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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 21146/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0413E0Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG V t xtvg—Q. e).Gt.

CLA_ C.C.Af e-tX _Yt ; p2)44 O OW )-( CAc0-1A,3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con ordinanza resa in data 7 luglio 2023 la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile per tardività la domanda di rescissione del giudicato introdotta da [OSCURATO:PERSONA].

In motivazione si evidenzia, in particolare, che: a) in data 22 febbraio 2023 è stato notificato al Memedali, a mani proprie, l'ordine di esecuzione con contestuale sospensione; b) la domanda è stata depositata in data 6 giugno 2023; c) non è fondata la tesi difensiva, in punto di necessaria traduzione dell'ordine di esecuzione, posto che dagli atti del giudizio di cognizione risulta che Memedali comprende la lingua italiana ed era pertanto in grado di esercitare tempestivamente la facoltà di chiedere la rescissione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge. 2.1 La difesa contesta la ritenuta «capacità» del Memedali di comprendere i contenuti del provvedimento a lui notificato in data 22 febbraio 2023, non risultando in modo evidente la conoscenza della lingua italiana in capo al ricorrente.

Nessuna verifica in concreto è stata realizzata dalla Corte di Appello, il che integra un vizio della decisione.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità è pacifico che in caso di imputato alloglotta l'ordine di esecuzione debba essere tradotto (la mancata traduzione in una lingua nota allo straniero alloglotta comporta la nullità dell'ordine di esecuzione e la necessità di rinnovare l'atto in modo conforme al modello legale, vedi Sez.

I n. 20768 del 2018, rv 272835).

Tuttavia la decisione impugnata non contraddice siffatto orientamento, posto che si basa sulla presa d'atto della capacità del Memedali di comprendere la lingua italiana. 3.2 Si tratta, peraltro, di valutazione basata su atti (il verbale di identificazione) del giudizio di cognizione, pur svolto in assenza, rispetto ai quali la difesa non introduce concreti elementi di critica.

La verifica da parte della Corte di Appello di simile condizione soggettiva ben può basarsi sugli atti contenuti nel fascicolo della cognizione, senza necessità di una ulteriore verifica in contraddittorio.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 19 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0413E0Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG V t xtvg—Q. e).Gt. CLA_ C.C.Af e-tX _Yt ; p2)44 O OW )-( CAc0-1A,3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con ordinanza resa in data 7 luglio 2023 la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile per tardività la domanda di rescissione del giudicato introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. In motivazione si evidenzia, in particolare, che: a) in data 22 febbraio 2023 è stato notificato al Memedali, a mani proprie, l'ordine di esecuzione con contestuale sospensione; b) la domanda è stata depositata in data 6 giugno 2023; c) non è fondata la tesi difensiva, in punto di necessaria traduzione dell'ordine di esecuzione, posto che dagli atti del giudizio di cognizione risulta che Memedali comprende la lingua italiana ed era pertanto in grado di esercitare tempestivamente la facoltà di chiedere la rescissione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge. 2.1 La difesa contesta la ritenuta «capacità» del Memedali di comprendere i contenuti del provvedimento a lui notificato in data 22 febbraio 2023, non risultando in modo evidente la conoscenza della lingua italiana in capo al ricorrente. Nessuna verifica in concreto è stata realizzata dalla Corte di Appello, il che integra un vizio della decisione. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità è pacifico che in caso di imputato alloglotta l'ordine di esecuzione debba essere tradotto (la mancata traduzione in una lingua nota allo straniero alloglotta comporta la nullità dell'ordine di esecuzione e la necessità di rinnovare l'atto in modo conforme al modello legale, vedi Sez. I n. 20768 del 2018, rv 272835). Tuttavia la decisione impugnata non contraddice siffatto orientamento, posto che si basa sulla presa d'atto della capacità del Memedali di comprendere la lingua italiana. 3.2 Si tratta, peraltro, di valutazione basata su atti (il verbale di identificazione) del giudizio di cognizione, pur svolto in assenza, rispetto ai quali la difesa non introduce concreti elementi di critica. La verifica da parte della Corte di Appello di simile condizione soggettiva ben può basarsi sugli atti contenuti nel fascicolo della cognizione, senza necessità di una ulteriore verifica in contraddittorio. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 gennaio 2
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