CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 16089/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciatola seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 25434/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrenti - contro -) [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo 30 agosto 2021 n. 1418; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 30 agosto 2021 n. 1418 la corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 586 con cui il Tribunale di Palermo aveva rigettato l’opposizione a precetto proposta dal suddetto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello ha pronunciato l’inammissibilità dell’appello per due indipendenti ragioni: -) sia sul presupposto che la sentenza impugnata era stata pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre l’appello era stato proposto nei confronti dell’avvocato di quest’ultimo in proprio, [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:inammissibilità del ricorso per inintelligibilità. -) sia per aspecificità, ex articolo 342 c.p.c.. 2. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ impossibile, prima ancora che superfluo, dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo contiene una esposizione insuperabilmente confusionaria ed inintelligibile dei fatti di causa. 1.1. Il ricorso, in particolare, è privo dell’esposizione dei fatti salienti del giudizio (imposta a pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 3 c.p.c.); di una chiara esposizione del contenuto della sentenza impugnata; e di qualsiasi ragionata censura avverso quest’ultima. 1.2. Il ricorso, in secondo luogo, pur impugnando una sentenza che aveva ritenuto inammissibile ex art. 342 c.p.c. l’appello, in violazione del precetto di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., non trascrive né riassume il contenuto dell’atto d’appello ritenuto inammissibile dalla sentenza impugnata. 1.3. Il ricorso in terzo luogo: a) tace circostanze rilevanti, quali le ragioni poste a fondamento della citazione e quelle poste a fondamento dell’appello; b) contiene riferimenti a fatti o circostanze introdotti nella narrazione, ma inesplicati: c) contiene riferimenti ridondanti a fatti e circostanze del tutto irrilevanti ai fini del decidere. 1.4. Un ricorso così concepito è incoerente nei contenuti oscuro nella forma: e coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono l’imprescindibile presupposto perché un ricorso possaessere esaminato e deciso, come ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25892 del 23.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6546 del 10.3.2021; Sez. 3, Ordinanza n. 24697 del 5.11.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9996 del 28.5.2020; Sez. 5 - , Sentenza n. 8425 del 30/04/2020). E ciò non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati: basterà ricordare a tal riguardo, excerpta multorum, l’art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo (d. lgs. 2.7.2010 n. 104), il quale impone alle parti di redigere gli atti “in maniera chiara e sintetica”; il § 14, lettera “A”, della Guida per gli avvocati” approvata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ove si prescrive che il ricorso dinanzi ad essa debba essere redatto in modo tale che “una semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti essenziali di fatto e di diritto”; o la Rule 8, lettera (a), n. 2, delle [OSCURATO:PERSONA] of civil Procedures statunitensi, la quale impone al ricorrente “una breve e semplice esposizione della domanda” (regola applicata così rigorosamente, in quell’ordinamento, che nel caso Stanard v. Nygren, 19.9.2011, n. 09-1487, la Corte d’appello del VIII Circuito U.S.A. ritenne inammissibile per lack of punctuation un ricorso nel quale almeno 23 frasi contenevano 100 o più parole, ritenuto “troppo confuso per stabilire i fatti allegati” dal ricorrente). 2. Non è luogo a provvedere sulle spese, a causa della indefensio della parte intimata. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di con