altri uningiusto profitto.Contestano che la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe «ome[sso] diindicare il percorso logico-giuridico seguito e gli elementi fattuali cheintegrerebbero il dolo specifico richiesto dall’art. 632 c.p.».La Corte d’appello avrebbe in particolare del tutto ignorato che GiovanniMorabito aveva chiarito di avere agito, senza recare danni, in esecuzione di unasentenza del Tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva ordinato didemolire delle opere costruite abusivamente e di essere anche «titolare di unaservitù di passaggio che legittimava il transito dei mezzi» – ulteriore elementoche era stato ignorato –, così «finendo per sovrapporre il concetto di danno con ildolo specifico».Mancherebbe, perciò, «una qualsiasi spiegazione sulla sussistenza del nessotra la condotta materiale e il presunto profitto, ciò configurando un vizio dimotivazione e di travisamento della prova in ordine alla ritenuta sussistenzadell’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice».Tale vizio rafforzerebbe l’illegittimità della sentenza impugnata ancheconsiderando il fatto che, poiché la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] avevaribaltato la decisione assolutoria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], essa «avrebbeavuto l’onere di offrire una motivazione c.d. rafforzata, definendo, cioè, quantopiù possibile le carenze asseritamente contenute nel provvedimento di primecure».La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pertanto «travisa[to] ipresupposti» dell’art. 632 cod. pen.» e ne avrebbe «distorto l’ambitoapplicativo».Sussisterebbe, inoltre, il vizio di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606cod. proc. pen., sotto i profili «della manifesta illogicità della motivazione,dell’omesso esame di prove decisive e dell’insufficienza argomentativa in ordineal coefficiente psicologico della condotta».3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato tre motivinuovi, sempre a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].3.1. Il primo motivo nuovo è proposto con riferimento «alla parte dei motividi ricorso in cui si censura l’assenza di una motivazione rafforzata».3.1.1. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riformato la sentenzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] «senza confrontarsi in modo puntuale e criticocon l’articolata motivazione assolutoria di primo grado, che aveva escluso tantol’elemento oggettivo quanto il dolo specifico del reato».La Corte d’appello non avrebbe illustrato le ragioni per le quali le medesimeprove che erano già state valutate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]«assumessero una valenza dimostrativa diversa e superiore rispetto a quellaritenuta in primo grado», così violando il principio in base al quale, nel caso diribaltamento di una sentenza assolutoria, anche ai soli effetti della responsabilitàcivile, è necessaria una motivazione rafforzata, «che indichi le linee portanti delragionamento alternativo, confuti specificamente i punti decisivi dellamotivazione assolutoria e dia conto dei passaggi logici e dei profili di dirittosostanziale o processuale che giustificano la riforma, con forza persuasivasuperiore, tale da elidere ogni ragionevole dubbio».Viceversa, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbespecificamente misurata con le ragioni che erano state poste a fondamento dellasentenza assolutoria di primo grado ma si sarebbe limitata a «sostitui[rle]apoditticamente con una lettura favorevole alle parti civili», così incorrendo sianel vizio di violazione delle norme processuali di cui agli artt. 576, 603 e 605cod. proc. pen., sia nel vizio di motivazione.3.1.2. Sotto un altro profilo, i ricorrenti contestano che il menzionatoribaltamento è stato fondato su una diversa valutazione dell’attendibilità e dellavalenza delle dichiarazioni che erano state rese in dibattimento dalle personeoffese e dall’imputato – le quali erano state reputate decisive dal Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] per affermare l’insussistenza sia dell’elemento oggettivo sia deldolo specifico del reato –, «attribuendo pieno valore alle dichiarazioni delle particivili, [...] senza procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale esenza riascoltare le medesime fonti dichiarative», in contrasto con l’obbligo, inquesti casi, di rinnovare anche d’ufficio l’assunzione della prova dichiarativa.Ad avviso dei ricorrenti, tale obbligo «dovrebbe operare anche quando lariforma riguardi soltanto le statuizioni civili» e l’inosservanza dello stessodeterminerebbe sia la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., sia il vizio dellamotivazione «per mancato rispetto del canone del “giusto processo” e del criterio“al di là di ogni ragionevole dubbio”, da estendersi anche al pianodell’accertamento della responsabilità civile».3.2. Il secondo motivo nuovo è presentato con riferimento al secondomotivo di ricorso, con l’intento di «rafforzare il vizio di travisamento del fatto e didifetto di prova sull’immutazione dello stato dei luoghi e sul nesso causale».La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto che la condottapenalmente rilevante