CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 43349/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina di cui in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto la penale responsabilità del Mazza, in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 116, comma 15 e comma 17, cod. strada, perché si poneva alla guida del ciclomotore Honda 500 targato MI 639068, senza la prescritta patente di guida perché revocata. Con l'aggravante della reiterazione del reato nel biennio. 2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, l'imputato, che ha dedotto violazione di legge quanto all'enunciazione in forma chiara e precisa dell'aggravante contestata. Sostiene altresì che avendo il giudice che aveva emesso il decreto di condanna (per il fatto che è stato ritenuto fondante della recidiva) composto il collegio che ha emesso la sentenza impugnata, questi aveva l'obbligo di astenersi, trovandosi in condizione di incompatibiltà ex art. 34 c.p.p. Deduce ancora la violazione dell'art. 606, lettere a), b), c) ed e), in relazione agli artt. 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, all'art. 120 D.Igs.vo 285/1992, all'art. 75 c.p.c. ed in relazione all'art.157 c.p.p. in quanto il provvedimento di revoca della patente adottato nei confronti di esso ricorrente sarebbe stato illegittimo e non impugnato stante il ricovero del Mazza presso l'OPG di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato in tutte le sue prospettazioni, assolutamente reiterative (salvo quanto in appresso si dirà) dei motivi d'appello proposti innanzi alla Corte territoriale che vi ha dato puntuale ed esauriente risposta. Quanto al primo motivo le affermazioni di cui alla sentenza impugnata sono assolutamente in linea con le affermazioni di questa Corte secondo cui ai fini della completezza dell'imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa, sicchè è legittimo il ricorso al rinvio agli atti del fascicolo processuale, purchè si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dall'imputato. (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 10033 del 19/01/2017, Rv. 269455 - 01). Parimenti manifestamente infondati i motivi relativi al difetto del presupposto della reiterazione dell'illecito nel biennio con cui peraltro si fa erroneo riferimento alla recidiva che è tema estraneo a quello oggetto del presente giudizio. Le considerazioni del ricorrente in merito ai presupposti della recidiva nel biennio in caso di illecito amministrativo, con riferimento al reato in disamina, sono già state compiutamente affrontate e risolte in reiterate pronunce di questa Sezione, nel senso che, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario , come avvenuto nel caso di specie, che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017 - dep. 2018, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27220901; Sez. 4, n. 27504 del 26/04/2017, P, Rv. 27070701; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, P.M. in proc. S, Rv. 26824701). Quanto alla dedotta irregolarità della notifica in data 5 giugno 2005 effettuata presso l'OPG ove il Mazza era ricoverato, lo stesso ricorrente, nell'illustrare tutti i tentativi di impugnare successivamente il provvedimento asseritamente non legittimamente notificatogli, mostra di esserne comunque venuto a conoscenza e di essere — come giustamente posto in rilievo dalla Corte territoriale pienamente consapevole di essere sprovvisto di un titolo abilitativo alla guida. Quanto infine alla questione dell'incompatibilità del giudice, il motivo è allo stesso modo palesemente infondato, per l'assorbente considerazione che l'eccepita incompatibilità si riferisce, come emerge dallo stessa titolazione dell'invocato art. 34 c.p.p. ad atti compiuti nel procedimento, mentre nella specie si tratta pacificamente di procedimenti diversi. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3000= a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000= alla Cassa delle ammende. DEPOSITATO N CAilealEPIA _ 2_