Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00057/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11531/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale, legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] -MILANO n. 3979/2017 depositata il 05/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA].

CONSIDERATO Che la parte contribuente qui ricorrente ha depositato atto di transazione con l’Agenzia delle entrate, convenendo per la rinuncia al presente ricorso a fronte di riduzione delle sanzioniper irregolarità nella compilazione di dichiarazioni tributarie; Che, altresì, il contribuente ha chiesto la riunione del presente giudizio a quello rgn. 11526/2018, intercorrente fra le medesime parti ed avente ad oggetto collegata pretesa tributaria, parimenti definita con transazione; Che la riunione del giudizi non risulta necessaria, dovendosi procedere alla dichiarazione di estinzione del giudizio, in ragione dell’intercorsa transazione; Che, pertanto, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio a spese compensate.

P.Q.M La Corte dichiara il giudizio estinto.

Spese di lite c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11531/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale, legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] -MILANO n. 3979/2017 depositata il 05/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO Che la parte contribuente qui ricorrente ha depositato atto di transazione con l’Agenzia delle entrate, convenendo per la rinuncia al presente ricorso a fronte di riduzione delle sanzioniper irregolarità nella compilazione di dichiarazioni tributarie; Che, altresì, il contribuente ha chiesto la riunione del presente giudizio a quello rgn. 11526/2018, intercorrente fra le medesime parti ed avente ad oggetto collegata pretesa tributaria, parimenti definita con transazione; Che la riunione del giudizi non risulta necessaria, dovendosi procedere alla dichiarazione di estinzione del giudizio, in ragione dell’intercorsa transazione; Che, pertanto, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio a spese compensate. P.Q.M La Corte dichiara il giudizio estinto. Spese di lite c
Sentenza Cassazione n. 00057/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris