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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2025

Cassazione n. 26689/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 740/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10770/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette: la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; la memoria presentata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse degli imputati, hanno contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e insistito nell’accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 novembre 2024 la Corte di appello di Torino, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha: riquantificato (nei minori importi indicati nella stessa pronuncia) le somme oggetto del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (contestato agli imputati al n. 1 della rubrica), escluso l’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall., concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, riconosciuto la continuazione tra i fatti per cui si procedere e quelli già giudicati (con sentenza CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26689/2025 Roma, lì, 21/07/2025 del G.u.p. del Tribunale di Ivrea del 19 gennaio 2015), rideterminato in mitius la pena principale e le pene accessorie fallimentari irrogate agli imputati, eliminato la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici; ed ha confermato nel resto la decisione del 5 ottobre 2022 con la quale il Tribunale di Cuneo ne aveva affermato, quali amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., la responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (nn. 1 e

2. della rubrica).

2. Avverso la decisione di appello i difensori dell’imputato, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione, deducendo che: - si è accertato che la fallita abbia regolarmente tenuto la contabilità fino al 2012 e che, quanto al periodo successivo e fino al fallimento, il soggetto incaricato (CNA di Valenza) non vi ha più provveduto perché non è stato più pagato; - dal 2012 la fallita ha svolto attività interamente in trasferta (in cantieri per lo più in Francia) e le relative spese sono state erogate tramite ricariche per contante di una carta Poste pay utilizzata dal dipendente [OSCURATO:PERSONA] (indicato ma non escusso) per pagare direttamente anche per contanti (come si trarrebbe dall’estratto conto, dagli scontrini e dalle fatture relative a operazioni poste in essere proprio nei luoghi in cui erano i cantieri della società); - con l’atto di appello ci si era si era doluti che il curatore, la Guardia di finanza e il CTU (rectius: perito), a fronte dell’obiettiva difficoltà (ma non dell’impossibilità) di ricostruzione di tali operazioni, avessero escluso la distrazione solo delle somme la cui uscita è supportata da fatture; - la Corte di merito – confermando in parte qua la prima decisione ed escludendo i presupposti per disporre una nuova perizia – ha disatteso l’esegesi giurisprudenziale secondo cui il Giudice non può ignorare l’affermazione dell’imputato di aver impiegato i beni per finalità aziendali, argomentando (nonostante le critiche difensive) nei medesimi termini espressi dal curatore e dal perito contabile, che si sono basati sulle regole civilistiche di appostazione nella contabilità, in contrasto con il principio di libertà della prova proprio del processo penale; in tal modo ha ritenuto la sussistenza della bancarotta fraudolenta distrattiva in contraddizione con quanto esposto dallo stesso curatore e dal consulente della difesa in ordine alla scarsa redditività dell’impresa (ossia al conseguimento di ricavi di poco superiori alle spese sostenute per conseguirli).

2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la mancata assunzione di prove decisive, indicate: - nella testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] (capo dei cantieri della società all’estero), la cui rilevanza è stata erroneamente esclusa (dato che era il soggetto incaricato di eseguire i pagamenti e i prelievi per la società, correlati alle attività in discorso), assumendo che egli non avrebbe potuto rappresentare elementi ulteriori rispetto a quelli riportati dagli altri dipendenti escussi (dato smentito dal fatto che la Corte di appello non ha ritenuto tali deposizioni atte a fondare l’insussistenza dei fatti distrattivi) nonché in ragione della difficoltà di rintracciarlo; - in una nuova perizia contabile, la cui rilevanza è stata esclusa erroneamente alla luce dell’asserita difficoltà della ricostruzione da compiere, così non pronunciandosi neppure sulle risultanze (in particolare, tratte da estratti conto bancari) poste dagli imputati a sostegno della propria memoria presentata in giudizio; tale perizia, invece, sarebbe decisiva ed essenziale poiché dovrebbe svolgersi secondo parametri svincolati dal criterio civilistico della registrazione nei libri contabili. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato, pur presentando profili di inammissibilità.

1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente.

Va, anzitutto, premesso che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel giudizio di appello, costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820- 01; Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 – 01; in questa sede non si fa alcun riferimento al caso, che qui non ricorre, di riforma di una sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento delle prove dichiarative e ai vizi che possono essere addotti in tale evenienza: cfr. per tutte, Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488, nonché il testo dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.); e l'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 1, n. 40705/2018, cit.; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487; Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068).

Ciò posto, non ricorre la mancata ammissione di una prova decisiva che non può essere fondatamente denunciata: - né in relazione alla perizia ((Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 – 01: «la mancata effettuazione di un accertamento peritale […] non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività»); - né in ordine alla prova testimoniale in discorso che - dato dirimente –non è stato neppure allegato sia stata richiesta dagli imputati ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen., constando piuttosto dalla sentenza di appello (profilo non oggetto di confutazione) che si trattasse di prova richiesta dal Pubblico ministero (cfr. lista testi di quest’ultimo, in atti), la cui ammissione è stata revocata perché ritenuta superflua (cfr. Sez. 3, n. 17678 del 14/12/2018 – dep. 2019, P., Rv. 275447 – 01: «la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.»), non risultando neppure che essa sia sopravvenuta o sia stata scoperta dopo la sentenza di primo grado (cfr. Sez. 5, n. 34643 del 08/05/20)08, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240995 - 01; Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01; conf.

Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013 - dep. 2014, Inguì, Rv. 259136 – 01).

Nel resto, non si ravvisa il denunciato vizio di motivazione perché la Corte di merito non si è affatto limitata a un’argomentazione formale – in ordine alla bancarotta distrattiva e, segnatamente, alla destinazione di somme per spese estranee all’attività della fallita – fondata sulle mere appostazioni contabili. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha chiarito le ragioni per cui ha condiviso la ricostruzione del perito già nominato dal Tribunale (anche a fronte della sua relazione integrativa), oltre che del curatore, fondata sulla non riferibilità alla fallita delle poste in discorso (se non nel caso in cui dai documenti acquisiti si traesse l’imputazione degli esborsi alla società), non solo per lo stato della contabilità ma poiché si è accertato che gli imputati gestissero la propria attività all’estero anche con altre imprese – che hanno impiegato, peraltro, i mezzi della fallita.

Ragion per cui la prospettazione difensiva è stata ritenuta non suffragata (in relazione a scontrini e altri atti non intestati alla medesima [OSCURATO:SOCIETA].) né utilmente passibile di conferma alla luce degli ulteriori incombenti istruttori richiesti.

Sotto tale ultimo profilo, la sentenza impugnata contiene un’esposizione logica del contenuto della perizia e di quanto esposto pure del curatore, qui censurati assumendo che tale prospettazione fosse ispirata a criteri civilistici di appostazione, come se essi fossero in contraddizione con i parametri relativi all’ordinata tenuta della contabilità che anche nel giudizio penale vengono in rilievo al fine della ricostruzione delle vicende di un’impresa e della destinazione del suo compendio aziendale.

E anche con riguardo alle ragioni sottese alla mancata ammissione del teste Singh – al di là del riferimento, non corretto, al tempo trascorso e alla contestazione della sua credibilità da parte della stessa imputata (profili, questi non inerenti alla rilevanza della prova bensì al suo apprezzamento, una volta che sia stata assunta) – in maniera non manifestamente illogica e conforme al diritto la Corte di appello ha fatto riferimento pure alla genericità dell’allegazione difensiva sulle circostanze che egli avrebbe dovuto rassegnare e, dato questo centrale, all’utilizzo da parte degli imputati di più società per le medesime attività (per cui risultano pure aver lavorato i medesimi dipendenti) e, dunque, al difetto di informazioni specifiche che consentissero l'individuazione della effettiva destinazione dei beni aziendali, e segnatamente delle somme in discorso (cfr. Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 – 01), tra l’altro valorizzando il fatto che i ricorrenti abbiano tenuto celato al curatore l’uso di un conto corrente (cfr. Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021 – dep. 2022, Rossi, Rv. 282643 – 01: «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla condotta dell'amministratore che ometta di indicare al curatore l'esistenza, destinazione ed ubicazione di beni aziendali (nella specie rinvenuti dal curatore solo a seguito di ricerche e verifiche documentali), trattandosi di una condotta post- fallimentare intrinsecamente e concretamente pericolosa e non già di una iniziativa assunta nel corso della gestione sociale di cui si debba sindacare ex post la pericolosità»).

2. Al rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 11/06/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 740/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10770/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette: la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; la memoria presentata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse degli imputati, hanno contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e insistito nell’accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 novembre 2024 la Corte di appello di Torino, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha: riquantificato (nei minori importi indicati nella stessa pronuncia) le somme oggetto del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (contestato agli imputati al n. 1 della rubrica), escluso l’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall., concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, riconosciuto la continuazione tra i fatti per cui si procedere e quelli già giudicati (con sentenza CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26689/2025 Roma, lì, 21/07/2025 del G.u.p. del Tribunale di Ivrea del 19 gennaio 2015), rideterminato in mitius la pena principale e le pene accessorie fallimentari irrogate agli imputati, eliminato la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici; ed ha confermato nel resto la decisione del 5 ottobre 2022 con la quale il Tribunale di Cuneo ne aveva affermato, quali amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., la responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (nn. 1 e 2. della rubrica). 2. Avverso la decisione di appello i difensori dell’imputato, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione, deducendo che: - si è accertato che la fallita abbia regolarmente tenuto la contabilità fino al 2012 e che, quanto al periodo successivo e fino al fallimento, il soggetto incaricato (CNA di Valenza) non vi ha più provveduto perché non è stato più pagato; - dal 2012 la fallita ha svolto attività interamente in trasferta (in cantieri per lo più in Francia) e le relative spese sono state erogate tramite ricariche per contante di una carta Poste pay utilizzata dal dipendente [OSCURATO:PERSONA] (indicato ma non escusso) per pagare direttamente anche per contanti (come si trarrebbe dall’estratto conto, dagli scontrini e dalle fatture relative a operazioni poste in essere proprio nei luoghi in cui erano i cantieri della società); - con l’atto di appello ci si era si era doluti che il curatore, la Guardia di finanza e il CTU (rectius: perito), a fronte dell’obiettiva difficoltà (ma non dell’impossibilità) di ricostruzione di tali operazioni, avessero escluso la distrazione solo delle somme la cui uscita è supportata da fatture; - la Corte di merito – confermando in parte qua la prima decisione ed escludendo i presupposti per disporre una nuova perizia – ha disatteso l’esegesi giurisprudenziale secondo cui il Giudice non può ignorare l’affermazione dell’imputato di aver impiegato i beni per finalità aziendali, argomentando (nonostante le critiche difensive) nei medesimi termini espressi dal curatore e dal perito contabile, che si sono basati sulle regole civilistiche di appostazione nella contabilità, in contrasto con il principio di libertà della prova proprio del processo penale; in tal modo ha ritenuto la sussistenza della bancarotta fraudolenta distrattiva in contraddizione con quanto esposto dallo stesso curatore e dal consulente della difesa in ordine alla scarsa redditività dell’impresa (ossia al conseguimento di ricavi di poco superiori alle spese sostenute per conseguirli). 2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la mancata assunzione di prove decisive, indicate: - nella testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] (capo dei cantieri della società all’estero), la cui rilevanza è stata erroneamente esclusa (dato che era il soggetto incaricato di eseguire i pagamenti e i prelievi per la società, correlati alle attività in discorso), assumendo che egli non avrebbe potuto rappresentare elementi ulteriori rispetto a quelli riportati dagli altri dipendenti escussi (dato smentito dal fatto che la Corte di appello non ha ritenuto tali deposizioni atte a fondare l’insussistenza dei fatti distrattivi) nonché in ragione della difficoltà di rintracciarlo; - in una nuova perizia contabile, la cui rilevanza è stata esclusa erroneamente alla luce dell’asserita difficoltà della ricostruzione da compiere, così non pronunciandosi neppure sulle risultanze (in particolare, tratte da estratti conto bancari) poste dagli imputati a sostegno della propria memoria presentata in giudizio; tale perizia, invece, sarebbe decisiva ed essenziale poiché dovrebbe svolgersi secondo parametri svincolati dal criterio civilistico della registrazione nei libri contabili. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato, pur presentando profili di inammissibilità. 