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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 26361/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

25 della Corte di appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di procedura de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Venezia in data 17 dicembre 2024, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110-628 e 582 cod.pen., ha rideterminato la pena, previa esclusione della recidiva e conseguenteprevalenza delle attenuanti generiche (seppure con riduzione in misura inferioreal massimo di legge), in accoglimento del concordato intercorso tra le parti,confermando nel resto.2.

Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivodi ricorso con cui lamenta l’illegalità della pena, in relazione all’aumento ex art.81 cod. pen. per il delitto di lesioni aggravate, essendo stata irrogata anche unapena pecuniaria non prevista dalla comminatoria edittale.3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato in carenza di interesse,censurando una pena espressamente richiesta dal medesimo imputato, e,comunque, manifestamente infondato in punto di diritto.3.1.

Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., Sez.U, n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv. 273934/01-273934-02; Sez.

U, n.47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265108; Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015,Jazouli, Rv. 264207; Sez. 6, n. 29950 del 23/06/2022, Sotgiu, Rv. 283723),costituiscono “pena illegale”- la pena che, per specie o per quantità, non corrisponde a quellaastrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al difuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale (pena illegale aborigine);- la pena che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso unprocedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile,perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazionedel principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole.3.2.

La giurisprudenza di legittimità, come espressa nella sua massimaespressione nomofilattica, afferma che la continuazione, quale istituto dicarattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessiin esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reatiappartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee.

Nei casi di reatipuniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione,l’aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criteriodella pena unitaria progressiva per moltiplicazione, salvo eventuale ragguaglio apena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen., per il principio di legalità dellapena e del favor rei (Sez.

U n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751-01.Cfr. anche Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714-01).In particolare, affinché la pena del reato continuato sia legale,valorizzandone una visione “multifocale” (ora unitaria, ora pluralistica), secondoil “decalogo” espresso da Sez.

U, Giglia, per quanto qui rileva, «se il reato piùgrave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, siaumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave» (cfr., intermini, Sez. 2, n. 9487 del 21/01/2025, Campolongo, non mass.).3.3.

Nel caso di specie, le richieste di pena concordate dalle partiprevedevano, conformemente all’insegnamento delle Sezioni Unite, chemuovendo da una pena base per il più grave delitto di rapina di cinque anni direclusione ed euro 1.200 di multa, ridotta per le circostanze attenuanti generichea tre anni e nove mesi di reclusione ed euro 900 di multa, nell’ulterioresegmento sanzionatorio, ex art. 81, secondo comma, cod. pen. in relazione aldelitto di lesioni, fosse poi computata – come peraltro già fatto nella dosimetriadi primo grado – anche la pena pecuniaria (euro 1.200 di multa), procedendosipoi alla diminuzione per il rito.Con ogni evidenza, la pena irrogata non può essere ricondotta in alcun modoalla nozione di pena illegale e, anzi, la pena pecuniaria è stata del tuttocorrettamente applicata anche al delitto di lesioni, nella esatta consistenzasollecitata dalle parti.4.

Il procedimento deve, pertanto, essere definito senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle speseprocessuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassadelle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte di appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di procedura de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Venezia in data 17 dicembre 2024, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110-628 e 582 cod.pen., ha rideterminato la pena, previa esclusione della recidiva e conseguenteprevalenza delle attenuanti generiche (seppure con riduzione in misura inferioreal massimo di legge), in accoglimento del concordato intercorso tra le parti,confermando nel resto.2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivodi ricorso con cui lamenta l’illegalità della pena, in relazione all’aumento ex art.81 cod. pen. per il delitto di lesioni aggravate, essendo stata irrogata anche unapena pecuniaria non prevista dalla comminatoria edittale.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato in carenza di interesse,censurando una pena espressamente richiesta dal medesimo imputato, e,comunque, manifestamente infondato in punto di diritto.3.1. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., Sez.U, n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv. 273934/01-273934-02; Sez. U, n.47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265108; Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015,Jazouli, Rv. 264207; Sez. 6, n. 29950 del 23/06/2022, Sotgiu, Rv. 283723),costituiscono “pena illegale”- la pena che, per specie o per quantità, non corrisponde a quellaastrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al difuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale (pena illegale aborigine);- la pena che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso unprocedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile,perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazionedel principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole.3.2. La giurisprudenza di legittimità, come espressa nella sua massimaespressione nomofilattica, afferma che la continuazione, quale istituto dicarattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessiin esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reatiappartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. Nei casi di reatipuniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione,l’aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criteriodella pena unitaria progressiva per moltiplicazione, salvo eventuale ragguaglio apena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen., per il principio di legalità dellapena e del favor rei (Sez. U n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751-01.Cfr. anche Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714-01).In particolare, affinché la pena del reato continuato sia legale,valorizzandone una visione “multifocale” (ora unitaria, ora pluralistica), secondoil “decalogo” espresso da Sez. U, Giglia, per quanto qui rileva, «se il reato piùgrave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, siaumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave» (cfr., intermini, Sez. 2, n. 9487 del 21/01/2025, Campolongo, non mass.).3.3. Nel caso di specie, le richieste di pena concordate dalle partiprevedevano, conformemente all’insegnamento delle Sezioni Unite, chemuovendo da una pena base per il più grave delitto di rapina di cinque anni direclusione ed euro 1.200 di multa, ridotta per le circostanze attenuanti generichea tre anni e nove mesi di reclusione ed euro 900 di multa, nell’ulterioresegmento sanzionatorio, ex art. 81, secondo comma, cod. pen. in relazione aldelitto di lesioni, fosse poi computata – come peraltro già fatto nella dosimetriadi primo grado – anche la pena pecuniaria (euro 1.200 di multa), procedendosipoi alla diminuzione per il rito.Con ogni evidenza, la pena irrogata non può essere ricondotta in alcun modoalla nozione di pena illegale e, anzi, la pena pecuniaria è stata del tuttocorrettamente applicata anche al delitto di lesioni, nella esatta consistenzasollecitata dalle parti.4. Il procedimento deve, pertanto, essere definito senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle speseprocessuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassadelle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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