CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 32565/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale di Catania del 27 aprile 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.667,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt.81 e 110 cod. pen. e 73, comma 4, D.P.R. n.309 del 1990. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo: inosservanza ed erronea applicazione degli artt.159 cod. pen., 178 e 420-quater cod. proc. pen., in quanto il GUP all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe erroneamente disposto la sospensione dei termini di prescri-zione, nonostante si versasse in un'ipotesi di notificazione mancante, con la con-seguenza che, detratta tale sospensione dal computo dei termini di prescrizione, il reato contestato deve ritenersi prescritto prima della sentenza di appello; viola-zione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato quale concorrente nell'attività di importazione di stupefacente. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. Il primo motivo di censura è manifestamente infondato poiché con l'art. 420-quater cod. proc. pen. (introdotto con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, e poi modificato con la legge 28 aprile 2024, n. 67), il legislatore ha previsto la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente e ha introdotto una specifica causa di sospensione del corso della prescrizione in caso in cui il processo sia sospeso per assenza dell'imputato. In particolare, all'ultimo comma dell'art. 159 cod. pen. si è previsto che "nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice". in tema di calcolo della prescrizione. Ciò posto, risulta manifestamente infondata l'eccezione difensiva di nullità della disposta sospensione dei termini di prescrizione , che peraltro, essendo stata dedotta solo con il ricorso e non con i motivi di gravame, risulta anche tardiva; il calcolo delle sospensioni è pertanto corretto e il reato non risultava prescritto alla data della sentenza di appello. La circostanza che l'imputato fosse stato successivamente tratto in arresto per altro reato non incide sulla legittimità della sospensione disposta in questo procedimento. 2R.G.N. 17604/2025 2.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito poiché si risolve in una difforme interpretazione degli elementi probatori acquisiti rispetto a quella condi-visa dai giudici di merito, e tende a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulse da pertinente indivi-duazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, invece correttamente valorizzate dai giudici di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di un'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una mi-gliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. I, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Il ricorrente, inoltre, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, a tal fine evidenziando come la prospettazione difensiva, volta a criticare l'individuazione dell'imputato quale con-corrente del reato, sul presupposto che non emergerebbe alcun apporto organiz-zativo o attuativo all'importazione dello stupefacente, non assuma rilievo diri-mente, emergendo dalle intercettazioni un chiaro contributo quantomeno agevo-lativo. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.Mmende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] te) E P 0 t T / .113 [OSCURATO:PERSONA]' RIA 3 Sezione VII 01 S 2026 L'ASSISTENTE J DIZIARIO Dott.ssa KatitY e zet te