1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente. Va, anzitutto, premesso che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel giudizio di appello, costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820- 01; Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 – 01; in questa sede non si fa alcun riferimento al caso, che qui non ricorre, di riforma di una sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento delle prove dichiarative e ai vizi che possono essere addotti in tale evenienza: cfr. per tutte, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488, nonché il testo dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.); e l'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 1, n. 40705/2018, cit.; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487; Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068). Ciò posto, non ricorre la mancata ammissione di una prova decisiva che non può essere fondatamente denunciata: - né in relazione alla perizia ((Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 – 01: «la mancata effettuazione di un accertamento peritale […] non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività»); - né in ordine alla prova testimoniale in discorso che - dato dirimente –non è stato neppure allegato sia stata richiesta dagli imputati ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen., constando piuttosto dalla sentenza di appello (profilo non oggetto di confutazione) che si trattasse di prova richiesta dal Pubblico ministero (cfr. lista testi di quest’ultimo, in atti), la cui ammissione è stata revocata perché ritenuta superflua (cfr. Sez. 3, n. 17678 del 14/12/2018 – dep. 2019, P., Rv. 275447 – 01: «la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.»), non risultando neppure che essa sia sopravvenuta o sia stata scoperta dopo la sentenza di primo grado (cfr. Sez. 5, n. 34643 del 08/05/20)08, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240995 - 01; Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01; conf. Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013 - dep. 2014, Inguì, Rv. 259136 – 01). Nel resto, non si ravvisa il denunciato vizio di motivazione perché la Corte di merito non si è affatto limitata a un’argomentazione formale – in ordine alla bancarotta distrattiva e, segnatamente, alla destinazione di somme per spese estranee all’attività della fallita – fondata sulle mere appostazioni contabili. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha chiarito le ragioni per cui ha condiviso la ricostruzione del perito già nominato dal Tribunale (anche a fronte della sua relazione integrativa), oltre che del curatore, fondata sulla non riferibilità alla fallita delle poste in discorso (se non nel caso in cui dai documenti acquisiti si traesse l’imputazione degli esborsi alla società), non solo per lo stato della contabilità ma poiché si è accertato che gli imputati gestissero la propria attività all’estero anche con altre imprese – che hanno impiegato, peraltro, i mezzi della fallita. Ragion per cui la prospettazione difensiva è stata ritenuta non suffragata (in relazione a scontrini e altri atti non intestati alla medesima [OSCURATO:SOCIETA].) né utilmente passibile di conferma alla luce degli ulteriori incombenti istruttori richiesti. Sotto tale ultimo profilo, la sentenza impugnata contiene un’esposizione logica del contenuto della perizia e di quanto esposto pure del curatore, qui censurati assumendo che tale prospettazione fosse ispirata a criteri civilistici di appostazione, come se essi fossero in contraddizione con i parametri relativi all’ordinata tenuta della contabilità che anche nel giudizio penale vengono in rilievo al fine della ricostruzione delle vicende di un’impresa e della destinazione del suo compendio aziendale. E anche con riguardo alle ragioni sottese alla mancata ammissione del teste Singh – al di là del riferimento, non corretto, al tempo trascorso e alla contestazione della sua credibilità da parte della stessa imputata (profili, questi non inerenti alla rilevanza della prova bensì al suo apprezzamento, una volta che sia stata assunta) – in maniera non manifestamente illogica e conforme al diritto la Corte di appello ha fatto riferimento pure alla genericità dell’allegazione difensiva sulle circostanze che egli avrebbe dovuto rassegnare e, dato questo centrale, all’utilizzo da parte degli imputati di più società per le medesime attività (per cui risultano pure aver lavorato i medesimi dipendenti) e, dunque, al difetto di informazioni specifiche che consentissero l'individuazione della effettiva destinazione dei beni aziendali, e segnatamente delle somme in discorso (cfr. Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 – 01), tra l’altro valorizzando il fatto che i ricorrenti abbiano tenuto celato al curatore l’uso di un conto corrente (cfr. Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021 – dep. 2022, Rossi, Rv. 282643 – 01: «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla condotta dell'amministratore che ometta di indicare al curatore l'esistenza, destinazione ed ubicazione di beni aziendali (nella specie rinvenuti dal curatore solo a seguito di ricerche e verifiche documentali), trattandosi di una condotta post- fallimentare intrinsecamente e concretamente pericolosa e non già di una iniziativa assunta nel corso della gestione sociale di cui si debba sindacare ex post la pericolosità»). 2. Al rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/06/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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