CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 23935/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] il 13 ottobre 2010, in ordine ai delitti di riciclaggio e furto aggravato (così riqualificata l'originaria imputazione di ricettazione), dichiarando estinto per prescrizione quest'ultimo reato e rideterminando il trattamento sanzionatorio. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. quanto alla notifica del decreto di rinvio a giudizio in luogo diverso da quello indicato nell'elezione di domicilio, con conseguente errata notifica del decreto presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., e conseguente nullità dell'intero giudizio di primo grado per omessa conoscenza, da parte dell'imputato, della data di citazione a giudizio. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché il giudizio di secondo grado si è svolto senza che fossero notificati all'imputato, detenuto all'estero, i provvedimenti contenenti la data del giudizio e le date dei successivi rinvii, avendo la Corte territoriale omesso di applicare la disciplina previgente relativa alla condizione di contumacia dell'imputato. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 648 bis cod. pen., poiché l'affermazione di responsabilità dell'imputato per la condotta di riciclaggio era fondata su mere supposizioni e presunte prove logiche, difettando invece alcun elemento positivo da cui desumere l'esecuzione delle operazioni di alterazione dei dati identificativi del motocarro da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Come risulta dagli atti del fascicolo, l'errore compiuto nell'indicazione dell'indirizzo (obiettivamente differente, come attestato dalle differenti coordinate geografiche riportate dal ricorrente) ove eseguire la notificazione del decreto che disponeva il giudizio, pur scaturito certamente da una lettura impropria della dizione manoscritta sugli atti processuali (anziché località, calata), non può esser considerato senza effetto, come ritenuto dalla sentenza impugnata, sulla scorta di vicende temporalmente successive (che dimostrano l'irreperibilità del Negro presso il luogo di elezione del domicilio), non potendosi escludere in via logica che prima di quei periodi l'imputato fosse effettivamente reperibile presso l'esatto domicilio indicato, divenuto solo successivamente inidoneo. Il dato obiettivo che emerge dagli atti è l'assenza di notifica del decreto nelle mani dell'imputato, ovvero presso il suo domicilio, con consegna al solo difensore di ufficio; ciò che, per giurisprudenza delle Sezioni unite (n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 0), non integra condizione di conoscenza, neppure legale, dell'atto di citazione da parte dell'imputato.Tale carenza di effettiva informazione dell'imputato, in ordine al contenuto dell'atto di citazione in giudizio e della pendenza del relativo procedimento, determina la nullità assoluta del giudizio di primo e secondo grado (con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso), il che impone l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con rinvio al Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] per la rinnovazione della citazione in giudizio dell'imputato (non risultando ad oggi prescritto il delitto di riciclaggio, considerata la recidiva contestata che determina il periodo massimo di prescrizione del reato in anni 27). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA]