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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 ottobre 1970

Cassazione n. 21995/2026

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TARANTO il 06/10/1970 avverso la sentenza del 17/12/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di potersi confrontare in nuovo giudizio con un effettivo contraddittorio tra le parti, confidando nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] L'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 17 dicembre 2025 dalla Corte di appello di Lecce, di conferma della statuizione di condanna pronunciata in primo grado, per il delitto di cui all'art. 4 d.

Igs. 74/00 alla medesima ascritto nella qualità di legale rappresentante della DUCAPESC srl, reato commesso il 27 dicembre 2016.

Il ricorso è affidato a sei motivi.

1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata in relazione al vizio di violazione di legge sostanziale e processuale, nonché per vizio della motivazione: deduce il ricorrente che l'attività di verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza era stata formalizzata nel processo verbale di constatazione (nel seguito pvc) che, però, non poteva essere utilizzato in quanto materialmente espunto dal fascicolo dibattimentale, e che i dati relativi a tale attività di verifica siano stati però utilizzati nel processo attraverso l'audizione, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, del teste [OSCURATO:PERSONA], funzionario in servizio presso l'Agenzia delle Entrate, sicché sarebbe stato violato l'art. 526 cod. proc. pen., che fa divieto al giudice di utilizzare, ai fini della decisione, prove diverse da quelle assunte nel dibattimento e comunque il contenuto del processo verbale di constatazione (presunzioni tributarie, riferimento all'omessa presentazione di deduzioni difensive al pvc), con conseguente violazione dell'art. 111, comma 4, della Costituzione.

2. Il secondo motivo, dedotto in relazione all'art. 606, comma primo, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 191, 195, 526, 431 cod. proc. pen;art. 6 Convenzione EDU e dell'art. 4 d.

Igs. 74/00, deduce il vizio della sentenza impugnata attesa l'inammissibilità e inutilizzabilità della testimonianza resa dalla teste [OSCURATO:PERSONA], la quale non avrebbe deposto su circostanza apprese direttamente, bensì sugli esiti dell'attività svolta da altri (ovvero i militari della Guardia di Finanza che eseguirono la verifica fiscale presso la DURAPESC srl, non sentiti a dibattimento), essendosi la stessa, nella qualità, limitata ad emettere I 'atto impositivo, accertando l'omessa contabilizzazione di ricavi sulla base degli elementi emersi nel corso della verifica fiscale.

3. Il terzo motivo deduce vizio della sentenza impugnata per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione al difetto di prova certa in ordine al superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 4 d.

Igs. n. 74/00: si assume che la sentenza non abbia chiarito né quale fosse la base imponibile non dichiarata né i criteri utilizzati per la relativa quantificazione (sicché il riferimento a ricavi per un importo pari ad euro 607.490,00 non risulterebbe né certo né motivato), si osserva che il superamento della soglia di punibilità sarebbe stato 2,* accertato in via induttiva, con ciò violandosi il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e che, comunque, la motivazione sul punto sia apparente e/o comunque illogica.

4. Il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla asserita irrilevanza, a fini reddituali, del disavanzo di cassa (c.d. cassa negativa, nel caso di specie pari a euro -514.464,00 ) ed alla erronea qualificazione dello stesso quale indice automatico di evasione, allo scopo valorizzando il contributo del consulente tecnico dott. [OSCURATO:PERSONA] che aveva argomentato in ordine al fatto che la cassa negativa fosse da spiegarsi in relazione al fatto che le fatture di vendita erano state emesse ma non ancora incassate, trattandosi quindi di una "anomalia contabile temporanea" .

5. Il quinto motivi deduce vizio della motivazione in riferimento alle "bolle di consegna", atti espunti dal fascicolo del dibattimento unitamente al processo verbale di constatazione cui erano allegati, tuttavia utilizzati ai fini della conferma della statuizione di condanna svolta in primo grado.

6. Il sesto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato, per carenza di prova in ordine al dolo specifico, e per il travisamento del ruolo dell'imputata nella gestione societaria, attesi: la posizione secondaria dell'imputata nella gestione societaria (posto che la società era munita di un ufficio contabile interno) e la possibile spiegazione alternativa degli omessi versamenti di imposta.

All'udienza fissata per la trattazione orale del procedimento, la Procura Generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il difensore presente ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 1.1 Preliminarmente si osserva che nel corso del dibattimento di primo grado, all'udienza del 5 aprile 2023, su richiesta del difensore il giudice aveva disposto l'espunzione, dagli atti del fascicolo, del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza.

Risulta, altresì, che i testi della Guardia di Finanza non siano stati sentiti e che sia stata, invece, acquisita la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'Agenzia delle Entrate che aveva redatto, sulla base degli esiti degli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza, il conseguente avviso di accertamento.

Va altresì specificato che, unitamente al processo verbale, dal fascicolo erano stati espunti tutti i relativi allegati.