fosse consistita nell’ostruzione del canale di scorrimentodelle acque piovane che aveva cagionato danni da infiltrazioni alla strutturadell’immobile delle parti civili «senza indicare quali prove dimostrino l’effettivaesistenza di tale ostruzione, la sua riferibilità agli imputati e il nesso causale traessa e i danni lamentati».Più in generale, la Corte d’appello avrebbe omesso di verificare in concretose le contestate modificazioni dello stato dei luoghi, oltre che essere riferibili agliimputati, avessero la consistenza che è richiesta dalla giurisprudenza della Cortedi cassazione ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 632 cod. pen.Da ciò i vizi di violazione di legge e di motivazione apparente o illogica.3.3. Il terzo motivo nuovo è presentato con riferimento al terzo motivo diricorso, con l’intento di «rafforzare il vizio di carenza di motivazione sul dolospecifico e sull’ingiusto profitto, nonché sul travisamento della finalità dei lavori».3.3.1. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe eluso l’accertamentodel dolo specifico del reato.In particolare, la «mera utilizzazione di un fondo gravato da servitù dipassaggio per eseguire lavori imposti da una sentenza civile non può essereautomaticamente qualificata come “ingiusto profitto” […], in assenza di unconcreto vantaggio indebito perseguito dagli imputati al di là dell’esecuzionedell’obbligo giudiziale».La Corte d’appello non avrebbe spiegato perché «l’asserita utilità (agevolarel’accesso per adempiere a un ordine di demolizione) sarebbe ingiusta, […]limitandosi a sovrapporre il concetto di “danno” alla persona offesa con quello di“ingiusto profitto” in capo agli imputati».Da ciò il vizio di violazione ed erronea applicazione dell’art. 632 cod. pen. e ilvizio di motivazione «per omessa e illogica valutazione delle risultanze probatoriedecisive (finalità dei lavori, esistenza della servitù, esecuzione di provvedimentogiudiziale)».3.3.2. Sotto un altro profilo, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] avrebbe eluso i limiti dell’impugnazione ai sensi dell’art. 576 cod.proc. pen. «trasformando l’accertamento ai fini civili in una sostanzialerivalutazione della responsabilità penale, laddove invece è consentito solo unautonomo giudizio di responsabilità civile dipendente dal fatto reato».La Corte d’appello avrebbe infatti proceduto a «una ricostruzione deglieventi che, di fatto, presuppone l’integrazione piena della fattispecie penale(sotto il profilo oggettivo e soggettivo), senza tuttavia distinguereadeguatamente il piano della mera responsabilità aquiliana da quello dellacolpevolezza penale».La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, «nel condannaregenericamente gli imputati al risarcimento del danno e alle spese processuali(senza tuttavia affrontare puntualmente la questione dell’an debeatur e senzaconfrontarsi con le precise carenze probatorie rilevate dal primo giudice), haviolato anche i principi espressi in tema di annullamento ai soli effetti civili».4. Il ricorso, che è stato presentato per i soli interessi civili, non èinammissibile, con la conseguenza che si deve trasmettere per la prosecuzionealla competente Sezione civile della Corte di cassazione, a norma dell’art. 573,comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui, «[q]uando la sentenza è impugnataper i soli interessi civili, […] la Corte di cassazione, se l’impugnazione non èinammissibile, rinvia […] per la prosecuzione […] alla sezione civile competente,che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penalee quelle eventualmente acquisite nel processo civile».Posto che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza “D.”(Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036-01), hanno enunciato ilprincipio secondo cui il comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc. pen. – commainserito dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 –si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente aigiudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successivaal 30/12/2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione, si deverilevare che, nel caso di specie, la costituzione di parte civile ebbe luogoall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la conseguente applicabilità del “nuovo” comma1-bis.Inoltre, il ricorso non è inammissibile, atteso che, oltre a essere tempestivo(essendo stato proposto il 02/12/2025, entro il termine di quindici giorni dallapronuncia, il 18/11/2025, della sentenza impugnata, che è statacontestualmente motivata), non risulta manifestamente infondato (art. 606,comma 3, cod. proc. pen.), come è già stato ritenuto anche dalla Settimasezione penale, la quale, con ordinanza del 05/05/2026, lo ha per tale ragionetrasmesso a questa Seconda sezione penale.5. Pertanto, alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere trasmessoper la prosecuzione, a norma dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., allaSezione civile competente. P.Q.MLetto l'art. 573 comma 1-bis c.p.p., dispone trasmettersi il ricorso alla sezionecivile competente.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25114/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris