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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28252/2021

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a seguente ORDINANZA hz-2 sul ricorso iscritto al n. 4003/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, che la rappresenta e difende per legge; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma via Germanico 172, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], le rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso; - controricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (Milano - Sezione staccata di Brescia), Sez. 66, n. 176/66/11, del 28 novembre 2011, depositata il 12 dicembre 2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti hanno depositato memorie;

1. La controversia concerne l'impugnazione di tre avvisi di accertamento relativi alla vendita di nove immobili di cui le società contribuenti erano comproprietarie in egual misura.

L'impugnazione era proposta con tre distinti ricorsi, tutti con identiche motivazioni;

2. I ricorsi, riuniti, erano accolti in primo grado, con sentenza confermata in appello con sentenza avverso cui l'amministrazione proponeva ricorso per cassazione con unico motivo.

3. In corso di causa tutte e tre le società depositavano istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 e successivamente le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. depositavano domanda di definizione della lite sempre ai sensi dell'art. 6, del medesimo decreto;

4. Infine l'Agenzia delle Entrate con propria istanza ha chiesto che sia dichiarato estinto il giudizio per quanto riguarda le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che hanno presentato la domanda di definizione, riconosciuta regolare, mentre ha chiesto che il giudizio prosegua per quanto riguarda la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che non ha presentato domanda di definizione;

5. Ritenuto che nel caso di specie la domanda di definizione presentata dalle coobbligate società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. non giova a favore della coobbligata società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in ragione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 8 e 14 dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a spese compensate, mentre dispone la prosecuzione del giudizio nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rinviando all'uopo la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Rom il 21 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA]..LERIA o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA hz-2 sul ricorso iscritto al n. 4003/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, che la rappresenta e difende per legge; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma via Germanico 172, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], le rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso; - controricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (Milano - Sezione staccata di Brescia), Sez. 66, n. 176/66/11, del 28 novembre 2011, depositata il 12 dicembre 2011, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti hanno depositato memorie; 1. La controversia concerne l'impugnazione di tre avvisi di accertamento relativi alla vendita di nove immobili di cui le società contribuenti erano comproprietarie in egual misura. L'impugnazione era proposta con tre distinti ricorsi, tutti con identiche motivazioni; 2. I ricorsi, riuniti, erano accolti in primo grado, con sentenza confermata in appello con sentenza avverso cui l'amministrazione proponeva ricorso per cassazione con unico motivo. 3. In corso di causa tutte e tre le società depositavano istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 e successivamente le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. depositavano domanda di definizione della lite sempre ai sensi dell'art. 6, del medesimo decreto; 4. Infine l'Agenzia delle Entrate con propria istanza ha chiesto che sia dichiarato estinto il giudizio per quanto riguarda le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che hanno presentato la domanda di definizione, riconosciuta regolare, mentre ha chiesto che il giudizio prosegua per quanto riguarda la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che non ha presentato domanda di definizione; 5. Ritenuto che nel caso di specie la domanda di definizione presentata dalle coobbligate società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. non giova a favore della coobbligata società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in ragione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 8 e 14 dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a spese compensate, mentre dispone la prosecuzione del giudizio nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rinviando all'uopo la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Rom il 21 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA]..LERIA o
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