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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03349/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 23/7/2020 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente alla configurabilità dell'aggravante della premeditazione e, per l'effetto, al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo giudizio su tali punti, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma; udito, per il Comune di Roma, costituitosi parte civile, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata; udito, per gli imputati, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 9/10/2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] furono condannati alla pena di 16 anni di reclusione in quanto riconosciuti colpevoli dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di duplice tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (capo A), di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola (capo B), di ricettazione dell'arma da sparo in questione (capo E) e di rissa aggravata (capo F); fatti accertati in Roma il 3/2/2019.

2. Con sentenza in data in data 23/7/2020, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolse i due imputati dal tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], per l'effetto rideterminando la pena agli stessi inflitta per gli ulteriori reati in 14 anni e 8 mesi di reclusione, confermando, nel resto, le precedenti statuizioni.

2.1. Secondo quanto accertato dalle due sentenze di merito, la notte del 3/2/2019, tra le 1,15 e le 1,30/1,40, presso il locale [OSCURATO:PERSONA]Connel sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 57, si era consumata una rissa alla quale avevano partecipato i due imputati.

Costoro, allontanatisi dal locale, avevano fatto ritorno nelle sue vicinanze tra le 2,20 e le 2,30, a bordo dello scooter "Honda SH" di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], condotto da [OSCURATO:PERSONA].

Indi, giunti nella vicina via Menandro, all'altezza del civico n. 29, si erano avvicinati a due ragazzi che stazionavano di fronte a un distributore automatico di sigarette, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo, per errore, che il primo avesse partecipato alla rissa; e giunti in prossimità dei due giovani, [OSCURATO:PERSONA], che si trovava sulla parte posteriore del sellino, aveva esploso tre colpi con la pistola a rotazione Smith & Wesson che portava con sé.

Mentre due di essi erano stati rivolti, secondo quanto emerso dalle successive indagini balistiche, in direzione diversa rispetto alla posizione dei due ragazzi, il terzo aveva attinto al petto [OSCURATO:PERSONA], provocandogli lesioni a un polmone e alla colonna vertebrale, a causa delle quali egli si era trovato in pericolo di vita, con postumi permanenti a causa di una lesione midollare completa a livello della vertebra D11. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], datisi alla fuga tra urla, risate e manifestazioni di esultanza, si erano disfatti dell'arma e avevano dato fuoco allo scooter, rendendosi irreperibili per alcuni giorni, sino al 6/2/2019, allorché, accompagnati dai difensori, si erano recati presso la Questura capitolina, ove avevano reso dichiarazioni ampiamente confessorie, sostanzialmente collimanti sia con quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], sia con le immagini acquisite dall'impianto di videoripresa del locale tabacchi in prossimità del quale erano stati esplosi i colpi.

Secondo il racconto dei due imputati, essi avevano inteso vendicarsi contro coloro che li avevano aggrediti all'interno del pub e si erano recati sul posto con l'intenzione di colpire taluno di essi, sbagliando, tuttavia, nella relativa identificazione e attingendo, così, [OSCURATO:PERSONA], scambiato per uno degli aggressori, in realtà del tutto estraneo alla rissa.

Pacifica la qualificazione del fatto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] come tentato omicidio, attesa sia l'idoneità dell'azione a cagionare la morte della persona offesa (avuto riguardo alla capacità lesiva dello strumento utilizzato, al distretto corporeo attinto, sede di organi vitali, alle modalità di esecuzione dell'agguato, caratterizzate dall'avvicinamento del mezzo sino a breve distanza dal duplice bersaglio), sia la sussistenza dell'animus necandi in capo agli imputati e segnatamente di un dolo diretto e alternativo, avendo essi previsto e voluto la morte o il grave ferimento della vittima, la Corte territoriale ha, invece, escluso la responsabilità dei due imputati per il tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Ciò in quanto non era stata acquisita la prova della direzione dei due ulteriori colpi esplosi dalla pistola utilizzata da [OSCURATO:PERSONA], sicché doveva ritenersi che l'arma fosse rivolta in alto o in direzione opposta a quella dei due giovani e, conseguentemente, doveva, invero, escludersi che l'esplosione dei colpi costituisse una azione idonea e univocamente diretta a cagionare la morte della giovane.

Quanto al tentato omicidio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], le due sentenze hanno ritenuto la configurabilità dell'aggravante della premeditazione.

Ribadita la connessione tra la rissa verificatasi nel pub, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano partecipato, e la successiva aggressione in danno di [OSCURATO:PERSONA], compiuta dai due imputati per vendicarsi nei confronti di chi li aveva colpiti all'interno del locale, la sentenza di appello ha evidenziato come la rissa avesse avuto luogo in una fascia oraria compresa tra 1'1,15 e 1'1,40 circa (e comunque non oltre 1'1,50, perché all'arrivo della prima pattuglia di polizia essa era, ormai, terminata) e come il ferimento di [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto luogo verso le 2,20- 2,30, sicché il tempo intercorso tra i due momenti doveva identificarsi in circa 40-45 minuti.

Un intervallo ritenuto sufficiente a deliberare l'azione criminosa e a consentire una riflessione sulla decisione presa, con la possibilità di un recesso dal proposito delittuoso a seguito del prevalere dei freni inibitori.

In tale arco temporale, infatti, i due imputati, in rapida successione, avevano predisposto un efficace apparato organizzativo, decidendo di andare a procurarsi uno scooter, mezzo di locomozione di facile manovrabilità, e un'arma da fuoco con relativo munizionamento; di tornare presso il locale per consumare la loro vendetta, per poi allontanarsi dalla piazza, alla vista della polizia che stazionava nei pressi del pub, e dirigersi in via Menandro, ove, notato [OSCURATO:PERSONA], erroneamente identificato come uno dei partecipanti alla rissa, si erano avvicinati, avevano sparato i colpi e si erano, infine, dati alla fuga.

Una sequenza, quella appena riassunta, ritenuta incompatibile con un'iniziativa estemporanea e, al contrario, riconducibile a una scelta programmata, maturata in un arco temporale comunque sufficiente a decidere di desistere dall'azione criminosa, senza peraltro farlo.

Una deliberazione delittuosa rimasta, dunque, perdurante, senza soluzione di continuità, nonostante la presenza in loco di pattuglie di polizia (cd. profilo ideologico della premeditazione).

L'aggravante, inoltre, è stata ritenuta sussistente ad onta della cd. aberratio ictus ravvisata nel caso di specie (o, più correttamente, del cd. error in persona), alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in ipotesi siffatta, l'agente risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che intendeva colpire, atteso che le circostanze di cui all'art. 577 cod. pen. non rientrano tra quelle riguardanti le condizioni o le qualità della persona offesa o i rapporti tra l'offeso e il colpevole che, ai sensi dell'art. 60, primo comma, cod. pen., richiamato dall'art. 82 cod. pen., non sono poste a carico dell'agente in caso di errore sulla persona dell'offeso.

Ritenuta, quindi, la sussistenza anche dei reati contestati agli imputati, in concorso tra loro, ai capi B), E) e F), ovvero la detenzione e il porto illegale della pistola Smith & Wesson e del relativo munizionamento, la ricettazione della medesima arma, provento di furto commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], denunciato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché la rissa aggravata, la sentenza ha escluso che ai due imputati potessero concedersi le invocate attenuanti generiche.

Ciò in considerazione della «assoluta gravità dei reati commessi, di particolare allarme sociale», della «negativa personalità dei soggetti», uno dei quali, [OSCURATO:PERSONA], gravato da due precedenti penali (uno per più rapine in concorso, commesse il 12, il 15 e il 25/11/2012 e l'altro per furto, commesso il 29/7/2010), nonché dei comportamenti tenuti da entrambi successivamente ai fatti, come il tentativo di cancellare le tracce del reato con l'occultamento dell'arma da fuoco e con l'incendio dello scooter, combinati con la scelta di rendersi irreperibili per alcuni giorni.

Elementi questi idonei a «sovrastare e neutralizzare» quelli, valorizzati dalle difese, della spontanea presentazione dei' due imputati, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla Questura di Roma e delle successive dichiarazioni confessorie rese al Pubblico ministero nel corso degli interrogatori, riconducibili a una scelta processuale dettata da intenti utilitaristici, in una fase in cui erano stati acquisiti numerosi elementi d'indagine a loro carico.

Del pari, la Corte di appello ha respinto sia la richiesta difensiva di riduzione degli aumenti disposti a titolo di continuazione, valorizzando nuovamente la assoluta gravità dei reati commessi e la negativa personalità dei due imputati; e giungendo, quindi, a ritenere, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., pena congrua e adeguata alla «reale caratura criminale della vicenda» quella, determinata in 20 anni di reclusione, applicata dal primo giudice ai sensi dell'art.81 cpv. cod. pen.; sia l'invocata riduzione della pena per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo alla assoluta gravità del fatto commesso, di particolare allarme sociale, alle gravissime lesioni personali cagionate alla vittima, con danni fisici permanenti, e alla negativa personalità dei due imputati, anche in ragione del negativo comportamento tenuto subito dopo il fatto.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per mezzo' del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo sette distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza, relativamente al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], della circostanza aggravante della premeditazione, ribadita dalla Corte di appello di Roma senza confrontarsi con gli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, né con le argomentazioni difensive.

Secondo il Giudice di secondo grado, l'intervallo di tempo trascorso tra la conclusione della rissa nel locale e l'esplosione dei colpi di pistola da parte di [OSCURATO:PERSONA], individuato, in sentenza, in circa 40 minuti, rappresenterebbe un arco temporale sufficiente al radicamento della volontà omicidiaria, come dimostrato dalla immediata predisposizione, da parte dei due imputati, dei mezzi necessari per portare a compimento il proposito delittuoso (arma da fuoco e mezzo veloce per allontanarsi dalla scena del delitto).

In realtà, l'esatta determinazione del lasso temporale in parola sarebbe stato oggetto di specifica doglianza difensiva, secondo cui esso sarebbe stato pari a soli 20 minuti, tenuto conto che la teste Orlacchio avrebbe dichiarato, in sede di sommarie informazioni testimoniali del 21/2/2019 (v. verbale allegato), di aver sollecitato l'intervento della Polizia . alle ore 2.02 (allorché aveva visto l'ora sul proprio telefono cellulare); momento coincidente con la conclusione della rissa e con la maturazione del proposito criminoso, attuato alle 2.25 circa, allorché [OSCURATO:PERSONA] era stato colpito.

Rilievo su cui la sentenza non si sarebbe pronunciata.

In ogni caso, già dalla contestazione emergerebbe, quanto all'elemento psicologico, che gli imputati, coinvolti nella rissa in cui erano rimasti soccombenti, avevano reagito all'affronto subito, con l'unico obiettivo di dimostrare la propria capacità criminale, sfogando la loro ira contro la prima persona di sesso maschile che avevano incontrato fuori del locale, immaginando che potesse essere uno degli aggressori.

E in secondo luogo, proprio il collegamento tra la rissa e il tentato omicidio imporrebbe di ritenere che la condotta ascritta agli imputati debba essere interpretata non tanto come un'azione premeditata rivolta in incertam personam, quanto come una reazione alla violenta aggressione subita e, quindi, come un'azione conseguente allo stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, secondo uno schema riconducibile più alla provocazione che non alla premeditazione.

Quanto, poi, alla procurata disponibilità di un mezzo di locomozione, agile e veloce, come uno scooter, ritenuta indicativa della predisposizione di un efficace apparato organizzativo, in realtà il motociclo, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato utilizzato dai due imputati per raggiungere il locale nella prima parte della serata e parcheggiato nelle vicinanze del pub, sicché i due si sarebbero comunque recati a prelevarlo per i loro movimenti successivi.

Del tutto apodittica, ancora, sarebbe l'affermazione secondo cui l'intervallo temporale intercorso tra l'allontanamento dal pub e la successiva esecuzione del delitto sia stato «ragguardevole» e sufficiente, ai due imputati, per riflettere sulla decisione presa, in modo che prevalessero i freni inibitori, essendo lo stesso in realtà appena sufficiente ad allontanarsi dal locale a piedi, raggiungere lo scooter parcheggiato poco distante, consentire a [OSCURATO:PERSONA] di recuperare l'arma da fuoco e tornare davanti al pub alla ricerca di qualcuno che facesse parte del gruppo degli antagonisti; tanto è vero che i due imputati non si sarebbero neppure preoccupati di munirsi di un casco protettivo per rendere più difficoltoso un eventuale riconoscimento da parte dei presenti.

Né sarebbe significativo, ai fini della premeditazione, che i due imputati non si siano astenuti dal commettere il delitto, neppure dopo aver constatato la presenza della Polizia fuori dal locale.

Se essi avessero premeditato, con ferma risoluzione, l'eliminazione fisica di un avversario, avrebbero atteso che si «spegnessero i riflettori» sulla zona esterna .al pub e che la Polizia, dopo i controlli di routine, si allontanasse; e non si sarebbero limitati a esplodere colpi di pistola nei confronti di ignari passanti per dimostrare il proprio spessore criminale.

La stessa assoluzione degli imputati dal tentato omicidio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], motivata con il fatto che gli ulteriori due colpi fossero stati esplosi in direzione opposta a quella in cui si trovavano i due bersagli, avrebbe dovuto riflettersi sul giudizio sulla premeditazione, atteso che, essendo stato escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse sparato due dei tre colpi di pistola all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], l'affermazione dell'esistenza del dolo tipico della premeditazione diventerebbe illogica.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen., concernente la aggravante della premeditazione relativamente al delitto di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) ritenuta sussistente in luogo di una generica preordinazione delittuosa.

Secondo le Sezioni Unite, la premeditazione è caratterizzata da una particolare qualità dell'elemento volitivo, desumibile da una pluralità di elementi esterni, quali la causale del delitto, l'anticipata manifestazione dell'intento, la ricerca dell'occasione propizia, la meticolosa organizzazione e l'accurato studio preventivo delle modalità esecutive, indicativi di una persistenza costante, per un apprezzabile lasso temporale, del proposito criminoso; mentre la preordinazione del delitto deve intendersi come generica programmazione e apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione nella fase immediatamente precedente il delitto.

La premeditazione, dunque, consisterebbe in una particolare fermezza, per tempo apprezzabile, del proposito criminoso, persistente e non interrotta.

Sulla questione dell'intervallo temporale (cd. criterio di ordine cronologico) si riscontrerebbe, nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento univoco, secondo il quale ai fini della configurabilità dell'aggravante, in presenza di un ristretto arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di freni inibitori dei motivi a delinquere.

Eventualità esclusa in una recente pronuncia, nella quale il proposito omicidiario era insorto, con certezza, solo un'ora prima della consumazione del delitto; così come in altra sentenza, che ha escluso l'esistenza di una ferma risoluzione omicida in presenza di un tempo intercorso tra deliberazione criminosa e attuazione esecutiva connotato da intrinseca equivocità, sia per la limitata durata temporale, corrispondente a poco più di un'ora e un quarto, sia per l'assenza di univoca significazione della condotta, alla stregua delle concrete modalità commissive dell'omicidio.

Nel caso in esame, a fronte di un ridotto spazio temporale (non superiore a 40 minuti) tra la lite nel pub e la successiva azione criminosa, la Corte di appello si sarebbe limitata a sostenere l'irrilevanza del numero dei minuti o delle ore trascorsi, affermando che ciò che conta è soltanto se il tempo, pur breve, sia stato sufficiente a programmare l'azione criminosa e sufficiente a consentire una riflessione sulla decisione presa.

E soprattutto avrebbe ritenuto, del tutto apoditticamente, che il tempo a disposizione degli imputati era stato certamente apprezzabile.

Anche in relazione alla compatibilità in concreto tra il reato aberrante compiuto dagli imputati e la premeditazione, la sentenza impugnata sarebbe debole.

Se, in astratto, nell'ipotesi di aberratio ictus l'agente risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che intendeva colpire, nel caso in esame sarebbe mancato un approfondimento sulla reale intenzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, se essi conoscessero le persone che li avevano picchiati all'interno del pub, ponendo l'ideazione maturata in incertam personam un serio problema rispetto alla premeditazione, dovendo la sussistenza dell'elemento psicologico essere accertata con riferimento alla persona nei cui confronti l'offesa era diretta e non a quella effettivamente lesa.

In particolare, nella sentenza citata dalla Corte di appello a sostegno della sua ricostruzione (Sez. 1, n. 36004 del 27/6/2019), la volontà omicidiaria, riferita alla vittima designata, era stata accertata con riguardo allo studio delle occasioni e delle opportunità per metterla in atto, all'organizzazione accurata dei mezzi e alla predisposizione meticolosa delle modalità esecutive attuata in circostanze di tempo di gran lunga anteriori rispetto alla consumazione del delitto; mentre nel caso in esame la motivazione sarebbe priva di una argomentazione giustificativa.

Peraltro, la giurisprudenza avrebbe escluso la premeditazione nel caso in cui, pur essendovi stata accurata programmazione di un'azione letale, muti l'oggetto della stessa, venendo essa rivolta contro persona diversa da quella originaria, investita da un accesso d'ira per essersi posta come ostacolo imprevisto rispetto all'intento originario (cita Sez. 1, n. 47880 del 5/12/2011).

3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. , la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 56, secondo comma, cod. pen., con riferimento all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nel testo previgente alla legge 12 aprile 2019, n. 33, con riguardo alla individuazione della pena base stabilita per il tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, in presenza della scelta dell'imputato di definire il processo mediante giudizio abbreviato; nonché l'illegalità della pena inflitta per il delitto di tentato omicidio perché determinata sulla base di un'erronea cornice edittale.

I Giudici del merito, nel determinare la pena base del delitto continuato, individuata nel tentato omicidio aggravato dalla premeditazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero erroneamente ritenuto che la pena edittale prevista per tale delitto fosse quella stabilita dall'art. 56, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui individua la sanzione applicabile con riferimento al delitto consumato punito con l'ergastolo, senza attribuire rilievo alla scelta degli imputati di definizione del giudizio mediante il rito abbreviato, così da determinare una sostituzione della pena dell'ergastolo, già a livello edittale, con quella della reclusione di trenta anni.

Invero, per fatti commessi anteriormente al 20/4/2019, in nessun caso il giudice del rito abbreviato potrebbe infliggere, per reati puniti in astratto con la pena dell'ergastolo, una pena detentiva superiore a trenta anni di reclusione.

Pertanto, in coerenza con l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza avrebbe dovuto escludere ogni riferimento ad un delitto punito con la pena dell'ergastolo e stabilire la cornice edittale, all'interno della quale individuare la sanzione applicabile ex art. 56, secondo comma, cod. pen., partendo dalla pena di trenta anni di reclusione e diminuendola, da un terzo a due terzi, così individuando la forbice edittale per il tentativo tra dieci e venti anni di reclusione.

A conferma della tesi della erroneità del calcolo operato dalla sentenza impugnata, si osserva che per la determinazione della pena per il delitto tentato, in caso di concorso di circostanze, anche ad effetto speciale, deve farsi riferimento alla pena base per il reato consumato e aggravato, solo qualora il giudizio di comparazione si sia concluso con la prevalenza delle aggravanti, mentre si deve fare riferimento alla pena base per il reato semplice, non circostanziato, allorché detto giudizio si sia concluso con l'equivalenza tra le circostanze o con prevalenza delle attenuanti.

L'indirizzo giurisprudenziale in parola evidenzierebbe come l'art. 56 cod. pen. presenti variabili collegate a condizioni non preesistenti alla fase della comminatoria edittale e derivanti dal concreto apprezzamento della fattispecie da parte del giudice, sicché, ai fini qui in rilievo, nella individuazione della pena edittale per il delitto tentato dovrebbe tenersi conto anche di quanto previsto dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. in tema di giudizio abbreviato.

E ciò anche perché, nel giudizio con il rito abbreviato, la pena dell'ergastolo non rappresenta più la pena legale per le ipotesi di omicidio aggravato dalla premeditazione commesse anteriormente al 20/4/2019, venendo sostituita, per legge, dalla diversa sanzione di trenta anni di reclusione.

Prendendo come base quest'ultima pena, la Corte di appello di Roma avrebbe dovuto operare la riduzione prevista dall'art. 56, comma 2, ultima parte, cod. pen., diminuendola da un terzo a due terzi e, quindi, effettuare le valutazioni imposte dall'art. 133 cod. pen. entro la forbice edittale compresa tra dieci e venti anni di reclusione.

La denunciata illegalità sussisterebbe anche se la Corte di appello, per il delitto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], avesse determinato la pena in misura corrispondente al massimo della pena edittale prevista, posto che quando il giudice individui la pena con riferimento a una cornice edittale non più in vigore la pena così comminata dovrebbe considerarsi illegale «dal momento che ciò che è illegale non è la sanzione in sé, quanto l'intero procedimento di commisurazione giudiziale» (così Sez.

U, n. 33040 del 26/2/2005).

Lo stesso principio di diritto, ricorrendo la medesima ratio, dovrebbe essere affermato in relazione a una pena determinata sulla base di una cornice edittale diversa da quella prevista dalla norma sanzionatoria, che, in definitiva, sarebbe illegale perché non prevista dalla legge per la fattispecie astratta in esame.

Ciò in quanto la giurisprudenza di legittimità definirebbe come illegale la pena quando venga inflitta una sanzione che non corrisponde, per specie ovvero per quantità, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, collocandosi così al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal legislatore.

3.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, nonostante la pronuncia di assoluzione dell'imputato dal tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], ha mantenuto la pena base per l'altro delitto contestato al capo A) della rubrica, ritenuto in concreto più grave, nella misura di venti anni di reclusione.Con la sentenza di primo grado, i due imputati erano stati condannati per il duplice tentato omicidio aggravato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con applicazione di una elevata pena base per il fatto che la condotta fosse stata diretta nei confronti di due persone.

Pertanto, la Corte di appello, una volta escluso il tentato omicidio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto rimodulare il trattamento sanzionatorio, tanto più in presenza di uno specifico motivo di appello sul punto.

Per tale ragione, la decisione della Corte territoriale di eliminare la sola quota di pena stabilita per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], senza intervenire sulla pena base, rappresenterebbe una palese contraddizione del percorso giustificativo del complessivo trattamento sanzionatorio.

E del resto, la gravità della vicenda risulterebbe ridimensionata una volta accertato che i due imputati non avevano sparato all'impazzata fuori dal locale nel tentativo di colpire più persone possibile, ma avevano cercato di vendicarsi solo nei confronti di chi sembrava somigliare a uno degli antagonisti.

3.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., concernente il divieto di reformatio in peius, relativamente alla omessa rivisitazione della pena base inflitta per il delitto sub A), a seguito della assoluzione degli imputati dal tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo tale norma processuale, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita, non riguardando il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez.

U, n. 40910 del 27/9/2005).

Pertanto, in virtù dell'autonomia delle singole statuizioni, la Corte territoriale non avrebbe potuto tenere inalterata la pena inflitta per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], nell'ottica di una necessaria proporzione tra la sanzione e l'offesa.

3.6. Con il sesto motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.132 e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla entità della pena base stabilita per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata, nonostante le specifiche censure dedotte con i motivi di appello, avrebbe giustificato l'applicazione della pena base in misura prossima al massimo edittale, da un lato, con la assoluta gravità del fatto commesso e, dall'altro, con affermazioni generiche sulla negativa personalità dei due imputati, uno solo dei quali, [OSCURATO:PERSONA], in realtà gravato da precedenti penali.

Per tale ragione, il giudizio sulla capacità a delinquere di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 133, secondo comma, cod. pen., sarebbe stato omesso dalla Corte di appello, che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a richiamarne i precedenti penali, senza valutarli in concreto e omettendo, anche in questo caso, di motivare sulla capacità a delinquere dell'imputato.

Né potrebbe valere un generico riferimento al negativo comportamento tenuto, subito dopo il fatto, dagli imputati, resisi irreperibili per alcuni giorni, né al tentativo di disperdere le tracce del delitto dando fuoco allo scooter o all'assenza di collaborazione con le Forze di Polizia, trattandosi di elementi contraddetti dalla spontanea presentazione di entrambi presso la Questura di Roma, avvenuta in data 6/2/2019, a tre giorni di distanza dal compimento dell'azione criminosa, con l'immediata confessione delle proprie responsabilità.

Invero, prima della spontanea presentazione, le indagini non avrebbero fatto emergere alcun elemento concreto a loro carico, avendo la polizia giudiziaria proceduto alla perquisizione del loro domicilio con esito negativo e non essendo, a quella data, ancora noto che lo scooter rinvenuto fosse di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].

E anche l'affermazione secondo cui le loro dichiarazioni confessorie sarebbero dettate da intenti utilitaristici, non sarebbe stata riscontrata, con conseguente violazione di legge per omessa valutazione di elementi favorevoli, atteso che, quanto più il giudice intenda discostarsi, nella determinazione della pena, dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente gli elementi rilevanti, tra quelli enunciati dall'art. 133 cod. pen., ai fini di tale giudizio, non essendo sufficiente il richiamo alla gravità del fatto e alla negativa personalità del suo autore, senza dare risposta ai rilievi contenuti nei motivi di appello.

3.7. Con il settimo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato con la estrema gravità del reato commesso e con la presenza della premeditazione, sicché l'esclusione dell'aggravante imporrebbe la rivalutazione ex art. 62-bis cod. pen.

La sentenza impugnata, secondo cui gli imputati non avrebbero collaborato con le Forze dell'ordine e si sarebbero resi irreperibili per alcuni giorni, non terrebbe conto che, al momento della presentazione degli imputati, 3 giorni dopo la commissione del reato, l'arma era già stata rinvenuta; e che essi si erano consegnati in un momento in cui non era stato emesso alcun provvedimento nei loro confronti, né erano stati iscritti nel registro degli indagati.

Pertanto, la spontanea costituzione degli imputati non sarebbe valutabile in termini di mero utilitarismo.

Analogamente, la ritenuta negativa personalità degli imputati, non coglierebbe nel segno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di soggetto incensurato e privo di carichi pendenti.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.

2. I primi due motivi meritano una trattazione congiunta in considerazione della stretta connessione che li caratterizza dal punto di vista logico-giuridico.

Preliminarmente, occorre evidenziare che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la premeditazione deve caratterizzarsi, indefettibilmente, per l'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e per la presenza di una ferma e perdurante risoluzione criminosa, la quale deve essere presente, senza soluzione di continuità, nell'animo dell'agente sino alla commissione del delitto (elemento di natura ideologica).

Ne consegue che l'aggravante in parola deve essere esclusa quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, ossia tale da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez.

U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575-01; fra le altre, v.

Sez. 5, n. 42576 del 3/6/2015, Procacci, Rv. 265149-01).

In questo modo, come evidenziato dalla Relazione al codice penale sostanziale, il legislatore ha preso atto del manifestarsi, nell'ambito della concreta pratica giudiziaria, di una differente gradazione del dolo, la quale, dalle forme d'impeto, caratterizzate dalla repentina scaturigine del proposito criminoso e dalla sua subitanea attuazione, giunge, per il tramite delle ordinarie situazioni caratterizzate da una normale rappresentazione e volizione del risultato offensivo, sino all'estremo limite della premeditazione, in cui il proposito criminoso resiste, per un rilevante lasso di tempo, alle sollecitazioni inibitorie, connotando il fatto in termini di maggiore gravità e, al contempo, qualificando la personalità dell'agente in termini di una più accentuata pericolosità e di una maggiore riprovevolezza soggettiva.

Con particolare riferimento all'elemento di natura cronologica, la durata minima dell'intervallo di tempo esistente fra l'insorgenza e l'attuazione del proposito delittuoso non può essere rigidamente quantificata in via generale e astratta, essendo però necessario che detto lasso temporale sia risultato, in concreto, sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa e a consentire il prevalere, ancorché poi non verificatosi, dei motivi inibitori su quelli a delinquere, rendendosi, in tal modo, responsabile di una condotta indicativa di una maggiore pericolosità soggettiva e di una più spiccata gravità (v.

Sez. 1, n. 47250 del 9/11/2011, Livadia, Rv. 251503-01).

Spetta, dunque, al giudice di merito, nel valutare la configurabilità dell'aggravante, cogliere e apprezzare tutte le peculiarità della fattispecie concreta, accertando se gli indicati requisiti effettivamente sussistano, verificando, in particolare, l'esistenza di taluni indici sintomatici, individuati dalla giurisprudenza di legittimità, quali il previo studio delle occasioni e delle opportunità per l'attuazione del proposito criminoso, un'adeguata organizzazione dei mezzi e la puntuale predisposizione delle concrete modalità esecutive (Sez. 1, n. 5147 del 14/7/2015, dep. 2016, Scanni, Rv. 266205-01).

Così delineati i tratti della premeditazione, vi è ulteriormente da dire che essa si differenzia dalla cd. preordinazione del delitto di omicidio, la quale, invece, consiste unicamente nell'apprestamento dei mezzi necessari all'esecuzione nella fase ad essa immediatamente precedente, senza che essa postuli, a differenza della prima, il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, del proposito omicida.

Ne consegue che, quanto più è circoscritto il lasso temporale intercorso tra l'insorgenza, in capo all'agente, del proposito delittuoso e la sua concreta attuazione, tanto più deve essere specifica l'individuazione e la dimostrazione di altri indici sintomatici dell'avvenuta deliberazione del piano omicidiario e della ferma e pervicace volontà dell'agente stesso di portarlo a termine senza cedimenti (Sez. 1, n. 41405 del 16/5/2019, Rossi, in motivazione).

2.1. Tanto premesso, va posto in luce che la sentenza di primo grado ha individuato, tra il tentato omicidio e la rissa che ne aveva costituito la causale, un intervallo temporale compreso tra 50 minuti e un'ora (dalle 1.15/1.30 e le 2.20/2.30); e ha ritenuto che esso sia stato sufficiente per l'insorgere e il radicarsi del proposito criminoso negli imputati e per portarlo «pervicacemente a esecuzione», tenuto conto delle operazioni dagli stessi compiute per realizzarlo e della determinazione mostrata dai due giovani nonostante la presenza delle Forze dell'ordine.

La sentenza di appello, invece, ha rivisto, sia pure in maniera contenuta, il range orario, collocando la rissa tra le 1.15 e le 1.40 e mantenendo fermo l'orario degli spari, per un totale di 40-45 minuti complessivi (cfr. pag. 16).

Dopo di che la Corte territoriale ha affermato che, nel caso in esame, il tempo trascorso abbia consentito l'insorgenza del proposito criminoso e la possibilità, per gli agenti, di riflettere su di esso, ribadendo che la saldezza del proposito sarebbe dimostrata dalla decisione di attuare l'omicidio anche in presenza delle Forze dell'ordine e concludendo, dunque, per l'esistenza della premeditazione.

2.2. Osserva il Collegio che dall'analisi della motivazione della sentenza impugnata emerge chiaramente la stretta correlazione, nella genesi della volontà omicidiaria, tra l'azione punitiva posta in essere dai due complici e la rissa, consumata poco tempo prima.

Ciò induce a ravvisare una fondata critica in ordine alla configurabilità dell'elemento cronologico della premeditazione, considerate l'obiettiva esiguità dello spatium temporis occorso tra i due momenti indicati e le serrate fasi dell'esecuzione, caratterizzate dall'immediata ricerca dell'arma e dalla subitanea attuazione del disegno criminoso, al più compatibili con la nozione di preordinazione come sopra ' delineata (cfr. in argomento le puntuali considerazioni svolte da Sez. 1, n. 574 del 9/7/2019, dep. 2020, R., Rv. 278492- 01).

In altri termini, sotto il profilo logico-giuridico appare assolutamente problematico individuare, nella situazione descritta, un lasso di tempo apprezzabile nel corso del quale gli imputati potessero essere indotti a una ponderata riflessione sulla decisione appena assunta, vincendo l'azione inibitrice di eventuali remore morali o legate al timore delle conseguenze delle proprie azioni, in particolare in ragione della presenza delle Forze dell'ordine.

Tanto più che, in realtà, l'azione era avvenuta dall'altra parte della piazza e non davanti agli operanti e che un'azione realizzata frigido pacatoque animo avrebbe più verosimilmente postulato che i due imputati avessero individuato taluno dei corrissanti e lo avessero colpito una volta che la Polizia si fosse allontanata dalle vicinanze del pub.

E ovviamente, una volta affermato il deficit che caratterizza, nel caso qui esaminato, l'elemento cronologico della premeditazione, anche quello ideologico perde di sostanziale significato, essendo ben possibile mantenere il proposito criminoso, per un lasso temporale contenuto, pur in assenza delle condizioni per configurare l'aggravante in parola.

3. Dalla ritenuta fondatezza dei primi due motivi dell'odierna impugnazione consegue che devono essere devolute al Giudice del rinvio anche le questioni che attengono al trattamento sanzionatorio.

3.1. Ciò è a dirsi, in primo luogo, per le deduzioni, articolate con il terzo motivo di ricorso, a proposito della forbice edittale sulla quale operare le riduzioni previste dall'art. 56 cod. pen., che le due sentenze, in ragione della ritenuta sussistenza della premeditazione, astrattamente punita con la pena dell'ergastolo, hanno ritenuto di individuare tra i 12 e i 24 anni di reclusione (v. pag. 28 della sentenza di primo grado).

3.2. E ad analoga conclusione deve pervenirsi in relazione alle questioni poste con il sesto e il settimo motivo, con le quali la difesa ha svolto articolate censure in punto di determinazione della pena e di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Infatti, dalla necessità di rivalutare il profilo attinente alla configurabilità della premeditazione consegue, nel caso della sua eventuale esclusione, la necessità di un nuovo pronunciamento in punto di determinazione della pena base per il delitto di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] contestato al capo A) e di valutazione in ordine al riconoscimento delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen., fermo restando che il Giudice del rinvio verrà pienamente restituito nel proprio potere di valutazione discrezionale in ordine a tali profili.

3.3. Nondimeno, con riferimento al trattamento sanzionatorio, il Collegio rileva, sotto un primo profilo, l'infondatezza del quarto motivo di doglianza.

Ciò in quanto l'assoluzione dei due imputati per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dalla Corte di appello, comporta la necessità di un nuovo apprezzamento del fatto, senza che però il Giudice di merito debba necessariamente pervenire a una riduzione della pena per il delitto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ove la sentenza abbia dato adeguato conto, con riferimento a quest'ultimo, del corretto apprezzamento compiuto alla stregua dei criteri dosimetrici stabiliti dall'art. 133 cod. pen. 3.4.

Né possono condividersi le censure svolte, con il quinto motivo di ricorso, in punto di violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., a mente del quale, se è accolto l'appello dell'imputato in relazione a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

Infatti, va evidenziato che se è vero che il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato concerne non solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, tuttavia, in caso di assoluzione per uno dei reati ritenuti, in primo grado, avvinti dalla continuazione ad altri per i quali sia stata, invece, confermata la pronuncia di condanna, secondo le Sezioni unite di questa Corte il giudice di appello non può fissare la pena base per il reato più grave in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez.

U, n. 40910 del 27/9/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066-01); ma ciò non esclude che in relazione a detta violazione sia, invece, confermata la pena stabilita dal primo giudice.

Non pertinente, al riguardo, deve, infatti, ritenersi il richiamo alla giurisprudenza che impone una riduzione della pena base in caso di esclusione di taluna delle aggravanti, posto che, in ipotesi siffatte, il venir meno dell'elemento circostanziale produce un ovvio riflesso sull'apprezzamento della complessiva gravità del fatto, sì da non poter assumere rilievo in punto di concreta dosimetria sanzionatoria.

3.5. Parimenti infondata, infine, è la doglianza espressa con il terzo motivo in relazione al computo della riduzione della pena per effetto della diminuente del rito, che secondo il ricorso avrebbe dovuto essere presa in considerazione al momento della determinazione della astratta cornice edittale sulla quale operare la riduzione prevista in relazione alle ipotesi di delitto tentato.In proposito, infatti, deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui la riduzione di un terzo prevista per il giudizio abbreviato (ovvero, la rimodulazione in trenta anni di reclusione nelle ipotesi di reati puniti con la pena dell'ergastolo, commessi prima del 20/4/2019) deve essere effettuata soltanto una volta che, determinata la pena per il reato base, si sia proceduto agli aumenti per la continuazione (conformemente v.

Sez. 1, n. 4461 del 27/10/1993, dep. 1994, Massenza, Rv. 196318 - 01, secondo cui «la riduzione "premiale" prevista per il rito abbreviato va computata sulla pena risultante all'esito di tutte le valutazioni dalla legge assegnate al giudicante: applicazione della disciplina della continuazione, riconoscimento di circostanze attenuanti e diminuenti, riconoscimento di circostanze aggravanti, giudizio di bilanciamento ed applicazione di recidiva).

E ciò per la pregnante considerazione secondo cui la riduzione di pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., per il suo carattere premiale e in quanto assolutamente disancorata da ogni apprezzamento che concerna il reato oppure l'imputato, non può essere ricondotta né alla categoria delle .circostanze attenuanti, né a quella delle diminuenti in senso tecnico-giuridico (in termini cfr. anche Sez. 5, n. 55807 del 3/10/2018, Piras, Rv. 274622-01).

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto relativamente alla configurabilità dell'aggravante della premeditazione ipotizzata con riferimento al reato di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo A) della rubrica, e al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 23/7/2020 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente alla configurabilità dell'aggravante della premeditazione e, per l'effetto, al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo giudizio su tali punti, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma; udito, per il Comune di Roma, costituitosi parte civile, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata; udito, per gli imputati, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 9/10/2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] furono condannati alla pena di 16 anni di reclusione in quanto riconosciuti colpevoli dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di duplice tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (capo A), di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola (capo B), di ricettazione dell'arma da sparo in questione (capo E) e di rissa aggravata (capo F); fatti accertati in Roma il 3/2/2019. 2. Con sentenza in data in data 23/7/2020, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolse i due imputati dal tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], per l'effetto rideterminando la pena agli stessi inflitta per gli ulteriori reati in 14 anni e 8 mesi di reclusione, confermando, nel resto, le precedenti statuizioni. 2.1. Secondo quanto accertato dalle due sentenze di merito, la notte del 3/2/2019, tra le 1,15 e le 1,30/1,40, presso il locale [OSCURATO:PERSONA]Connel sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 57, si era consumata una rissa alla quale avevano partecipato i due imputati. Costoro, allontanatisi dal locale, avevano fatto ritorno nelle sue vicinanze tra le 2,20 e le 2,30, a bordo dello scooter "Honda SH" di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], condotto da [OSCURATO:PERSONA]. Indi, giunti nella vicina via Menandro, all'altezza del civico n. 29, si erano avvicinati a due ragazzi che stazionavano di fronte a un distributore automatico di sigarette, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo, per errore, che il primo avesse partecipato alla rissa; e giunti in prossimità dei due giovani, [OSCURATO:PERSONA], che si trovava sulla parte posteriore del sellino, aveva esploso tre colpi con la pistola a rotazione Smith & Wesson che portava con sé. Mentre due di essi erano stati rivolti, secondo quanto emerso dalle successive indagini balistiche, in direzione diversa rispetto alla posizione dei due ragazzi, il terzo aveva attinto al petto [OSCURATO:PERSONA], provocandogli lesioni a un polmone e alla colonna vertebrale, a causa delle quali egli si era trovato in pericolo di vita, con postumi permanenti a causa di una lesione midollare completa a livello della vertebra D11. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], datisi alla fuga tra urla, risate e manifestazioni di esultanza, si erano disfatti dell'arma e avevano dato fuoco allo scooter, rendendosi irreperibili per alcuni giorni, sino al 6/2/2019, allorché, accompagnati dai difensori, si erano recati presso la Questura capitolina, ove avevano reso dichiarazioni ampiamente confessorie, sostanzialmente collimanti sia con quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], sia con le immagini acquisite dall'impianto di videoripresa del locale tabacchi in prossimità del quale erano stati esplosi i colpi. Secondo il racconto dei due imputati, essi avevano inteso vendicarsi contro coloro che li avevano aggrediti all'interno del pub e si erano recati sul posto con l'intenzione di colpire taluno di essi, sbagliando, tuttavia, nella relativa identificazione e attingendo, così, [OSCURATO:PERSONA], scambiato per uno degli aggressori, in realtà del tutto estraneo alla rissa. Pacifica la qualificazione del fatto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] come tentato omicidio, attesa sia l'idoneità dell'azione a cagionare la morte della persona offesa (avuto riguardo alla capacità lesiva dello strumento utilizzato, al distretto corporeo attinto, sede di organi vitali, alle modalità di esecuzione dell'agguato, caratterizzate dall'avvicinamento del mezzo sino a breve distanza dal duplice bersaglio), sia la sussistenza dell'animus necandi in capo agli imputati e segnatamente di un dolo diretto e alternativo, avendo essi previsto e voluto la morte o il grave ferimento della vittima, la Corte territoriale ha, invece, escluso la responsabilità dei due imputati per il tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in quanto non era stata acquisita la prova della direzione dei due ulteriori colpi esplosi dalla pistola utilizzata da [OSCURATO:PERSONA], sicché doveva ritenersi che l'arma fosse rivolta in alto o in direzione opposta a quella dei due giovani e, conseguentemente, doveva, invero, escludersi che l'esplosione dei colpi costituisse una azione idonea e univocamente diretta a cagionare la morte della giovane. Quanto al tentato omicidio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], le due sentenze hanno ritenuto la configurabilità dell'aggravante della premeditazione. Ribadita la connessione tra la rissa verificatasi nel pub, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano partecipato, e la successiva aggressione in danno di [OSCURATO:PERSONA], compiuta dai due imputati per vendicarsi nei confronti di chi li aveva colpiti all'interno del locale, la sentenza di appello ha evidenziato come la rissa avesse avuto luogo in una fascia oraria compresa tra 1'1,15 e 1'1,40 circa (e comunque non oltre 1'1,50, perché all'arrivo della prima pattuglia di polizia essa era, ormai, terminata) e come il ferimento di [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto luogo verso le 2,20- 2,30, sicché il tempo intercorso tra i due momenti doveva identificarsi in circa 40-45 minuti. Un intervallo ritenuto sufficiente a deliberare l'azione criminosa e a consentire una riflessione sulla decisione presa, con la possibilità di un recesso dal proposito delittuoso a seguito del prevalere dei freni inibitori. In tale arco temporale, infatti, i due imputati, in rapida successione, avevano predisposto un efficace apparato organizzativo, decidendo di andare a procurarsi uno scooter, mezzo di locomozione di facile manovrabilità, e un'arma da fuoco con relativo munizionamento; di tornare presso il locale per consumare la loro vendetta, per poi allontanarsi dalla piazza, alla vista della polizia che stazionava nei pressi del pub, e dirigersi in via Menandro, ove, notato [OSCURATO:PERSONA], erroneamente identificato come uno dei partecipanti alla rissa, si erano avvicinati, avevano sparato i colpi e si erano, infine, dati alla fuga. Una sequenza, quella appena riassunta, ritenuta incompatibile con un'iniziativa estemporanea e, al contrario, riconducibile a una scelta programmata, maturata in un arco temporale comunque sufficiente a decidere di desistere dall'azione criminosa, senza peraltro farlo. Una deliberazione delittuosa rimasta, dunque, perdurante, senza soluzione di continuità, nonostante la presenza in loco di pattuglie di polizia (cd. profilo ideologico della premeditazione). L'aggravante, inoltre, è stata ritenuta sussistente ad onta della cd. aberratio ictus ravvisata nel caso di specie (o, più correttamente, del cd. error in persona), alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in ipotesi siffatta, l'agente risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che intendeva colpire, atteso che le circostanze di cui all'art. 577 cod. pen. non rientrano tra quelle riguardanti le condizioni o le qualità della persona offesa o i rapporti tra l'offeso e il colpevole che, ai sensi dell'art. 60, primo comma, cod. pen., richiamato dall'art. 82 cod. pen., non sono poste a carico dell'agente in caso di errore sulla persona dell'offeso. Ritenuta, quindi, la sussistenza anche dei reati contestati agli imputati, in concorso tra loro, ai capi B), E) e F), ovvero la detenzione e il porto illegale della pistola Smith & Wesson e del relativo munizionamento, la ricettazione della medesima arma, provento di furto commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], denunciato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché la rissa aggravata, la sentenza ha escluso che ai due imputati potessero concedersi le invocate attenuanti generiche. Ciò in considerazione della «assoluta gravità dei reati commessi, di particolare allarme sociale», della «negativa personalità dei soggetti», uno dei quali, [OSCURATO:PERSONA], gravato da due precedenti penali (uno per più rapine in concorso, commesse il 12, il 15 e il 25/11/2012 e l'altro per furto, commesso il 29/7/2010), nonché dei comportamenti tenuti da entrambi successivamente ai fatti, come il tentativo di cancellare le tracce del reato con l'occultamento dell'arma da fuoco e con l'incendio dello scooter, combinati con la scelta di rendersi irreperibili per alcuni giorni. Elementi questi idonei a «sovrastare e neutralizzare» quelli, valorizzati dalle difese, della spontanea presentazione dei' due imputati, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla Questura di Roma e delle successive dichiarazioni confessorie rese al Pubblico ministero nel corso degli interrogatori, riconducibili a una scelta processuale dettata da intenti utilitaristici, in una fase in cui erano stati acquisiti numerosi elementi d'indagine a loro carico. Del pari, la Corte di appello ha respinto sia la richiesta difensiva di riduzione degli aumenti disposti a titolo di continuazione, valorizzando nuovamente la assoluta gravità dei reati commessi e la negativa personalità dei due imputati; e giungendo, quindi, a ritenere, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., pena congrua e adeguata alla «reale caratura criminale della vicenda» quella, determinata in 20 anni di reclusione, applicata dal primo giudice ai sensi dell'art.81 cpv. cod. pen.; sia l'invocata riduzione della pena per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo alla assoluta gravità del fatto commesso, di particolare allarme sociale, alle gravissime lesioni personali cagionate alla vittima, con danni fisici permanenti, e alla negativa personalità dei due imputati, anche in ragione del negativo comportamento tenuto subito dopo il fatto. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per mezzo' del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo sette distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza, relativamente al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], della circostanza aggravante della premeditazione, ribadita dalla Corte di appello di Roma senza confrontarsi con gli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, né con le argomentazioni difensive. Secondo il Giudice di secondo grado, l'intervallo di tempo trascorso tra la conclusione della rissa nel locale e l'esplosione dei colpi di pistola da parte di [OSCURATO:PERSONA], individuato, in sentenza, in circa 40 minuti, rappresenterebbe un arco temporale sufficiente al radicamento della volontà omicidiaria, come dimostrato dalla immediata predisposizione, da parte dei due imputati, dei mezzi necessari per portare a compimento il proposito delittuoso (arma da fuoco e mezzo veloce per allontanarsi dalla scena del delitto). In realtà, l'esatta determinazione del lasso temporale in parola sarebbe stato oggetto di specifica doglianza difensiva, secondo cui esso sarebbe stato pari a soli 20 minuti, tenuto conto che la teste Orlacchio avrebbe dichiarato, in sede di sommarie informazioni testimoniali del 21/2/2019 (v. verbale allegato), di aver sollecitato l'intervento della Polizia . alle ore 2.02 (allorché aveva visto l'ora sul proprio telefono cellulare); momento coincidente con la conclusione della rissa e con la maturazione del proposito criminoso, attuato alle 2.25 circa, allorché [OSCURATO:PERSONA] era stato colpito. Rilievo su cui la sentenza non si sarebbe pronunciata. In ogni caso, già dalla contestazione emergerebbe, quanto all'elemento psicologico, che gli imputati, coinvolti nella rissa in cui erano rimasti soccombenti, avevano reagito all'affronto subito, con l'unico obiettivo di dimostrare la propria capacità criminale, sfogando la loro ira contro la prima persona di sesso maschile che avevano incontrato fuori del locale, immaginando che potesse essere uno degli aggressori. E in secondo luogo, proprio il collegamento tra la rissa e il tentato omicidio imporrebbe di ritenere che la condotta ascritta agli imputati debba essere interpretata non tanto come un'azione premeditata rivolta in incertam personam, quanto come una reazione alla violenta aggressione subita e, quindi, come un'azione conseguente allo stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, secondo uno schema riconducibile più alla provocazione che non alla premeditazione. Quanto, poi, alla procurata disponibilità di un mezzo di locomozione, agile e veloce, come uno scooter, ritenuta indicativa della predisposizione di un efficace apparato organizzativo, in realtà il motociclo, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato utilizzato dai due imputati per raggiungere il locale nella prima parte della serata e parcheggiato nelle vicinanze del pub, sicché i due si sarebbero comunque recati a prelevarlo per i loro movimenti successivi. Del tutto apodittica, ancora, sarebbe l'affermazione secondo cui l'intervallo temporale intercorso tra l'allontanamento dal pub e la successiva esecuzione del delitto sia stato «ragguardevole» e sufficiente, ai due imputati, per riflettere sulla decisione presa, in modo che prevalessero i freni inibitori, essendo lo stesso in realtà appena sufficiente ad allontanarsi dal locale a piedi, raggiungere lo scooter parcheggiato poco distante, consentire a [OSCURATO:PERSONA] di recuperare l'arma da fuoco e tornare davanti al pub alla ricerca di qualcuno che facesse parte del gruppo degli antagonisti; tanto è vero che i due imputati non si sarebbero neppure preoccupati di munirsi di un casco protettivo per rendere più difficoltoso un eventuale riconoscimento da parte dei presenti. Né sarebbe significativo, ai fini della premeditazione, che i due imputati non si siano astenuti dal commettere il delitto, neppure dopo aver constatato la presenza della Polizia fuori dal locale. Se essi avessero premeditato, con ferma risoluzione, l'eliminazione fisica di un avversario, avrebbero atteso che si «spegnessero i riflettori» sulla zona esterna .al pub e che la Polizia, dopo i controlli di routine, si allontanasse; e non si sarebbero limitati a esplodere colpi di pistola nei confronti di ignari passanti per dimostrare il proprio spessore criminale. La stessa assoluzione degli imputati dal tentato omicidio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], motivata con il fatto che gli ulteriori due colpi fossero stati esplosi in direzione opposta a quella in cui si trovavano i due bersagli, avrebbe dovuto riflettersi sul giudizio sulla premeditazione, atteso che, essendo stato escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse sparato due dei tre colpi di pistola all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], l'affermazione dell'esistenza del dolo tipico della premeditazione diventerebbe illogica. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen., concernente la aggravante della premeditazione relativamente al delitto di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) ritenuta sussistente in luogo di una generica preordinazione delittuosa. Secondo le Sezioni Unite, la premeditazione è caratterizzata da una particolare qualità dell'elemento volitivo, desumibile da una pluralità di elementi esterni, quali la causale del delitto, l'anticipata manifestazione dell'intento, la ricerca dell'occasione propizia, la meticolosa organizzazione e l'accurato studio preventivo delle modalità esecutive, indicativi di una persistenza costante, per un apprezzabile lasso temporale, del proposito criminoso; mentre la preordinazione del delitto deve intendersi come generica programmazione e apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione nella fase immediatamente precedente il delitto. La premeditazione, dunque, consisterebbe in una particolare fermezza, per tempo apprezzabile, del proposito criminoso, persistente e non interrotta. Sulla questione dell'intervallo temporale (cd. criterio di ordine cronologico) si riscontrerebbe, nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento univoco, secondo il quale ai fini della configurabilità dell'aggravante, in presenza di un ristretto arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di freni inibitori dei motivi a delinquere. Eventualità esclusa in una recente pronuncia, nella quale il proposito omicidiario era insorto, con certezza, solo un'ora prima della consumazione del delitto; così come in altra sentenza, che ha escluso l'esistenza di una ferma risoluzione omicida in presenza di un tempo intercorso tra deliberazione criminosa e attuazione esecutiva connotato da intrinseca equivocità, sia per la limitata durata temporale, corrispondente a poco più di un'ora e un quarto, sia per l'assenza di univoca significazione della condotta, alla stregua delle concrete modalità commissive dell'omicidio. Nel caso in esame, a fronte di un ridotto spazio temporale (non superiore a 40 minuti) tra la lite nel pub e la successiva azione criminosa, la Corte di appello si sarebbe limitata a sostenere l'irrilevanza del numero dei minuti o delle ore trascorsi, affermando che ciò che conta è soltanto se il tempo, pur breve, sia stato sufficiente a programmare l'azione criminosa e sufficiente a consentire una riflessione sulla decisione presa. E soprattutto avrebbe ritenuto, del tutto apoditticamente, che il tempo a disposizione degli imputati era stato certamente apprezzabile. Anche in relazione alla compatibilità in concreto tra il reato aberrante compiuto dagli imputati e la premeditazione, la sentenza impugnata sarebbe debole. Se, in astratto, nell'ipotesi di aberratio ictus l'agente risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che intendeva colpire, nel caso in esame sarebbe mancato un approfondimento sulla reale intenzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, se essi conoscessero le persone che li avevano picchiati all'interno del pub, ponendo l'ideazione maturata in incertam personam un serio problema rispetto alla premeditazione, dovendo la sussistenza dell'elemento psicologico essere accertata con riferimento alla persona nei cui confronti l'offesa era diretta e non a quella effettivamente lesa. In particolare, nella sentenza citata dalla Corte di appello a sostegno della sua ricostruzione (Sez. 1, n. 36004 del 27/6/2019), la volontà omicidiaria, riferita alla vittima designata, era stata accertata con riguardo allo studio delle occasioni e delle opportunità per metterla in atto, all'organizzazione accurata dei mezzi e alla predisposizione meticolosa delle modalità esecutive attuata in circostanze di tempo di gran lunga anteriori rispetto alla consumazione del delitto; mentre nel caso in esame la motivazione sarebbe priva di una argomentazione giustificativa. Peraltro, la giurisprudenza avrebbe escluso la premeditazione nel caso in cui, pur essendovi stata accurata programmazione di un'azione letale, muti l'oggetto della stessa, venendo essa rivolta contro persona diversa da quella originaria, investita da un accesso d'ira per essersi posta come ostacolo imprevisto rispetto all'intento originario (cita Sez. 1, n. 47880 del 5/12/2011). 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. , la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 56, secondo comma, cod. pen., con riferimento all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nel testo previgente alla legge 12 aprile 2019, n. 33, con riguardo alla individuazione della pena base stabilita per il tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, in presenza della scelta dell'imputato di definire il processo mediante giudizio abbreviato; nonché l'illegalità della pena inflitta per il delitto di tentato omicidio perché determinata sulla base di un'erronea cornice edittale. I Giudici del merito, nel determinare la pena base del delitto continuato, individuata nel tentato omicidio aggravato dalla premeditazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero erroneamente ritenuto che la pena edittale prevista per tale delitto fosse quella stabilita dall'art. 56, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui individua la sanzione applicabile con riferimento al delitto consumato punito con l'ergastolo, senza attribuire rilievo alla scelta degli imputati di definizione del giudizio mediante il rito abbreviato, così da determinare una sostituzione della pena dell'ergastolo, già a livello edittale, con quella della reclusione di trenta anni. Invero, per fatti commessi anteriormente al 20/4/2019, in nessun caso il giudice del rito abbreviato potrebbe infliggere, per reati puniti in astratto con la pena dell'ergastolo, una pena detentiva superiore a trenta anni di reclusione. Pertanto, in coerenza con l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza avrebbe dovuto escludere ogni riferimento ad un delitto punito con la pena dell'ergastolo e stabilire la cornice edittale, all'interno della quale individuare la sanzione applicabile ex art. 56, secondo comma, cod. pen., partendo dalla pena di trenta anni di reclusione e diminuendola, da un terzo a due terzi, così individuando la forbice edittale per il tentativo tra dieci e venti anni di reclusione. A conferma della tesi della erroneità del calcolo operato dalla sentenza impugnata, si osserva che per la determinazione della pena per il delitto tentato, in caso di concorso di circostanze, anche ad effetto speciale, deve farsi riferimento alla pena base per il reato consumato e aggravato, solo qualora il giudizio di comparazione si sia concluso con la prevalenza delle aggravanti, mentre si deve fare riferimento alla pena base per il reato semplice, non circostanziato, allorché detto giudizio si sia concluso con l'equivalenza tra le circostanze o con prevalenza delle attenuanti. L'indirizzo giurisprudenziale in parola evidenzierebbe come l'art. 56 cod. pen. presenti variabili collegate a condizioni non preesistenti alla fase della comminatoria edittale e derivanti dal concreto apprezzamento della fattispecie da parte del giudice, sicché, ai fini qui in rilievo, nella individuazione della pena edittale per il delitto tentato dovrebbe tenersi conto anche di quanto previsto dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. in tema di giudizio abbreviato. E ciò anche perché, nel giudizio con il rito abbreviato, la pena dell'ergastolo non rappresenta più la pena legale per le ipotesi di omicidio aggravato dalla premeditazione commesse anteriormente al 20/4/2019, venendo sostituita, per legge, dalla diversa sanzione di trenta anni di reclusione. Prendendo come base quest'ultima pena, la Corte di appello di Roma avrebbe dovuto operare la riduzione prevista dall'art. 56, comma 2, ultima parte, cod. pen., diminuendola da un terzo a due terzi e, quindi, effettuare le valutazioni imposte dall'art. 133 cod. pen. entro la forbice edittale compresa tra dieci e venti anni di reclusione. La denunciata illegalità sussisterebbe anche se la Corte di appello, per il delitto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], avesse determinato la pena in misura corrispondente al massimo della pena edittale prevista, posto che quando il giudice individui la pena con riferimento a una cornice edittale non più in vigore la pena così comminata dovrebbe considerarsi illegale «dal momento che ciò che è illegale non è la sanzione in sé, quanto l'intero procedimento di commisurazione giudiziale» (così Sez. U, n. 33040 del 26/2/2005). Lo stesso principio di diritto, ricorrendo la medesima ratio, dovrebbe essere affermato in relazione a una pena determinata sulla base di una cornice edittale diversa da quella prevista dalla norma sanzionatoria, che, in definitiva, sarebbe illegale perché non prevista dalla legge per la fattispecie astratta in esame. Ciò in quanto la giurisprudenza di legittimità definirebbe come illegale la pena quando venga inflitta una sanzione che non corrisponde, per specie ovvero per quantità, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, collocandosi così al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal legislatore. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, nonostante la pronuncia di assoluzione dell'imputato dal tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], ha mantenuto la pena base per l'altro delitto contestato al capo A) della rubrica, ritenuto in concreto più grave, nella misura di venti anni di reclusione.Con la sentenza di primo grado, i due imputati erano stati condannati per il duplice tentato omicidio aggravato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con applicazione di una elevata pena base per il fatto che la condotta fosse stata diretta nei confronti di due persone. Pertanto, la Corte di appello, una volta escluso il tentato omicidio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto rimodulare il trattamento sanzionatorio, tanto più in presenza di uno specifico motivo di appello sul punto. Per tale ragione, la decisione della Corte territoriale di eliminare la sola quota di pena stabilita per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], senza intervenire sulla pena base, rappresenterebbe una palese contraddizione del percorso giustificativo del complessivo trattamento sanzionatorio. E del resto, la gravità della vicenda risulterebbe ridimensionata una volta accertato che i due imputati non avevano sparato all'impazzata fuori dal locale nel tentativo di colpire più persone possibile, ma avevano cercato di vendicarsi solo nei confronti di chi sembrava somigliare a uno degli antagonisti. 3.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., concernente il divieto di reformatio in peius, relativamente alla omessa rivisitazione della pena base inflitta per il delitto sub A), a seguito della assoluzione degli imputati dal tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo tale norma processuale, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita, non riguardando il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/9/2005). Pertanto, in virtù dell'autonomia delle singole statuizioni, la Corte territoriale non avrebbe potuto tenere inalterata la pena inflitta per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], nell'ottica di una necessaria proporzione tra la sanzione e l'offesa. 3.6. Con il sesto motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.132 e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla entità della pena base stabilita per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, nonostante le specifiche censure dedotte con i motivi di appello, avrebbe giustificato l'applicazione della pena base in misura prossima al massimo edittale, da un lato, con la assoluta gravità del fatto commesso e, dall'altro, con affermazioni generiche sulla negativa personalità dei due imputati, uno solo dei quali, [OSCURATO:PERSONA], in realtà gravato da precedenti penali. Per tale ragione, il giudizio sulla capacità a delinquere di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 133, secondo comma, cod. pen., sarebbe stato omesso dalla Corte di appello, che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a richiamarne i precedenti penali, senza valutarli in concreto e omettendo, anche in questo caso, di motivare sulla capacità a delinquere dell'imputato. Né potrebbe valere un generico riferimento al negativo comportamento tenuto, subito dopo il fatto, dagli imputati, resisi irreperibili per alcuni giorni, né al tentativo di disperdere le tracce del delitto dando fuoco allo scooter o all'assenza di collaborazione con le Forze di Polizia, trattandosi di elementi contraddetti dalla spontanea presentazione di entrambi presso la Questura di Roma, avvenuta in data 6/2/2019, a tre giorni di distanza dal compimento dell'azione criminosa, con l'immediata confessione delle proprie responsabilità. Invero, prima della spontanea presentazione, le indagini non avrebbero fatto emergere alcun elemento concreto a loro carico, avendo la polizia giudiziaria proceduto alla perquisizione del loro domicilio con esito negativo e non essendo, a quella data, ancora noto che lo scooter rinvenuto fosse di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. E anche l'affermazione secondo cui le loro dichiarazioni confessorie sarebbero dettate da intenti utilitaristici, non sarebbe stata riscontrata, con conseguente violazione di legge per omessa valutazione di elementi favorevoli, atteso che, quanto più il giudice intenda discostarsi, nella determinazione della pena, dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente gli elementi rilevanti, tra quelli enunciati dall'art. 133 cod. pen., ai fini di tale giudizio, non essendo sufficiente il richiamo alla gravità del fatto e alla negativa personalità del suo autore, senza dare risposta ai rilievi contenuti nei motivi di appello. 3.7. Con il settimo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato con la estrema gravità del reato commesso e con la presenza della premeditazione, sicché l'esclusione dell'aggravante imporrebbe la rivalutazione ex art. 62-bis cod. pen. La sentenza impugnata, secondo cui gli imputati non avrebbero collaborato con le Forze dell'ordine e si sarebbero resi irreperibili per alcuni giorni, non terrebbe conto che, al momento della presentazione degli imputati, 3 giorni dopo la commissione del reato, l'arma era già stata rinvenuta; e che essi si erano consegnati in un momento in cui non era stato emesso alcun provvedimento nei loro confronti, né erano stati iscritti nel registro degli indagati. Pertanto, la spontanea costituzione degli imputati non sarebbe valutabile in termini di mero utilitarismo. Analogamente, la ritenuta negativa personalità degli imputati, non coglierebbe nel segno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di soggetto incensurato e privo di carichi pendenti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. I primi due motivi meritano una trattazione congiunta in considerazione della stretta connessione che li caratterizza dal punto di vista logico-giuridico. Preliminarmente, occorre evidenziare che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la premeditazione deve caratterizzarsi, indefettibilmente, per l'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e per la presenza di una ferma e perdurante risoluzione criminosa, la quale deve essere presente, senza soluzione di continuità, nell'animo dell'agente sino alla commissione del delitto (elemento di natura ideologica). Ne consegue che l'aggravante in parola deve essere esclusa quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, ossia tale da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575-01; fra le altre, v. Sez. 5, n. 42576 del 3/6/2015, Procacci, Rv. 265149-01). In questo modo, come evidenziato dalla Relazione al codice penale sostanziale, il legislatore ha preso atto del manifestarsi, nell'ambito della concreta pratica giudiziaria, di una differente gradazione del dolo, la quale, dalle forme d'impeto, caratterizzate dalla repentina scaturigine del proposito criminoso e dalla sua subitanea attuazione, giunge, per il tramite delle ordinarie situazioni caratterizzate da una normale rappresentazione e volizione del risultato offensivo, sino all'estremo limite della premeditazione, in cui il proposito criminoso resiste, per un rilevante lasso di tempo, alle sollecitazioni inibitorie, connotando il fatto in termini di maggiore gravità e, al contempo, qualificando la personalità dell'agente in termini di una più accentuata pericolosità e di una maggiore riprovevolezza soggettiva. Con particolare riferimento all'elemento di natura cronologica, la durata minima dell'intervallo di tempo esistente fra l'insorgenza e l'attuazione del proposito delittuoso non può essere rigidamente quantificata in via generale e astratta, essendo però necessario che detto lasso temporale sia risultato, in concreto, sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa e a consentire il prevalere, ancorché poi non verificatosi, dei motivi inibitori su quelli a delinquere, rendendosi, in tal modo, responsabile di una condotta indicativa di una maggiore pericolosità soggettiva e di una più spiccata gravità (v. Sez. 1, n. 47250 del 9/11/2011, Livadia, Rv. 251503-01). Spetta, dunque, al giudice di merito, nel valutare la configurabilità dell'aggravante, cogliere e apprezzare tutte le peculiarità della fattispecie concreta, accertando se gli indicati requisiti effettivamente sussistano, verificando, in particolare, l'esistenza di taluni indici sintomatici, individuati dalla giurisprudenza di legittimità, quali il previo studio delle occasioni e delle opportunità per l'attuazione del proposito criminoso, un'adeguata organizzazione dei mezzi e la puntuale predisposizione delle concrete modalità esecutive (Sez. 1, n. 5147 del 14/7/2015, dep. 2016, Scanni, Rv. 266205-01). Così delineati i tratti della premeditazione, vi è ulteriormente da dire che essa si differenzia dalla cd. preordinazione del delitto di omicidio, la quale, invece, consiste unicamente nell'apprestamento dei mezzi necessari all'esecuzione nella fase ad essa immediatamente precedente, senza che essa postuli, a differenza della prima, il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, del proposito omicida. Ne consegue che, quanto più è circoscritto il lasso temporale intercorso tra l'insorgenza, in capo all'agente, del proposito delittuoso e la sua concreta attuazione, tanto più deve essere specifica l'individuazione e la dimostrazione di altri indici sintomatici dell'avvenuta deliberazione del piano omicidiario e della ferma e pervicace volontà dell'agente stesso di portarlo a termine senza cedimenti (Sez. 1, n. 41405 del 16/5/2019, Rossi, in motivazione). 2.1. Tanto premesso, va posto in luce che la sentenza di primo grado ha individuato, tra il tentato omicidio e la rissa che ne aveva costituito la causale, un intervallo temporale compreso tra 50 minuti e un'ora (dalle 1.15/1.30 e le 2.20/2.30); e ha ritenuto che esso sia stato sufficiente per l'insorgere e il radicarsi del proposito criminoso negli imputati e per portarlo «pervicacemente a esecuzione», tenuto conto delle operazioni dagli stessi compiute per realizzarlo e della determinazione mostrata dai due giovani nonostante la presenza delle Forze dell'ordine. La sentenza di appello, invece, ha rivisto, sia pure in maniera contenuta, il range orario, collocando la rissa tra le 1.15 e le 1.40 e mantenendo fermo l'orario degli spari, per un totale di 40-45 minuti complessivi (cfr. pag. 16). Dopo di che la Corte territoriale ha affermato che, nel caso in esame, il tempo trascorso abbia consentito l'insorgenza del proposito criminoso e la possibilità, per gli agenti, di riflettere su di esso, ribadendo che la saldezza del proposito sarebbe dimostrata dalla decisione di attuare l'omicidio anche in presenza delle Forze dell'ordine e concludendo, dunque, per l'esistenza della premeditazione. 2.2. Osserva il Collegio che dall'analisi della motivazione della sentenza impugnata emerge chiaramente la stretta correlazione, nella genesi della volontà omicidiaria, tra l'azione punitiva posta in essere dai due complici e la rissa, consumata poco tempo prima. Ciò induce a ravvisare una fondata critica in ordine alla configurabilità dell'elemento cronologico della premeditazione, considerate l'obiettiva esiguità dello spatium temporis occorso tra i due momenti indicati e le serrate fasi dell'esecuzione, caratterizzate dall'immediata ricerca dell'arma e dalla subitanea attuazione del disegno criminoso, al più compatibili con la nozione di preordinazione come sopra ' delineata (cfr. in argomento le puntuali considerazioni svolte da Sez. 1, n. 574 del 9/7/2019, dep. 2020, R., Rv. 278492- 01). In altri termini, sotto il profilo logico-giuridico appare assolutamente problematico individuare, nella situazione descritta, un lasso di tempo apprezzabile nel corso del quale gli imputati potessero essere indotti a una ponderata riflessione sulla decisione appena assunta, vincendo l'azione inibitrice di eventuali remore morali o legate al timore delle conseguenze delle proprie azioni, in particolare in ragione della presenza delle Forze dell'ordine. Tanto più che, in realtà, l'azione era avvenuta dall'altra parte della piazza e non davanti agli operanti e che un'azione realizzata frigido pacatoque animo avrebbe più verosimilmente postulato che i due imputati avessero individuato taluno dei corrissanti e lo avessero colpito una volta che la Polizia si fosse allontanata dalle vicinanze del pub. E ovviamente, una volta affermato il deficit che caratterizza, nel caso qui esaminato, l'elemento cronologico della premeditazione, anche quello ideologico perde di sostanziale significato, essendo ben possibile mantenere il proposito criminoso, per un lasso temporale contenuto, pur in assenza delle condizioni per configurare l'aggravante in parola. 3. Dalla ritenuta fondatezza dei primi due motivi dell'odierna impugnazione consegue che devono essere devolute al Giudice del rinvio anche le questioni che attengono al trattamento sanzionatorio. 3.1. Ciò è a dirsi, in primo luogo, per le deduzioni, articolate con il terzo motivo di ricorso, a proposito della forbice edittale sulla quale operare le riduzioni previste dall'art. 56 cod. pen., che le due sentenze, in ragione della ritenuta sussistenza della premeditazione, astrattamente punita con la pena dell'ergastolo, hanno ritenuto di individuare tra i 12 e i 24 anni di reclusione (v. pag. 28 della sentenza di primo grado). 3.2. E ad analoga conclusione deve pervenirsi in relazione alle questioni poste con il sesto e il settimo motivo, con le quali la difesa ha svolto articolate censure in punto di determinazione della pena e di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Infatti, dalla necessità di rivalutare il profilo attinente alla configurabilità della premeditazione consegue, nel caso della sua eventuale esclusione, la necessità di un nuovo pronunciamento in punto di determinazione della pena base per il delitto di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] contestato al capo A) e di valutazione in ordine al riconoscimento delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen., fermo restando che il Giudice del rinvio verrà pienamente restituito nel proprio potere di valutazione discrezionale in ordine a tali profili. 3.3. Nondimeno, con riferimento al trattamento sanzionatorio, il Collegio rileva, sotto un primo profilo, l'infondatezza del quarto motivo di doglianza. Ciò in quanto l'assoluzione dei due imputati per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dalla Corte di appello, comporta la necessità di un nuovo apprezzamento del fatto, senza che però il Giudice di merito debba necessariamente pervenire a una riduzione della pena per il delitto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ove la sentenza abbia dato adeguato conto, con riferimento a quest'ultimo, del corretto apprezzamento compiuto alla stregua dei criteri dosimetrici stabiliti dall'art. 133 cod. pen. 3.4. Né possono condividersi le censure svolte, con il quinto motivo di ricorso, in punto di violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., a mente del quale, se è accolto l'appello dell'imputato in relazione a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita. Infatti, va evidenziato che se è vero che il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato concerne non solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, tuttavia, in caso di assoluzione per uno dei reati ritenuti, in primo grado, avvinti dalla continuazione ad altri per i quali sia stata, invece, confermata la pronuncia di condanna, secondo le Sezioni unite di questa Corte il giudice di appello non può fissare la pena base per il reato più grave in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/9/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066-01); ma ciò non esclude che in relazione a detta violazione sia, invece, confermata la pena stabilita dal primo giudice. Non pertinente, al riguardo, deve, infatti, ritenersi il richiamo alla giurisprudenza che impone una riduzione della pena base in caso di esclusione di taluna delle aggravanti, posto che, in ipotesi siffatte, il venir meno dell'elemento circostanziale produce un ovvio riflesso sull'apprezzamento della complessiva gravità del fatto, sì da non poter assumere rilievo in punto di concreta dosimetria sanzionatoria. 3.5. Parimenti infondata, infine, è la doglianza espressa con il terzo motivo in relazione al computo della riduzione della pena per effetto della diminuente del rito, che secondo il ricorso avrebbe dovuto essere presa in considerazione al momento della determinazione della astratta cornice edittale sulla quale operare la riduzione prevista in relazione alle ipotesi di delitto tentato.In proposito, infatti, deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui la riduzione di un terzo prevista per il giudizio abbreviato (ovvero, la rimodulazione in trenta anni di reclusione nelle ipotesi di reati puniti con la pena dell'ergastolo, commessi prima del 20/4/2019) deve essere effettuata soltanto una volta che, determinata la pena per il reato base, si sia proceduto agli aumenti per la continuazione (conformemente v. Sez. 1, n. 4461 del 27/10/1993, dep. 1994, Massenza, Rv. 196318 - 01, secondo cui «la riduzione "premiale" prevista per il rito abbreviato va computata sulla pena risultante all'esito di tutte le valutazioni dalla legge assegnate al giudicante: applicazione della disciplina della continuazione, riconoscimento di circostanze attenuanti e diminuenti, riconoscimento di circostanze aggravanti, giudizio di bilanciamento ed applicazione di recidiva). E ciò per la pregnante considerazione secondo cui la riduzione di pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., per il suo carattere premiale e in quanto assolutamente disancorata da ogni apprezzamento che concerna il reato oppure l'imputato, non può essere ricondotta né alla categoria delle .circostanze attenuanti, né a quella delle diminuenti in senso tecnico-giuridico (in termini cfr. anche Sez. 5, n. 55807 del 3/10/2018, Piras, Rv. 274622-01). 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto relativamente alla configurabilità dell'aggravante della premeditazione ipotizzata con riferimento al reato di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo A) della rubrica, e al
Sentenza Cassazione n. 03349/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris