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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09724/2026

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ntroD'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3587/2021depositata il 13/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Nel 2007, [OSCURATO:PERSONA]Eletto e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostodinanzi al Giudice di Pace di Pontecorvo opposizione al decreto ingiuntivocon cui, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], era stato loro ingiunto di pagare lasomma di euro 1.865,23 a titolo di corrispettivo di lavori eseguiti presso laNumero registro generale 19175/2021Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 9724/2026Data pubblicazione 16/04/2026loro abitazione.

Gli opponenti, premesso che le opere erano state eseguitein maniera incompleta ed erano affette da vizi, hanno formulato ledomande di risoluzione del contratto e di condanna della controparte arestituire le somme versate nonché a risarcire i danni.A seguito dell’eccezione di incompetenza per valore sollevata dall’oppostoquanto alla domanda riconvenzionale, il Giudice di Pace ha dichiarato lasua incompetenza per valore in favore del Tribunale di Cassino, a cui harimesso la causa.Il Tribunale di Cassino, disposta la separazione della causa di opposizionea decreto ingiuntivo da quella relativa alla domanda riconvenzionale degliopponenti, ha proposto d’ufficio regolamento di competenza quanto allaprima e la Corte di cassazione, con ordinanza n. 21810/2009, hadichiarato, con riferimento a essa, la competenza del Giudice di Pace diPontecorvo.Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è stato riassunto dinanzial Giudice di Pace.Quanto alla causa concernente la domanda riconvenzionale, con lasentenza di primo grado, il Tribunale di Cassino ha accertato l’inesattoadempimento del contratto da parte del convenuto e ha condannatoquest’ultimo a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento dei danni,la somma di euro 3.973,97 nonché a rifondere agli stessi le speseprocessuali, rigettando ogni altra domanda.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza diPasquale [OSCURATO:PERSONA]Eletto e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Roma,con sentenza n. 3587/2021 pubblicata il giorno 13.05.2021, ha rigettatol’appello, ponendo a carico dell’appellante il pagamento delle spese di lite.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo avente ad oggettoil credito relativo al corrispettivo dovuto non potesse essere fatto valereNumero registro generale 19175/2021Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 9724/2026Data pubblicazione 16/04/2026nell’ambito del presente giudizio, visto che quest’ultimo costituivaprosecuzione della causa introdotta con l’opposizione a quel decreto.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA]Eletto e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attivitàdifensive.memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo è rubricato come segue: motivi di cui all’art. 360comma 1° n° 3), 4) e 5) c.p.c. violazione e falsa applicazione degli articoli324 c.p.c., 645 c.p.c. e 2909 c.c. – passaggio in giudicato del decretoingiuntivo non opposto: la definitiva esecutività quale effetto principale deldecreto ingiuntivo non opposto anche in relazione ad altro procedimento.Secondo il ricorrente, il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo aseguito dell’estinzione del giudizio di opposizione, riguardando non soloquanto dedotto nel ricorso per ingiunzione di pagamento, ma anche tuttele vicende del credito anteriori alla formazione del titolo, avrebbe preclusola possibilità di rimettere in discussione in separata sede l’esattezzadell’adempimento da parte dell’esecutore dei lavori.Il motivo è infondato.Sul punto, deve premettersi che il principio secondo cui l'autorità delgiudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita delladecisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pureimplicitamente, il presupposto logico giuridico, trova applicazione anche inriferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una sommadi denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimogiudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non soloin ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto afondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioniNumero registro generale 19175/2021Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 9724/2026Data pubblicazione 16/04/2026addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (cfr.:Cass. n. 22465/2018).

In particolare, il giudicato sostanziale conseguentealla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltantol'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e deltitolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anchel'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e delcredito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti conl'opposizione (cfr.: Cass. n. 25180/2024; Cass. n. 19113/2018; Cass. n.28318/2017).È stato, tuttavia, precisato che il giudicato sostanziale non si estende aifatti ad esso successivi e a quelli che comportino un mutamento del"petitum" ovvero della "causa petendi" in seno alla domanda rispetto alricorso esaminato dal decreto esecutivo (cfr.: Cass. n. 11360/2010; Cass.n. 15493/2015; Cass. n. 20765/2018; Cass. n. 37269 del 29/11/2021;Cass. n. 15051/2025).Invero, l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosilimiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra laprecedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di «petitum» e di«causa petendi», ai fini della cui individuazione rilevano non tanto leragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento della pretesaavanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la partestessa pone a base della propria richiesta, essendo compito precipuo delgiudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fattidedotti in causa (cfr.: Cass. n. 6830/2014; Cass. n. 12671/2021; Cass.n. 15817/2021; Cass. n. 18232/2024; Cass. n. 32545/2024).Pertanto, affinché possa esplicarsi l'efficacia di giudicato è necessaria nonsolo l'identità soggettiva, ma anche quella oggettiva tra il rapporto definitoe quello da definire, sicché, se del rapporto controverso mutano alcunielementi con conseguente venir meno della originaria causa petendi ilpregresso giudicato cessa di operare (cfr.: Cass. n. 5092/2000; Cass. n.Numero registro generale 19175/2021Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 9724/2026Data pubblicazione 16/04/20267316/2000; Cass. n. 7320/2000; sul punto, si veda anche: Cass. n.9335/2000).Così delineati i limiti di efficacia del giudicato, deve escludersi che sussistaidentità tra la causa instaurata dall’opposto, avente ad oggetto la pretesacreditoria relativa al pagamento del corrispettivo, e quella proposta dagliopponenti, relativa al credito risarcitorio sorto per effetto dell’inesattoadempimento della controparte, visto che esse sono caratterizzate dacausa petendi e petitum diversi che, pur riferendosi a un unico rapportocontrattuale, qualificato giuridicamente dalla Corte d’appello di Romacome contratto d’opera, restano distinti sotto il profilo sostanziale.Pertanto, non è applicabile nella specie il principio, invocato dal ricorrente,secondo cui il giudicato formatosi in ordine alla domanda monitoria,coprendo il dedotto ed il deducibile, impedisce di far valere in separatasede l'inadempimento del prestatore d’opera, profilo, quest’ultimo,evidentemente diverso da quelli dedotti nel procedimento monitorio.Va osservato, al riguardo, che, come più volte affermato in sede diinterpretazione giurisprudenziale di legittimità, in tema di appalto, qualorail committente, rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretendal'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece,il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il creditodell'appaltatore per il corrispettivo permane invariato (cfr.: Cass. n.6009/2012; per quanto concerne l’applicazione del medesimo principio inrelazione al progettista e al direttore dei lavori, si vedano, altresì: Cass. n.29331/2024; Cass. n. 27042/2024; Cass. n. 29218/2017).È dunque evidente che il giudicato sulla sussistenza in capo all’appaltatore- e lo stesso vale per il prestatore d’opera - del diritto al compenso nonesclude la possibilità per il committente di far valere l’autonomo creditorisarcitorio relativo alla responsabilità per vizi dell’opera eseguita.Ciò premesso in punto di diritto, deve rilevarsi, in concreto, che la Corted’appello ha escluso la possibilità di far valere il giudicato nel presenteNumero registro generale 19175/2021Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 9724/2026Data pubblicazione 16/04/2026giudizio non già sulla scorta delle considerazioni che precedono, bensìformulando le seguenti considerazioni: «L’appellante invoca il giudicatoformatosi su un decreto ingiuntivo di pagamento del corrispettivo perl’appalto “de quo”.

In quella sede, tuttavia, la domanda riconvenzionaledell’odierna parte appellata era stata separata ed il presente giudiziocostituisce la prosecuzione proprio sulla domanda riconvenzionale che,pertanto, non può subire l’effetto dell’invocato giudicato in quantoproposta nel medesimo giudizio».Ora, le considerazioni in questione non possono essere ritenutegiuridicamente corrette, non avendo esse attinenza con l’efficacia delgiudicato, nonché in quanto la situazione di fatto rappresentata dalla Cortedi merito non presenta caratteri differenti rispetto a quella che si sarebbedeterminata nel caso in cui, proposta opposizione al decreto ingiuntivo, lacausa di risarcimento dei danni fosse stata fin dall’origine instaurata inseparata sede.In ogni caso, vertendosi in tema di questione puramente giuridica che nonrichiede ulteriori accertamenti in fatto ed essendo il giudice del meritopervenuto comunque ad una decisione conforme a diritto, deve procedersialla correzione della motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.Infatti, affinché la Corte di cassazione possa procedere alla correzionedella motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384, ultimocomma, c.p.c., è necessario che la sostituzione della motivazione sia soloin diritto e non comporti indagini o valutazioni di fatto, e che essa nonimporti violazione del principio dispositivo, ossia non pronunci su eccezioninon sollevate dalle parti e non rilevabili d'ufficio (cfr.: Cass. n.20806/2017; Cass. n. 24165/2013).Alla luce di quanto precede, il ricorso va disatteso.Nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gliintimati svolto attività difensive.Numero registro generale 19175/2021Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 9724/2026Data pubblicazione 16/04/2026Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 8 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroD'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3587/2021depositata il 13/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Nel 2007, [OSCURATO:PERSONA]Eletto e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostodinanzi al Giudice di Pace di Pontecorvo opposizione al decreto ingiuntivocon cui, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], era stato loro ingiunto di pagare lasomma di euro 1.865,23 a titolo di corrispettivo di lavori eseguiti presso laNumero registro generale 19175/2021Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 9724/2026Data pubblicazione 16/04/2026loro abitazione. Gli opponenti, premesso che le opere erano state eseguitein maniera incompleta ed erano affette da vizi, hanno formulato ledomande di risoluzione del contratto e di condanna della controparte arestituire le somme versate nonché a risarcire i danni.A seguito dell’eccezione di incompetenza per valore sollevata dall’oppostoquanto alla domanda riconvenzionale, il Giudice di Pace ha dichiarato lasua incompetenza per valore in favore del Tribunale di Cassino, a cui harimesso la causa.Il Tribunale di Cassino, disposta la separazione della causa di opposizionea decreto ingiuntivo da quella relativa alla domanda riconvenzionale degliopponenti, ha proposto d’ufficio regolamento di competenza quanto allaprima e la Corte di cassazione, con ordinanza n. 21810/2009, hadichiarato, con riferimento a essa, la competenza del Giudice di Pace diPontecorvo.Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è stato riassunto dinanzial Giudice di Pace.Quanto alla causa concernente la domanda riconvenzionale, con lasentenza di primo grado, il Tribunale di Cassino ha accertato l’inesattoadempimento del contratto da parte del convenuto e ha condannatoquest’ultimo a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento dei danni,la somma di euro 3.973,97 nonché a rifondere agli stessi le speseprocessuali, rigettando ogni altra domanda.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza diPasquale [OSCURATO:PERSONA]Eletto e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Roma,con sentenza n. 3587/2021 pubblicata il giorno 13.05.2021, ha rigettatol’appello, ponendo a carico dell’appellante il pagamento delle spese di lite.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo avente ad oggettoil credito relativo al corrispettivo dovuto non potesse essere fatto valereNumero registro generale 19175/2021Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 9724/2026Data pubblicazione 16/04/2026nell’ambito del presente giudizio, visto che quest’ultimo costituivaprosecuzione della causa introdotta con l’opposizione a quel decreto.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA]Eletto e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attivitàdifensive.memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo è rubricato come segue: motivi di cui all’art. 360comma 1° n° 3), 4) e 5) c.p.c. violazione e falsa applicazione degli articoli324 c.p.c., 645 c.p.c. e 2909 c.c. – passaggio in giudicato del decretoingiuntivo non opposto: la definitiva esecutività quale effetto principale deldecreto ingiuntivo non opposto anche in relazione ad altro procedimento.Secondo il ricorrente, il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo aseguito dell’estinzione del giudizio di opposizione, riguardando non soloquanto dedotto nel ricorso per ingiunzione di pagamento, ma anche tuttele vicende del credito anteriori alla formazione del titolo, avrebbe preclusola possibilità di rimettere in discussione in separata sede l’esattezzadell’adempimento da parte dell’esecutore dei lavori.Il motivo è infondato.Sul punto, deve premettersi che il principio secondo cui l'autorità delgiudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita delladecisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pureimplicitamente, il presupposto logico giuridico, trova applicazione anche inriferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una sommadi denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimogiudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non soloin ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto afondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioniNumero registro generale 19175/2021Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 9724/2026Data pubblicazione 16/04/2026addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (cfr.:Cass. n. 22465/2018). In particolare, il giudicato sostanziale conseguentealla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltantol'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e deltitolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anchel'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e delcredito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti conl'opposizione (cfr.: Cass. n. 25180/2024; Cass. n. 19113/2018; Cass. n.28318/2017).