CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34544/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4259/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t.,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 40 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza n. 4084/29/14, depositata il 18 giugno 2014, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 luglio 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata in accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. -AMA, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria, ricorre per la cassazione della sentenza n. 4084/29/14, depositata il 18 giugno 2014, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dalla stessa odierna ricorrente, così confermando la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborsopresentate dai contribuenti in relazione all’Iva corrisposta sulla TARI relativa agli anni dal 2003 al 2009. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Fissato all’udienza pubblica del 5 luglio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e del difensore di parte ricorrente, che non hafatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi: 1.1 -col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia difetto di giurisdizione del giudice 3 tributario deducendo, in sintesi, che, -venendo in considerazione, nella fattispecie, la rivalsa IVA (in tesi) illegittimamente esercitata da essa esponente, quale prestatore di servizi, nei confronti dell’utente del servizio, ed in relazione alla natura tributaria della prestazione (correlata, dunque, ad una pretesa impositiva), - la controversia dovevaascriversi, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, alla giurisdizione ordinaria; 1.2 –il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118, d.a. cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva definito il giudizio sulla base di una motivazione disorganica, illogica e, in definitiva, a contenuti apparenti siccome inespresse le ragioni postevi a fondamento; 1.3 –col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità del procedimento deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto proposto: a) - in difetto di impugnazione del provvedimento presupposto che recava liquidazione della tariffa sui rifiuti e dell’iva applicata; b) – in forma collettiva e cumulativa, dunque da una pluralità di contribuenti e con riferimento a più atti impositivi afferenti a distinti rapporti di imposizione; 1.4 –il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazio ne di legge in relazione al d.p.r. n. 633 del 1972, tabella A, parte terza, n. 127 sexiesdecies, al dm n. 370 del 2000, art. 1, al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 238 ed al d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 33, conv.in legge 30 luglio 2010, n. 122, assumendo, in sintesi, la ricorrente che, -correlandosi le prestazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali allo svolgimento di un servizio, con chiare caratteristiche di imprenditorialità, e questo stesso servizio potendosi articolare, quale presupposto di fatto dell’Iva, anche in una prestazione di facere eseguita a qualsiasi titolo, - proprio l’esistenza di una sp ecifica disposizione normativa relativa all’applicazione dell’Iva sulle prestazioni di smaltimento dei rifiuti (parte III della tariffa, Tabella A, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972) rendeva esplicita l’imponibilità Iva della stessa TARI della quale, peraltro, doveva escludersi la natura tributaria; 1.5 –col quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, c. 2, deducendo che le proposte domande di rimborso dovevano considerarsi, ad ogni modo, inammissibili in relazione al decorso del termine (biennale) di cui all’art. 21, c. 2, cit., con conseguente preclusione perfezionatasi per gli importi corrisposti sulla base di fatture relative ad annualità antecedenti il 2007 (trattandosi di domande presentate il 24 ottobre 2009 ed il 3 dicembre 2009). 2. – Il primo motivo di ricorso, dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi, è fondato e va senz’altro accolto. 3. – Difatti, come le Sezioni unite della Corte hanno statuito, la controversia avente ad oggettola richiesta di restituzione dell a somma corrisposta, a titolo di IVA, avanzata dal consumatore finale nei confronti della società concessionaria della riscossione dei tributi locali, spetta alla giurisdizione ordinaria in quanto il soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui cheeffettua la cessione dei beni o la prestazione di servizi (quindi la società concessionaria) e la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione, ma un rapporto di natura privatistica fra privati, che comporta un accertamento, meramente incidentale, in ordine alla debenza dell'imposta contestata(Cass. Sez. U., 28 gennaio 2011, n. 2064 cui adde Cass., 12 novembre 2020, n. 25519; Cass. Sez. U., 20 novembre 2017, n. 27437). 3.1 -La Corte ha, in particolare, rimarcato che: - viene, così, in considerazione una controversia tra privati, alla quale rimane estraneo l'esercizio del potere impositivo su ssumibile nello schema potestà -soggezione, proprio del rapporto tributario; -la controversia, difatti, si svolgetra due soggetti privati in assenza di un provvedimento che sia impugnabile soltanto dinanzi al giudice tributario, così che il giudice ordinario si riappropria della giurisdizione e non rileva che la composizione della lite debba passare attraverso la interpretazione di una norma tributaria, atteso che «il giudice ordinario competente ha sempre il potere di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo ove sia presupposto e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario». 4. –L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata, - con gli effetti di cui alla l. n. 69 del 2009, art. 59, commi 1 e 2, quanto alla riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, -dovendosi dichiarare la giurisdizione del competente giudice ordinario sull’azione di ripetizione di indebito proposta dalle parti, odierne intimate, nei confronti della ricorrente. Le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della vicenda processuale, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguonoin solido la soccombenza di parti intimate. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnata e dichiara che sulla domanda proposta dalle parti intimate sussiste la giurisdizione del giudice 6 ordinario; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna le parti intimate al pagamento in solido , in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 1.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella mis