2. Ebbene, si osserva che tanto la sentenza di primo grado quanto quella dell Corte territoriale fondano la statuizione di responsabilità sulla deposizione d 3teste [OSCURATO:PERSONA], che, peraltro, avrebbe espressamente chiarito di non aver operato autonomi accertamenti né autonome acquisizioni documentali, essendosi, come detto, limitata a recepire nell'accertamento le risultanze della verifica della Guardia di Finanza.

Ne discende che la prova del fatto oggetto della incolpazione risulta costituita dalle sole dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], ovvero dall'avviso di accertamento dalla stessa emesso ed acquisito agli atti che, peraltro, richiama espressamente le risultanze del processo verbale di constatazione e, in particolare, delle indagini finanziarie svolte dalla Guardia di Finanza "...come risulta dettagliatamente riportato da pag. 14 a pag. 18 del PVC e negli allegati richiamati compiutamente", viceversa anch'essi (allegati) espunti dal procedimento e, per l'effetto, non utilizzabili.

Coglie pertanto nel segno la censura del ricorrente, variamente articolata in tutti i motivi di ricorso, con riferimento al vizio motivazionale della sentenza impugnata in relazione ai plurimi elementi costitutivi del reato (procedimento seguito per la individuazione della base imponibile non dichiarata, criteri utilizzati per la relativa quantificazione anche in riferimento al disavanzo di cassa, superamento della soglia di punibilità, valore delle più volte citate "bolle di accompagnamento", allegate al pvc e non anche all'avviso di accertamento, ruolo rivestito dall'imputata all'interno della società).

Tale vizio motivazionale risulta tanto più evidente avuto riguardo al correlato difetto di contraddittorio sull'accertamento svolto dalla Guardia di Finanza, costituente evidente presupposto dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia: il vulnus alle prerogative difensive, conseguente alla espunzione di un compiuto corredo probatorio (sebbene disposta su richiesta del difensore), tale resta, senza che possa, diversamente, valorizzarsi la relativa strategia difensiva quale argomento a carico dell'imputato.

Sotto tale profilo, la motivazione della Corte territoriale risulta, altresì, viziata laddove, in rosta al primo motivo di appello, si determina al relativo rigetto dopo aver riepilogato (pagina 4 della sentenza impugnata) che la difesa non si era opposta alla sostituzione dei testi di lista con il teste [OSCURATO:PERSONA], non aveva mai dedotto questioni sul punto e neppure aveva chiesto di acquisire le deposizioni dei testi della Guardia di Finanza autori del processo verbale di constatazione, quasi a voler configurare un onere di acquisizione di testi non a difesa, bensì a carico del proprio assistito, che certamente non può configurarsi.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, va pertanto disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce. 4oi P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TARANTO il 06/10/1970 avverso la sentenza del 17/12/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di potersi confrontare in nuovo giudizio con un effettivo contraddittorio tra le parti, confidando nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] L'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 17 dicembre 2025 dalla Corte di appello di Lecce, di conferma della statuizione di condanna pronunciata in primo grado, per il delitto di cui all'art. 4 d. Igs. 74/00 alla medesima ascritto nella qualità di legale rappresentante della DUCAPESC srl, reato commesso il 27 dicembre 2016. Il ricorso è affidato a sei motivi. 1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata in relazione al vizio di violazione di legge sostanziale e processuale, nonché per vizio della motivazione: deduce il ricorrente che l'attività di verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza era stata formalizzata nel processo verbale di constatazione (nel seguito pvc) che, però, non poteva essere utilizzato in quanto materialmente espunto dal fascicolo dibattimentale, e che i dati relativi a tale attività di verifica siano stati però utilizzati nel processo attraverso l'audizione, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, del teste [OSCURATO:PERSONA], funzionario in servizio presso l'Agenzia delle Entrate, sicché sarebbe stato violato l'art. 526 cod. proc. pen., che fa divieto al giudice di utilizzare, ai fini della decisione, prove diverse da quelle assunte nel dibattimento e comunque il contenuto del processo verbale di constatazione (presunzioni tributarie, riferimento all'omessa presentazione di deduzioni difensive al pvc), con conseguente violazione dell'art. 111, comma 4, della Costituzione. 2. Il secondo motivo, dedotto in relazione all'art. 606, comma primo, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 191, 195, 526, 431 cod. proc. pen;art. 6 Convenzione EDU e dell'art. 4 d. Igs. 74/00, deduce il vizio della sentenza impugnata attesa l'inammissibilità e inutilizzabilità della testimonianza resa dalla teste [OSCURATO:PERSONA], la quale non avrebbe deposto su circostanza apprese direttamente, bensì sugli esiti dell'attività svolta da altri (ovvero i militari della Guardia di Finanza che eseguirono la verifica fiscale presso la DURAPESC srl, non sentiti a dibattimento), essendosi la stessa, nella qualità, limitata ad emettere I 'atto impositivo, accertando l'omessa contabilizzazione di ricavi sulla base degli elementi emersi nel corso della verifica fiscale. 3. Il terzo motivo deduce vizio della sentenza impugnata per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione al difetto di prova certa in ordine al superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 4 d. Igs. n. 74/00: si assume che la sentenza non abbia chiarito né quale fosse la base imponibile non dichiarata né i criteri utilizzati per la relativa quantificazione (sicché il riferimento a ricavi per un importo pari ad euro 607.490,00 non risulterebbe né certo né motivato), si osserva che il superamento della soglia di punibilità sarebbe stato 2,* accertato in via induttiva, con ciò violandosi il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e che, comunque, la motivazione sul punto sia apparente e/o comunque illogica. 4. Il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla asserita irrilevanza, a fini reddituali, del disavanzo di cassa (c.d. cassa negativa, nel caso di specie pari a euro -514.464,00 ) ed alla erronea qualificazione dello stesso quale indice automatico di evasione, allo scopo valorizzando il contributo del consulente tecnico dott. [OSCURATO:PERSONA] che aveva argomentato in ordine al fatto che la cassa negativa fosse da spiegarsi in relazione al fatto che le fatture di vendita erano state emesse ma non ancora incassate, trattandosi quindi di una "anomalia contabile temporanea" . 5. Il quinto motivi deduce vizio della motivazione in riferimento alle "bolle di consegna", atti espunti dal fascicolo del dibattimento unitamente al processo verbale di constatazione cui erano allegati, tuttavia utilizzati ai fini della conferma della statuizione di condanna svolta in primo grado. 6. Il sesto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato, per carenza di prova in ordine al dolo specifico, e per il travisamento del ruolo dell'imputata nella gestione societaria, attesi: la posizione secondaria dell'imputata nella gestione societaria (posto che la società era munita di un ufficio contabile interno) e la possibile spiegazione alternativa degli omessi versamenti di imposta. All'udienza fissata per la trattazione orale del procedimento, la Procura Generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore presente ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Preliminarmente si osserva che nel corso del dibattimento di primo grado, all'udienza del 5 aprile 2023, su richiesta del difensore il giudice aveva disposto l'espunzione, dagli atti del fascicolo, del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza. Risulta, altresì, che i testi della Guardia di Finanza non siano stati sentiti e che sia stata, invece, acquisita la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'Agenzia delle Entrate che aveva redatto, sulla base degli esiti degli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza, il conseguente avviso di accertamento. Va altresì specificato che, unitamente al processo verbale, dal fascicolo erano stati espunti tutti i relativi allegati. 2. Ebbene, si osserva che tanto la sentenza di primo grado quanto quella dell Corte territoriale fondano la statuizione di responsabilità sulla deposizione d 3teste [OSCURATO:PERSONA], che, peraltro, avrebbe espressamente chiarito di non aver operato autonomi accertamenti né autonome acquisizioni documentali, essendosi, come detto, limitata a recepire nell'accertamento le risultanze della verifica della Guardia di Finanza. Ne discende che la prova del fatto oggetto della incolpazione risulta costituita dalle sole dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], ovvero dall'avviso di accertamento dalla stessa emesso ed acquisito agli atti che, peraltro, richiama espressamente le risultanze del processo verbale di constatazione e, in particolare, delle indagini finanziarie svolte dalla Guardia di Finanza "...come risulta dettagliatamente riportato da pag. 14 a pag. 18 del PVC e negli allegati richiamati compiutamente", viceversa anch'essi (allegati) espunti dal procedimento e, per l'effetto, non utilizzabili. Coglie pertanto nel segno la censura del ricorrente, variamente articolata in tutti i motivi di ricorso, con riferimento al vizio motivazionale della sentenza impugnata in relazione ai plurimi elementi costitutivi del reato (procedimento seguito per la individuazione della base imponibile non dichiarata, criteri utilizzati per la relativa quantificazione anche in riferimento al disavanzo di cassa, superamento della soglia di punibilità, valore delle più volte citate "bolle di accompagnamento", allegate al pvc e non anche all'avviso di accertamento, ruolo rivestito dall'imputata all'interno della società). Tale vizio motivazionale risulta tanto più evidente avuto riguardo al correlato difetto di contraddittorio sull'accertamento svolto dalla Guardia di Finanza, costituente evidente presupposto dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia: il vulnus alle prerogative difensive, conseguente alla espunzione di un compiuto corredo probatorio (sebbene disposta su richiesta del difensore), tale resta, senza che possa, diversamente, valorizzarsi la relativa strategia difensiva quale argomento a carico dell'imputato. Sotto tale profilo, la motivazione della Corte territoriale risulta, altresì, viziata laddove, in rosta al primo motivo di appello, si determina al relativo rigetto dopo aver riepilogato (pagina 4 della sentenza impugnata) che la difesa non si era opposta alla sostituzione dei testi di lista con il teste [OSCURATO:PERSONA], non aveva mai dedotto questioni sul punto e neppure aveva chiesto di acquisire le deposizioni dei testi della Guardia di Finanza autori del processo verbale di constatazione, quasi a voler configurare un onere di acquisizione di testi non a difesa, bensì a carico del proprio assistito, che certamente non può configurarsi. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, va pertanto disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce. 4oi P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con P.Q.M
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