Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 723/2007
ECLI:EU:F:2007:183
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione)
25 ottobre 2007
Causa F‑53/05
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Agente contrattuale – Domanda di revisione dell’inquadramento e della retribuzione fissati al momento dell’assunzione – Ex agente ausiliario assunto come agente contrattuale senza modifica delle funzioni – Artt. 3 bis e 80, nn. 2 e 3, del RAA – Mansioni rientranti in diversi gruppi di funzioni – Parità di trattamento – Ricorso manifestamente infondato»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, da una parte, l’annullamento
della decisione dell’autorità autorizzata a stipulare contratti di assunzione 21 marzo 2005, recante rigetto della sua domanda
del 23 novembre 2004, riqualificata come reclamo, presentata contro la decisione con cui sono fissati il suo inquadramento
e la sua retribuzione al momento della sua assunzione in qualità di agente contrattuale e, in quanto sia necessario, della
decisione originaria con la quale sono stabiliti lo stesso inquadramento e la stessa retribuzione secondo il contratto del
23 agosto 2004, e, dall’altra, il risarcimento dei danni da lui valutati in EUR 25 000.
Decisione:
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Applicabilità del titolo IV, relativo agli agenti contrattuali, non subordinata
alla previa adozione della descrizione delle funzioni e attribuzioni riguardanti ciascun tipo di mansione dei vari gruppi
di funzioni di tali agenti
(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 52 e 80, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)
2.
Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Parità di trattamento
3.
Funzionari – Parità di trattamento
1.
Nessuna disposizione del Regime applicabile agli altri agenti o del regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari
delle Comunità europee e il Regime applicabile agli altri agenti, fa dipendere l’applicabilità del titolo IV di tale Regime,
relativo agli agenti contrattuali, in particolare delle sue disposizioni relative alla loro assunzione, dall’adozione della
descrizione delle funzioni e delle attribuzioni riguardante ciascun tipo di mansione che caratterizza ciascuno dei gruppi
di funzioni a cui possono appartenere gli agenti contrattuali, considerata all’art. 80, n. 3, del detto regime. Al contrario,
l’art. 52 del Regime applicabile agli altri agenti – che prevede che la durata effettiva del contratto degli agenti ausiliari,
destinati ad essere sostituiti nel tempo dagli agenti contrattuali, come risulta dal ‘considerando’ 36 del regolamento n. 723/2004,
non possa oltrepassare il 31 dicembre 2007 e che nessun nuovo agente ausiliario può essere assunto dopo il 31 dicembre 2006
– è tale da confermare l’applicabilità immediata del detto titolo IV in quanto non viene fatta menzione, in tale articolo,
della previa attuazione dell’art. 80, n. 3, del Regime applicabile agli altri agenti.
(v. punto 60)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 9 luglio 2007, causa T‑415/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto
40)
Tribunale della funziona pubblica: 19 ottobre 2006, causa F‑59/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 52)
2.
Il legislatore comunitario è libero di apportare in qualsiasi momento alle norme dello Statuto le modifiche da esso ritenute
conformi all’interesse del servizio e di adottare, per il futuro, disposizioni statutarie più sfavorevoli per i funzionari
o gli agenti interessati, purché però siano salvaguardati i diritti legittimamente acquisiti dai funzionari o agenti e purché
le persone specificamente interessate dalla nuova normativa siano trattate in maniera identica. Esso non può pertanto essere
contestato per aver fatto ricorso alla creazione di una nuova categoria di agenti, gli agenti contrattuali, soggetti ad un
regime pecuniario diverso da quello degli agenti ausiliari, destinata a sostituire nel tempo quelle degli agenti ausiliari
e dei funzionari di categoria D, se non sono stati illegittimamente rimessi in discussione diritti acquisiti dai funzionari
o agenti assunti in vigenza del vecchio Statuto e se gli agenti rientranti nella nuova categoria sono stati trattati in maniera
identica.
(v. punto 79)
Riferimento:
Corte: 19 marzo 1975, causa 28/74, Gillet/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 463, punti 5 e 6)
Tribunale di primo grado: 30 settembre 1998, causa T‑121/97, Ryan/Corte dei conti (Racc. pag. II‑3885, punti 98 e 104); 29
novembre 2006, causa T‑135/05, Campoli/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 85)
Tribunale della funzione pubblica: [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 71)
3.
Non si possono mettere in discussione le differenze di status esistenti tra le varie categorie di persone occupate presso
le Comunità, vuoi come funzionari in senso proprio, vuoi come agenti appartenenti alle diverse categorie disciplinate dal
Regime applicabile agli altri agenti. Infatti, la definizione di ciascuna di queste categorie risponde a legittime esigenze
dell’amministrazione comunitaria e alla natura dei compiti, permanenti o temporanei, che essa ha l’incarico di svolgere. Non
si può pertanto considerare come una discriminazione il fatto che, dal punto di vista delle garanzie statutarie e dei vantaggi
previdenziali, talune categorie di persone occupate presso le Comunità possano godere di garanzie o di vantaggi che non sono
concessi ad altre categorie. In particolare, la situazione degli agenti assoggettati al Regime applicabile agli altri agenti
è caratterizzata generalmente dalla natura contrattuale del rapporto d’impiego, mentre il rapporto giuridico tra un funzionario
e l’amministrazione è di natura statutaria.
(v. punto 83)
Riferimento:
Corte: 6 ottobre 1983, cause riunite 118/82‑123/82, Celant e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2995, punto 22)
Tribunale di primo grado: [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punti 54 e 55)
Tribunale della funzione pubblica: [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. ( punto 76)