CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01120/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, riguardante il discorso argomentativo, è manifestamente infondato, perché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il provvedimento impugnato - ai fini della decisione sull'istanza di differimento dell'esecuzione della pena detentiva con applicazione della detenzione domiciliare, di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354 del 1975 e art. 147 cod. pen. - ha dato conto di aver considerato le condizioni di salute di Avignone, ma, da un lato, le ha ritenute compatibili con il regime detentivo; dall'altro lato, le ha poste in bilanciamento con le esigenze di tutela della collettività, a fronte dell'elevata pericolosità sociale e della spiccata caratura criminale di Avignone); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.