CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32201/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE APPELLO CATANZAROnei confronti di: G.I.P. TRIBUNALE CATANZAROcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del g.i.p. Tribunale di Catanzaro; lette le conclusioni del difensore della condannata, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso rimettendosi a quanto deciderà la Corte; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 26 novembre 2021 il g.i.p. del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha declinato la competenza a provvedere su una istanza del pubblico ministero di applicazione dell'indulto ad una pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], ed ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Catanzaro. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione fosse la Corte d'appello, individuando come sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima quella emessa dalla Corte il 16 maggio 2013, irrevocabile dal 23 settembre 2014. Con ordinanza del 21 dicembre 2021 la Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che, in realtà, il presupposto in fatto da cui è partito il Tribunale è errato, in quanto la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima è quella del Tribunale di Catanzaro del 14 settembre 2016, modificata solo in punto di pene accessorie dalla pronuncia della Corte d'appello del 6 giugno 2019, irrevocabile dal 30 marzo 2021; il giudice competente doveva, quindi, essere individuato nel Tribunale. 2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Catanzaro. Il 10 giugno 2022 è pervenuta nomina e memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto della condannata, che ha concluso rimettendosi a quanto deciderà la Corte. Considerato in diritto 1. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del g.i.p. del Tribunale di Catanzaro. Dalla lettura del certificato penale emerge che la sentenza diventata irrevocabile per ultima è quella del Tribunale di Catanzaro del 14 settembre 2016, modificata solo in punto di pene accessorie dalla pronuncia della Corte d'appello del 6 giugno 2019, irrevocabile dal 30 marzo 2021. Si tratta della sentenza riportata al punto n. 2 del certificato penale a nome di [OSCURATO:PERSONA], con alias [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza non è riportata nel certificato penale in cui il nome di battesimo della condannata è indicato come Annamaria, ma si tratta sicuramente della stessa persona perché in entrambi i certificati penali (sia quello con il nome "[OSCURATO:PERSONA]" che quello con il nome "Annamaria") compare la stessa pronuncia della Corte di appello di Catanzaro del 16 maggio 2013, irrevocabile il 23 settembre 2014, per cui il pubblico ministero aveva chiesto l'indulto. Posto che la sentenza diventata irrevocabile per ultima è quella del Tribunale di Catanzaro del 14 settembre 2016, modificata solo in punto di pene accessorie dalla pronuncia della Corte d'appello del 6 giugno 2019, la competenza a provvedere spetta al giudice di primo grado, in quanto l'art. 666, commi 1 e 2, cod. proc. pen. dispone: "1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato. 2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello". Nel caso in esame ci si trova in presenza di una sentenza riformata solo in punto di pena (accessoria), e, quindi, si applica la prima parte del comma 2 in quanto il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena (nello stesso senso Sez. 1, Sentenza n. 40888 del 06/10/2015, PG in proc. Tarasco, Rv. 264797). In soluzione del conflitto, va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: Nella ipotesi in cui la Corte di appello abbia modificato la sentenza di primo grado in relazione alla sola pena accessoria, competente a decidere sull'incidente di esecuzione è il giudice di primo grado. Ne consegue la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, cui dispone trasmettersi gli atti. Così de