Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 25/1987
ECLI:IT:COST:1987:25
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - In data 8 maggio 1986 [OSCURATO:PERSONA] ed altri, documentata la
propria qualità di elettori, dichiaravano nella Cancelleria della
Corte di cassazione di voler promuovere la raccolta delle firme per
la richiesta di referendum popolare abrogativo dell'articolo unico,
commi primo-dodicesimo, l. 10 gennaio 1983 n. 8, contenenti norme per
l'erogazione di contributi da parte dell'Enel e dell'Enea a favore
dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con
combustibili diversi dagli idrocarburi.
L'annuncio di tale iniziativa veniva pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 106 del 9 maggio 1986.
In data 6 agosto 1986 alcuni dei promotori depositavano presso la
detta Cancelleria i fogli con 950.000 sottoscrizioni, accompagnati
dai certificati elettorali dei sottoscrittori.
L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte
di cassazione, verificava la regolarità delle richieste e la
persistente vigenza dell'atto normativo a cui esse si riferivano; la
verifica aveva esito positivo.
Con ordinanza del 23 ottobre 1986 l'Ufficio centrale, a norma
dell'art. 32 l. 25 maggio 1970 n. 352 proponeva la concentrazione del
suddetto quesito con altri due, frattanto proposti e concernenti
anch'essi richieste abrogative sul tema delle centrali
elettronucleari (v. infra, n. 2 e 3).
Notificata l'ordinanza ai presentatori delle richieste, alcuni di
questi nonché il [OSCURATO:PERSONA] negavano i presupposti della
concentrazione e l'Ufficio centrale riconosceva l'opportunità di
tenere distinti i quesiti.
Pertanto, con ordinanza del 15 dicembre successivo l'Ufficio
dichiarava legittima la richiesta di referendum.
2. - Gli stessi promotori presentavano, sempre in data 8 maggio
1986, la richiesta di referendum abrogativo del terz'ultimo (rectius:
penultimo, ossia tredicesimo) comma del cit. art. un. l. n. 8 del
1983, che affida al CIPE, su proposta del Ministro per l'industria,
la determinazione delle aree di insediamento delle centrali suddette.
L'annuncio veniva pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] suindicata.
Il 6 agosto alcuni dei promotori depositavano oltre 950.000 firme
con i relativi certificati elettorali.
L'Ufficio elettorale effettuava la verifica con esito positivo e,
riconosciuta la non opportunità della concentrazione dei quesiti di
cui sopra, con ordinanza del 15 dicembre dichiarava legittima la
richiesta di referendum.
3. - Gli stessi promotori presentavano, sempre in data 6 maggio
1986, la richiesta di referendum abrogativo dell'art. un., primo
comma, l. 18 dicembre 1973 n. 856 (recante modifica dell'art. 1,
comma settimo, l. 6 dicembre 1962 n. 1643), che consente all'Enel di
promuovere la costituzione di società con società o enti stranieri
o di assumervi partecipazioni al fine di realizzare o gestire
centrali elettriche, limitatamente alle parole: "b) la realizzazione
e l'esercizio di impianti elettronucleari".
L'annuncio veniva pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] sopra
indicata. Il 6 agosto alcuni dei promotori depositavano oltre 950.000
firme con i relativi certificati elettorali.
L'Ufficio centrale effettuava la verifica con esito positivo, e,
riconosciuta la non opportunità della concentrazione dei quesiti di
cui sopra, con ordinanza del 15 dicembre dichiarava legittima la
richiesta di referendum.
Le ordinanze erano comunicate e notificate a norma dell'art. 13 l.
25 maggio 1970 n. 352.
4. - Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione delle
suddette ordinanze dall'Ufficio centrale, fissava il giorno 14
gennaio 1987 per la deliberazione in camera di consiglio, e nominava
relatore il Giudice costituzionale [OSCURATO:PERSONA].
Della fissazione suddetta veniva data regolare comunicazione.
In data 10 gennaio 1987 i presentatori delle richieste di
referendum, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 33, terzo
comma, l. n. 352 del 1970, depositavano tre distinte memorie, con cui
svolgevano varie considerazioni a sostegno delle proposte richieste
e, in particolare, deducevano la sostanziale diversità dei quesiti
referendari rispetto a quelli dichiarati inammissibili con la
sentenza n. 31 del 1981 e la loro compatibilità con l'attuazione del
[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non si avvaleva per contro della
facoltà suddetta.
1. - Le tre richieste referendarie in epigrafe, pur concernendo
distinte disposizioni di legge, mirano a realizzare - sul comune tema
delle centrali elettronucleari - effetti abrogativi interferenti.
Pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. - Le richieste suddette - delle quali l'Ufficio centrale
costituito presso la Corte di cassazione ha dichiarato la
legittimità con ordinanze del 15 dicembre 1986 e sulla cui
ammissibilità la Corte è ora chiamata a pronunciarsi - investono,
rispettivamente, come si rileva dai proposti quesiti, le norme
seguenti: 1) i commi da 1 a 12 dell'articolo unico della l. 10
gennaio 1983 n. 8, contenente norme per l'erogazione di contributi a
favore dei comuni e delle regioni che siano sedi di centrali
elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi; 2)
il terz'ultimo (rectius penultimo, ossia tredicesimo) comma dello
stesso articolo unico della cit. l. n. 8 del 1983, il quale
stabilisce che, se non sia tempestivamente perfezionata la procedura
per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la
determinazione delle aree suscettibili di insediamento è effettuata
dal CIPE; 3) l'articolo unico, primo comma, lettera b), della legge
18 dicembre 1973 n. 856, recante modifica all'art. 1, comma settimo,
della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, limitatamente all'attribuzione
all'ENEL della facoltà di promuovere la costituzione di società con
società o enti stranieri o di assumervi partecipazioni, al fine di
realizzare o gestire impianti elettronucleari.
3. - Le tre richieste referendarie vanno ammesse.
Non sussiste infatti alcuna delle cause ostative previste
espressamente dall'art. 75, secondo comma, Cost. o desumibili
dall'ordinamento costituzionale del referendum abrogativo (cfr. in
proposito la sent. n. 16 del 1978); né alcuna eccezione ha sollevato
il [OSCURATO:PERSONA], il quale non si è avvalso della facoltà di presentare
memorie.
In particolare, rilevato che le attuali richieste hanno un oggetto
diverso da quella che ha dato luogo alla sent. n. 31 del 1981,
osserva la Corte che nella fattispecie non può operare il limite
delle convenzioni internazionali, previsto dal ricordato precetto
costituzionale, in relazione al Trattato istitutivo della Comunità
europea dell'energia atomica, ratificato con l. 14 ottobre 1957 n.
1203. I quesiti relativi alle due prime richieste di referendum sono
invero del tutto estranei alle disposizioni di detto Trattato,
concernendo l'uno un problema di politica interna relativo ai
rapporti economici tra enti che operano nell'ordinamento nazionale
(Enel, Enea, Regioni e Comuni) e riguardando l'altro la distribuzione
della competenza tra i vari organi ed enti nazionali al fine di
determinare la localizzazione delle centrali elettronucleari:
competenza che peraltro espressamente la Risoluzione del Consiglio
della Comunità in data 20 novembre 1978 riconosce spettare agli
Stati membri.
4. - Del pari palese è l'estraneità al Trattato del terzo
quesito referendario, il quale è diretto a ripristinare la posizione
originaria dell'Enel, abolendo l'innovazione apportata con la l. 18
dicembre 1973 n. 856, che permette al medesimo di promuovere la
costituzione di società con società o enti stranieri ovvero di
assumervi partecipazioni, se abbiano per scopo la realizzazione o
l'esercizio di impianti elettronucleari. Né in contrario possono
richiamarsi le norme degli artt. 45 e segg. del ricordato Trattato,
le quali prevedono e disciplinano le "imprese comuni". Invero, a
parte qualsiasi rilievo circa l'oggetto, tali imprese sono enti della
Comunità, vengono costituiti dal Consiglio (della Comunità stessa)
su parere della Commissione, ed operano con tutte le garanzie del
relativo ordinamento, garanzie che si riflettono necessariamente nel
sistema normativo interno degli Stati membri; per contro la facoltà,
che forma oggetto della richiesta referendaria, costituisce
espressione dell'autonomia negoziale dell'Ente, senza alcun
collegamento con la disciplina comunitaria.
Risulta evidente quindi come la norma per cui è richiesto il
referendum non ha attinenza con il contenuto del Trattato, sicch'
anche per essa non può ritenersi operante il limite anzidetto.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
riuniti i giudizi, ammette le richieste di referendum:
per l'abrogazione dell'art. un., commi dal primo al dodicesimo,
l. 10 gennaio 1983 n. 8 (Norme per l'erogazione di contributi a
favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche
alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi);
per l'abrogazione del cit. art. unico, tredicesimo comma, l. n.
8 del 1983;
per l'abrogazione dell' art. unico, comma primo, lett. b), l. 18
dicembre 1973 n. 856 (Modifica all'art. 1, comma settimo, l. 6
dicembre 1962 n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per
l'energia elettrica);
richieste dichiarate legittime, con ordinanza del 15 dicembre 1986,
dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
16 gennaio 1987.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA]: SAJA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE