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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2021

Cassazione n. 34907/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PESAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG T. ? pt,Ji9-4....0t LO c.gri-t L.A3 cAvu cCI) larzy( A_o_ (C •nnnn [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il GIP del Tribunale di Pesaro con decisione emessa in data 28 maggio 2021 ha dichiarato non luogo a provvedere su una domanda introdotta - in tema di esecuzione - dal Pubblico Ministero della medesima sede. 1.1 In estrema sintesi risulta che: a) dopo la definitività di una sentenza di condanna (emessa nei c:onfronti di [OSCURATO:PERSONA]) contenente una statuizione di confisca per equivalente (per un importo complessivo pari ad euro 142.087,00) il Pubblico ministero ha trasmesso una nota informativa della Guardia di Finanza (in cui si dà atto della avvenuta individuazione di taluni beni) al GIP (in tesi quale giudice della esecuzione) senza altra indicazione specifica; b) il GIP, dopo ampia ricognizione del vigente quadro normativo, osserva che gli adempimenti esecutivi di tipo ordinario (posteriori alla confisca definitiva) come la trascrizione del vincolo e la prima verifica della corrispondenza tra l'importo della confisca e il valore dei beni appresi, spettano al Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 655 cod.proc.pen., mentre le facoltà gestionali spettano alla Agenzia del Demanio ai sensi dell'art.3,comma 18 del d.l. n. 95 del 2012.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Pesaro. 2.1 Con il ricorso si deduce erronea applicazione di legge.

Secondo il Pnn ricorrente la decisione presenta tratti di abnormità, venendosi a determinare una stasi della procedura esecutiva non risolvibile in modo diverso dalla proposizione del ricorso.

Si contesta, in particolare, che il tema della esecuzione della confisca per equivalente possa rientrare nella previsione di legge di cui all'art. 655 cod.proc.pen. e si indicano altre disposizioni, in tema di pene pecuniarie o di confisca allargata, attributive di poteri al giudice della esecuzione o alla cancelleria del giudice.

3. Il ricorso va dichirato inammissibile per le ragioni che seguono. 3.1 La doglianza, per le modalità cui è stata operata e per la tipologìa di provvedimento impugnato, tende a qualificare l'atto del GIP in termini di abnormità, essendo stata evocata da parte del P.M. ricorrente, la stasi del procedimento esecutivo quale fattore di legittimazione alla proposizione del ricorso.Ciò è da escludersi, per le ragioni che seguono. 3.2 Venendo in rilievo, nel caso in esame, il rapporto tra giudice (ordinanza di restituzione degli atti) e pubblico ministero, occorre rifarsi ai pirincipi espressi - in tema di abnormità - dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza Toni del 2009. .

In tale arresto si è evidenziato che: [..] La corretta applicazione dei principi processuali, come sopra evidenziati, ai rapporti tra giudice e pubblico ministero impone di limitare, dunque, l'ipotesi di abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).

L'abnormità funzionale, riscontrabile, come si é detto, nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.

Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice [..]. 3.3 Ora, nel caso in esame, la decisione non presenta alcuno dei detti profili, sicchè il provvedimento (non avente natura decisoria) risulta non impugnabile.

Invero, sul piano della ripartizione dei poteri tra le diverse autorità, la decisione evidenzia peraltro aspetti del tutto condivisibili, specie in rapporto alla genericità della domanda introduttiva, che non individua alcuna specifica attività da compiersi. 3.4 La giurisdizione esecutiva - nel vigente codice di rito - è infatti costruita in termini di intervento 'su domanda', lì dove vi siano necessità di interpretazioni del giudicato o di sua delimitazione o ancora di tutela di particolari situazioni giuridiche soggettive incise dal giudicato (v. per tutte Sez.

In. 30422 del 13.10.2020, rv 279736).

Salva l'attribuzione di specifiche competenze, il principio cienerale in tema di esecuzione è, pertanto, quello espresso dall'art.655,comma 1 , cod.proc.pen. secondo cui l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali spetta al pubblico ministero.

Anche nel particolare caso della statuizione di confisca per equivalente non preceduta da sequestro, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che l'organo cui spetta la individuazione (posteriore al giudicato) dei beni corrispondenti al valore indicato in sentenza è il pubblico ministero, e l'intervento del giudice della esecuzione può rendersi necessario - su istanza di parte - per la verifica della 'corrispondenza di valore' (in tal senso già Sez.

III ; n. 20776 del 6.3.2014, 259661; Sez.

VI) n.53832 del 25.10.2017, rv 271736 ed altre).

Una volta eseguita la confisca, peraltro, la attribuzione principale di competenza gestoria - salva la necessità di specifici interventi giurisdizionali - appartiene, nel caso della confisca ordinaria o per equivalente, alla Agenzia del Demanio, come si è pure precisato nella decisione impugnata.

Non vi è pertanto - ferma restando la non abnormità - alcun profilo di erroneità in diritto della decisione, non essendo stata formulata alcuna richiesta specifica in sede di domanda introduttiva e appartenendo al Pubblico Ministero il potere di individuazione dei beni corrispondenti al valore oggetto di confisca, con annesse competenze esecutive generali ai sensi dell'art. 655 cod.proc.pen. . 3.5 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue altra statuizione, trattandosi di impugnazione proposta dalla parte pubblica.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso .

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PESAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG T. ? pt,Ji9-4....0t LO c.gri-t L.A3 cAvu cCI) larzy( A_o_ (C •nnnn [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il GIP del Tribunale di Pesaro con decisione emessa in data 28 maggio 2021 ha dichiarato non luogo a provvedere su una domanda introdotta - in tema di esecuzione - dal Pubblico Ministero della medesima sede. 1.1 In estrema sintesi risulta che: a) dopo la definitività di una sentenza di condanna (emessa nei c:onfronti di [OSCURATO:PERSONA]) contenente una statuizione di confisca per equivalente (per un importo complessivo pari ad euro 142.087,00) il Pubblico ministero ha trasmesso una nota informativa della Guardia di Finanza (in cui si dà atto della avvenuta individuazione di taluni beni) al GIP (in tesi quale giudice della esecuzione) senza altra indicazione specifica; b) il GIP, dopo ampia ricognizione del vigente quadro normativo, osserva che gli adempimenti esecutivi di tipo ordinario (posteriori alla confisca definitiva) come la trascrizione del vincolo e la prima verifica della corrispondenza tra l'importo della confisca e il valore dei beni appresi, spettano al Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 655 cod.proc.pen., mentre le facoltà gestionali spettano alla Agenzia del Demanio ai sensi dell'art.3,comma 18 del d.l. n. 95 del 2012. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Pesaro. 2.1 Con il ricorso si deduce erronea applicazione di legge. Secondo il Pnn ricorrente la decisione presenta tratti di abnormità, venendosi a determinare una stasi della procedura esecutiva non risolvibile in modo diverso dalla proposizione del ricorso. Si contesta, in particolare, che il tema della esecuzione della confisca per equivalente possa rientrare nella previsione di legge di cui all'art. 655 cod.proc.pen. e si indicano altre disposizioni, in tema di pene pecuniarie o di confisca allargata, attributive di poteri al giudice della esecuzione o alla cancelleria del giudice. 3. Il ricorso va dichirato inammissibile per le ragioni che seguono. 3.1 La doglianza, per le modalità cui è stata operata e per la tipologìa di provvedimento impugnato, tende a qualificare l'atto del GIP in termini di abnormità, essendo stata evocata da parte del P.M. ricorrente, la stasi del procedimento esecutivo quale fattore di legittimazione alla proposizione del ricorso.Ciò è da escludersi, per le ragioni che seguono. 3.2 Venendo in rilievo, nel caso in esame, il rapporto tra giudice (ordinanza di restituzione degli atti) e pubblico ministero, occorre rifarsi ai pirincipi espressi - in tema di abnormità - dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza Toni del 2009. . In tale arresto si è evidenziato che: [..] La corretta applicazione dei principi processuali, come sopra evidenziati, ai rapporti tra giudice e pubblico ministero impone di limitare, dunque, l'ipotesi di abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). L'abnormità funzionale, riscontrabile, come si é detto, nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice [..]. 3.3 Ora, nel caso in esame, la decisione non presenta alcuno dei detti profili, sicchè il provvedimento (non avente natura decisoria) risulta non impugnabile. Invero, sul piano della ripartizione dei poteri tra le diverse autorità, la decisione evidenzia peraltro aspetti del tutto condivisibili, specie in rapporto alla genericità della domanda introduttiva, che non individua alcuna specifica attività da compiersi. 3.4 La giurisdizione esecutiva - nel vigente codice di rito - è infatti costruita in termini di intervento 'su domanda', lì dove vi siano necessità di interpretazioni del giudicato o di sua delimitazione o ancora di tutela di particolari situazioni giuridiche soggettive incise dal giudicato (v. per tutte Sez. In. 30422 del 13.10.2020, rv 279736). Salva l'attribuzione di specifiche competenze, il principio cienerale in tema di esecuzione è, pertanto, quello espresso dall'art.655,comma 1 , cod.proc.pen. secondo cui l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali spetta al pubblico ministero. Anche nel particolare caso della statuizione di confisca per equivalente non preceduta da sequestro, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che l'organo cui spetta la individuazione (posteriore al giudicato) dei beni corrispondenti al valore indicato in sentenza è il pubblico ministero, e l'intervento del giudice della esecuzione può rendersi necessario - su istanza di parte - per la verifica della 'corrispondenza di valore' (in tal senso già Sez. III ; n. 20776 del 6.3.2014, 259661; Sez. VI) n.53832 del 25.10.2017, rv 271736 ed altre). Una volta eseguita la confisca, peraltro, la attribuzione principale di competenza gestoria - salva la necessità di specifici interventi giurisdizionali - appartiene, nel caso della confisca ordinaria o per equivalente, alla Agenzia del Demanio, come si è pure precisato nella decisione impugnata. Non vi è pertanto - ferma restando la non abnormità - alcun profilo di erroneità in diritto della decisione, non essendo stata formulata alcuna richiesta specifica in sede di domanda introduttiva e appartenendo al Pubblico Ministero il potere di individuazione dei beni corrispondenti al valore oggetto di confisca, con annesse competenze esecutive generali ai sensi dell'art. 655 cod.proc.pen. . 3.5 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue altra statuizione, trattandosi di impugnazione proposta dalla parte pubblica. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso . Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 34907/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris