CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12715/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atti, domicilio digitale:[OSCURATO:EMAIL].it- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1761/2024 depositatain data 28/11/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/3/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5381/2025Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 12715/2026Data pubblicazione 05/05/20261. — Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, inaccoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Antonio, ha rigettato la domanda avanzata dal Fallimento A.N.F.E.–[OSCURATO:PERSONA] ex art. 67 comma 1 n. 2 l.fall.2. — Con sentenza del 12/12/2022 il Tribunale di Catania avevainfatti dichiarato l’inefficacia nei confronti del Fallimento A.N.F.E. delpagamento di € 6.007,16 eseguito dalla Regione Siciliana in favore diTomasello [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed avevacondannato quest’ultimo a corrispondere alla curatela la somma di €6.007,16 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.3. — La Corte territoriale ha ritenuto fondati il primo e secondomotivo di gravame, coi quali il Tomasello aveva censurato la sentenzaper non aver ritenuto applicabile l’ipotesi di esenzione dalla revocatoriadi cui all’art. 67 co. 3 lett. f).La Corte etnea ha infatti osservato che, diversamente da quantosostenuto dal Tribunale, l’esenzione contemplata dalla lett. f) delcomma 3 dell’art. 67 l.fall. (secondo cui non sono soggetti all’azionerevocatoria fallimentare «i pagamenti dei corrispettivi per prestazionidi lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche nonsubordinati, del fallito») non ha quale diretta finalità la necessità diassicurare l'ordinaria gestione dell'impresa (come invece nel caso delleesenzioni di cui alle lett. a, b), bensì trova preminente giustificazionenella finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma, ottenutaassicurando la tutela da revocatoria non solo ai lavoratori subordinati,ma a tutti i titolari di rapporti da parasubordinazione e lavorativi dinatura interinale organicamente inseriti nell’impresa. Con laconseguenza - hanno aggiunto i giudici del gravame - che l’esenzionein parola non può ritenersi limitata, come assunto invece dal primogiudice, a pagamenti di retribuzioni corrisposti contestualmente o“quasi contestualmente” alla prestazione lavorativa.Numero registro generale 5381/2025Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 12715/2026Data pubblicazione 05/05/2026Ha aggiunto la Corte di merito che sicuro indice letterale e sistematicodi tale conclusione si rinviene nel fatto che la previsione di cui alla lett.f) non contiene alcuna specificazione circa l’esercizio dell’attività diimpresa, o ai “termini d’uso” del pagamento, al contrario della lett. a).4. — La sentenza, pubblicata il 28/11/2024, è stata impugnata dalillustrato da memoria, cui il Tomasello ha resistito con controricorso.La Procura generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GiovanniNardecchia, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazionedell’art. 67, comma 3, lett. f) l. fall., ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto applicabile- sic et simpliciter - l’esenzione prevista dalla citata norma al credito dilavoro, in quanto tale, senza considerare che la ratio della normasarebbe stata, invece, quella di garantire le prestazioni lavorativesvolte in periodi pressoché contestuali all’esercizio dell’impresa, sia aifini del mantenimento della stabilità del rapporto lavorativo, sia ai finidella continuità aziendale dell’impresa, anche in situazione di crisi.2. — Il secondo prospetta la «Nullità della sentenza ex art. 132 n.4 c.p.c., art. 111 comma 6 Cost., per violazione dell’art. 67, comma 3lett. f) l.fall. con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».3. — Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per«Violazione di legge ex art. 132 II comma n.4 c.p.c. e art. 111 comma6 della Costituzione. Nullità della sentenza per assenza di motivazionee/o motivazione apparente in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.».4. — Col quarto mezzo si denuncia la «Illegittimità della sentenzaper omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360 n. 5, c.p.c.», per essere lamotivazione della sentenza impugnata viziata ed erronea anche inrapporto all’omesso esame del fatto - incontestato tra le parti – che ilNumero registro generale 5381/2025Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 12715/2026Data pubblicazione 05/05/2026pagamento attinto da revocatoria riguardava crediti per prestazionilavorative svolte tra agosto 2011 e settembre 2013, ma eraintervenuto solo in data 24 maggio 2017, dopo che il rapporto di lavoroera cessato il 14 dicembre 2014 a seguito di licenziamento collettivo.Di conseguenza, si trattava di pagamento di credito relativo aprestazioni lavorative inidonee a garantire la stabilità del rapporto(oramai cessato da anni), ovvero la continuazione dell’attività diimpresa e la funzionalità dell’organizzazione produttiva nel periodo dicrisi, stante l’ormai conclamato stato di insolvenza, che sfociava pochimesi dopo nel fallimento.5. — I primi quattro motivi, da trattare unitariamente, sonoinfondati.Sostiene, in buona sostanza, il Fallimento ricorrente che la decisioneimpugnata sarebbe erronea nell’aver ritenuto applicabile l’esenzioneprevista dall’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall., esclusivamente sullabase della natura del credito di lavoro, in quanto tale privilegiato edoggetto di tutela costituzionale, laddove la ratio dell’esenzione sarebbe,diversamente, quella di garantire il credito solo per la prestazionelavorativa svolta pressoché contestualmente all’attivitàimprenditoriale, anche in situazione di crisi, e come funzionaleall’esercizio dell’impresa, attraverso la garanzia di stabilità del lavoro.In altri termini, l’esenzione applicata non si baserebbe sulla preminentegiustificazione della finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma(anche parasubordinata), ex sé solo considerata, ma in quanto direttaad assicurare l'ordinaria gestione dell'impresa, atteso che fine dellanorma sarebbe anche quello di assicurare all’imprenditore la stabilitàdi rapporti funzionali all’esercizio dell’impresa, tutelando il lavoratoreed evitando che la minaccia della revocatoria possa rappresentare unimpedimento alla continuazione della prestazione di lavoro in favoredell’impresa.Tali considerazioni non sono meritevoli di positivo apprezzamento,risultando invece corretta l’interpretazione fornita dalla CorteNumero registro generale 5381/2025Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 12715/2026Data pubblicazione 05/05/2026territoriale dell’esenzione disciplinata dall’art. 67, terzo comma, lett. f),l. fall.Militano in tal senso diversi argomenti, che non paiono superabili.5.1. — Recita l’art. 67, terzo comma, lett. f), sopra citato, che “Nonsono soggetti all’azione revocatoria: … f) i pagamenti dei corrispettiviper prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,anche non subordinati, del fallito”.Ebbene, già la lettera della norma evidenzia, senza possibilità difraintendimenti, che l’esenzione in discorso va a tutelare il diritto allaretribuzione dei lavoratori dell’impresa, subordinati e parasubordinati(“altri collaboratori”). Diritto da intendersi come strumentale al lorosostentamento, e dunque di rilevanza costituzionale, per comepresidiato dall’art. 36 Cost., nella sua declinazione diretta a garantire“una esistenza libera e dignitosa” ai lavoratori e alle loro famiglie.E’ questa una disposizione che offre una tutela parallela e - si puòaggiungere - “simmetrica” a quella già garantita, in sede di ripartodell’attivo fallimentare, dall’art. 2751 bis, n. 1, c.c., con ilriconoscimento del privilegio generale sui beni mobili ai crediti“lavoristici”, a salvaguardia del diritto dei lavoratori alla retribuzione,non solo quale corrispettivo della prestazione lavorativa - nellaprospettiva della sinallagmaticità della stessa all’interno del rapportonegoziale instaurato con il datore di lavoro - ma anche quale strumentoper il loro mantenimento e per garantirne la libertà e la dignità sociale.È ben vero che l’ambito di tutela dell’esenzione di cui all’art. 67, terzocomma, lett. f), l. fall. è limitato ai «pagamenti dei corrispettivi» delle«prestazioni di lavoro», mentre l’oggetto della tutela “ripartitoria”garantita ai lavoratori dall’art. 2751 bis, n. 1, c.c., con il riconoscimentodel privilegio mobiliare, risulta – secondo la lettera della norma, esecondo gli interventi additivi della Corte cost. (v. sent. n. 220/2002;sent. n. 113/2004; sent. n. 326/1983) – più ampio in relazione aicrediti garantiti. Tuttavia, la ratio sottesa alle due disposizioninormative in esame è la medesima, e cioè la tutela del diritto allaNumero registro generale 5381/2025Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 12715/2026Data pubblicazione 05/05/2026retribuzione dei lavoratori subordinati e dei collaboratori dell’impresa,nella funzione costituzionalmente protetta dall’art. 36 della Cartafondamentale, nel senso già sopra chiarito.Si tratta, insomma, di una tutela che il legislatore ha voluto garantireal soggetto “debole” del rapporto contrattuale che lo lega al datore dilavoro, nell’ottica di assicurare, tramite il diritto alla retribuzione, lasoddisfazione di altri interessi meritevoli di garanzia, quali - come giàdetto - il sostentamento delle famiglie dei lavoratori ed il pieno rispettodella libertà e della dignità di quest’ultimi nella realtà della vita sociale.5.2. — Se così è, allora anche l’interpretazione perorata dalin parola presuppone il requisito temporale della “contestualità” tra laprestazione lavorativa e il pagamento del corrispettivo pecuniario) èdestinata a naufragare, per infrangersi contro l’insuperabile argomentolegato proprio alla finalità di tutela sottesa all’esenzione di cui si sta quidiscorrendo. Ed invero, se la ratio di tutela dell’esenzione è quella digarantire comunque il diritto alla retribuzione dei lavoratori e deicollaboratori (“anche non subordinati”), pure nel periodo di insorgenzadell’insolvenza dell’imprenditore poi dichiarato fallito – e ciò, come piùvolte detto, al fine di tutelare il “lavoro” come diritto costituzionalestrumentalmente volto alla salvaguardia di una “esistenza libera edignitosa” – allora diventa del tutto irrilevante il momento nel quale laretribuzione pecuniaria, corrispettivo sinallagmatico della prestazionelavorativa svolta dal lavoratore (nell’accezione lata sopra chiarita),venga effettivamente e concretamente versata a quest’ultimo, potendola stessa - per divenire “garantita” attraverso l’esenzione darevocatoria - essere corrisposta contestualmente alla prestazionelavorativa, o intervenire successivamente (come avvenuto nel caso dispecie), anche a distanza di molto tempo rispetto anche alla fine delrapporto di lavoro.5.3. — Del resto, se da un lato, come visto sopra, nel tessutoletterale della norma dettata dall’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. nonNumero registro generale 5381/2025Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 12715/2026Data pubblicazione 05/05/2026v’è traccia del presupposto “temporale” prospettato dal ricorrente,dall’altro lato, quando il legislatore ha voluto invece introdurre, nelregime normativo delle ipotesi di esenzioni, limiti ovvero presuppostitemporali per perimetrarne l’ambito applicativo, lo ha fattoespressamente, come avvenuto proprio nell’esenzione (evocata dallaparte ricorrente) di cui alla lett. a) dell’art. 67, comma 3, più voltecitato, ove il legislatore si è premurato di circoscrivere l’esenzione ai“pagamenti” effettuati nell’esercizio dell’impresa e “nei termini d’uso”.A ciò va aggiunto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass.26244/2021), nel sistema della legge fallimentare la regola generale èquella della revocabilità dei pagamenti e negozi posti in essere nel cd.periodo sospetto, mentre i casi di esenzione si pongono in termini divere e proprie eccezioni. Ne consegue che un’interpretazioneaddirittura “additiva” della norma nel senso sopra richiamato, comequella perorata dalla parte ricorrente, non risulta giuridicamentepraticabile.5.4. — Va ora ricordato che il catalogo delle esenzioni disciplinatedal terzo comma della norma qui in commento è ampio e variegato(cfr. Cass. 1697/2023, 2176/2023), così come parallelamente risultanovariegati gli ambiti di tutela sottesi alle singole ipotesi di esenzionepreviste dal legislatore.Non è discutibile che l’interesse alla continuità dell’attività di impresa(che risulterebbe, diversamente, pregiudicato in caso di revocatoriafallimentare) è già tutelato delle ipotesi di cui alle ricordate lett. a) elett. b) del terzo comma dell’art. 67, l. fall.Così come il diverso interesse al risanamento dell’impresa, nel contestodegli strumenti di soluzione negoziale della crisi di impresa, èsalvaguardato, nella voluntas legis, dalle lett. d), e) e g), dellamedesima norma.Ne risulta che le rimanenti ipotesi di esenzioni - quelle di cui alle lett.c) e f) - vanno a “coprire” ambiti di tutela ontologicamente estrutturalmente diversi rispetto a quelli posti a sostegno dellaNumero registro generale 5381/2025Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 12715/2026Data pubblicazione 05/05/2026continuità aziendale dell’impresa, ovvero delle operazioni diristrutturazione intervenute nel periodo di crisi.In particolare, la lett. c) del terzo comma dell’art. 67, l. fall. è diretta atutelare anch’essa (come nell’ipotesi qui in discussione) un dirittoprimario ed indispensabile per l’individuo, e cioè quello alla casa di“abitazione”, cui è stato assimilato quello al futuro esercizio di attivitàimprenditoriale, attraverso la tutela dell’immobile destinato a sedeprincipale dell’attività d’impresa.Si tratta dunque di tutele diverse ma in qualche modo complanaririspetto alla tutela del diritto alla retribuzione dei lavoratori e deicollaboratori, anche non subordinati, dell’impresa, offerta, per quantoampiamente detto, dalla successiva lett. f).Ne consegue che non è condivisibile la diversa tesi secondo la quale lafinalità protettiva della norma dettata dall’art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. attiene alla continuità dell’attività di impresa, nell’ottica di unamigliore valorizzazione del compendio aziendale per la sua futuraliquidazione in ambito fallimentare. Tale salvaguardia è già presidiatadalle precedenti lett. a) e b) del terzo comma della stessa norma, senzache emergano dalla lett. f) riscontri e spunti interpretativi tali daestendere anche all’esenzione prevista per i pagamenti dei corrispettividelle prestazioni di lavoro la finalità di tutela della continuitàdell’attività dell’impresa.L'eterogeneità delle situazioni, volta a volta prese in considerazione efatte oggetto di esonero, ha come filo di unificazione la volontà diassicurare particolari interessi che il legislatore ha ritenuto superiori(cfr. Cass. 27939/2020, Cass. 4340/2020); ne consegue chel'interpretazione delle diverse situazioni di esenzione non può cherapportarsi con la ragione specifica che, ipotesi per ipotesi, viene agiustificarle, per porsi, dunque, in termini di stretta coerenza con lastessa, ovvero con il particolare interesse superiore che vi presiede(così, espressamente, Cass. 8900/2024).Numero registro generale 5381/2025Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 12715/2026Data pubblicazione 05/05/20265.5. — Del resto, risulta un assioma non dimostrato quello secondocui il pericolo dell’esperimento vittorioso delle revocatorie fallimentarinei confronti del pagamento dei corrispettivi delle prestazioni lavorativecostituirebbe un incentivo alle dimissioni dei lavoratori, in prossimitàdell’insorgenza della crisi di impresa ovvero dell’insolvenza, conpregiudizio della continuità dell’attività di impresa; col che sigiustificherebbe - secondo la diversa opzione esegetica qui non accolta- l’introduzione, nel terzo comma dell’art. 67 l. fall., dell’esenzione inparola.Tale conclusione - oltre a non essere dimostrata - potrebbe semmaigiustificarsi, in realtà, solo per i lavoratori altamente qualificati ed ingrado di collocarsi con facilità sul mercato del lavoro, ma non varrebbeper la maggior parte dei dipendenti subordinati che, in ragione dellanecessità della retribuzione per il loro sostentamento, sarebbero prontia “rischiare” anche la successiva revoca del pagamento dei lorocorrispettivi.5.6. — A ciò va aggiunto che la giurisprudenza di questa Corte si ègià espressa, in relazione all’esenzione prevista dalla lett. f) del terzocomma dell’art. 67 l. fall., per evidenziare che essa «assicura unafinalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma, estendendo latutela da revocatoria a tutti i titolari di rapporti da parasubordinazionee lavorativi di natura interinale organicamente inseriti nell’impresa; ciònell’intento di tutelare soggetti generalmente ritenuti deboli», sia purepoi ulteriormente «con l’effetto di favorire, anche, la conservazionedell’attività, evitando che la minaccia della revocatoria possarappresentare un impedimento alla continuazione della prestazione dilavoro in favore dell’impresa» (Cass. n. 8900/2024 cit.).L’approdo è condivisibile nella misura in cui la finalità diretta eprincipale dell’esenzione in parola è, appunto, quella di garantire la“finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma”, mentre quellodi “favorire, anche, la conservazione dell’attività” di impresa nerappresenta un effetto solo indiretto e secondario, dunque eventualeNumero registro generale 5381/2025Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 12715/2026Data pubblicazione 05/05/2026(cfr. Cass. 26244/2021, nel senso che la norma, “seppure in modoindiretto, finisce per aiutare anche la conservazione dell’organismoproduttivo e la funzionalità dell’impresa”).Va dunque espresso il seguente principio di diritto:“L’esenzione dall’azione revocatoria disposta dall’art. 67, terzo comma,lett. f), l. fall. per i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoroeffettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati,del fallito, è volta a tutelare direttamente, secondo la voluntas legis, ildiritto alla retribuzione del lavoro, quale valore costituzionalmenterilevante (artt. 1, comma 1; 35, comma 1, e 36 Cost.), e solo in viaindiretta e mediata la continuità aziendale, non essendo la predettaesenzione subordinata a specifiche tempistiche o modalità delpagamento oggetto della domanda revocatoria, che può quindiavvenire anche in sede esecutiva, dopo la cessazione del rapporto dilavoro”.6. — Col quinto mezzo (“riforma della sentenza impugnata in ordinealla statuizione sulle spese processuali di I e II grado”) si censura ilcapo della sentenza impugnata relativo alla statuizione sulle spese,poiché il giudice del gravame, per i motivi di censura soprasinteticamente esposti, avrebbe dovuto rigettare l’appello e, ai sensidell’art. 91 c.p.c., condannare il Valastro alla refusione delle speseprocessuali di entrambi i gradi di giudizio.6.1 — Tale ultimo motivo rimane all’evidenza assorbito dal rigettodei motivi precedentemente esaminati, posto che il Fallimentoricorrente si duole della “ingiustizia” della relativa decisionedeterminata dall’esito sfavorevole della causa, esito qui, però,definitivamente confermato.7. — La questione agitata da ultimo in controricorso, circa l’asseritacarenza di interesse del Fallimento ricorrente, è infondata.Il fatto che i pagamenti oggetto di revocatoria fallimentare fossero statieffettuati per soddisfare un credito assistito da privilegio generale nonNumero registro generale 5381/2025Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 12715/2026Data pubblicazione 05/05/2026esclude, infatti, la sua idoneità lesiva della “par condicio creditorum”,né fa venir meno l’interesse da parte del curatore ad agire, poiché soloin seguito alla ripartizione dell’attivo può verificarsi se il pagamentooggetto di revocatoria non pregiudichi le ragioni di altri creditoriprivilegiati, i quali potrebbero peraltro insinuarsi anchesuccessivamente all’esercizio dell’azione revocatoria (cfr. Cass. Sez.U., n. 7028/2006; Cass. n. 25571/2010; cfr. Cass. n. 11652/2018).8. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza evengono liquidate come da dispositivo.9. — Sussistono i presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 marzo 2026Il PresidentePaola Vella