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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2016/2025

ECLI:EU:C:2025:679
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CO0827_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 2 settembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA] e a. (causa C-827/24) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Politica commerciale comune – Dazi antidumping – Importazione tubi senza saldature di acciaio inossidabile originari della Cina, trafilati a freddo in India – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 13, paragrafo 1 – Elusione – Esclusione – Modifica essenziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell'Unione – Articolo 60, paragrafo 2 – Acquisizione dell’origine delle merci – Regola primaria che esclude il cambiamento dell’origine dei tubi di acciaio finiti a caldo, a seguito della loro trasformazione a freddo Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Elusione – Esclusione – Formatura a freddo in India di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, provenienti dalla Cina – Origine delle merci – Determinazione – Trasformazione o lavorazione sostanziale – Constatazione da parte della Commissione europea d’une trasformazione sostanziale dei suddetti prodotti – Ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata che conferisce un’origine indiana a detti prodotti. (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013, art. 60, § 2, e 2016/1036, art. 13, § 1) (v. punti 22-31) [OSCURATO:PERSONA] 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea, e l’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che: la formatura a freddo in India di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, provenienti dalla Cina, che, secondo quanto dichiarato dalla Commissione europea, aveva trasformato in modo sostanziale tali prodotti, in quanto ha modificato in maniera irreversibile le loro caratteristiche essenziali, costituisce una modifica che esclude l’applicabilità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036, e un’«ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata», ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento n. 952/2013, che conferisce un’origine indiana a detti prodotti.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CO0827_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 2 settembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA] e a. (causa C-827/24) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Politica commerciale comune – Dazi antidumping – Importazione tubi senza saldature di acciaio inossidabile originari della Cina, trafilati a freddo in India – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 13, paragrafo 1 – Elusione – Esclusione – Modifica essenziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell'Unione – Articolo 60, paragrafo 2 – Acquisizione dell’origine delle merci – Regola primaria che esclude il cambiamento dell’origine dei tubi di acciaio finiti a caldo, a seguito della loro trasformazione a freddo Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Elusione – Esclusione – Formatura a freddo in India di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, provenienti dalla Cina – Origine delle merci – Determinazione – Trasformazione o lavorazione sostanziale – Constatazione da parte della Commissione europea d’une trasformazione sostanziale dei suddetti prodotti – Ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata che conferisce un’origine indiana a detti prodotti. (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013, art. 60, § 2, e 2016/1036, art. 13, § 1) (v. punti 22-31) [OSCURATO:PERSONA] 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea, e l’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che: la formatura a freddo in India di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, provenienti dalla Cina, che, secondo quanto dichiarato dalla Commissione europea, aveva trasformato in modo sostanziale tali prodotti, in quanto ha modificato in maniera irreversibile le loro caratteristiche essenziali, costituisce una modifica che esclude l’applicabilità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036, e un’«ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata», ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento n. 952/2013, che conferisce un’origine indiana a detti prodotti.
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