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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2021

Cassazione n. 36386/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Il GIUDICE di PACE di FIRENZE, con sentenza del 12/2/2018 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e OPREAN 'LISCA in relazione al reato di cui all'art. 633 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 120, 121 e seguenti cod. pen. nonché 336 e 337 cod. proc. pen. in ordine alla invalidità della querela sporta dall'amministratore di sostegno.

1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 529 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta tardività dell'eccezione sollevata dalla difesa circa l'invalidità della querela.i q

1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 539 cod., proc. pne. in ordine alla concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva per l'intero importo liquidato a titolo di risarcimento del danno in assenza dei presupposti previsti dall'art. 540 cod pen. 2.

In data 14 giugno 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA] A. R. Seccia, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta legittimazione dell'amministratore di sostegno a sporgere la querela.

La doglianza è fondata.

Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'amministratore di sostegno, anche se rappresenta il soggetto amministrato nei limiti segnati dal decreto giudiziale di nomina, non ha un autonomo potere di querela, potendo al massimo sollecitare il giudice tutelare alla nomina di un curatore speciale (Sez. 2, n. 14071 del 15/01/2015, Fuccaro, Rv. 263294; Sez. 2, Sentenza n. 2661 del 21/12/2016, dep. 2017, Brufani, Rv. 269530).

Nel caso di specie, pertanto, nel quale lo stesso amministratore di sostegno ha dichiarato di non aver sollecitato la nomina di un curatore speciale, l'azione penale, in assenza di una valida querela, non è procedibile.

2. La questione, diversamente da quanto erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata, d'altro canto, non è stata sollevata tardivamente.

Ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la pronuncia del giudice in ordine alla mancanza di una condizione di procedibilità può essere sollecitata in ogni stato e grado del processo, anche per la prima volta in sede di legittimità, sempre che la decisione non comporti, come in questo caso, accertamenti di fatto (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318).

3. L'ulteriore motivo è assorbito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità conseguente al difetto di querela.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]_Vesga ,z2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Il GIUDICE di PACE di FIRENZE, con sentenza del 12/2/2018 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e OPREAN 'LISCA in relazione al reato di cui all'art. 633 cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 120, 121 e seguenti cod. pen. nonché 336 e 337 cod. proc. pen. in ordine alla invalidità della querela sporta dall'amministratore di sostegno. 1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 529 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta tardività dell'eccezione sollevata dalla difesa circa l'invalidità della querela.i q 1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 539 cod., proc. pne. in ordine alla concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva per l'intero importo liquidato a titolo di risarcimento del danno in assenza dei presupposti previsti dall'art. 540 cod pen. 2. In data 14 giugno 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA] A. R. Seccia, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta legittimazione dell'amministratore di sostegno a sporgere la querela. La doglianza è fondata. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'amministratore di sostegno, anche se rappresenta il soggetto amministrato nei limiti segnati dal decreto giudiziale di nomina, non ha un autonomo potere di querela, potendo al massimo sollecitare il giudice tutelare alla nomina di un curatore speciale (Sez. 2, n. 14071 del 15/01/2015, Fuccaro, Rv. 263294; Sez. 2, Sentenza n. 2661 del 21/12/2016, dep. 2017, Brufani, Rv. 269530). Nel caso di specie, pertanto, nel quale lo stesso amministratore di sostegno ha dichiarato di non aver sollecitato la nomina di un curatore speciale, l'azione penale, in assenza di una valida querela, non è procedibile. 2. La questione, diversamente da quanto erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata, d'altro canto, non è stata sollevata tardivamente. Ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la pronuncia del giudice in ordine alla mancanza di una condizione di procedibilità può essere sollecitata in ogni stato e grado del processo, anche per la prima volta in sede di legittimità, sempre che la decisione non comporti, come in questo caso, accertamenti di fatto (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318). 3. L'ulteriore motivo è assorbito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità conseguente al difetto di querela. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]_Vesga ,z2
Sentenza Cassazione n. 36386/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris