CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43387/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Messina dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 14, comma 5 ter, d. Igs. 286 del 1998 e lo condannava alla pena di euro 10.000 di multa. Secondo l'imputazione, Morchid non aveva rispettato l'ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore di Messina e notificato il 17/1/2017; l'imputato era stato identificato a Messina il successivo 14/3/2017. [OSCURATO:PERSONA] dava atto della compatibilità della norma incriminatrice, nella nuova formulazione, con la Direttiva Europea in tema di immigrazione e riteneva legittimamente emesso il provvedimento di espulsione emanato dal Prefetto di Messina, essendo stata rigettata l'istanza di permesso di soggiorno avanzata dall'imputato per motivi di famiglia. [OSCURATO:PERSONA] dava atto che l'imputato era stato rimpatriato il 17/12/2020 con il volo da Roma a Casablanca. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, la violazione dell'art. 14, comma 5 ter d. Igs. 286 del 1998 e della [OSCURATO:PERSONA] 2008/115/CE. Il ricorrente richiama gli effetti della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva sancito l'incompatibilità della normativa italiana in materia di immigrazione con la Direttiva Europea. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto disapplicare il decreto prefettizio di espulsione ed assolvere l'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per non avere il Giudice di pace assunto una prova decisiva di cui la parte aveva fatto richiesta. [OSCURATO:PERSONA] di Pace aveva revocato l'ammissione di tutti i testimoni, senza che le parti potessero dare sfogo alle prove richieste; in particolare, la difesa aveva l'interesse a produrre gli atti di un diverso procedimento penale da cui risultava che l'imputato, essendo sposato con cittadina italiana, non poteva essere espulso, con conseguente necessità di disapplicare il decreto di espulsione illegittimo. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 131 bis cod. pen. La condotta dell'imputato aveva un disvalore minimo e giustificava l'assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto. In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 19, comma 2, lett. c) d. Igs. 286 del 1998. Essendo sposato con una cittadina italiana, il ricorrente non poteva essere espulso dall'Italia. Davanti alla Corte di Cassazione pende l'impugnazione della sentenza civile del Giudice di Pace di Messina che aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordine di espulsione. Sussisteva, quindi, il giustificato motivo per l'inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per improcedibilità dell'azione penale. La sentenza impugnata dà atto che "l'organo di polizia provvedeva in data 17/2/2020 a rimpatriare l'imputato con il volo da [OSCURATO:PERSONA] a Casablanca". Dalla visione del fascicolo risulta che la circostanza era stata formalmente comunicata al Giudice. L'art. 14, comma 5 septies d. Igs. 286 del 1998, con riferimento al reato in questa sede contestato, stabilisce che "il giudice, acquisita la notizia dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere". Si tratta di previsione introdotta dal d.l. n. 89 del 2011 che riproduce - con una significativa differenza - quella dell'art. 13, comma 3 quater dello stesso decreto, inserito dalla legge 189 del 2002, che stabilisce, per i reati previsti dallo stesso articolo, che la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere avvenga, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione "se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio". Questa Corte, quindi, ha stabilito che la previsione di cui all'art. 14, comma 5 septies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, lungi dal potere essere applicata in via esclusiva alla sola udienza preliminare, va riferita anche alla successiva fase del giudizio (Sez. 1, n. 25358 del 29/04/2019, Lofti, Rv. 276145), mentre, per il delitto di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. 286 del 1998, è stato affermato il principio opposto, ritenendo non consentita la sentenza di non luogo a procedere dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio (Sez. 3, n. 13118 del 06/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279232). La declaratoria dell'assenza dei presupposti di procedibilità è prevista dall'ordinamento come dovuta, svincolata da eccezione delle parti e da adottare in ogni stato e grado del processo con precedenza assoluta rispetto alla decisione sul merito dell'accusa (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.); per pacifico indirizzo giurisprudenziale, la carenza di una condizione di procedibilità è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di legittimità ed in deroga ai limiti di operatività del principio devolutivo, essendo preclusa soltanto da una causa originaria d'inammissibilità dell'impugnazione che pregiudica la corretta instaurazione del rapporto processuale. Si è, infatti, affermato che la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche davanti alla Corte di cassazione, sebbene non dedotta nel grado di appello (Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M., Rv. 275981). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita. Così deciso