CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2024
Cassazione n. 04310/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
slativo n. 471 del 1997. [OSCURATO:PERSONA] Presidente – Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 1/13/02/2024C.C. PU R.G.13056/2016 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13056/2016proposto da: VIR.MA s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti autenticata dal [OSCURATO:PERSONA], in data 11 maggio 2016, n. rep. 3709, in calce al ricorso per cassazione, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Ortigara, n. 3. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -resistente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la [OSCURATO:PERSONA], n. 2375/01/15, depositata in data 16 novembre 2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l 13 febbraio2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provincial e di Rimini, con sentenza n. 23/01/12, depositata il 17 gennaio 2012, aveva accolto il ricorso presentato dalla società VIR.MA s.r.l., risultante dalla fusione per incorporazione della società PANTHEON 2000 s.r.l., avverso la cartella di pagamento n. 137 2011 0003142619000, che, rilevata l'omissione da parte del contribuente della presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2006 (Mod. IVA / 2007 per il periodo d'imposta 2006), imponeva il pagamento di complessivi euro 155.361,23, dei quali euro 111.281 a titolo di minore credito d'imposta; euro 33.384,30 a titolo di sanzioni ed euro 10.695,73 a titolo di interessi. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l’appello proposto dall’Ufficio relativamente alla parte della cartella riguardante le sanzioni (nelle more del giudizio era stata confermata l’esistenza del credito Iva in contestazione), dichiarando legittima la cartella di pagamento limitatamente alle sanzioni irrogatee ritenendo che, in mancanza della dichiarazione annuale ai fini Iva, il contribuenteperde va la facoltà di portare in detrazione il credito di imposta nell’anno successivo, ma non perdeva il diritto al credito maturato, che do veva essere richiesto nei limiti e con le forme previste per la relativa istanza e che, nel caso in esame, la società contribuente, avrebbe dovuto eseguire i dovuti versamenti d’imposta in quanto il credito Iva dell’anno precedente non esisteva, con la conseguenza che l’omissione di versamento era stata sanzionata legittimamente ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. 3.La società VIR.MA s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato atre motivi . 4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deduce l’ illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 57 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per la illegittima introduzione da parte dell'Ufficio, soltanto in grado di appello, della domanda subordinata di autonoma sopravvivenza della sanzione, nonostante l'avvenuto riconoscimento del credito d'imposta in contestazione. 2.Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997 e degli artt. 3 e 5 del decreto legislativo n. 472/1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., sul riconoscimento della debenza della sanzione nonostante l'avvenuto riconoscimento da parte dell'ufficio del credito di imposta in contestazione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva violato l'art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997, che circoscriveva l'applicazione della sanzione al caso in cui vi fossero effettivamente somme da versare all'Erario (ritardati od omessi versamenti diretti) e, sotto altro profilo, aveva esteso l'applicazione dell'art. 13 citato anche all'ipotesi in cui nessun versamento dovesse essere effettuato, violando i principi di legalità e di colpevolezza previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 5 del decreto legislativo n. 472/1997.3. Il terzo motivo deduce l’illegittimità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e specificamente sulla circostanza che nessun versamento diretto di imposta era stato omesso dalla ricorrente, trattandosi nella fattispecie di «minor credito» d'imposta, e che, anche se il credito d'imposta non fosse stato spettante, nonsi sarebbe dovuto effettuare alcun « versamento diretto » perché la società si sarebbe trovata «a credito», seppure per minori importi. 4.La società ricorrente ha depositato, in data 5 febbraio 2024, giusta ricevuta di avvenuta consegna in atti, nota con allegata la domanda di definizione agevolata presentata ai sensi della legge n. 197/2022, dalla quale emerge che la definizione si è perfezionata con la sola presentazione della domanda, non risultando importi da versare. 4.1Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, «presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»e, in tal caso, «il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate». 4.2Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200)e « Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201)». 5.Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio. 5.1Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate. 5.2 L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732). P.Q.M. La Corte dichiara estinto