CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 23732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] la quale dichiara di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma, Sez. Riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa in data 23 settembre 2022 con cui il Gip del Tribunale di Latina aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari, ha applicato al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere. Allo stesso in particolare è stato contestato il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 per aver ceduto in più occasioni sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish sia da solo (capi 9 e 10) sia in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA] (capi 3, 5 e 7) che in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capo 8). A fondamento della sostituzione della misura il Tribunale di Roma ha posto il rilievo che nell'ambito di un altro procedimento sempre relativo a reati in materia di stupefacenti il Corni, sottoposto agli arresti domiciliari, avesse violato più volte la misura tanto che in data 15.9.2021 il giudice procedente gli aveva nuovamente applicato la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione di legge processuale ex art. 606 comma 1 cod.proc.pen. lett. b) ed e) in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. Assume che l'ordinanza impugnata non risulta adeguata nel giustificare la natura eccezionale della misura custodiale applicata; in particolare gli episodi occorsi nel 2021, ovvero in epoca successiva rispetto ai fatti oggetto dell'attuale misura cautelare e relativi ad altro procedimento penale, non possono costituire l'unico elemento per l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Aggiunge che il Tribunale ha omesso di valutare anche l'attualità e la concretezza del pericolo di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc.pen. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte con cui-ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa dell'indagato ha depositato memoria difensiva con allegata documentazione dando atto che, a seguito di provvedimento del Gip in data 20.1.2023, allo stato l'indagato é sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 cod.proc.pen., comma 1, lett. d), attesa la rituale rinuncia al ricorso intervenuta all'udienza fissata per la discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000,00. Non si dispone la comunicazione ai sensi dell'art. 28 Reg. Esec. Cod.proc.pen.stante l'intervenuta modifica dell'ordinanza impugnata nelle more. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non consegue la comunicazione alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.