CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 15446/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GIP del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Roma – nella veste di Giudice dell’esecuzione – ha accolto la richiestapresentata da [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra ireati giudicati mediante due sentenze (sentenza del G.i.p. del Tribunale di Roma del17/01/2024, di condanna alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro duemila dimulta, per il delitto di rapina aggravata commesso in Roma il 21/01/2023; sentenza delTribunale di Milano del 12/01/2023, di condanna alla pena di anni cinque e mesi sei direclusione, per i reati – tra loro avvinti dal vincolo della continuazione – di rapina aggravata edi estorsione, posti in essere rispettivamente nei giorni 08 e 09/04/2022) e, per l’effetto, harideterminato la pena complessiva inflitta al condannato nella misura di anni nove e mesi seidi reclusione ed euro cinquemila di multa.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] DiCicco, deducendo vizio della motivazione e violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b)ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in punto dideterminazione dell’aumento di pena a titolo di continuazione.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadel motivo addotto. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossimae delle loro modalità esecutive, con argomentazione del tutto logica, la cui“rivisitazione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità. Non sussistono,nell’impugnata ordinanza, i dedotti profili di contraddittorietà o illogicità. Da ciò, deriva lainammissibilità del proposto ricorso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]