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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05528/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 28023/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché, reiterando questioni alle quali la Corte di appello ha già esaurientemente risposto, concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza.

In particolare, la Corte di appello, ha evidenziato che lo stesso imputato ha ammesso di essersi trasferito in Francia dal 2003 e di abitarvi dal 2008 (anno di inizio della commissione del reato secondo il capo di imputazione) pur continuando a percepire gli assegno sociali erogatigli dall'INPS.

A questo dato si aggiunge quello della iscrizione (Anagrafe italiani residenti all'Estero).

Su tali basi l'ulteriore accertamento della effettiva residenza dell'imputato all'Estero non assume carattere di decisività, secondo quanto prospettato nel ricorso, rispetto a un quadro probatorio già compiuto esente da manifeste illogicità, del resto non evidenziate dal ricorrente.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 28023/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché, reiterando questioni alle quali la Corte di appello ha già esaurientemente risposto, concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza. In particolare, la Corte di appello, ha evidenziato che lo stesso imputato ha ammesso di essersi trasferito in Francia dal 2003 e di abitarvi dal 2008 (anno di inizio della commissione del reato secondo il capo di imputazione) pur continuando a percepire gli assegno sociali erogatigli dall'INPS. A questo dato si aggiunge quello della iscrizione (Anagrafe italiani residenti all'Estero). Su tali basi l'ulteriore accertamento della effettiva residenza dell'imputato all'Estero non assume carattere di decisività, secondo quanto prospettato nel ricorso, rispetto a un quadro probatorio già compiuto esente da manifeste illogicità, del resto non evidenziate dal ricorrente. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il
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