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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 27047/2022

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la seguente ORDINANZA /,1 sul ricorso 22492-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 1053/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. . 22492/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ri tenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione avverso intimazione di pagamento relativa ad una serie di atti prodromici (dei quali 8 impugnati presso la CTP di Napoli) nel quale si deducevano vizi propri deil'intimazione e delle cartelle sottostanti con eccezioni di decadenza e priscrizione, ha rigettato l'appello del contribuente.

La CTP accoglieva il ricorso del contribuente limitatamente a due delle ca-telle impugnate e dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere in relazione ad altre sei cartelle, che rientravano nella cd. r31:tarnazione di cui all'art. 3 del decreto legge 119/2018e per le restanti ac:ertava l'intervenuta prescrizione, con compensazione delle spese del giudizio.

I contribuente appellava la sentenza, limitatamente alla statuizione sulle spese, e la CTR, con la sentenza impugnata„ respingeva l'appello motivando sulla compensazione delle spese in relazione al diverso orientamento della giurisprudenza "superato alla luce delle Sezioni Unite, ma il contrasto giurisprudenziale, unitamente alla sopravvenienza normativa, già evidenziata dai giudici di primo grado, giustifica la co -npensazione delle spese di lite".

L'Agenzia è rimasta intimata.

Il ricorrente deposita memoria, ribadendo cie nella fattispecie non sussisteva il presupposto per la compensazione delle spese, in particolare il mutamento di un orientamento giurisprudenziale.

C'ensiderato che:

1. Con il primo motivo del ricorso, il contribuente lamenta, con riferimento all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992, per avere i giudici di secondo grado co-npensato le spese sulla base di un contrasto giurisprudenziale già r solto anni prima l'instaurazione di lite, nonché per la sopravvenuta normativa favorevole, ex DL 119/2018.

1. L. Il motivo è infondato.

1.2. Va ribadito che: «nel motivare le ragioni della disposta cpTipensazione, il giudice - sebbene debba astenersi [...] da formule stereotipate o di mero stile, del tipo "la peculiarità della vicenda" (cfr., tra le numerose, Cass. Sez. 6- 5, ord. 25 settembre 2017, n. 22310, Rv.

E45998-01) - è tenuto, essenzialmente, ad evitare che "siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vi2io di violazione di legge" (da ultimo, Cass. Sez.

Lav., ord. 9 aprile 2019, r. 9777, Rv. 653625-01)», ed ha precisato che «le ragioni della disposta co-npensazione "devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza" (Cass. Sez. 3, 19 ottobre 2015, n. 21083, F,v. 637492-01)».

N el caso di specie le motivazioni addotte dalla CTR non sono né illogiche né erronee, essendo alla stessa rimessa la valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e non la loro parcellizzazione (come pretenderebbe la parte ammettendo la compensazione solo in relazione ad alcune cartelle annullate ai sensi del d.l. 119 del 2018). 2.Con il secondo motivo, il contribuente lamenta, con riferimento all'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c, la nullità della sentenza in relazione all'art.36 del DLgs. 546/1992 per motivazione contraddittoria, inidonea a far comprendere le ragioni sottese alla decisione.

2. ! Il motivo è infondato, contenendo la sentenza impugnata una motivazione congrua, idonea a far comprendere il percorso logico giuridico seguito per giungere alla decisione.

Né sussiste il travisamento dedotto, basato sull'errato presupposto che «la definizione agevolata ... non afferisce all'oggetto della lite», in quanto sulla questione la CTP si è espressamente pronunciata e la CTR avrebbe dovuto, così come ha fatto, S3 o valutare le ragioni della compensazione disposta in primo grado. 2.2 Con specifico riferimento al caso di specie, risulta pertanto che la CTR abbia motivato la decisione in modo adeguato e coerente sull'appello del contribuente, proposto proprio sulla compensazione delle spese, richiamando dapprima la questione posta alla base della decisione della CTP, e ripercorrendo poi gli orientamenti giurisprudenziali sul tema.

3. Conclusivamente, essendosi la CTR attenuta ai principi giurisprudenziali sopra indicati, il ricorso va respinto.

Nulla sulle spese non essendosi costituita l'Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 24 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA /,1 sul ricorso 22492-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 1053/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. . 22492/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ri tenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione avverso intimazione di pagamento relativa ad una serie di atti prodromici (dei quali 8 impugnati presso la CTP di Napoli) nel quale si deducevano vizi propri deil'intimazione e delle cartelle sottostanti con eccezioni di decadenza e priscrizione, ha rigettato l'appello del contribuente. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente limitatamente a due delle ca-telle impugnate e dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere in relazione ad altre sei cartelle, che rientravano nella cd. r31:tarnazione di cui all'art. 3 del decreto legge 119/2018e per le restanti ac:ertava l'intervenuta prescrizione, con compensazione delle spese del giudizio. I contribuente appellava la sentenza, limitatamente alla statuizione sulle spese, e la CTR, con la sentenza impugnata„ respingeva l'appello motivando sulla compensazione delle spese in relazione al diverso orientamento della giurisprudenza "superato alla luce delle Sezioni Unite, ma il contrasto giurisprudenziale, unitamente alla sopravvenienza normativa, già evidenziata dai giudici di primo grado, giustifica la co -npensazione delle spese di lite". L'Agenzia è rimasta intimata. Il ricorrente deposita memoria, ribadendo cie nella fattispecie non sussisteva il presupposto per la compensazione delle spese, in particolare il mutamento di un orientamento giurisprudenziale. C'ensiderato che: 1. Con il primo motivo del ricorso, il contribuente lamenta, con riferimento all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992, per avere i giudici di secondo grado co-npensato le spese sulla base di un contrasto giurisprudenziale già r solto anni prima l'instaurazione di lite, nonché per la sopravvenuta normativa favorevole, ex DL 119/2018. 1. L. Il motivo è infondato. 1.2. Va ribadito che: «nel motivare le ragioni della disposta cpTipensazione, il giudice - sebbene debba astenersi [...] da formule stereotipate o di mero stile, del tipo "la peculiarità della vicenda" (cfr., tra le numerose, Cass. Sez. 6- 5, ord. 25 settembre 2017, n. 22310, Rv. E45998-01) - è tenuto, essenzialmente, ad evitare che "siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vi2io di violazione di legge" (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, r. 9777, Rv. 653625-01)», ed ha precisato che «le ragioni della disposta co-npensazione "devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza" (Cass. Sez. 3, 19 ottobre 2015, n. 21083, F,v. 637492-01)». N el caso di specie le motivazioni addotte dalla CTR non sono né illogiche né erronee, essendo alla stessa rimessa la valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e non la loro parcellizzazione (come pretenderebbe la parte ammettendo la compensazione solo in relazione ad alcune cartelle annullate ai sensi del d.l. 119 del 2018). 2.Con il secondo motivo, il contribuente lamenta, con riferimento all'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c, la nullità della sentenza in relazione all'art.36 del DLgs. 546/1992 per motivazione contraddittoria, inidonea a far comprendere le ragioni sottese alla decisione. 2. ! Il motivo è infondato, contenendo la sentenza impugnata una motivazione congrua, idonea a far comprendere il percorso logico giuridico seguito per giungere alla decisione. Né sussiste il travisamento dedotto, basato sull'errato presupposto che «la definizione agevolata ... non afferisce all'oggetto della lite», in quanto sulla questione la CTP si è espressamente pronunciata e la CTR avrebbe dovuto, così come ha fatto, S3 o valutare le ragioni della compensazione disposta in primo grado. 2.2 Con specifico riferimento al caso di specie, risulta pertanto che la CTR abbia motivato la decisione in modo adeguato e coerente sull'appello del contribuente, proposto proprio sulla compensazione delle spese, richiamando dapprima la questione posta alla base della decisione della CTP, e ripercorrendo poi gli orientamenti giurisprudenziali sul tema. 3. Conclusivamente, essendosi la CTR attenuta ai principi giurisprudenziali sopra indicati, il ricorso va respinto. Nulla sulle spese non essendosi costituita l'Agenzia delle entrate. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 24 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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