È stato, tuttavia, precisato che il giudicato sostanziale non si estende aifatti ad esso successivi e a quelli che comportino un mutamento del"petitum" ovvero della "causa petendi" in seno alla domanda rispetto alricorso esaminato dal decreto esecutivo (cfr.: Cass. n. 11360/2010; Cass.n. 15493/2015; Cass. n. 20765/2018; Cass. n. 37269 del 29/11/2021;Cass. n. 15051/2025).Invero, l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosilimiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra laprecedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di «petitum» e di«causa petendi», ai fini della cui individuazione rilevano non tanto leragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento della pretesaavanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la partestessa pone a base della propria richiesta, essendo compito precipuo delgiudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fattidedotti in causa (cfr.: Cass. n. 6830/2014; Cass. n. 12671/2021; Cass.n. 15817/2021; Cass. n. 18232/2024; Cass. n. 32545/2024).Pertanto, affinché possa esplicarsi l'efficacia di giudicato è necessaria nonsolo l'identità soggettiva, ma anche quella oggettiva tra il rapporto definitoe quello da definire, sicché, se del rapporto controverso mutano alcunielementi con conseguente venir meno della originaria causa petendi ilpregresso giudicato cessa di operare (cfr.: Cass. n. 5092/2000; Cass. n.Numero registro generale 19175/2021Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 9724/2026Data pubblicazione 16/04/20267316/2000; Cass. n. 7320/2000; sul punto, si veda anche: Cass. n.9335/2000).Così delineati i limiti di efficacia del giudicato, deve escludersi che sussistaidentità tra la causa instaurata dall’opposto, avente ad oggetto la pretesacreditoria relativa al pagamento del corrispettivo, e quella proposta dagliopponenti, relativa al credito risarcitorio sorto per effetto dell’inesattoadempimento della controparte, visto che esse sono caratterizzate dacausa petendi e petitum diversi che, pur riferendosi a un unico rapportocontrattuale, qualificato giuridicamente dalla Corte d’appello di Romacome contratto d’opera, restano distinti sotto il profilo sostanziale.Pertanto, non è applicabile nella specie il principio, invocato dal ricorrente,secondo cui il giudicato formatosi in ordine alla domanda monitoria,coprendo il dedotto ed il deducibile, impedisce di far valere in separatasede l'inadempimento del prestatore d’opera, profilo, quest’ultimo,evidentemente diverso da quelli dedotti nel procedimento monitorio.Va osservato, al riguardo, che, come più volte affermato in sede diinterpretazione giurisprudenziale di legittimità, in tema di appalto, qualorail committente, rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretendal'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece,il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il creditodell'appaltatore per il corrispettivo permane invariato (cfr.: Cass. n.6009/2012; per quanto concerne l’applicazione del medesimo principio inrelazione al progettista e al direttore dei lavori, si vedano, altresì: Cass. n.29331/2024; Cass. n. 27042/2024; Cass. n. 29218/2017).È dunque evidente che il giudicato sulla sussistenza in capo all’appaltatore- e lo stesso vale per il prestatore d’opera - del diritto al compenso nonesclude la possibilità per il committente di far valere l’autonomo creditorisarcitorio relativo alla responsabilità per vizi dell’opera eseguita.Ciò premesso in punto di diritto, deve rilevarsi, in concreto, che la Corted’appello ha escluso la possibilità di far valere il giudicato nel presenteNumero registro generale 19175/2021Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 9724/2026Data pubblicazione 16/04/2026giudizio non già sulla scorta delle considerazioni che precedono, bensìformulando le seguenti considerazioni: «L’appellante invoca il giudicatoformatosi su un decreto ingiuntivo di pagamento del corrispettivo perl’appalto “de quo”. In quella sede, tuttavia, la domanda riconvenzionaledell’odierna parte appellata era stata separata ed il presente giudiziocostituisce la prosecuzione proprio sulla domanda riconvenzionale che,pertanto, non può subire l’effetto dell’invocato giudicato in quantoproposta nel medesimo giudizio».Ora, le considerazioni in questione non possono essere ritenutegiuridicamente corrette, non avendo esse attinenza con l’efficacia delgiudicato, nonché in quanto la situazione di fatto rappresentata dalla Cortedi merito non presenta caratteri differenti rispetto a quella che si sarebbedeterminata nel caso in cui, proposta opposizione al decreto ingiuntivo, lacausa di risarcimento dei danni fosse stata fin dall’origine instaurata inseparata sede.In ogni caso, vertendosi in tema di questione puramente giuridica che nonrichiede ulteriori accertamenti in fatto ed essendo il giudice del meritopervenuto comunque ad una decisione conforme a diritto, deve procedersialla correzione della motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.Infatti, affinché la Corte di cassazione possa procedere alla correzionedella motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384, ultimocomma, c.p.c., è necessario che la sostituzione della motivazione sia soloin diritto e non comporti indagini o valutazioni di fatto, e che essa nonimporti violazione del principio dispositivo, ossia non pronunci su eccezioninon sollevate dalle parti e non rilevabili d'ufficio (cfr.: Cass. n.20806/2017; Cass. n. 24165/2013).Alla luce di quanto precede, il ricorso va disatteso.Nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gliintimati svolto attività difensive.Numero registro generale 19175/2021Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 9724/2026Data pubblicazione 16/04/2026Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 8 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso