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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37500/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VELLETR1 9y udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/Ontiteile conclusioni del PG ci/L, ke,C -1-; :2 L.1 t'AtAC'" [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDEFtATO IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, propone ricorso avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri che, in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., gli ha applicato la pena su richiesta delle parti ex art.444 cod. proc. pen. disponendo al contempo la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 222, connma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta revoca della patente ex art. 222, comma 2, cod. strada, trattandosi di reato omicidio stradale non aggravato.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio al Tribunale per nuovo esame sul punto.

4. Il ricorso è intanto ammissibile, pur avendo ad oggetto una sentenza di applicazione pena (Sez.

U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279349 - 01).

La noyella di cui all'art. 1 comnna 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nella specie, tuttavia, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal Giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 29179 del 23/5/2018, P., Rv. 273091 - 01; n. 18942 del 27/3/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275435 - 01; Sez. 6, n. 15848 del 5/2/2019, Moretti, Rv. 275224 - 01).

5. Tanto premesso, il ricorso è fondato.

Trova, invero, applicazione, nel caso di specie, il principio consolidato secondo cui «In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada» (Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022 - 01; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279139 - 01).L'argomentazione della sentenza impugnata per la quale la revoca della patente è «la misura ritenuta congrua da questo Giudice al fine di scongiurare il ripetersi di fatti analoghi a quello per cui di procede» si appalesa come apparente, giacché non illustra, sulla base dei criteri espressamente previsti dalla norma richiamata con riferimento ai dati fattuali emersi nel caso, il fondamento concreto dell'operata scelta discrezionale.

La motivazione appare altresì contraddittoria laddove, invece, con riguardo alla concessa sospensione condizionale della pena, ritiene di poter «formulare un giudizio di prognosi positiva in ordine all'astensione dell'imputato, incensurato, dalla commissione di ulteriori reati».

6. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Velletri.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Velletri.

Così deciso il 2 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VELLETR1 9y udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/Ontiteile conclusioni del PG ci/L, ke,C -1-; :2 L.1 t'AtAC'" [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, propone ricorso avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri che, in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., gli ha applicato la pena su richiesta delle parti ex art.444 cod. proc. pen. disponendo al contempo la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 222, connma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta revoca della patente ex art. 222, comma 2, cod. strada, trattandosi di reato omicidio stradale non aggravato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio al Tribunale per nuovo esame sul punto. 4. Il ricorso è intanto ammissibile, pur avendo ad oggetto una sentenza di applicazione pena (Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279349 - 01). La noyella di cui all'art. 1 comnna 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nella specie, tuttavia, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal Giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 29179 del 23/5/2018, P., Rv. 273091 - 01; n. 18942 del 27/3/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275435 - 01; Sez. 6, n. 15848 del 5/2/2019, Moretti, Rv. 275224 - 01). 5. Tanto premesso, il ricorso è fondato. Trova, invero, applicazione, nel caso di specie, il principio consolidato secondo cui «In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada» (Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022 - 01; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279139 - 01).L'argomentazione della sentenza impugnata per la quale la revoca della patente è «la misura ritenuta congrua da questo Giudice al fine di scongiurare il ripetersi di fatti analoghi a quello per cui di procede» si appalesa come apparente, giacché non illustra, sulla base dei criteri espressamente previsti dalla norma richiamata con riferimento ai dati fattuali emersi nel caso, il fondamento concreto dell'operata scelta discrezionale. La motivazione appare altresì contraddittoria laddove, invece, con riguardo alla concessa sospensione condizionale della pena, ritiene di poter «formulare un giudizio di prognosi positiva in ordine all'astensione dell'imputato, incensurato, dalla commissione di ulteriori reati». 6. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Velletri. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Velletri. Così deciso il 2 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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